La banca può anticipare al cliente l'importo di fatture non ancora esigibili

L'anticipo bancario su fatture è operazione finanziaria distinta e separata dal documento contabile da cui origina. Il credito della banca derivante dalla operazione di anticipazione delle somme indicate in fattura è credito autonomo rispetto al credito commerciale originario. Il credito da anticipo su fattura nasce nell'istante in cui la banca mette a disposizione del cliente la relativa somma a nulla rilevando la data di esigibilità della relativa fattura.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 23081, depositata il 30 ottobre 2014. Il caso. Un istituto di credito formulava istanza di ammissione al passivo fallimentare con richiesta di privilegio ipotecario. Il tribunale rilevava che l'ipoteca era stata iscritta due anni prima della dichiarazione di fallimento ed era stata rilasciata non nel momento in cui il credito era nato bensì solo successivamente alla revoca degli affidamenti e per effetto di un accordo in ragione del quale la banca, a fronte di ipoteca volontaria a copertura del debito sino ad allora maturato, attivava nuova linea di credito. Detta condotta, sosteneva il giudice, risultava essere finalizzata unicamente a garantire i crediti chirografi e a sottrarsi da eventuali azioni revocatorie infrannuali. La Corte d'appello riformava parzialmente la decisione del tribunale, osservando che i crediti contesi dovevano essere distinti in crediti garantiti da ipoteca e crediti non garantiti, dunque, soltanto i primi potevano beneficiare della garanzia ipotecaria. La Corte territoriale chiariva che al momento della revoca del primo affidamento il cliente - successivamente fallito - e la banca si erano accordati affinché il debito sino ad allora maturato doveva essere garantito da ipoteca, contestualmente e separatamente, veniva attivata nuova e diversa linea di credito non garantita da ipoteca. Tra i crediti garantiti, la corte escludeva le anticipazioni erogate relative a fatture non ancora esigibili. Le parti hanno proposto ricorso per cassazione. L'anticipazione su fatture è una operazione per effetto della quale la banca anticipa al cliente una somma corrispondete ad un credito riveniente da una fattura commerciale. La banca mette immediatamente a disposizione del cliente una somma che andrà a recuperare incassando direttamente le fatture. Distinguere l'anticipazione del credito dal credito originario. La Corte d'appello aveva escluso la garanzia ipotecaria in riferimento al credito-debito scaturente dall'anticipazione su fatture, sostenendo che al momento dell'accensione dell'ipoteca, talune fatture, benché anticipate, non erano ancora esigibili e pertanto la banca non poteva esigere il credito dal suo correntista, conseguentemente, detti importi non erano garantiti da ipoteca. La Cassazione ha osservato che il giudice d'appello ha confuso il rapporto intercorrente tra banca e cliente con quello intercorrente tra cliente e relativo debitore. Con l'anticipazione su fattura, la banca mette immediatamente a disposizione del correntista una provvista prontamente utilizzabile che individua anche il debito - istantaneamente attivo - del correntista nei confronti della banca. Dunque, nel momento in cui il primo affidamento era stato chiuso, il credito della banca doveva essere individuato nel totale delle somme anticipate al cliente a nulla rilevando l'esigibilità o meno delle fatture anticipate e non esigibili. Con queste argomentazioni la S.C. ha accolto i motivi di ricorso e rinviato la causa ad altra sezione di Corte d'appello.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 28 maggio – 30 ottobre 2014, n. 23081 Presidente Rordorf – Relatore Cristiano Svolgimento del processo Il Tribunale di Mantova, con sentenza dell'11.6.03, in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 98 l. fall. proposta dalla Banca Popolare Commercio e Industria in seguito, per brevità, BPCI s.c. a r.l. contro lo stato passivo del Fallimento di R.A. , ammise al chirografo il credito di L. 184.683.749 insinuato dalla banca in via ipotecaria, previa revoca incidentale, ex art. 67 comma 1 n. 3 l.fall., della garanzia dal quale era assistito. Il tribunale affermò che l'ipoteca, iscritta nel biennio anteriore alla sentenza dichiarativa, era volta a garantire crediti preesistenti e non ancora scaduti, dovendosi ritenere la natura fittizia dell'operazione con la quale BPCI, dopo aver comunicato all'imprenditore poi il fallito la revoca degli affidamenti di cui questi v usufruiva ed avergli intimato il pagamento di complessive L. 135.911.055 di cui L. 55.911.065 per saldo debitore del conto corrente, L. 80.000.000 per saldo debitore del conto anticipi su fatture e L. 65.765.417 per rischio portafoglio a suo tempo anticipato, a scadere e scaduto , gli aveva poi concesso un'apertura di credito per 66 milioni di lire, regolata sul conto corrente e garantita da ipoteca, in tal modo trasformando i preesistenti crediti inesigibili in crediti esigibili al momento della concessione della garanzia, con l'unico scopo di porsi al riparo dalla revocatoria ultrannuale. L'appello proposto contro la decisione dalle Banche Popolari Unite s.p.a. e dalla Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a. succedute, l'una a titolo universale e l'altra a titolo particolare, a BPCI s.c. a r.l. è stato parzialmente accolto dalla Corte d'appello di Brescia, la quale ha rilevato che non v'era alcuna prova della simulazione dell'accordo stipulato fra la banca ed il R. dopo la revoca degli affidamenti, che prevedeva il pagamento rateale dell'intero debito in cambio della concessione dell'ipoteca, e che pertanto la garanzia, iscritta nel biennio e non nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa, non poteva essere revocata in relazione al credito già scaduto di L. 55.911.055 derivante dallo scoperto del conto corrente. La corte territoriale ha invece ritenuto che l'ipoteca andasse revocata in relazione ai crediti della banca derivanti dall'eventuale ritorno di insoluti per anticipazioni su fatture e ricevute bancarie al s.b.f., che non erano ancora venuti a scadenza alla data di iscrizione dell'ipoteca ha inoltre affermato che, benché la contestazione della ricorrenza del presupposto soggettivo dell'azione non potesse essere qualificata eccezione in senso stretto, i fatti costitutivi e le prove dell' inscientia decoctionis dedotti da BPCI non potevano essere esaminati, in quanto tardivamente allegati nel corso del giudizio di primo grado con la memoria depositata ai sensi dell'art. 184 c.p.c La sentenza, pubblicata il 4.10.07, è stata impugnata da UBI Banca - Unione di Banche Italiane s.c. p. a. già Banche Popolari Unite s.c.a r.l. e dalla Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a. con ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Fallimento di R.A. ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Il ricorso principale e quello incidentale, proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c 1 Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 67 1 comma l. fall., oltre che vizio di motivazione, le ricorrenti lamentano che la corte territoriale non abbia riconosciuto collocazione ipotecaria ai crediti vantati da BPCI a titolo di saldo debitore del conto anticipi su fatture e di ulteriori anticipazioni al s.b.f., che, come reso palese dal contenuto della lettera di messa in mora, erano già sorti alla data in cui ne era stato intimato il pagamento al R. e che pertanto dovevano ritenersi anch'essi scaduti ed esigibili, al pari di quello derivante dal saldo debitore del conto corrente ordinario, all'atto della concessione della garanzia. Contrariamente a quanto sostenuto dal Fallimento, il motivo è corredato sia da un congruo quesito di diritto, con il quale si deduce che l'ipoteca volontaria concessa dal debitore poi fallito a garanzia di debiti immediatamente esigibili, quali quelli derivanti da anticipazioni erogate dalla banca dietro presentazione di fatture e/o ricevute, è assoggettabile a revocatoria ai sensi dell'art. 67 I comma n. 4 e non n. 3 l. fall., sia dall'indicazione del fatto controverso rispetto al quale la motivazione della sentenza impugnata si assume carente, individuato nell'omessa valutazione da parte della corte del merito della già avvenuta erogazione dei crediti derivanti dalle anticipazioni. Ciò premesso, il motivo è fondato e deve essere accolto. La decisione censurata si fonda sull'astratta considerazione della natura dei c.d. contratti di affidamento per anticipi, con i quali la banca assume il mero obbligo di porre a disposizione del cliente, in via anticipata ed entro un determinato limite, gli importi di crediti da questi vantati verso terzi, documentati da fatture o ricevute bancarie, nonché secondo quanto è dato capire dalla sintetica motivazione che sorregge il capo della sentenza impugnato sul rilievo che le anticipazioni già erogate da BPCI al R. erano relative a crediti verso terzi non ancora scaduti alla data di concessione dell'ipoteca. La corte del merito ha però in tal modo confuso il rapporto che intercorre fra la banca e il cliente con quello che intercorre fra quest'ultimo e i propri debitori. Le anticipazioni effettuate su titoli o fatture comportano infatti l'insorgere di un credito restitutorio della banca che non è condizionato al mancato pagamento da parte dei terzi debitori degli importi anticipati la provvista posta a disposizione del soggetto finanziato viene infatti da questi immediatamente utilizzata, sicché attraverso la successiva riscossione delle somme portate dalle fatture e/o dalle ricevute bancarie cui l'istituto finanziatore provvede in nome e per conto del cliente, in virtù del mandato in rem propriam all'incasso conferitogli contestualmente alla stipula del contratto si realizza una compensazione fra il credito del correntista verso la banca derivante da detta riscossione ed il credito della banca, già liquido ed esigibile, derivante dall'anticipazione, che consente al primo di tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, entro i limiti dell'affidamento concessogli. Ne consegue che, una volta che sia intervenuta la revoca del predetto affidamento, che comporta anche la rinunzia dell'istituto finanziatore al mandato all'incasso, il cliente è tenuto all'immediato pagamento di tutte le somme che gli sono state anticipate. Nel caso di specie, in cui non erano in contestazione l'esistenza e l'ammontare dei crediti della banca derivanti dalle anticipazioni interamente ammessi allo stato passivo, seppure in via chirografaria , lo stesso giudice d'appello ha accertato che la BPCI aveva comunicato al R. la revoca di tutti gli affidamenti in essere. Non v'è dubbio, pertanto, che alla data, successiva, di concessione dell'ipoteca volontaria da parte del R. , anche i debiti sorti per effetto delle anticipazioni risultassero scaduti ed esigibili la garanzia, costituita nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento del R. , doveva dunque ritenersi consolidata e non più revocabile, ai sensi dell'art. 67 I comma n. 3 l. fall., anche in relazione a tali debiti. 2 Restano assorbiti sia il secondo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti lamentano che la corte territoriale abbia dichiarato la tardività dei fatti dedotti e delle prove offerte da PBCI a dimostrazione della propria inscientia decoctionis , sia il ricorso incidentale condizionato, con il quale il Fallimento si duole che il giudice a quo abbia qualificato come mera difesa, e non come vera e propria eccezione, la contestazione da parte della banca della ricorrenza del presupposto soggettivo dell'azione entrambe le censure attengono infatti a questioni che, in difetto della condizione temporale di revocabilità dell'ipoteca, risultano totalmente ininfluenti ai fini della decisione. 3 L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384 II co. c.p.c., e disporre l'ammissione con collocazione ipotecaria anche del credito di PBCI di L. 128.772.684 oggi pari ad Euro 66.505,54 . Le spese dei giudizi di merito e di quello di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo motivo nonché il ricorso incidentale cassa la sentenza il impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ammette allo stato passivo del Fallimento di R.A. il credito della Banca Popolare Commercio e Industria di L. 128.772.684 Euro 66.505,54 in via privilegiata ipotecaria condanna il Fallimento al pagamento delle spese dei giudizi di merito - che liquida per il primo grado in complessivi Euro 5.174, di cui Euro 400 per esborsi, Euro 1.154 per diritti ed Euro 3.620 per onorari e per il grado d'appello in complessivi Euro 6.779, di cui Euro 700 per esborsi, Euro 1.179 per diritti ed Euro 4.900 - e di quelle del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre, per tutti e tre i giudizi, rimborso forfetario e accessori di legge.