Ipoteca di Equitalia: come si posiziona nella classifica dei creditori del fallito?

L’ipoteca iscritta ai sensi dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973 sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell’imposta costituisce una figura autonoma, non agevolmente inquadrabile in alcuna delle categorie previste dal codice civile , e non rientrante nel disposto dell’art. 67 l.f., secondo cui sono assoggettabili a revocatoria le sole ipoteche volontarie o giudiziali.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 6997, depositata l’8 aprile 2015. Il caso. Il Tribunale di La Spezia respingeva l’opposizione, proposta da Equitalia ai sensi dell’art. 98 l.f., contro lo stato passivo del fallimento di una società in liquidazione per ottenere l’ammissione in via ipotecaria del credito insinuato. Equitalia ricorreva in Cassazione, lamentando che i giudici di merito avessero ritenuto revocabile l’ipoteca che, in forza dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973 disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito , aveva iscritto a garanzia del credito nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento della società. Caso eccezionale. La Corte di Cassazione afferma che l’ipoteca iscritta ai sensi dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973 sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell’imposta non è qualificabile come ipoteca legale, poiché l’iscrizione non ha luogo automaticamente su specifici beni oggetto di negoziazione al fine di garantire l’adempimento di obbligazioni derivanti da un’operazione di trasferimento della proprietà, ma richiede un’iniziativa del creditore e non presuppone un atto negoziale preesistente. Tuttavia, essa non è neanche riconducibile all’ipoteca volontaria, in quanto la sua iscrizione prescinde dal consenso del proprietario del bene gravato, né a quella giudiziale, cui la accomuna la subordinazione dell’iscrizione ad un’iniziativa del creditore fondata su un titolo esecutivo precostituito ed il fine di garantire l’adempimento di una generica obbligazione pecuniaria, ma da cui si differenzia per la natura del titolo che ne costituisce fondamento, il quale non è un provvedimento giurisdizionale, bensì un atto amministrativo. Una figura a parte. Tale ipoteca, quindi, costituisce una figura autonoma, non agevolmente inquadrabile in alcuna delle categorie previste dal codice civile , e, di conseguenza, non rientrante nel disposto dell’art. 67 l.f., secondo cui sono assoggettabili a revocatoria le sole ipoteche volontarie o giudiziali. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, riconosce collocazione privilegiata ipotecaria al credito di Equitalia.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 3 marzo – 8 aprile 2015, n. 6997 Presidente Ceccherini – Relatore Cristiano Svolgimento del processo Equitalia Sestri s.p.a. ha impugnato con ricorso per cassazione il decreto 1°.12.08 del Tribunale della Spezia, che ha respinto l'opposizione ex art. 98 I. fall. da essa proposta avverso lo stato passivo del Fallimento della De Carolis s.r.l. in liquidazione per ottenere l'ammissione in via ipotecaria dei credito insinuato, di € 59.754,44. II Fallimento intimato non ha svolto attività difensiva. Il collegio ha deciso, in camera di consiglio, che la sentenza venga redatta con motivazione semplificata. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, Equitalia Sestri lamenta che il Tribunale abbia, in via di eccezione, ritenuto revocabile ai sensi dell'art. 67 I comma n. 4 c.c. l'ipoteca che, in forza dell'art. 77 d.P.R. n. 602/73, essa aveva iscritto a garanzia del credito nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento della De Carolis s.r.l. Il motivo deve essere accolto. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte Cass. nn. 7868/014, 3397/013, 3232/012 , cui il collegio intende dare continuità, I' ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/73 sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell'imposta, pur non essendo qualificabile come ipoteca legale - dal momento che l'iscrizione non ha luogo automaticamente su specifici beni oggetto di negoziazione al fine di garantire l'adempimento di obbligazioni derivanti da un'operazione di trasferimento della proprietà, ma richiede un'iniziativa del creditore e non presuppone un preesistente atto negoziale - neppure è riconducibile all'ipoteca volontaria, posto che la sua iscrizione prescinde dal consenso del proprietario dei bene gravato, od a quella giudiziale, cui la accomuna la subordinazione dell'iscrizione ad un'iniziativa del creditore fondata su un titolo esecutivo precostituito e la finalità di garantire l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria, ma dalla quale si differenzia per la natura dei titolo che ne costituisce il fondamento, non rappresentato da un provvedimento giurisdizionale, ma da un atto amministrativo. Si tratta, in definitiva, di figura autonoma, non agevolmente inquadrabile in alcuna delle categorie previste dal codice civile, e perciò non rientrante nel disposto dell'art. 67 I. fall., a norma del quale sono assoggettabili a revocatoria le sole ipoteche volontarie o giudiziali. All'accoglimento del motivo consegue la cassazione del decreto impugnato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., e riconoscere collocazione privilegiata ipotecaria al credito di Equitalia Sestri di € 59.754,44. Il decreto impugnato è stato emesso prima che questa Corte si pronunciasse sulla questione dibattuta ricorrono pertanto giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese del giudizio di merito e dei presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dispone l'ammissione allo stato passivo del Fallimento della De Carolis s.r.l. in liquidazione del credito di Equitalia Sestri s.p.a. € 59.754,44 in via privilegiata ipotecaria dichiara irripetibili le spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità.