Società in passivo, ma l’amministratrice non registra la perdita: avrebbe dovuto sciogliere l’impresa

In virtù dell’art. 2545 duodecies c.c. Scioglimento ,il presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa è tenuto a sciogliere la società nel caso di perdita del capitale sociale.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14262/15, depositata l’8 luglio. Il caso. Dinanzi al Tribunale di Trieste, il commissario liquidatore di una cooperativa in liquidazione coatta amministrativa chiedeva la condanna al risarcimento dei danni cagionati dall’ ex presidente del consiglio d’amministrazione della stessa, nel corso della sua gestione. La donna veniva accusata infatti, di non aver registrato correttamente la perdita del capitale sociale e di aver indebitamente proseguito la gestione dell’impresa, aggravando la situazione patrimoniale della cooperativa. La donna, contestando la sua responsabilità, sosteneva che le cause del dissesto fossero attribuibili ai precedenti amministratori. Costituitisi, i precedenti amministratori affermavano di essere estranei ai fatti contestati. Il Tribunale triestino condannava sia la donna che i chiamati in causa al pagamento di una somme a titolo di risarcimento del danno causato alla società, a causa del proseguimento dell’attività di impresa anche dopo la perdita del capitale sociale. La Corte d’appello della città friulana escludeva la responsabilità dei chiamati in causa, confermando invece quella della donna. Quest’ultima ricorre in Cassazione. Mancato scioglimento della società. In accordo con i Giudici di merito, gli Ermellini osservano che l’omessa informativa da parte della donna riguardo alle sopravvenienze passive, la mancata svalutazione dei crediti sociali e l’omesso stanziamento del fondo rischi hanno integrato la condotta rilevata dal commissario liquidatore. Questi inadempimenti rappresentavano il presupposto per il mancato scioglimento della società per perdita del capitale sociale, compito che invece gravava sulla ricorrente in base all’art. 2545 duodecies c.c. Scioglimento . Ciò avrebbe dovuto implicare l’assunzione della responsabilità della gestione dell’impresa per il periodo successivo alla conoscenza, da parte della donna, dell’esistenza di un patrimonio netto negativo. A nulla rileva la circostanza, riportata dalla ricorrente, che il passivo che aveva comportato la perdita del capitale sociale fosse addebitabile alla precedente gestione societaria, perché ciò che viene imputato alla donna è di non aver opportunamente dichiarato la situazione dell’azienda e di non aver proceduto allo scioglimento della società, unica condotta consentita dinanzi alla perdita del capitale. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 23 marzo – 8 luglio 2015, n. 14262 Presidente Rodorf – Relatore Bisogni Fatto e diritto Rilevato che 1. Con citazione del 17 dicembre 2009 il commissario liquidatore della Cooperativa Agenzia Benussi in liquidazione coatta amministrativa ha convenuto davanti al Tribunale di Trieste P.C. , nella sua qualità di ex Presidente del Consiglio di amministrazione della Cooperativa, per ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni provocati nel corso della sua gestione della società. In particolare il Commissario liquidatore ha addebitato alla P. di non aver registrato correttamente la perdita del capitale sociale, manifestatasi già alcuni anni addietro e che avrebbe dovuto comportare l'immediato scioglimento della società, e di aver proseguito indebitamente la gestione dell'impresa divenendo cosi responsabile per l'aggravio di passivo verificatosi in tale periodo. 2. Si è costituita P.C. contestando che le fosse addebitabile alcuna responsabilità al riguardo e rilevando che le cause del dissesto erano attribuibili ai precedenti amministratori. Ha chiesto pertanto di essere autorizzata a chiamare in causa i precedenti amministratori B.A. e P. e S.T.E. . 3. Autorizzata la chiamata in causa da parte del G.I. si sono costituiti i precedenti amministratori rilevando la loro estraneità ai fatti ascritti dall'attore e specificando che nessuna censura era stata rivolta loro dalla liquidazione coatta amministrativa in precedenza mentre le irregolarità in contestazione erano riferibili al periodo successivo al loro incarico di amministratori. 4. Il Tribunale di Trieste, con sentenza n. 1314/11 del 27 ottobre 2011 - 21 dicembre 2011, ha condannato la P. e i chiamati in causa al pagamento in solido della somma di 189.037,00 Euro a titolo di risarcimento del danno causato dagli amministratori all'Agenzia Benussi con la indebita prosecuzione dell'attività di impresa dopo la perdita del capitale sociale. 5. Hanno proposto separati appelli P.C. e i chiamati in causa B.A. e P. e S.T.E. . 6. Si è costituita in appello la liquidazione coatta amministrativa della Agenzia Benussi s.coop. a r.l. e ha chiesto il rigetto degli appelli. 7. Con sentenza n. 466/2013 del 16 gennaio - 14 maggio 2013 la Corte di appello di Trieste ha escluso la responsabilità dei chiamati in causa e ha confermato, nel resto, la decisione di primo grado. 8. Ricorre per cassazione P.C. affidandosi a due motivi di ricorso, illustrati con memoria difensiva, con i quali deduce 1 violazione e falsa applicazione di norme di diritto 2 violazione e falsa applicazione di norme di diritto omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. 9. Si difende con controricorso la liquidazione coatta amministrativa dell'Agenzia Benussi soc. coop.va a r.l Ritenuto che 10. Con il primo motivo la ricorrente contesta l'esistenza di un obbligo giuridico per l'amministratore di richiedere il fallimento e/o la liquidazione coatta amministrativa di una società o di una impresa che versi in condizioni economiche sfavorevoli, trattandosi invece di una decisione affidata alla valutazione discrezionale dell'imprenditore o dell'amministratore della società. Peraltro, secondo la ricorrente, la situazione di passivo nel bilancio della Cooperativa era determinata dall'esistenza di due crediti non esigibili e contestati. 11. Il motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello ha chiaramente evidenziato che non la mancata richiesta dell'apertura della procedura concorsuale ma la mancata informativa da parte della P. circa le sopravvenienze passive, l'omessa svalutazione dei crediti sociali e il mancato stanziamento del fondo rischi costituivano la condotta ascritta dal Commissario alla gestione della convenuta. Tali omissioni e inadempimenti avevano costituito inoltre il presupposto per la mancata attivazione della P. nel senso dello scioglimento della società per perdita del capitale sociale cui era invece tenuta in base al disposto dell'art. 2545 duodecies del codice civile. Ciò avrebbe dovuto comportare, nella prospettazione dell'atto introduttivo del giudizio, l'assunzione della responsabilità della gestione societaria, per il periodo successivo alla conoscenza, da parte della P. , della esistenza di un patrimonio netto negativo per Euro 247.963,00, alla fine dell'esercizio 2006. Tale impostazione è stata condivisa dalla Corte di appello che sul punto, come si è detto, ha confermato la decisione di primo grado. 12. La P. non ha mai contestato la conoscenza della passività in questione. È quindi del tutto fuorviante la dissertazione sull'inesistenza nel nostro ordinamento giuridico di un obbligo dell'amministratore della società di chiedere il fallimento in caso di situazione economica sfavorevole. Né alcun rilievo può avere la circostanza che il passivo determinante la perdita del capitale sociale fosse imputabile alla gestione societaria precedente perché ciò che viene imputato alla odierna ricorrente è di non aver rappresentato correttamente la situazione della società e di non aver adottato l'unico comportamento consentito a fronte della perdita del capitale e cioè lo scioglimento della società stessa. Né infine alcun rilievo può avere l'argomento per cui l'amministratrice non riconosceva, e continua a non riconoscere, le poste del passivo addebitabili alla precedente gestione. Tali argomentazioni ed eccezioni sono state ritenute tardive dalla Corte di appello e la decisione non è stata oggetto della impugnazione per cassazione della ricorrente. In ogni caso deve rilevarsi che il passivo era costituito da un credito dell'INPS già accertato in giudizio e da un credito nei confronti degli amministratori che la ricorrente non ha provato di aver contestato neanche in questo giudizio se non tardivamente con l'atto di appello. Mentre in primo grado l'odierna ricorrente ha riconosciuto l'esistenza del passivo e si è limitata a farne carico alla precedente gestione. 13. Con il secondo motivo la ricorrente deduce genericamente - e quindi inammissibilmente - la violazione di norme di diritto e l'omesso esame di fatti decisivi che non specifica, anche qui incorrendo nell'inammissibilità del motivo di ricorso. La ricorrente basa le sue argomentazioni difensive sull'affermazione, smentita dall'univoca giurisprudenza di legittimità Cass. Civ. sezione I n. 22911 dell'11 novembre 2010 e n. 25977 del 29 ottobre 2008 secondo cui l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ha natura extra-contrattuale, nel tentativo di addossare alla controparte l'onere di provare l'ascrivibilità all'amministratore della responsabilità per l'aggravamento del passivo nel periodo della indebita prosecuzione della gestione nonostante l'acclarata perdita del capitale sociale. Inoltre la ricorrente introduce eccezioni del tutto nuove quanto alla ascrivibilità alla vecchia gestione anche del passivo sopravvenuto e accertato dai giudici di merito in 189.037,00 Euro. Eccezioni basate, peraltro, su una rilettura del materiale istruttorie che, oltre ad essere del tutto nuova, è anche meramente assertiva e priva di autosufficienza. 14. Per questi motivi il ricorso va respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 4.200,00, Euro di cui 200,00, per spese.