Cancellata dal registro delle imprese, la società non ha più capacità processuale: la legittimazione passa ai soci

L’art. 2495 c.c. prevede che la cancellazione dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società. Ne consegue che, nei processi in corso, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente ai soci, anche se estranei ai precedenti gradi di giudizio.

Con la sentenza n. 8596, depositata il 9 aprile 2013, la Corte di Cassazione ha ribadito la propria giurisprudenza in tema di effetti costitutivi della cancellazione dal registro delle imprese. L’origine della vicenda processuale. Nel febbraio del 1992 una s.r.l. prende in affitto dei locali per un canone annuo di 13mln di lire. Poco più di un anno dopo, nel maggio 1993, visto il notevole incremento degli affari e volendosi espandere, con lettera raccomandata comunica al locatore la propria intenzione di recedere, con contestuale consegna delle chiavi. Il proprietario non le accetta. La società, allora, chiede al Tribunale, nel marzo 1994, che venga dichiarata la validità del recesso. La società cancellata ha capacità processuale? Il giudice di primo grado accoglie la domanda, poi invece rigettata dalla Corte d’Appello, nel novembre 2006. La società ricorre quindi per cassazione, ma il locatore resiste con controricorso, eccependo in via preliminare che la società abbia la capacità processuale necessaria per proporre ricorso. La S.C. rileva la fondatezza di tale eccezione. La società, nel dicembre 2004, è stata infatti cancellata dal registro delle imprese, dopo che nell’ottobre 2004 era stato depositato il bilancio finale di liquidazione. La norma. L’art. 2495 c.c., come sostituito dall’art. 4, d.lgs. n. 6/2003, prescrive l’efficacia costitutiva della cancellazione dal registro delle imprese di una società, che deve essere richiesta dai liquidatori una volta approvato il bilancio finale di liquidazione. La norma prevede che, ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi . Estinzione automatica. Tale estinzione, indipendentemente dai rapporti giuridici ancora pendenti, avviene automaticamente in tutti i casi in cui la cancellazione sia avvenuta dopo l’entrate in vigore della nuova norma, cioè il 1° gennaio 2004, come specificato anche dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 4060/2010. Il soggetto è estinto, subentrano i soci nella vicenda processuale. La Corte richiama anche una sua recente decisione, la n. 9110/2012, con cui ha avuto modo di precisare che la cancellazione dal registro delle imprese determina l’estinzione del soggetto giuridico e la perdita della sua capacità processuale . Da ciò ne deriva che anche per i processi in corso, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 c.p.c., ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo . Alla luce di queste considerazioni e vista la vicenda concreta – la società è stata cancellata nel dicembre 2004 – la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, per mancanza di capacità processuale in capo alla società ricorrente.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 5 marzo – 9 aprile 2013, numero 8596 Presidente Trifone – Relatore Carleo Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 1.3.1994 Intertrade Srl conveniva in giudizio T.S. esponendo che aveva stipulato con il predetto il 20.2.1992 un contratto di locazione ad uso non abitativo per il canone annuo di L. 13.200.000 che i locali a ragione del notevole incremento dei suoi affari si erano rivelati insufficienti che aveva comunicato al locatore l'intenzione di recedere dal contratto con apposita raccomandata del 18.5.1993 e con consegna delle chiavi senza però ottenere che il locatore accettasse di riceverle. Ciò premesso chiedeva dichiararsi la validità del recesso. In esito al giudizio, in cui si costituiva il locatore chiedendo che la conduttrice offrisse la prova della sussistenza dei gravi motivi di recesso, il Tribunale adito accoglieva la domanda. Avverso tale decisione il T. proponeva appello ed in esito al giudizio la Corte di Appello di Firenze con sentenza depositata in data 23 novembre 2006, in riforma della sentenza impugnata, respingeva le domande proposte dalla società Interdrate, che condannava al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. Avverso la detta sentenza la società attualmente in liquidazione ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resiste con controricorso il T. , il quale eccepisce preliminarmente che la società Interdrate è stata cancellata dal registro delle imprese già dal 23.12.2004, nelle more del giudizio di appello. La Interdrate ha depositato memoria illustrativa. Motivi della decisione Preliminarmente, occorre portare l'attenzione sull'eccezione di nullità del ricorso, sollevata introduttivamente dal controricorrente, sulla base del rilievo che Interdrate srl non sarebbe più in liquidazione, essendo stato depositato il bilancio finale di liquidazione all'11.10.2004 con assegnazione ai soci delle attività e passività della società, e sarebbe stata quindi cancellata dal registro delle imprese in data 23.12.2004. Da ciò, consegue - così conclude il T. - che il liquidatore e legale rappresentante di Interdrate in liquidazione, non essendo più tale,difetterebbe di capacità processuale ex articolo 75 cpc a proporre il ricorso per cassazione e difetterebbe altresì la legittimazione processuale della ricorrente. L'eccezione merita attenzione. Invero, premesso che dall'esame della documentazione allegata al controricorso dal T. copia bilancio finale liquidazione Interdrate s.r.l. e atti relativi docomma 4 copia verbale pignoramento mobiliare 9.3.2007 docomma 5 risulta la fondatezza delle circostanze di fatto addotte dal controricorrente, mette conto di sottolineare che, a riguardo, sono intervenute, di recente, le Sezioni Unite le quali hanno statuito che in tema di società di capitali, quale è la Interdrate Srl, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, nel caso in cui tale adempimento, così come è accaduto nel caso di specie, abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'articolo 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, numero 6, che, modificando l'articolo 2495, secondo comma, cod. civ., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione a tale disposizione, infatti, non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un'espressa previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l'affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all'epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1 gennaio 2004 l'estinzione opera solo a partire dalla predetta data. Peraltro, una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 2495, secondo comma, cod. civ., come modificato dall'articolo 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, numero 6, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. numero 6 del 2003, e con decorrenza dal 1 gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore. Sez. Unumero 4060/2010 . Successivamente, la S.C. ha statuito che la cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione del soggetto giuridico e la perdita della sua capacità processuale. Ne consegue che, nei processi in corso, anche se essi non siano interrotti per mancata dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex articolo 110 cod. procomma civ., ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo, v. Cass. numero 9110/2012 . Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, si deve pertanto dichiarare l'inammissibilità del ricorso in esame. Consegue a tale pronuncia la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al D.M. numero 140/2012 sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed Euro 200,00 per esborsi.