Anche i ristorni rilevano nell’accertamento della prevalenza degli apporti dei soci lavoratori

In tema di cooperativa, gli utili vanno tenuti distinti dai ristorni, in quanto, pur avendo in comune la caratteristica dell’aleatorietà, assolvono a funzioni diverse i primi costituiscono la remunerazione del capitale e sono distribuiti in proporzione ai conferimenti individuali, mentre i secondi costituiscono uno strumento tecnico per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dall’attività della cooperativa.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3701/15 depositata il 24 febbraio. Il caso. Il Tribunale di Modena respingeva con decreto l’opposizione proposta da una cooperativa di lavoro avverso lo stato passivo del fallimento di una società in stato di liquidazione, in riferimento ad un credito ammesso senza il richiesto privilegio di cui all’art. 2751 – bis , n. 5, c.c. e con gli interessi al tasso legale anziché a quello richiesto ai sensi dell’art. 5, d.lgs. n. 231/02. Il requisito della prevalenza del lavoro dei soci. La cooperativa impugna la sentenza in Cassazione. Sostiene la ricorrente l’erroneità della valutazione dei giudici di merito, in quanto pur avendo richiamato il principio per cui i requisiti di ammissione della cooperativa la privilegio in questione sono la pertinenza e prevalenza del lavoro dei soci, rispetto a quello dei lavoratori non soci Corte di Cassazione, sentenza n. 2984/97 , hanno poi motivato l’esclusione del privilegio basandosi sull’impossibilità di tener conto dei ristorni corrisposti ai soci ai fini dell’accertamento del requisito della prevalenza dei loro apporti alla cooperativa, integrando la violazione dell’art. 2751 – bis , n. 5, c.c La differenza tra utili e ristorni. La Corte di Cassazione coglie l’occasione per ribadire il principio per cui i ristorni vanno tenuti distinti dagli utili, in quanto aventi in comune l’esclusivo carattere dell’aleatorietà, ma funzioni differenti. Gli utili infatti costituiscono una forma di remunerazione del capitale investito e sono quindi ripartiti in base ai conferimenti individuali, mentre i ristorni costituiscono uno degli strumenti tecnici di distribuzione del vantaggio mutualistico ottenuto dall’attività della cooperativa, traducendosi in un rimborso ai soci di parte del prezzo pagato, nelle cooperative di consumo, ovvero di integrazione della retribuzione corrisposta per la prestazioni del socio, nelle cooperative di lavoro. I ristorni vanno computati ai fini del requisito della prevalenza. Risulta dunque viziata la motivazione della sentenza impugnata laddove afferma la necessità di escludere i ristorni, che non costituirebbero una vera e propria forma di retribuzione, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza dei soci lavoratori. Per quanto riguarda invece la doglianza relativa alla computazione degli interessi, il motivo di ricorso risulta infondato, in quanto le norme del citato d.lgs. n. 231/02 non trovano applicazione con riferimento ai crediti verso debitori sottoposti a procedure concorsuali. In conclusione, la Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Modena in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 13 novembre 2014 – 24 febbraio 2015, n. 3701 Presidente Ceccherini – Relatore De Chiara Svolgimento del processo Il Tribunale di Modena ha respinto l'opposizione della cooperativa C. allo stato passivo del falli mento Edilizia Romani s.r.l. in liquidazione, al quale il credito della opponente di E 29.725,22 per fornitura merci era stato ammesso senza il richiesto privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 5, c.c., vantato dalla creditrice quale cooperativa di produzione e lavoro, e con gli interessi al tasso legale anziché nella richie sta misura di cui all'art. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. I giudici, pur richiamando il principio, enunciato da Cass. 2984/1997, secondo cui requisiti di ammissione della cooperativa al privilegio in questione sono la pertinenza e prevalenza del lavoro dei soci, rispetto a quello dei lavoratori non soci, hanno motivato la con ferma dell'esclusione del privilegio sul rilievo che, nel valutare la prevalenza dell'apporto dei soci ri spetto agli altri lavoratori impiegati dalla cooperati va, non può tenersi conto dei ristorni erogati in favo re dei primi, ed hanno inoltre riconosciuto i soli in teresi legali. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura, illustrati anche con memoria. La curatela fallimentare intimata si è difesa con controricorso. Motivi della decisione l. - Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 2751 bis, n. 5, c.c., osservando che dei ristorni in favore dei soci lavoratori deve in vece tenersi conto ai fini del giudizio di prevalenza di cui sopra, costituendo essi una forma di retribuzio ne aggiuntiva. 1.1. - Il motivo è fondato. I ristorni vanno tenuti distinti dagli utili in senso proprio, pur avendo con essi in comune la carat teristica della aleatorietà in quanto la società può distribuirli solo se la gestione mutualistica dell'impresa si chiuda con un'eccedenza dei ricavi ri spetto ai costi mentre, infatti, gli utili costitui scono remunerazione del capitale e sono perciò distri buiti in proporzione al capitale conferito da ciascun socio, i ristorni costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualisti co risparmio di spesa o maggiore retribuzione deri vante dai rapporti di scambio intrattenuti con la coo perativa, traducendosi in un rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla cooperativa, nelle cooperative di consumo, ovvero in integrazione della retribuzione corrisposta dalla coo perativa per le prestazioni del socio, nelle cooperati ve di produzione e lavoro Cass. 9513/1999 . 2. - Con il secondo motivo si censura il rigetto della domanda di determinazione degli interessi nella misura di cui all'art. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 2.1. - Il motivo è infondato perché le disposizio ni del d.lgs. n. 231 del 2002, cit., non si applicano ai crediti verso debitori sottoposti a procedure concorsuali art. 1, comma 2, lett. a, d.lgs. cit. . 3. - Il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice in dicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato al § 1.1 e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, ri getta il secondo, cassa il decreto impugnato in rela zione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese al Tribunale di Modena in diversa composizione.