Il privilegio artigiano è escluso sul credito per il compenso di subappalto d’opera

Al centro dell’attenzione la problematica concernente la possibilità o meno per il creditore, nella specie un artigiano, di richiedere il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751 bis, n. 5, c.c. sul credito del corrispettivo per l’esecuzione di opere idrauliche e termiche presso due cantieri di una società poi fallita.

In accordo con la giurisprudenza dominante il privilegio in questione non spetta allorché tra le parti sia intercorso un rapporto di appalto d’opera, che è incompatibile con la qualifica artigiana del creditore. Tuttavia, nel qualificare il contratto come subappalto d’opera – rileva la Sesta sezione Civile di Piazza Cavour – il Tribunale avrebbe dovuto tener conto che la realizzazione di un’opera può essere dedotta sia in un contratto d’appalto, sia in un contratto d’opera. E, sul punto, la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 20390 del 26 settembre 2014, nel solco della pregressa giurisprudenza di legittimità, Cass., n. 12519/2010 , ribadisce che, per un verso, l’appalto ed il contratto d’opera hanno in comune l’obbligazione verso il committente di compiere, a fronte di un corrispettivo, un’opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, per altro verso le due fattispecie negoziali si differenziano per il fatto che l’opera o il servizio comportano, nella prima, un’organizzazione di media o grande impresa cui l’obbligato è preposto, e, nella seconda fattispecie, il prevalente lavoro dell’obbligato medesimo, pur se adiuvato da componenti della sua famiglia e da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa desumibile dall’art. 2083 c.c., sicché solo valorizzando il diverso profilo del modulo produttivo che fa capo all’obbligato, e non quello della natura, dell’oggetto e del contenuto della prestazione, il giudice del merito può correttamente qualificare come appalto o contratto d’opera il rapporto negoziale con il quale un imprenditore si sia obbligato, verso un corrispettivo e senza vincoli di subordinazione, al compimento di un’opera o di un servizio. Il fatto. Un artigiano nella domanda di ammissione al passivo di un Fallimento chiede l’ammissione al privilegio, ex art. 2751 bis , n. 5, c.c., per il credito del corrispettivo per l’esecuzione di opere idrauliche e termiche presso due cantieri della società poi fallita. Il Tribunale di Treviso, tuttavia, ha ritenuto di escludere il privilegio in questione facendo applicazione della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui esso non spetta allorché tra le parti sia intercorso un rapporto di appalto d’opera, che è incompatibile con la qualifica artigiana dell’imprenditore. Quest’ultimo attiva quindi la tutela in legittimità articolando il ricorso con due motivi di censura. In particolare l’artigiano lamenta col secondo gravame, che il Tribunale abbia apoditticamente qualificato il contratto intercorso tra le parti come subappalto d’opera, mentre invece si trattava, date le dimensioni della sua impresa, di un contratto d’opera ai sensi dell’art. 2222 c.c. o, al più, di un appalto di servizi. E gli Ermellini accolgono il ricorso rilevando come il Tribunale sia stato effettivamente apodittico nel qualificare il contratto come subappalto d’opera, mentre avrebbe dovuto tener conto che la realizzazione di un’opera può essere dedotta sia in un contratto di appalto, sia in un contratto di cui all’art. 2222 c.c Il subappalto e il contratto d’opera differenze e analogie. Il subappalto è un contratto derivato in quanto con esso l’appaltatore incarica un terzo, subappaltatore, di eseguire, in tutto o in parte, l’opera o il servizio che egli ha assunto. Al subappalto, quindi, quale contratto derivato, si applica in genere la stessa disciplina del contratto base, non diversamente da quanto avviene negli altri subcontratti. Il carattere derivato del subappalto non implica che fatti e condizioni del contratto di appalto si trasfondano sul secondo contratto, il quale conserva la sua autonomia le parti del contratto di subappalto ben possono stabilire prezzi e tempi di esecuzione e consegna diversi da quelli del contratto principale, l’applicazione delle clausole d’appalto al subappalto non è automatica ma viene rimessa all’autonomia contrattuale delle parti, ciascuna delle quali è vincolata nei limiti del rapporto cui partecipa. Come nell’appalto, anche nel contratto di opera una parte si obbliga, contro un corrispettivo, a compiere un’opera o un servizio per l’altra parte, con mezzi propri, a proprio rischio e senza vincolo di subordinazione rispetto al committente. Il prevalente lavoro personale dell’artigiano. Nel contratto di opera è l’artigiano che impiega prevalentemente il proprio lavoro, mentre l’appalto, per la natura dell’opera o del servizio che ne costituiscono l’oggetto, presuppone nel commissionario una organizzazione aziendale con elementi patrimoniali e personali, tra i quali il lavoro subordinato di altre persone. Il privilegio artigiano non è applicabile al credito per compenso di appalto d’opera. Il privilegio previsto dall’art. 2751 bis, n. 5, c.c. per i crediti dell’impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, non è applicabile al credito per compenso di appalto d’opera, neppure in via di interpretazione estensiva. Infatti, la ratio del privilegio previsto dalla succitata norma è di rafforzare la tutela dei crediti derivanti dalla prestazione lavorativa destinata a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore, alla quale è riconducibile quella svolta nell’esecuzione di un appalto di servizi o nella vendita di manufatti, per l’opzione in tal senso espressa dal legislatore, evidentemente fondata anche sulla ricorrenza statistica della prevalenza dell’attività lavorativa e sull’inopportunità di una disciplina differenziata caso per caso nell’appalto d’opera concorrono, invece, nella prestazione lo svolgimento di attività lavorativa, la fornitura di materia prima e le spese generali connesse all’attività di impresa, sicché l’impossibilità di individuare l’incidenza delle singole componenti e di ritenere prevalente l’attività lavorativa non consentono, mediante l’interpretazione estensiva, di applicare il privilegio in esame anche ai crediti per le prestazioni relative a tale appalto. Ciò stante, nella pronuncia che qui ci occupa, la Suprema Corte, sottolinea come le dimensioni dell’impresa e il prevalente lavoro personale dell’artigiano avrebbero dovuto indurre il Tribunale a qualificare il rapporto intercorso tra le parti come contratto d’opera e non come subappalto , conseguentemente, rendendo applicabile il privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 10 giugno – 26 settembre 2014, numero 20390 Presidente Di Palma – Relatore De Chiara Premesso Che nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue 1. - Il sig. G.C., titolare dell'omonima impresa individuale, propose davanti al Tribunale di Treviso opposizione allo stato passivo del fallimento della Euro Costruzioni s.r.l., lamentando che il Giudice delegato avesse escluso dal concorso parte del suo credito del corrispettivo per l'esecuzione di opere idrauliche e termiche presso due cantieri della società poi fallita e gli avesse negato, altresì, il privilegio di cui all'art. 2751 bis, numero 5, c.c. Il Tribunale ha accolto solo in parte l'opposizione, ammettendo al passivo l'ulteriore credito dell'opponente di € 107.012,34, ma confermando l'esclusione del privilegio artigiano poiché tra le parti era intercorso un rapporto di sub appalto d'opera. Il sig. C. ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura. Il curatore fallimentare non si è difeso. 2. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione, si lamenta che il Tribunale non abbia considerato che dagli atti risultava evidente e pacifica la natura artigiana dell'impresa del ricorrente, essendo comprovato, con documenti e testimonianze puntualmente indicati nel ricorso che egli si avvaleva esclusivamente del proprio lavoro, non avendo dipendenti o collaboratori esterni, e che il costo dei materiali impiegati era largamente minoritario nell'ambito del corrispettivo maturato. 3. - Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1655 c.c. e 2751 bis, numero 5, c.c., nonché vizio di motivazione, si lamenta che il Tribunale abbia apoditticamente qualificato il contratto intercorso tra le parti come subappalto d'opera, mentre invece si trattava - date appunto le dimensioni dell'impresa del C. - di un contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. o, al più, di un appalto di servizi. 4. - I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. Il Tribunale ha ritenuto di escludere il privilegio in questione facendo applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui esso non spetta allorché tra le parti sia intercorso un rapporto di appalto d'opera Cass. 5640/1980, 430/1995, 17396/2005, 20116/2010 , che è incompatibile con la qualifica artigiana del creditore. Nel qualificare il contratto come sub appalto d'opera, però, il Tribunale é stato effettivamente apodittico, mentre avrebbe dovuto tener conto che la realizzazione di un'opera può essere dedotta sia in un contratto di appalto, sia nel contratto di cui all'art. 2222 c.c. Rileva, dunque, la distinzione tra tali figure contrattuali, in ordine alla quale questa Corte ha da tempo chiarito che se, per un verso, l'appalto ed il contratto d'opera hanno in comune l'obbligazione verso il committente di compiere, a fronte di un corrispettivo, un'opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, per altro verso le due fattispecie negoziali si differenziano per il fatto che l'opera o il servizio comportano, nella prima, un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, e, nella seconda fattispecie, il prevalente lavoro dell'obbligato medesimo, pur se adiuvato da componenti della sua famiglia e da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa desumibile dall'art. 2083 c.c. sicché solo valorizzando il diverso profilo del modulo produttivo che fa capo all'obbligato, e non quello della natura, dell'oggetto e del contenuto della prestazione, il giudice del merito può correttamente qualificare come appalto o contratto d'opera il rapporto negoziale con il quale un imprenditore si sia obbligato, verso un corrispettivo e senza vincoli di subordinazione, al compimento di un'opera o di un servizio cfr., tra le molte, Cass. 7606/1999, 7307/2001, 2115/2004, 12519/2010 . Il Tribunale, come si è accennato, ha dei tutto trascurato questa distinzione, che gli avrebbe imposto, invece, nel qualificare il rapporto, di verificare previamente, in base ai dati istruttori, le dimensioni dell'impresa del C. e segnatamente se essa si basava prevalentemente sul lavoro personale del titolare, come da lui sostenuto. che detta relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite che non sono state presentate conclusioni scritte o memorie Considerato Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta che pertanto il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va conseguentemente cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato al penultimo capoverso della relazione sopra trascritta che al giudice di rinvio è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Treviso in diversa composizione.