Impugnativa di delibera assembleare per annullamento: lo status di socio deve permanere sino alla decisione della controversia

L'azione di annullamento delle delibere di una società per azioni, disciplinata dall'art. 2377 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di socio dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, tranne nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità egli contesta. Ed infatti, qualora l'azione di annullamento della deliberazione sia diretta proprio al ripristino della qualità di socio dell'attore, sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24, comma 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'attore assume essere contra legem e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti.

Interessante intervento della Cassazione che, con la pronuncia del 27 ottobre 2014, n. 22784, chiarisce che in presenza di un’azione di annullamento avverso una delibera assembleare, la qualità di socio deve permanere non solo all’inizio dell’azione, ma anche durante la controversia, a meno che il venir meno di tale status costituisca proprio l’oggetto del vizio di annullamento denunciato. Il caso. La vicenda decisa dalla Cassazione con la pronuncia in commento prende le mosse dall’impugnativa di alcune delibere assembleari di approvazione dei bilanci da parte di tre soci che lamentano gravi irregolarità. In primo grado la domanda viene rigettata in quanto i giudici ritengono regolare la situazione contabile della società proposto gravame, la Corte rigetta l’appello preliminarmente in quanto due dei tre soci non erano più tali, non avendo all’epoca dei fatti sottoscritto un aumento di capitale dopo l’azzeramento del capitale per perdite. Promosso ricorso per cassazione, il S.C. rimette la causa alla Corte territoriale, per la verifica della sussistenza dello status di socio, in relazione al vizio denunciato ed all’interesse sotteso alla domanda azionata. Nullità e annullabilità delle delibere assembleari principi generali. Nell'ambito dell'autonoma disciplina dell'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea delle società per azioni si è in presenza di un’inversione dei principi comuni artt. 1418, 1441 c.c. , in forza della quale la regola generale è quella dell'annullabilità art. 2377 c.c. mentre la previsione della nullità è limitata ai soli casi, disciplinati dall'art. 2379 c.c., ossia ai casi di impossibilità o illiceità dell'oggetto, che ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l'interesse del singolo socio, risultando dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società. Violazione del diritto di opzione nullità o annullabilità? Con riferimento al diritto di opzione di cui all’art. 2441 c.c., la violazione di tali regole determina l'annullabilità e non la nullità del deliberato assembleare, non avendo tale violazione alcuna valenza di ordine generale, ma essendo, invece, funzionale all'interesse del singolo socio a mantenere inalterata la sua partecipazione proporzionale al capitale sociale anche in caso di aumento del capitale medesimo. Non può, conseguentemente, configurarsi la nullità per illiceità dell'oggetto di una deliberazione che sacrifichi il diritto di opzione al solo scopo di azzerare fraudolentemente la partecipazione del socio alla società, atteso, peraltro, che l'intento di piegare la deliberazione a finalità di prevaricazione della minoranza è da tempo ricondotto dalla giurisprudenza, con alterne fortune, alla figura dell'eccesso di potere, inteso come violazione del canone di buona fede nell'esecuzione dei rapporti contrattuali, dal quale deriva l'annullabilità della deliberazione. Azzeramento del capitale sociale e diritto di opzione. Analogamente, secondo la giurisprudenza, non è invalida per lesione del diritto di opzione di cui all'art. 2441 c.c. la delibera che, a seguito di riduzione integrale del capitale sociale per perdite, decida l'azzeramento ed il contemporaneo aumento, ad una cifra anche superiore al minimo, del capitale sociale, consentendone la sottoscrizione immediata e per intero ad uno solo dei soci presente in assemblea, assegnando contestualmente ai soci che ne abbiano diritto assenti all'assemblea o presenti ma impossibilitati ad una sottoscrizione immediata il termine di 30 giorni, pari al periodo minimo previsto dall'art. 2441 c.c., per l'esercizio del diritto di opzione, fungente da condizione risolutiva dell'acquisto delle partecipazioni sottoscritte dal socio in misura eccedente a quella di propria spettanza. Nullità della delibera di approvazione del bilancio come e perché. Affinché sussista l'interesse del socio alla impugnazione per nullità della deliberazione dell'assemblea di approvazione del bilancio ai sensi dell’ art. 2379 c.c., occorre l'allegazione di una incidenza negativa nella di lui sfera giuridica delle irregolarità denunciate riguardo al risultato economico della gestione sociale, sia pure in termini anche soltanto di una possibilità di danno correlata alla sua partecipazione societaria. Nullità della delibera per motivo illecito? Deve pertanto escludersi che - operando una scissione tra oggetto e contenuto della delibera il primo sottoposto alla disciplina di cui all'art. 2379 c.c., il secondo alle regole generali in tema di invalidità dei negozi giuridici - possa dichiararsi la nullità di una deliberazione assembleare ai sensi degli artt. 1324 e 1345 c.c., in quanto determinata da motivo illecito rientrando tale ipotesi nella categoria dell'annullabilità di cui all'art. 2377 c.c. con conseguente applicabilità del relativo regime in tema di legittimazione attiva e del termine di decadenza per l'esperimento dell'azione , la quale comprende qualunque altra inosservanza di norme inderogabili attinenti al procedimento di formazione della volontà dell'assemblea. Procedimento ex art. 2409 e status di socio. Titolarità dello status di socio che, invece, deve permanere per la proposizione del procedimento ex art. 2409 c.c. secondo la giurisprudenza, infatti, va esclusa la legittimazione a promuovere il procedimento ex art. 2409 c.c. del socio che non abbia tempestivamente esercitato il diritto di opzione a seguito di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 9 maggio – 27 ottobre 2014, n. 22784 Presidente Ceccherini – Relatore Bisogni Fatto e diritto Rilevato che 1. M.C. , S.F. e Si.Ro. hanno impugnato, con citazione del 24 settembre 2000, le delibere adottate dall'assemblea della s.p.a. SANITÀ' dell'11 luglio 2000 con le quali erano stati approvati i bilanci relativi agli esercizi 1992 e 1999, era stata respinta la proposta di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, era stato eletto un nuovo consiglio di amministrazione e confermato l'incarico alla società di revisione Reconta Ernest & amp Young. 2. Gli attori hanno chiesto la nullità, ex art. 2379 c.c., delle delibere di approvazione dei bilanci e l'annullamento, ex artt. 2373 e 2377 c.c., della delibera che, con il voto determinante della Banca di Roma, aveva respinto la proposta di azione di responsabilità. Hanno richiesto infine la dichiarazione di nullità o l'annullamento della delibera che aveva nominato il c.d.a. e confermato l'incarico alla società di revisione. 3. A sostegno di tali impugnazioni gli attori hanno dedotto che il gruppo Ciarrapico, di cui fa parte la s.p.a. Sanità, da anni stava trasferendo a quest'ultima ingenti debiti accumulati da altre società del gruppo, passività che erano state ripianate, in spregio delle prescrizioni di cui al DM 22 giugno 1993 n. 242632, e trasformate in capitale di rischio dalla Banca di Roma, con conseguente erosione del valore della loro partecipazione societaria. Hanno poi dedotto che il bilancio del 1992 era stato annullato dal Tribunale di Brescia e riapprovato senza sostanziali modifiche dall'assemblea, con il voto determinante della Banca di Roma, e hanno imputato a sindaci e amministratori l'esposizione, in sede di discussione per l'approvazione dei bilanci, di circostanze non veritiere e l'occultamento di circostanze rilevanti quali la scomparsa di ingenti crediti della società verso terzi . 4. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 34684/02, ha respinto le domande rilevando che a la relazione dei sindaci aveva sanato i vizi relativi alla non trasparenza di due operazioni relative al bilancio 1992 acquisizioni di partecipazioni in società operanti nel settore sanitario e cessione di partecipazioni nelle società Pejo e Recoaro b l'apparente sparizione del credito nei confronti della Idrominerale Romana Bagnasco era dovuta alla afferenza del credito all'esercizio 1998 c la contestazione relativa ai crediti ammontanti a 32 miliardi di lire era irrilevante trattandosi di crediti della società Policlinico Casilino d era insussistente una situazione di conflitto di interesse della Banca di Roma rispetto alle delibere approvate e erano inoltre irrilevanti i fatti ascritti al Presidente del collegio sindacale e alla Banca di Roma. 5. Hanno proposto appello i sigg.ri M. , S. e Si. . Si è costituita la s.p.a. SANITÀ e ha eccepito il sopravvenuto difetto di interesse degli appellanti per intervenuta perdita della loro qualità di soci della s.p.a. Sanità stante la mancata sottoscrizione della ricapitalizzazione sociale conseguente alla delibera di azzeramento del capitale per perdite. 6. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 3752/07, ha accolto l'eccezione e ha ritenuto precluso l'esame del merito. 7. Ricorrono per cassazione i sigg.ri M. , S. e Si. deducendo a omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. b violazione e falsa applicazione di norme di diritto. 8. Si difende con controricorso la s.p.a. Sanità. Ritenuto che 9. Con il primo motivo di ricorso si deduce che solo uno degli attori, S.F. , aveva perso la qualità di socio. L'eccezione era stata contestata e smentita documentalmente nelle note di replica depositate nel giudizio di primo grado ma la Corte di appello, indotta in errore dalle incomplete citazioni difensive della società convenuta, aveva ignorato tale contestazione degli attori e la relativa documentazione finendo per ritenere erroneamente come pacifica la perdita della qualità di soci da parte di tutti gli attori. 10. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la decisione della Corte di appello, rilevando come i giudici del gravame, pur avendo rilevato che gli attori avevano chiesto una declaratoria di nullità assoluta, ex art. 2379 e. e, delle delibere impugnate, in quanto in contrasto con norme cogenti di diritto dettate nel pubblico interesse, hanno affermato che la asserita perdita della qualità di soci è preclusiva di qualsiasi decisione in merito alla predetta richiesta dichiarazione di nullità. 11. I ricorrenti sottopongono alla Corte i seguenti quesiti di diritto a se la perdita di un bene tutelato dal diritto, quale l'azzeramento del valore delle azioni di una società a causa degli illeciti più volte denunciati e documentati, preclude o meno che vengano dichiarate mille, perché contrarie a norme di diritto dettate nell'interesse pubblico, le delibere assembleari che hanno determinato detto azzeramento del valore delle azioni della società b l'illustrazione di precisi e documentati illeciti societari per il quale si chiede al giudicante di adempiere agli incombenti di cui all'art. 331 c.p.p., denunciando al pubblico ministero specifici reati - quali nel caso in esame le false comunicazioni fornite all'autorità di vigilanza, il reato di favoreggiamento reale di cui all'art. 379 c.p. e l'associazione per delinquere - deve presupporre necessariamente la qualità di socio della società in cui i detti reati vengono commessi o il comma 4 di detto richiamato articolo del nostro codice di procedura penale, che recita testualmente se nel corso del procedimento civile o amministrativo emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero , costituisce un obbligo ineludibile, censurabile anche penalmente. 12. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, per un verso, che l'azione di annullamento delle delibere di una società per azioni, disciplinata dall'art. 2377 cod. civ., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di socio dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, tranne nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità egli contesta cfr. Cass. civ., sezione I, n. 26842 del 7 novembre 2008 e n. 21889 del 25 settembre 2013 . 13. Per altro verso si è ritenuto che affinché sussista l'interesse del socio alla impugnazione per nullità della deliberazione dell'assemblea di approvazione del bilancio ex art. 2379 cod. civ., occorre l'allegazione di una incidenza negativa nella di lui sfera giuridica delle irregolarità denunciate riguardo al risultato economico della gestione sociale, sia pure in termini anche soltanto di una possibilità di danno correlata alla sua partecipazione societaria ne consegue che deve ritenersi svolto in termini generici il motivo di ricorso per cassazione che - nel censurare la statuizione di merito la quale, a fronte della successiva delibera dell'assemblea di azzeramento del capitale per perdite e di ricostituzione del capitale sociale, cui l'impugnante non abbia partecipato, dichiari la di lui sopravvenuta perdita di interesse e di legittimazione attiva in ordine alla proposta azione di nullità della delibera di approvazione di un bilancio precedente - sia privo di ogni riferimento alla individuazione di un interesse sostanziale del socio Cass. civ. sezione I n. 24591 del 23 novembre 2005 . La nullità delle deliberazioni dell'assemblea delle società per azioni per illiceità dell'oggetto, ai sensi dell'art. 2379 cod. civ. - nel testo, applicabile ratione temporis , anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs n. 6 del 2003 - ricorre solo in caso di contrasto con norme dettate a tutela dell'interesse generale, tale da trascendere quello del singolo socio, mentre il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela dell'interesse dei singoli soci o di gruppi di essi determina un'ipotesi di semplice annullabilità della delibera Cass. civ. sezione I n. 26842 del 7 novembre 2008 . In tema di invalidità delle deliberazioni dell'assemblea delle società per azioni, si ha un'inversione dei criteri regolatori del diritto negoziale, in quanto per esse vige il principio in virtù del quale la regola generale è quella dell'annullabilità art. 2377 cod. civ. , mentre la previsione della nullità è limitata ai soli casi, disciplinati dall'art. 2379 cod. civ., di impossibilità o illiceità dell'oggetto, che ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l'interesse del singolo socio, dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società Cass. Civ. sezione I n. 8221 del 2 aprile 2001 . Deve pertanto escludersi che operando una scissione tra oggetto e contenuto della delibera il primo sottoposto alla disciplina di cui all'art. 2379 cod. civ., il secondo alle regole generali in tema di invalidità dei negozi giuridici - possa dichiararsi la nullità di una deliberazione assembleare ai sensi degli artt. 1324 e 1345 cod. civ., in quanto determinata da motivo illecito rientrando tale ipotesi nella categoria dell'annullabilità di cui all'art. 2377 cod. civ., con conseguente applicabilità del relativo regime in tema di legittimazione attiva Cass. civ., sezione I, n. 15121 del 21 luglio 2005 . 14. Sulla base della citata giurisprudenza deve ritenersi che nel caso in esame la legittimazione alla proposizione dell'azione è stata correttamente ancorata dalla Corte di appello al possesso della qualità di socio, al momento della proposizione dell'impugnazione e anche al momento della decisione della controversia. 15. Il ricorso va ritenuto pertanto sotto questo profilo infondato. Al contrario deve rilevarsi la fondatezza del primo motivo perché la Corte di appello non ha riscontrato la sussistenza della qualità di socie - che risulta invece sussistere dall'esame degli atti - della M. e della Si. . 16. Il ricorso va pertanto accolto limitatamente alle posizioni di M.C. e Si.Ro. e respinto nel resto. A ciò consegue la cassazione per quanto di ragione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. S.F. deve essere invece condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso limitatamente alle posizioni di M.C. e Si.Ro. e lo respinge nel resto. Cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione. Condanna S.F. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 3.200 Euro di cui 200 per esborsi, oltre spese forfetarie e accessori di legge.