Scrittura privata non autenticata forma un corpo unico con il foglio timbrato: la data è certa

Se la scrittura privata non autenticata forma un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, va considerata data certa della scrittura quella riportata sul timbro.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17335/15, depositata il 31 agosto. Il caso. Il Tribunale di Rovigo respingeva, con decreto, l’opposizione proposta da una banca allo stato passivo di una s.r.l. dichiarata fallita, relativa ai crediti vantati per svariati contratti di finanziamento ipotecario con apertura di credito in conto corrente. Il Giudice di merito riteneva che l’opposizione fosse regolata dai limiti probatori propri del giudizio di appello ex art. 345 c.p.c. e per questo riteneva inammissibile il deposito, con il ricorso in opposizione, dei contratti in originale, delle schede generali del conto e dell’elenco dei movimenti in conto corrente. Venivano inoltre ritenuti mancanti di data certa il saldaconto, gli estratti-conto e le lettere di apertura di credito in conto corrente perché il timbro postale non era stato apposto in sovrapposizione” alla scrittura o alla sottoscrizione delle parti. Contro questo decreto viene proposto decreto adducendo due ordini di motivi innanzitutto si sostiene la violazione o falsa applicazione dell’art. 2704 c.c. data della scrittura privata nei confronti dei terzi perché il timbro postale formerebbe un corpo unico con la scrittura, idoneo quindi a stabilire in modo certo l’anteriorità della formazione del documento. In secondo luogo viene sottolineato il vizio di motivazione contraddittoria con riferimento ad alcuni profili probatori. Data della scrittura privata non autentificata. La Corte ribadisce un principio, già affermato, per cui, qualora la scrittura privata non autenticata formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, va considerata data certa della scrittura quella riportata sul timbro. Infatti, la timbratura eseguita in un pubblico ufficio equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita, mentre grava sulla parte che contesti la certezza della data l’onere di provare – pur senza necessità di querela di falso – che la redazione del contenuto della scrittura sia avvenuta in un momento diverso Cass., n. 8438/2012 . Ne consegue che il decreto impugnato non ha fatto applicazione di questo principio, perché avrebbe dovuto ritenere la data certa come comprovata dal timbro in questione, salva una prova in contrario tempestivamente offerta. Documenti prodotti con l’opposizione. La Cassazione sottolinea, inoltre, che il Tribunale, dopo una lunga premessa relativa all’applicabilità delle norme sull’appello in particolare l’art. 345 c.p.c. al giudizio d’opposizione nonostante la Corte abbia sancito il contrario cfr. Cass. n. 11026/2013 , ha affermato di non poter tener conto dei documenti prodotti con l’opposizione. Successivamente, invece, ha deciso di considerarli per statuirne la mancanza di valenza probatoria. La motivazione risulta, quindi, contraddittoria prima viene negata e poi affermata la rilevanza, nella sede di opposizione, dei documenti oggetto d’esame. Il decreto viene quindi cassato, con rinvio al Tribunale di Rovigo, per permettere un riesame del materiale probatorio acquisito alla luce dei principi delineati dalla Corte.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 30 giugno – 31 agosto 2015, n. 17335 Presidente Di Palma – Relatore Nazzicone Svolgimento del processo Viene proposto ricorso, sulla base di cinque motivi, avverso il decreto emesso dal Tribunale di Rovigo del 25 marzo 2009, & amp quale ha respinto l'opposizione proposta dalla banca allo stato passivo del Fallimento Previato Costruzioni s.r.l., relativa ai crediti vantati per svariati contratti di finanziamento ipotecario con apertura di credito in conto corrente. Ha ritenuto il giudice del merito che il giudizio di opposizione è regolato dai limiti probatori propri del giudizio di appello ex art. 345 c.p.c., onde è inammissibile il deposito, con il ricorso in opposizione, dei contratti in originale, delle schede generali del conto e dell'elenco dei movimenti in conto corrente doccomma 1-23 che l'opponente non ha provato il suo diritto, in quanto a tal fine sono inidonei sia il saldaconto, sia gli estratti-conto, sia le lettere di apertura di credito in conto corrente, i quali, sebbene recanti il timbro postale, non hanno data certa opponibile al fallimento per non essere tale timbro apposto in sovrapposizione alla scrittura o alla sottoscrizione delle parti. Resiste la curatela con controricorso la ricorrente ha depositato altresì la memoria di cui all'art. 378 c.p.comma Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 2704 c.c., oltre al vizio di motivazione, perché il timbro postale forma un corpo unico, idoneo quindi a stabilire in modo certo l'anteriorità della formazione del documento, non avendo oltretutto la controparte contestato nemmeno che il documento fosse stato riempito e firmato solo dopo la spedizione. Con il secondo motivo censura il vizio di omessa o insufficiente motivazione, in quanto in sede di domanda di ammissione al giudice delegato la banca aveva prodotto documenti notarili, ossia i quattro i contratti di finanziamento, di per sé prova dei crediti vantati, oltre alla scheda generale del conto, in stretta relazione fra di loro. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione ovvero falsa applicazione degli art. 2704 e 2796 c.c., non applicandosi le regole sulla data certa quando la scrittura debba valere come mero fatto storico. Con il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli art. 99 l.f. e 345 c.p.c., oltre al vizio di motivazione contraddittoria, per avere il tribunale, in spregio al principio del divieto del novum, ammesso in sede di opposizione nuove eccezioni del fallimento, in particolare la doglianza dell'inidoneità probatoria degli estratti conto perché non decorrenti sin dall'inizio dei rapporti di conto corrente. Con il quinto motivo, censura il vizio di motivazione contraddittoria, perché la banca aveva prodotto, in sede di opposizione, i medesimi documenti già sottoposti al giudice delegato. 2. - Il primo motivo è fondato. Questa Corte ha già affermato, con principio dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, che qualora la scrittura privata non autenticata formi un corpo unico col foglio sul quale è impresso il timbro postale, la data risultante da quest'ultimo è data certa della scrittura, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita mentre grava sulla parte che contesti la certezza della data l'onere di provare - pur senza necessità di querela di falso - che la redazione del contenuto della scrittura è avvenuta in un momento diverso Cass. 28 maggio 2012, n. 8438 . Il decreto impugnato non ha fatto applicazione di tale principio, perché avrebbe dovuto viceversa ritenere la data certa come comprovata dal timbro in questione, ove nessuna prova in contrario fosse stata tempestivamente offerta dalla procedura. 3. - Il secondo motivo è da esaminare insieme al quinto, perché sostanzialmente essi propongono la medesima questione, e sono fondati. Il tribunale, in effetti, dopo una lunga premessa relativa all'applicabilità al giudizio d'opposizione delle norme sull'appello, e segnatamente dell'art. 345 c.p.comma laddove il contrario, si noti, ha sancito questa Corte cfr. Cass. 9 maggio 2013, n. 11026 ed altre , ha affermato di non poter tenere conto dei documenti prodotti con l'opposizione salvo, poi, invece considerarli, per affermare che essi contratti, saldaconto, estratti conto sono privi di valenza probatoria. In tal modo, tuttavia, risulta del tutto contraddittoria la motivazione, dalla quale è dapprima negata e poi affermata la rilevanza, in quella sede di opposizione, dei predetti documenti. 4. - Il terzo e quarto motivo sono assorbiti. 5. - Il decreto va dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Rovigo, in diversa composizione, perché riesamini il materiale probatorio acquisito alla luce dei principi innanzi affermati al giudice del merito si demanda altresì la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo, il secondo ed il quinto motivo, assorbiti gli altri cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, innanzi al Tribunale di Rovigo, in diversa composizione.