Il credito garantito da ipoteca prestata dal socio illimitatamente responsabile di società in concordato va pagato in misura integrale

Il credito garantito da un’ipoteca rilasciata dal socio illimitatamente responsabile di una società in concordato preventivo va riconosciuto come credito ipotecario e deve essere soddisfatto integralmente, nei limiti di capienza del bene.

E’ il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 3022 del 16 febbraio 2015. Il caso. Il socio illimitatamente responsabile di una s.n.c. chiedeva in giudizio che venisse accertata l’estensione dell'efficacia remissoria, conseguente all’ammissione della società al concordato preventivo, anche per la garanzia ipotecaria che egli aveva prestato, su beni propri, a favore di una banca creditrice, per il finanziamento che quest'ultima aveva concesso alla società. La domanda veniva rigettata nei due gradi di giudizio e il socio proponeva ricorso per cassazione. L’ordinanza di rimessione. Con ordinanza n. 3163 del 12 febbraio 2014 in IlFallimentarista, con nota di Rolfi, Effetto esdebitatorio del concordato e garanzia ipotecaria prestata dal socio illimitatamente responsabile rimessione alle S.U. , la Prima Sezione della Cassazione rimetteva al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione se l’effetto esdebitatorio del concordato preventivo si estenda alla garanzia ipotecaria, prestata su beni propri, non ricompresi nella procedura concordataria, dal socio illimitatamente responsabile di società personale per i debiti di quest’ultima. Garanzia ipotecaria ed effetto esdebitatorio del concordato. L’articolata indagine delle Sezioni Unite origina da un’analisi degli artt. 177 e 184, comma 2, applicabili ratione temporis alla vicenda in esame, quindi nella versione ante riforma in base a quest’ultima norma, il concordato della società ha efficacia esdebitatoria anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili il pagamento in percentuale dei debiti sociali, che deriva dall’omologazione del concordato, ha effetto liberatorio anche per i soci, sempre relativamente ai debiti sociali. La questione attiene, dunque, alla sorte di una garanzia ipotecaria prestata dal socio, una volta che la società sia stata ammessa al concordato. Il creditore di un debito sociale garantito da ipoteca può soddisfarsi integralmente? E, se così non è, il soddisfacimento in misura falcidiata comporta anche l’estinzione dell’ipoteca nei confronti del socio? La posizione dei creditori ipotecari. Per rispondere a questi interrogativi, la Cassazione richiama l’art. 177 l. fall., che esclude dal voto i creditori che vantano un diritto di prelazione sui beni del debitore per poter partecipare al voto sulla proposta concordataria, e quindi influire sulla determinazione del quantum che effettivamente verrà pagato, i creditori privilegiati e ipotecari devono rinunciare al loro diritto di prelazione. Da tale norma si è fatto derivare il principio per cui ai creditori ipotecari deve essere assicurato il pagamento integrale dei loro crediti, in assenza di un’espressa rinuncia in tal senso. La Cassazione afferma, però, che tale diritto può essere esteso anche ai creditori muniti di ipoteca prestata dal socio illimitatamente responsabile su beni propri e non sui beni della società l’art. 177 parla espressamente di prelazione sui beni del debitore , ma è possibile un’interpretazione estensiva della norma che la renda applicabile anche al caso in esame. Garanzia ipotecaria prestata dal socio nel fallimento e nel concordato. Non sarebbe, infatti, pienamente compatibile con i principi costituzionali un trattamento deteriore, nel concordato, rispetto a quello vigente nel fallimento. Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, nel fallimento della società che si estende ai soci illimitatamente responsabili, il creditore del socio che ha prestato ipoteca è ammesso al passivo di questi in via ipotecaria, e al passivo della società al chirografo. Costituirebbe una ingiustificata disparità di trattamento se nel concordato preventivo il creditore garantito da ipoteca del socio non potesse trovare integrale soddisfazione, essendo comunque la garanzia ipotecaria prestata per un debito societario, per il quale tutti i soci sono coobbligati, ancorché il bene ipotecario sia di proprietà del solo socio che ha concesso l’ipoteca Il credito munito di garanzia ipotecaria prestata dal socio va soddisfatto integralmente . Pertanto, se è vero che il socio illimitatamente responsabile risponde con il proprio patrimonio di debiti che non possono dirsi a lui estranei, non vi è ragione che l’ipoteca che il detto socio abbia prestato per un debito sociale e che è al tempo stesso un debito proprio , non possa rientrare nella previsione dell’art. 177, comma 2, l. fall., - applicabile ratione temporis - con la conseguenza che il credito garantito da ipoteca va riconosciuto in sede concordataria con il privilegio e vada soddisfatto integralmente. Irrilevante la questione sull’esdebitazione per il socio. In conclusione, osserva la Corte, se il credito munito di ipoteca prestata dal socio può essere pagato, in sede concordataria, integralmente, ovviamente nei limiti del valore del bene, viene meno ogni problema relativamente all’effetto esdebitatorio, poiché nel momento in cui il concordato è adempiuto tale effetto si realizza pienamente anche nei confronti del socio datore d’ipoteca e di riflesso anche nei confronti degli altri soci, pur sempre tenuti, come detto, al regresso nel caso in cui il socio fosse stato invece tenuto a versare la differenza tra quanto riscosso dal creditore con la falcidia concordataria e il valore del bene ipotecato . fonte www.ilfallimentarista.it

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 2 dicembre 2014 – 16 febbraio 2015, n. 3022 Presidente Rovelli – Relatore Ragonesi