Vendita della quota sociale: l’anno per sfuggire al fallimento parte dal momento dell’iscrizione

In caso di scioglimento del singolo rapporto sociale per alienazione della partecipazione del socio, il dies a quo del termine annuale previsto per la dichiarazione del fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile deve essere identificato nella data di iscrizione nel registro delle imprese della compravendita della quota sociale e non nella data di perfezionamento di questa.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1046, depositata il 21 gennaio 2015. Il caso. La Corte d’appello di Brescia revocava la dichiarazione di fallimento di un socio. I giudici ritenevano che l’art. 147 l.f., che esclude il fallimento del socio illimitatamente responsabile decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale, ove siano osservate le prescritte formalità, deve essere interpretato nel senso il dies a quo coincide con tale scioglimento, mentre l’adempimento delle formalità pubblicitarie è merca condizione di efficacia del termine. Il fallimento della società ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di aver ritenuto che il dies a quo per il computo dell’anno di fallibilità del socio in estensione decorresse non dalla data di iscrizione della vendita della partecipazione sociale nel registro delle imprese, ma dalla data del contratto, in contrasto con l’art. 2290 c.c. responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi . Termini di decadenza. La Corte di Cassazione ricorda che l’estensione, ai sensi dell’art. 147 l.f., del fallimento della società al socio illimitatamente responsabile è soggetta al termine di decadenza di un anno dall’iscrizione nel registro delle imprese di una vicenda, che sia personale vendita, recesso o esclusione o societaria ad esempio la sua trasformazione , che abbia comportato il venir meno della responsabilità illimitata. In caso di scioglimento del singolo rapporto sociale per alienazione della partecipazione del socio così come nelle ipotesi di recesso ed esclusione , il dies a quo del termine annuale previsto per la dichiarazione del fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile deve essere identificato nella data di iscrizione nel registro delle imprese della compravendita della quota sociale e non nella data di perfezionamento di questa. Pubblicità della vendita. Infatti, la vendita della quota, a cui non sia stata data pubblicità ai sensi dell’art. 2290, comma 2, è inopponibile ai terzi e non produce effetti, se non tra le parti del contratto. Nel caso di specie, applicando questi termini, il socio era ancora fallibile alla data della dichiarazione di fallimento. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e revoca l’iniziale reclamo proposto dal socio contro la sentenza dichiarativa di fallimento.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 28 ottobre 2014 – 21 gennaio 2015, n. 1046 Presidente Ceccherini – Relatore Nazzicone Svolgimento del processo Il Fallimento di S.E. e T.D. ha proposto, sulla base di due motivi, ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Brescia del 14 luglio 2008, la quale ha revocato la dichiarazione di fallimento di S.E. in estensione a quello di T.D. , pronunciato dal tribunale della stessa città con sentenza in data 7 gennaio 2008, depositata l'8 gennaio 2008. La corte territoriale, rilevato che la S. ha ceduto la sua quota il 1 dicembre 2006 con atto iscritto nel registro delle imprese il 9 gennaio 2007, ha ritenuto che l'art. 147 l.f., come modificato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, laddove esclude il fallimento del socio illimitatamente responsabile decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale, ove siano osservate le prescritte formalità, debba essere interpretato nel senso che il dies a quo coincide con tale scioglimento, mentre l'adempimento delle formalità pubblicitarie è mera condizione dell'efficacia del termine . Ha ritenuto infondata anche la tesi della curatela, secondo cui, trattandosi di rettifica della sentenza del fallimento di T.D. , essa retroagirebbe negli effetti al 23 novembre 2007, data della sentenza dichiarativa del fallimento di questi. Non si è costituita l'intimata. Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione o la falsa applicazione dell'art. 147, 5 comma, l.f., in quanto, nel caso di specie, T.D. è stato dapprima dichiarato fallito il 23 novembre 2007 quale imprenditore individuale, laddove egli rimaneva in realtà l'unico socio superstite della Terzi Stampi di Terzi Dario s.n.c., in istato di scioglimento dal 23 luglio 2007 in seguito alla mancata ricostituzione della pluralità dei soci. La sentenza di fallimento di tale società, emessa in data 8 gennaio 2008, costituisce quindi una mera rettifica formale di quella originaria ed i suoi effetti debbono farsi risalire al 23 novembre 2007, non sussistendo esigenze di tutela dei diritti di altri soci e non trattandosi di fallimento in estensione in senso proprio, quale autonoma pronuncia con effetti ex nunc . Ne deriva, pertanto, che il termine di un anno per il fallimento dell'altra socia va calcolato considerando non la sentenza che la riguarda, ma quella originaria dell'altro socio. Con il secondo motivo, lamenta la violazione del medesimo art. 147 l.f., per avere la sentenza impugnata ritenuto che il dies a quo per il computo dell'anno di fallibilità del socio in estensione decorresse non dalla data di iscrizione della vendita della partecipazione sociale nel registro delle imprese, ma dalla data del contratto, in contrasto con l'art. 2290 c.c. dovendosi, comunque, semmai discorrere di termine di mera efficacia del recesso e non del termine . 2. - Dalla sentenza impugnata risulta che il omissis fu dichiarato il fallimento di T.D. il omissis fu dichiarato il fallimento della S. ex socia con sentenza depositata l'8 gennaio 2008 è inoltre pacifico che la socia il 1 dicembre 2006 cedette la sua partecipazione e che la vendita fu iscritta nel registro delle imprese il 9 gennaio 2007. Secondo l'art. 147, 2 comma, 1.f., il fallimento dei soci illimitatamente responsabili non può essere dichiarato decorso un anno per quanto ora rileva dallo scioglimento del rapporto sociale, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi tale evenienza. La norma pone, quindi, un dies a quo e un dies a quem per addivenire alla dichiarazione di fallimento l'uno rappresentato dallo scioglimento del rapporto sociale, l'altro dalla sentenza di fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile. La corte d'appello ha collocato il primo termine al momento della conclusione del contratto di cessione della quota, indipendentemente dalla sua successiva iscrizione nel registro delle imprese, ed il secondo al momento della sentenza concernente il fallimento della S. . 3. - Il secondo motivo di ricorso attacca quella decisione, il primo quest'ultima. Per ragioni logiche, conviene dunque esaminare anzitutto il secondo motivo. Esso è fondato. L'estensione, ai sensi dell'art. 147 l.f., del fallimento della società al socio illimitatamente responsabile è soggetta al termine di decadenza di un anno dall'iscrizione nel registro delle imprese di una vicenda, personale per vendita, recesso, esclusione o societaria come la trasformazione della società , che abbia comportato il venir meno della sua responsabilità illimitata. Questa Corte ha avuto modo di chiarire come il recesso del socio di società di persone, di cui non sia stata data pubblicità, ai sensi dell'art. 2290, 2 comma, c.c., non è opponibile ai terzi, non producendo esso i suoi effetti al di fuori dell'ambito societario conseguentemente, il recesso non adeguatamente pubblicizzato non è idoneo ad escludere l'estensione del fallimento al socio ai sensi dell'art. 147 l.f., né assume rilievo il fatto che il recesso sia avvenuto oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento, posto che il rapporto societario, per quanto concerne i terzi, a quel momento è ancora in atto Cass. 1 marzo 2010, n. 4865 Cass., 31 maggio 2013, n. 13838, non massimata . Anche per il caso dell'esclusione del socio, la Corte Cass. 10 luglio 2013, n. 17098 ha stabilito che il dies a quo del termine annuale previsto dalla norma menzionata va identificato nella data dell'iscrizione della delibera che decreti l'esclusione del socio dalla compagine della società fallita e non nella data della sua assunzione. Tale principio di diritto il Collegio intende ora espressamente enunciare con riguardo alla ipotesi di scioglimento del singolo rapporto sociale per alienazione della partecipazione del socio, posto che, ai sensi dell'art. 147, 2 comma, l.f., il dies a quo del termine annuale previsto per la dichiarazione del fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile va identificato nella data dell'iscrizione nel registro delle imprese della compravendita della quota sociale e non nella data di perfezionamento della stessa, restando la vendita della quota, cui non sia stata data pubblicità ai sensi dell'art. 2290, 2 comma, c.c., inopponibile ai terzi e non producendo la stessa i suoi effetti se non fra le parti del contratto. Applicando tale principio deriva che, alla data della dichiarazione di fallimento del OMISSIS , la S. era ancora fallibile, non essendo decorso l'anno dalla iscrizione dell'evento nel registro delle imprese. 4. – Il primo motivo è assorbito. 5. - In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con il rigetto del reclamo proposto da S.E. contro la sentenza dichiarativa del fallimento della medesima emessa dal Tribunale di Brescia in data 8 gennaio 2008, n. 1. 6. - Si compensano interamente le spese, attesa la natura della controversia. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della medesima emessa dal Tribunale di Brescia in data 8 gennaio 2008, n. 1, compensando per intero le spese di lite.