Concordato preventivo e fallimento: le procedure vanno coordinate

Considerato il rapporto di priorità logica sussistente tra il procedimento di concordato e quello per la dichiarazione di fallimento, è necessario provvedere al coordinamento delle procedure, secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione, sez. Unite, contenuto nella sentenza n. 1521/2013.

Il caso. Una banca proponeva istanza per la dichiarazione di fallimento nei confronti di una società debitrice. All’esito del deposito dell’istanza, la banca veniva a conoscenza del fatto che, in precedenza, la debitrice aveva presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Le due procedure si erano quindi di fatto sovrapposte. Il Tribunale di Lecco, preso atto della situazione, ha affermato il principio riportato nella massima, appunto rilevando la necessità di provvedere al coordinamento delle procedure, sulla scorta del recente insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione 23 gennaio 2013, n. 1521 peraltro pubblicata in questo quotidiano il 24 gennaio 2013 . In pratica, il Tribunale ha attuato il necessario coordinamento tra la procedura di concordato e quella per la dichiarazione di fallimento rinviando l’udienza prefallimentare ad un momento successivo rispetto a quello in cui, ragionevolmente saranno ultimate le operazioni di voto e sarà pendente l’eventuale procedimento di omologa , tenuto altresì conto della data fissata per l’adunanza dei creditori. L’insegnamento delle Sezioni Unite. Vale la pena, pertanto, sottolineare i passaggi più significativi della sentenza delle Sezioni unite alla quale i Giudici lecchesi hanno espressamente dichiarato di volersi rifare. La precedente disciplina. Nella vigenza della precedente disciplina del concordato, il rigetto dell'omologazione e la dichiarazione di fallimento costituivano statuizioni fra loro autonome, pur se legate da un rapporto di connessione. Della configurazione di tale rapporto nel senso indicato si trae poi conferma dal tenore delle modifiche apportate all'istituto del concordato, atteso che se il legislatore ha eliminato l'automatismo della declaratoria di fallimento una volta definito negativamente il giudizio di omologazione, ha pur tuttavia privilegiato una unicità di soluzione stabilendo che, se il tribunale in sede di omologazione respinge il concordato, ricorrendone i presupposti dichiara il fallimento del debitore con separata ordinanza emessa contestualmente al decreto , contestualità poi ribadita con riferimento alla previsione del reclamo contro il provvedimento del tribunale. La nuova disciplina e il superamento del criterio della prevenzione. Anche la giurisprudenza formatasi sulla nuova disciplina del concordato ha ribadito lo stretto nesso intercorrente fra l'esito negativo dell'istanza di concordato - nelle diverse fasi dell'ammissione e dell'omologazione - e la dichiarazione di fallimento. Il criterio della prevenzione , che all'epoca correlava le due procedure - di concordato e di fallimento posponendo la pronuncia di fallimento al previo esaurimento della soluzione concordata della crisi dell'impresa -, era stato affermato in ragione dell'inciso contenuto nella precedente formulazione dell'art. 160 l.f., per il quale all'imprenditore veniva concessa facoltà di proporre il concordato preventivo fino a che il suo fallimento non fosse stato dichiarato. Tuttavia il detto inciso è stato eliminato, e pertanto dal mutamento della formulazione letterale della norma sul punto discende necessariamente l'avvenuto superamento di quel principio che sul precedente dettato normativo trovava fondamento. Né può correttamente dirsi che il principio in questione possa essere altrimenti desunto in via interpretativa, in ragione dei generali principi vigenti in materia. La necessità di un coordinamento il concordato come esplicazione del diritto di difesa del debitore. Deve quindi ritenersi che il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggi come un fenomeno di conseguenzialità eventuale del fallimento, all'esito negativo della procedura di concordato e di assorbimento dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento , che determina una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti. Ne consegue ulteriormente che la facoltà per il debitore di proporre una procedura concorsuale alternativa al suo fallimento non rappresenta un fatto impeditivo alla relativa dichiarazione, ma una semplice esplicazione del diritto di difesa del debitore, che non potrebbe comunque disporre unilateralmente e potestativamente dei tempi del procedimento fallimentare , venendo così a paralizzare le iniziative recuperatorie del curatore e ad incidere negativamente sul principio costituzionale della ragionevole durata del processo. La conseguenzialità logica tra le due procedure non si traduce dunque anche in una conseguenzialità procedimentale, ferma restando la connessione fra l'eventuale decreto di rigetto del ricorso per concordato e la successiva conseguenziale sentenza di fallimento, anche se non emessa contestualmente al primo provvedimento, dovendosi in tal caso farsi valere i vizi del decreto mediante l'impugnazione della sentenza di fallimento. Concludendo. Le articolate motivazioni delle Sezioni Unite danno conto di importanti principi che il Giudice deve tenere in considerazione nella gestione delle procedure di concordato e di fallimento, che molto spesso, nella pratica, giungono a sovrapporsi. Non viene quindi imposta l’applicazione di una regola fissa ed automatica, quale potrebbe essere la prevalenza, con effetti sempre escludenti, della procedura di concordato su quella fallimentare, ma che pur tuttavia danno conto dell’importanza che assume, nell’ottica del pieno esercizio del proprio diritto di difesa, la procedura di concordato.

Tribunale di Lecco, sez. I, decreto 5 febbraio 2013 Presidente Bricchetti – Relatore Colasanti Fatto e diritto Premesso che in ragione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo da parte della debitrice e della fissazione del termine del 23.12.2012 per il deposito della documentazione integrativa ex art. 161 comma 6 L.F. all’udienza del 12.12.2012 il Giudice Relatore si è riservato di riferire al Collegio all’esito del procedimento di ammissione al concordato preventivo rilevato che questo Tribunale ha adottato in data 28.1.2013 il provvedimento di ammissione ai sensi dell’art. L.F. considerato il rapporto di propria logica tra il procedimento di concordato e quello per la dichiarazione di fallimento che ne impone il coordinamento su cui da ultimo S.U. 15221 del 2013 ritenuto dunque opportuno fissare una nuova udienza istruttoria quando ragionevolmente saranno ultimate le operazioni di voto e sarà pendente l’eventuale procedimento di omologa, tenendo conto che l’adunanza dei creditori è fissata in data 28.2.2013 Rimette Il procedimento davanti al G.R. dott. Dario Colasanti Fissa Per la continuazione dell’istruttoria l’udienza del 11.4.2013 ore 9.45 Manda Alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite