Finanziamenti agevolati: il privilegio assiste solo i crediti dello Stato

Nel caso di contributi in conto interessi su finanziamenti agevolati, il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 – che disciplina gli interventi di sostegno pubblico alle imprese - assiste solo i crediti dello Stato, non quelli della banca erogatrice del mutuo.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17111/15, depositata il 24 agosto. Il caso. Il Tribunale di Como rigettava l’opposizione proposta da una banca avverso lo stato passivo di una s.r.l., dichiarata fallita, nel quale il suo credito era stato ammesso in rango chirografario anziché con il richiesto privilegio di cui all’art. 9 d.lgs. n. 123/1998. La dinamica dei fatti era stata la seguente una s.p.a. aveva erogato alla s.r.l un finanziamento agevolato – per un’espansione commerciale in Libano – garantito da fideiussioni, una delle quali prestata dalla dante causa della banca ricorrente. In contratto di mutuo era stato successivamente risolto per inadempimento della s.r.l., poi dichiarata fallita, e la Banca, avendo restituito alla s.p.a. la somma mutuata aveva richiesto di essere ammessa al passivo del fallimento con il privilegio citato. I giudici di merito ritenevano di non poter riconoscere il privilegio invocato dalla banca il d.lgs. che lo aveva introdotto non era mai entrato in vigore per mancata emanazione dei regolamenti attuativi cui era condizionato. La banca ricorre per cassazione sostenendo in primo luogo che, essendo stato adottato il regolamento di disciplina dei finanziamenti pubblici alle imprese esportatrici, il privilegio previsto per il credito di restituzione, conseguente a revoca del finanziamento, è assistito dal privilegio riconosciuto dall’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998. Inoltre, nel ricorso si evidenzia che questo privilegio si applica anche ai finanziamenti concessi dalla pubblica amministrazione per mezzo di terzi. Disciplina degli interventi di sostegno pubblico alle imprese. La Corte si sofferma ad analizzare la disciplina degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, prevista dal d.lgs. n. 123/1998. L’art. 7 stabilisce che questi interventi possano essere attuati nelle forme più disparate credito d’imposta, bonus fiscali, concessioni di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato. L’art. 9 statuisce che tali interventi possano essere revocati per fatti imputabili al richiedente e non sanabili e prevede che nei casi di restituzione dell’intervento, in conseguenza della revoca, l’impresa stessa versi il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. Privilegio controverso. All’art. 9, comma 5, si descrive il privilegio oggetto di esame nel caso di specie. Nella norma si stabilisce che, per le restituzioni descritte, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del d.lgs. citato sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751 bis c.c. crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Risulta evidente, per la Cassazione, che il privilegio sia riconosciuto solo ai crediti dello Stato per la restituzione delle erogazioni pubbliche, come confermato dall’art. 9, comma 6, in cui si aggiunge che le somme restituite sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità dei programmi di intervento. Per questi motivi la Corte ritiene che nei contributi in conto interessi su finanziamenti agevolati, il privilegio assista solo i crediti dello Stato per la restituzione dei contributi in conto interessi, non il credito della banca erogatrice del mutuo. Il ricorso è dunque rigettato.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 15 luglio – 24 agosto 2015, n. 17111 Presidente Ceccherini – Relatore Nappi Svolgimento del processo Con il decreto impugnato il Tribunale di Corno rigettò l'opposizione proposta dalla Banca popolare di garanzia s.c.p.a. avverso lo stato passivo del Fallimento Rotex s.r.l., nel quale il suo credito per complessivi Euro. 801.319,56 era stato ammesso in rango chirografario anziché con il richiesto privilegio di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998. Risulta dagli atti che il 21 ottobre 2004 la Simest s.p.a. aveva erogato alla Rotex s.r.l. un finanziamento agevolato di Euro 1.581.850, da destinarsi a un programma di penetrazione commerciale in Libano, garantito da fideiussioni, una delle quali prestata dalla dante causa della Banca popolare di garanzia s.c.p.a. Il contratto di mutuo era stato però risolto l'11 gennaio 2008 per inadempimento della Rotex s.r.l., che era stata poi dichiarata fallita e la Banca popolare di garanzia s.c.p.a., avendo in parte restituito alla Simest s.p.a. la somma mutuata, aveva richiesto di essere ammessa al passivo del fallimento con il suddetto privilegio. Nel pronunciarsi su tale richiesta, ritennero i giudici del merito che il privilegio invocato dalla banca non potesse essere riconosciuto, perché il decreto legislativo che lo aveva introdotto non era mai entrato in vigore per mancata emanazione dei regolamenti attuativi cui era condizionato. Ricorre per cassazione la Banca popolare di garanzia s.c.p.a. e propone due motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso il Fallimento Rotex s.r.l Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 9 d.lgs. n. 123 del 1998, con riferimento all'art. 20 legge 15 marzo 1997, n. 59. Sostiene che, essendo stato adottato il regolamento di disciplina dei finanziamenti pubblici alle imprese esportatrici, il privilegio previsto per il credito di restituzione conseguente a revoca del finanziamento è assistito dal privilegio riconosciuto dall'art. 9 comma 5 del d.lgs. n. 123 del 1998. Con il secondo motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che erroneamente i giudici del merito hanno argomentato dal mancato richiamo al d.lgs. n. 123 del 1998 nel contratto di finanziamento e nella successiva revoca per concludere in ordine alla mancata vigenza del privilegio controverso. Sostiene che il privilegio previsto dall'art. 9 comma 5 d.lgs. n. 123 del 1998 si applica anche ai finanziamenti concessi dalla pubblica amministrazione per mezzo di terzi. 2. Benché la motivazione del decreto impugnato debba essere corretta a norma dell'art. 384 c.p.c., il ricorso risulta infondato, perché non compete alla Banca popolare di garanzia s.c.p.a. il privilegio richiesto. Il d.lgs. n. 123 del 1998 prevede interventi pubblici di sostegno alle imprese che, secondo quanto dispone il suo art. 7, possono essere attuati nelle forme più diverse credito d'imposta, bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto - legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato”. L'art. 9 del decreto prevede che tali interventi possano essere revocati per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili”, stabilendo al comma 4 che, nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali”. Il privilegio controverso è previsto al quinto comma dello stesso articolo 9, ove si stabilisce che per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi” e si precisa che al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”. Sicché è evidente che il privilegio è riconosciuto solo ai crediti dello Stato per la restituzione delle erogazioni pubbliche, come è confermato dal sesto comma dell'art. 9, ove si aggiunge che le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità” dei programmi di intervento. In particolare deve dunque ritenersi che nel caso, come quello in esame, di contributi in contro interessi su finanziamenti agevolati, il privilegio assiste solo i crediti dello Stato per la restituzione dei contributi in conto interessi, non il credito della banca erogatrice del mutuo. Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso. Si giustifica tuttavia la compensazione delle spese, in ragione della mancanza di precedenti e dell'erronea giustificazione esibita nel decreto impugnato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.