Curatore fallimentare in giudizio senza autorizzazione: la Cassazione gli indica la porta

Il curatore del fallimento, anche se è l’organo deputato ad assumere la qualità di parte nelle controversie inerenti la procedura fallimentare, non è fornito di una capacità processuale autonoma, ma di una capacità che deve essere integrata dall’autorizzazione del giudice delegato, da rilasciare per ciascun grado di giudizio.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 26359, depositata il 16 dicembre 2014. Il caso. La Corte d’appello di Napoli rigettava la domanda di una società volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da un complesso immobiliare di cui aveva la disponibilità. Il fallimento della stessa società ricorreva in Cassazione. Manca l’autorizzazione. La Corte di Cassazione, però, stoppa subito il ricorrente, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. Questo, infatti, era stato proposto dal fallimento dell’originaria parte attrice, ma non era corredato dalla necessaria autorizzazione del giudice delegato. Necessaria in ogni grado del giudizio. Infatti, il curatore del fallimento, anche se è l’organo deputato ad assumere la qualità di parte nelle controversie inerenti la procedura fallimentare, non è fornito di una capacità processuale autonoma, ma di una capacità che deve essere integrata dall’autorizzazione del giudice delegato, da rilasciare per ciascun grado di giudizio. Di conseguenza, in mancanza di specifica autorizzazione per il singolo grado di giudizio, sussiste un difetto di legittimazione processuale, anche qualora il curatore sua stato parte in senso formale nel grado di giudizio precedente, essendo fornito di autorizzazione per esso. Caso speciale in Cassazione. In più, mentre nelle fasi di merito, la mancata produzione dell’autorizzazione del giudice delegato può essere supplita in seguito all’invito del giudice che la rilevi ad effettuarla, nel giudizio per cassazione questa possibilità è esclusa, a causa di una regolamentazione speciale dello svolgimento processuale esclusione di una normale attività istruttoria, necessità di depositare i documenti sull’ammissibilità del ricorso all’atto del deposito di quest’ultimo, con l’unica possibilità alternativa di depositarli anche in seguito, ma con notifica alla controparte prima dell’udienza . La mancata produzione è rilevabile d’ufficio, attenendo alla materia della rappresentanza in giudizio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 ottobre – 16 dicembre 2014, numero 26359 Presidente Petti – Relatore Ambrosio Svolgimento del processo Con citazione del giugno 2001 la Clinica Villa Russo s.p.a. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il Comune di San Giorgio a Cremano e il Ministero dell'Interno, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti da un complesso immobiliare di numero 13 fabbricati, sito in omissis , di cui aveva la disponibilità in parte come proprietaria e in parte come locataria, lamentando l'atteggiamento omissivo dei convenuti a fronte dell'abusiva occupazione di quattro fabbricati da parte di nuclei famigliari di senza tetto. Resistevano entrambi i convenuti, contestando la propria responsabilità e chiedendo il rigetto della domanda. All'esito dell'istruttoria documentale il Tribunale rigettava la domanda con sentenza in data 19.01.2006, la quale, gravata da impugnazione della Clinica Villa Russo, era confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza in data 9 aprile 2006. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Fallimento della Clinica Villa Russo, svolgendo sei motivi. Hanno resistito con distinti controricorsi il Ministero dell'Interno e il Comune di San Giorgio a Cremano quest'ultimo ha anche depositato memoria. Motivi della decisione 1. Con i motivi di ricorso si denuncia a ai sensi dell'art. 360 numero 3 cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione degli artt. 3 cpv. e 42 Cost., art. 2 del R.D. numero 773 del 1931 e 13 L. numero 181/1981, nonché ai sensi dell'art. 360 numero 5 cod. proc. civ. omessa motivazione circa un punto decisivo per il giudizio b ai sensi dell'art. 360 numero 3 cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione dell'art. 167 cod. proc. civ. c ai sensi dell'art. 360 numero 5 cod. proc. civ. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio d ai sensi dell'art. 360 numero 3 cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione dell'art. 1227 cod. civ. e ai sensi dell'art. 360 numero 3 cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione dell'art. 54 del d.Lgs. numero 267 del 2000 vigente all'epoca dell'instaurazione del giudizio f ai sensi dell'art. 360 numero 3 cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ 2. L'esame dei suddetti motivi di ricorso è precluso da una pregiudiziale ragione di inammissibilità. Invero - come è stato evidenziato nella relazione svolta all'udienza collegiale - il ricorso proposto dal Fallimento dell'originaria parte attrice non è corredato dalla necessaria autorizzazione del G.D., di talché il P.G. in udienza ha concluso, in via principale, per l'inammissibilità dello stesso ricorso. Invero, secondo principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, il curatore del fallimento, pur essendo l'organo deputato ad assumere la qualità di parte nelle controversie inerenti la procedura fallimentare, non è fornito di una capacità processuale autonoma, bensì di una capacità che deve essere integrata dall'autorizzazione del giudice delegato, che anzi per come prescrive l'art. 25, numero 6, secondo inciso, della legge fall., come sostituito dall'art. 22, comma 1 d.Lgs. numero 5 del 2006 deve essere rilasciata in relazione a ciascun grado del giudizio, tanto che, in mancanza di specifica autorizzazione per il singolo grado di giudizio, sussiste il difetto di legittimazione processuale, a nulla rilevando la circostanza che il curatore sia stato o meno parte in senso formale nel grado di giudizio precedente in quanto fornito di un'autorizzazione per esso. Inoltre, mentre nelle fasi di merito per quanto si desume per il giudizio di primo grado dall'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., e per quello d'appello in forza dell'estensione di tale norma in base all'art. 359 cod. proc. civ. , la mancata produzione dell'autorizzazione del giudice delegato può essere supplita a seguito di invito del giudice che la rilevi ad effettuarla, nel giudizio per cassazione tale possibilità deve escludersi, in quanto la presenza di una regolamentazione dello svolgimento processuale del tutto speciale, in particolare nel senso dell'esclusione di una normale attività istruttoria e della previsione a pena di improcedibilità della necessità di depositare i documenti sull'ammissibilità del ricorso all'atto del deposito di quest'ultimo art. 369, secondo comma, numero 4, cod. proc. civ. , nonché della sola possibilità alternativa di provvedere al loro deposito anche successivamente, ma con notifica di apposito elenco alla controparte e, quindi, prima dell'udienza art. 372, secondo comma, cod. proc. civ. , escludono, per un'evidente esigenza di non contraddizione, che la Corte di cassazione possa rivolgere alla parte l'invito al deposito dell'autorizzazione. Va, altresì, precisato che la questione della mancata produzione è rilevabile d'ufficio, atteso che attiene alla materia della rappresentanza in giudizio, la cui esistenza, come dimostra proprio l'esistenza del potere ufficioso di cui al secondo comma dell'art. 182, cit., deve essere controllata d'ufficio dal giudice e, quindi, anche dalla Cassazione stavolta non ostandovi l'assenza di attività istruttoria , inerendo alla legitimatio ad processum che non è disponibile dalle parti Cass. 22 luglio 2005, numero 15392 cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 01 giugno 1999, numero 5308 Cass. 17 marzo 1993, numero 3189 . 2.1. Orbene il presente ricorso avverso sentenza pronunciata nei confronti della s.p.a. Clinica Villa Russo è stato proposto dal Fallimento della Clinica Villa Russo s.p.a. in persona dei curatori, senza neppure allegare e, soprattutto, senza dimostrare che la proposizione del ricorso per Cassazione sia stata autorizzata dal giudice delegato alla procedura fallimentare. Invero dall'esame del fascicolo d'ufficio non risulta che all'atto del deposito del ricorso sia stata depositata tale autorizzazione a mente dell'art. 369, secondo comma, numero 4, cod. proc. civ. ovvero nel rispetto delle forme dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ La mancata dimostrazione della legittimazione processuale dei curatori alla proposizione del ricorso per Cassazione comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Tenuto conto che il rilievo è stato formulato di ufficio, si ravvisano i giusti motivi di cui all'art. 92 cod. proc. civ. nel testo originario qui applicabile ratione temporis per compensare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.