La declaratoria fallimentare spetta al giudice del luogo in cui l’impresa ha la sede effettiva

In tema di dichiarazione del lo stato di fallimento e quindi di adempimento coattivo delle obbligazioni, la competenza del giudice è determinata per territorio, inteso come luogo di insorgenza dell’insolvenza e, cioè, dove l’impresa abbia la sede principale ovvero effettiva. E’, così, legittima, e quindi va confermata, la sentenza di merito con cui, accertato l’affitto di ramo d’azienda, il mutamento di codice r.e.a., la non fittizietà della localizzazione aliunde della sede sociale e la mancanza di prova contraria, venga dichiarato il fallimento di una società nel luogo in cui aveva stabilito la sede legale, rimasta la principale.

Il principio si argomenta dall’ordinanza n. 23114/14, depositata il 30 ottobre 2014. Il caso. Una s.a.s., dichiarata fallita da un Tribunale, proponeva istanza di regolamento di competenza, indicando come competente un altro Tribunale in quanto alla data della presentazione dell’istanza di fallimento aveva nuovamente trasferito la sede legale al luogo iniziale, stipulando un affitto di ramo d’azienda con conseguente variazione del codice r.e.a. La procedura fallimentare la sede operativa dell’impresa tra libertà, obblighi e potestà. In primis , vanno richiamati gli artt. 2, 3, 24, 41, 97 e 111 Cost., 46 c.c., 38, 42, 43, 47 e 112 c.p.c., 9 co. 2 l. n. 267/1942 e 7 d.lgs 09-01-2006 n. 5. All’uopo, necessita focalizzare sul concetto di negozio, adempimento, insolvenza ed onere. Sotto il profilo formale, varie le osservazioni da effettuare. La prima sul luogo/momento di insorgenza dell’insolvenza, individuabile con presunzione iuris et de iure Cass. n. 10051/2006 e n. 17583/10 . La seconda sull’identificazione del luogo dell’impresa sul punto, va detto che, salva prova contraria sulla fittizietà o mera formalità, da fornire con ogni mezzo Cass. nn. 19147/12, 12557/12, 13126/07, 8186/05, 4070/00 e 1510/00 , si presume che la sede legale sia anche quella principale Cass. nn. 186/2005, 5391/05, 1489/05, 4206/03 e 12640/02 . E’, infatti, possibile che la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva in tal caso, rileva, quindi, anche ai fini degli adempimenti burocratici es. notifiche ovvero nei confronti di terzi Cass. 5-05-2009 n. 2671, Cass. 14-06-2005 n. 12754, Cass. 10-02-2005 n. 267 , la sede effettiva Cass. sez. VI civ. ordin. 24-11-2011 n. 24842 . A riguardo, è da sottolineare che l'accertamento della sede effettiva costituisce un’indagine di fatto, rimessa al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità ove risulti adeguatamente e congruamente motivato Cass. 24-02-2004 n. 3620 e 24-05-1985 n. 3150 . Segnatamente, la sede reale” dell’impresa è quella in cui viene svolta, in modo prevalente, l’attività direttiva ed economica Cass. n. 1116/1999, n. 3885/96 e n. 9609/91 , vengono decise le scelte imprenditoriali e convocate normalmente le assemblee Cass. nn. 16475/2012, 6886/12, 1853/2004, 4206/03, 12640/02, 5945/02, 3655/02, 2803/1997, 497/97, 3910/88, 5359/88 e 7029/83 . In altri termini, per sede effettiva si intende il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e dove operano i relativi organi amministrativi od i suoi dipendenti ossia il luogo deputato e stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari dell'ente medesimo Cass. 13-4-2004 n. 7037 Cass. 24-2-2004 n. 3620 è, quindi, il centro di interessi e di affari Cass. pen. 19-05-2014 n. 20504 . Non rilevano, in termini di prova contraria, il luogo di ubicazione dei beni aziendali dati in affitto a terzi Cass. n. 5945/2002 , dello stabilimento, del pagamento degli stipendi e salari , del ricevimento delle merci e della consegna dei prodotti Cass. n. 2187/1983 , la certificazione della Polizia municipale sulla titolarità della licenza comunale per la vendita di generi merceologici ed i documenti contabili es. la fatturazione non pubblicizzata e la mera indicazione della sede nei bilanci societari . E’ da sottolineare che non è necessario e, quindi, è irrilevante l’accertamento dell’effettività della sede legale della società Cass. n. 18238/2013 e n. 29418/2011 in caso di trasferimento di sede nell’anno anteriore all’istanza di fallimento. Così, il luogo di commissione di fatti illeciti va individuato in quello nel quale l’impresa abbia il domicilio fiscale, peraltro attribuibile dall’amministrazione finanziaria in un luogo diverso da quello in cui sia stata fissata la sede legale se ed in quanto la sede amministrativa, da cui cioè provengano gli impulsi volitivi inerenti l’attività di gestione dell'ente, si trovi altrove. Decisione è ininfluente il trasferimento della sede se successivo alla configurazione” dello stato d’insolvenza. In ambito di libertà d’iniziativa economica privata e tutela del credito, ai fini dell’incardinazione dell’organo giudiziario competente per la procedura fallimentare è necessario individuare la sede principale dell’impresa così, se la sede legale è apparente, quando cioè l’attività, in caso di affitto di ramo d’azienda, sia soltanto di riscossione di pagamenti es. incasso del canone , rileva la sede effettiva ovvero il centro direzionale Trib. Roma 23-07-2013 n. 613 . Ergo , il ricorso va respinto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile -1, ordinanza 11 luglio – 30 ottobre 2014, n. 23114 Presidente Di Palma – Relatore Ragonesi Svolgimento del processo LA National MARKET s.a.s. di G. G. & amp C ed il suo legale rappresentante G.G. in proprio, quale socio accomandatario, hanno proposto con atto notificato il 4/9/2013 istanza di regolamento di competenza, illustrata con memoria, con la quale veniva impugnata la sentenza n 613/13 emessa dal Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare il 18-23/7/13, dichiarativa del fallimento degli odierni ricorrenti ed indicato il tribunale di Palmi quale Giudice territorialmente competente La FACTORIT spa già ITALEASE FACTORIT spa ha depositato memoria difensiva ex art. 47 cpc con la quale chiede respingere, per infondatezza, l'avverso ricorso e per l'effetto definitivamente statuire la competenza territoriale del Tribunale di Roma con vittoria delle spese del procedimento. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto dell'impugnazione. Motivi della decisione Osserva la Corte che l'art. 9 comma II della Legge 267/42, così come sostituito dall'art. 7 del D. Lgs. 9/1/2006 n 5, ha reso normativo il principio affermato dalla giurisprudenza dell'ininfluenza del trasferimento di sede una volta determinatosi lo stato di insolvenza, ancorando la competenza del Giudice della procedura fallimentare al luogo di insorgenza dell'insolvenza, determinando detto momento con una presunzione juris et de jure v. Cass. 10051/06 nonché Cass. 17583/10 . In tale contesto va ribadito che, con riferimento al momento di maturazione dell'insolvenza,la competenza per territorio, ai fini della declaratoria di fallimento, va individuata in relazione al luogo ove l'imprenditore abbia la sede principale dell'impresa da intendersi quale sito nel quale svolga in modo prevalente l'attività direttiva ed economica della medesima v. Cass. 1116/99 3885/96 9609/91 , ed in cui vengono assunte le decisioni relative alle scelte imprenditoriali e, nel caso di struttura societaria, dove vengono normalmente convocate le assemblee Cass. 16475/12 6886/12 1853/04 4206/03 12640/02 5945/02 3655/02 2803/97 497/97 39 10/88 5359/88 3-04/84 7029/83 ex plurimis . A tale proposito deve escludersi che il luogo di ubicazione dei beni che compongono l'azienda assuma rilevanza ai fini dell'individuazione della sede principale dell'impresa Cass. 5945/02 così come il luogo dove si trovi lo stabilimento, dove vengano pagati gli stipendi ed i salari o ove vengano ricevute le merci a consegnati i prodotti Cass. 2187/83 . La giurisprudenza di questa Corte ha poi costantemente ribadito che sussiste una presunzione semplice di coincidenza della sede legale con il centro propulsivo sede principale dell'impresa, superabile attraverso la dimostrazione del carattere fittizio o meramente formale della sede legale e dell'allocazione altrove della predetta sede principale Cass. 6886/i 2 186/05 5391/05 1489/05 4206/03 12640/02 5945/02 ex plurimis da effettuarsi con ogni mezzo di prova, attraverso una istruttoria specifica Cass. 19147/12 12557/12 13126/07 8186/05 5391/05 4206/03 12640/02 5495/02 4070/00 1510/00 . Posti questi principi, il punto nodale della fattispecie in esame è costituito dallo stabilire se nel periodo nel quale la sede legale venne trasferita a Roma quella effettiva sia rimasta in e se di detta permanenza risultino elementi riconoscibili dai terzi. Tale circostanza, come già ritenuto dal PG nelle sue richieste, che il Collegio condivide, è da escludere. In primo luogo,a seguito dell'affitto del ramo d'azienda da parte dell'odierna ricorrente a terzi, l'attività svolta dalla predetta si risolse, per sua stessa ammissione, nel semplice incasso del canoni, tanto da essere stato variato il codice attività presso il R, E, A. Da ciò discende che l'ubicazione del beni aziendali, dati in affitto, non assume alcuna rilevanza ai fini dell'individuazione della sede effettiva della società ricorrente in quanto utilizzati da altra società e che parimenti irrilevante si appalesa la certificazione del Comando della Polizia Municipale di . attestante la titolarità da parte della società, odierna ricorrente, della licenza comunale per la vendita di generi merceologici segnalati nella tabella Vili, in quanto riflette profilo estraneo alla individuazione del centro direzionale della società, non confondendosi questo con la sede di vendita del predetti beni. La non fittizietà della localizzazione della sede sociale in risulta, altresì, denotata dal manifestato intento della società di voler impostare le basi per un futuro rilancio dell'attività commerciale nella capitale . Non sono inoltre annoverabili tra gli elementi riconoscibili dai terzi né la fatturazione che non è pubblicizzata né la mera indicazione nei bilanci della società di persone della sede in omissis , atteso che detti documenti contabili non vengono depositati e che inoltre nel caso di specie nei bilanci non viene indicata la sede legale in omissis sebbene quella in via Nazionale Sud dello stesso Comune dove si svolgeva l'attività data in affitto. La ricorrente società non ha fornito poi alcuna prova di dove venissero effettivamente tenute le scritture contabili sicché non può ritenersi vinta, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la presunzione di coincidenza tra sede legale ed effettiva. Resta un ultima notazione in riferimento a quanto assunto nella memoria secondo cui alla data della presentazione della istanza di fallimento 10.7.12 la sede legale era stata nuovamente trasferita da a 5.6.12 . Tale circostanza è del tutto irrilevante alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato che ai fini dell'individuazione del tribunale territorialmente competente alla dichiarazione di fallimento, a norma dell'art. 9, secondo comma, legge fall., come sostituito dall'art. 7 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, è irrilevante l'accertamento dell'effettività della sede legale dell'impresa che abbia trasferito la propria sede nell'anno anteriore all'istanza di fallimento, permanendo la competenza del giudice del luogo in cui l'impresa aveva sede e da cui si è trasferita. Cass. 18238/13 Cass. 29418/11 . Il ricorso va quindi respinto dovendosi affermare la competenza del Tribunale di Roma a cui rimette la presente causa per il prosieguo oltre che per la liquidazione delle spese del presente procedimento. Sussistono i presupposti per il versamento del doppio dei contributi ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02. P.Q.M. Rigetta il ricorso dichiara la competenza del Tribunale di Roma a cui rimette la presente causa per il prosieguo oltre che per la liquidazione delle spese del presente procedimento. Sussistono i presupposti per il versamento del doppio dei contributi ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.