Guerra tra società editrici: quando l’arma dello sconto diventa impropria...

Il carattere promozionale e soggettivamente selezionato dell’offerta può giustificare la forte riduzione del prezzo solo in relazione a un proprio prodotto editoriale causa invece un effetto negativo quando si riferisce al titolo esclusivamente detenuto dalla società concorrente, abituata sul mercato ad adottare il prezzo di copertina.

Lo spiega la Prima sezione della Cassazione Civile nella sentenza n. 8431/12, depositata il 28 maggio. Stessa pubblicazione, ma scontata del 30%. Una s.r.l. proponeva domanda di risarcimento danni per ottenere la condanna di un’altra casa editrice al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni per gli atti di concorrenza sleale posti in essere nei confronti dell’istante. La società attrice, nello specifico, lamentava che la convenuta avesse pubblicato su una sua rivista un’opera di cui la prima deteneva i diritti di produzione, applicando uno sconto sostanzioso. Si costituiva l’altra s.r.l., affermando di aver in passato comprato alcune copie della guida oggetto del contendere al fine di rivenderle per incrementare il volume di affari e della clientela. Il Tribunale di Vasto accoglieva in parte la domanda e, contro tale decisione, la parte soccombente proponeva appello. Non c’è concorrenza sleale. Il giudice di seconde cure ribaltava il decisum , evidenziando che l’offerta conveniente non era intesa a svilire il prestigio della guida didattica, bensì aveva il pregio di valorizzare l’attività di commercializzazione, anche con vantaggi di riflesso per la casa avente il diritto alla pubblicazione. Aggiungeva il Tribunale di secondo grado che, peraltro, tale diritto non era esclusivo né lo sconto costituiva automaticamente un presupposto inequivocabile di concorrenza sleale. La Cassazione aggiunge una nuova pagina alla vicenda. Gli Ermellini bocciano un primo motivo di ricorso la distinzione fra richiesta di riforma della sentenza e richiesta di rigetto della domanda non ha alcun rilievo e si risolve in una argomentazione meramente testuale. Appare invece fondato un secondo motivo di doglianza la Corte di Appello ha omesso la valutazione di elementi costitutivi della ipotesi di concorrenza sleale a cui la società attrice si era riferita esplicitamente. Non è stato soppesato a dovere l’effetto intrinsecamente svalutativo dell’opera edita dalla seconda s.r.l. Il carattere promozionale e la selezione di un’offerta sono consoni in relazione a un proprio prodotto editoriale, ma palesemente assume carattere negativo se si riferisce al prodotto di una concorrente la quale, contemporaneamente, adotta sul mercato un prezzo di copertina maggiore. La Corte non ha preso nemmeno in considerazione, errando, il carattere presuntivamente esclusivo che costituisce una prerogativa del contratto di edizione e la conseguente violazione del diritto di esclusiva uno sconto superiore al 15% ex art. 11, l. n. 62/2001 rappresenta qui un comportamento oggettivamente perturbativo dei corretti rapporti concorrenziali.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 30 gennaio – 28 maggio 2012, n. 8431 Presidente Fioretti – Relatore Bisogni Svolgimento del processo 1. Istituto Didattico s.r.l. proponeva domanda di risarcimento danni davanti al Tribunale di Vasto per ottenere la condanna della Edizioni Didattiche Gulliver s.r.l. al pagamento di 20.000 Euro, in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni per gli atti di concorrenza sleale posti in essere ai danni dell'istante. In particolare la società attrice esponeva che la convenuta aveva pubblicato su una sua rivista una offerta di vendita dell'opera Sostegno Guida didattica per il recupero delle difficoltà e lo sviluppo dell'apprendimento , di cui la società attrice era titolare dei diritti di riproduzione, con lo sconto del 30% del prezzo di copertina. Tale comportamento aveva leso la reputazione dell'opera e bloccato le vendite da parte della società attrice che non si avvalevano dello sconto. 2. Si costituiva la società Gulliver che chiedeva il rigetto della domanda esponendo di svolgere anch'essa l'attività di rivenditore librario e affermando di aver acquistato alcune copie dell'opera in questione al fine di offrirla a prezzo scontato per incrementare il volume di affari e la clientela. Rivendicava quindi la legittimità del proprio comportamento perché rientrante nel novero delle condotte concorrenziali lecite e non lesiva di inesistenti diritti di esclusiva sull'opera a favore dell'Istituto Didattico s.r.l 3. Il Tribunale di Vasto accoglieva parzialmente la domanda e contro tale decisione proponeva appello incidentale la Gulliver e appello incidentale l'Istituto Didattico. 4. La Corte di appello de L'Aquila ha accolto l'appello principale e conseguentemente ha rigettato la domanda risarcitoria dell'Istituto Didattico s.r.l. ritenendo che la condotta posta in essere dalla Gulliver non integrasse un'attività di concorrenza sleale. 5. I giudici di appello hanno motivato la decisione evidenziando che l'offerta non era intesa a svilire il prestigio e l'attualità dell'opera ma semmai a valorizzarli, che l'attività di commercializzazione rientrava fra le attività commerciali della Gulliver e che, anche in presenza dello sconto del 30%, rimaneva, comunque per la Gulliver un margine di guadagno cui doveva aggiungersi il raggiungimento dell'obiettivo di aumentare il numero degli abbonati alla rivista. Inoltre la Corte di appello ha rilevato che l'opera non era oggetto di esclusiva di vendita a favore dell'Istituto Didattico s.r.l. e ha affermato che la violazione, da parte della Gulliver, dell'art. 11 della legge n. 62/2011, limitativo dello sconto nella misura, del 15% del prezzo di copertina, non costituisce, almeno automaticamente, un presupposto per considerare come attività concorrenziale sleale la vendita a prezzo inferiore, specie se collegata a una offerta di sottoscrizione dell'abbonamento di una rivista. 6. Ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale abruzzese la s.r.l. Istituto Didattico che deduce la nullità della sentenza di appello per inammissibilità dell'appello principale in quanto privo di rituali conclusioni e la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto concernenti la concorrenza e i diritti derivanti dal contratto di edizione. 7. La ricorrente contesta in particolare l'affermazione della Corte di appello secondo la quale non sussista un suo diritto di esclusiva relativo alla vendita dell'opera in questione e mette in evidenza l'animus nocendi dell'iniziativa che, per il numero esiguo dieci delle copie offerte in vendita, senza alcuna menzione dell'editore, non poteva avere, realmente, né l’obiettivo di incrementare gli abbonati né quello di trarre un profitto commerciale dalla vendita dell'opera edita dalla casa editrice concorrente. 8. Si difende con controricorso la s.r.l. Edizioni Didattiche Gulliver che eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto inteso a ottenere una riedizione del giudizio di merito e ne chiede comunque il rigetto per infondatezza. Motivi della decisione 9. Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto la impugnazione della sentenza del Tribunale di Vasto, da parte della Edizioni Didattiche Gulliver s.r.l., aveva chiaramente per oggetto l'accoglimento, da parte del primo giudice, della domanda di risarcimento dei danni da concorrenza sleale, come risulta dalla stessa esposizione della Corte di appello. La distinzione fra richiesta di riforma della sentenza e richiesta di rigetto della domanda, su cui si fonda il motivo di ricorso, non ha alcun rilievo e si risolve in una argomentazione meramente testuale inidonea a mettere in discussione il potere-dovere del giudice del gravame di interpretare logicamente le conclusioni rassegnate dall'appellante al fine di emettere la propria decisione. 10. È invece fondato il secondo motivo in quanto la Corte di appello ha omesso la valutazione di elementi costitutivi della ipotesi di concorrenza sleale a cui la società attrice si era riferita introducendo il giudizio. In particolare la Corte non ha valutato l'effetto,intrinsecamente svalutativo, dell'opera edita dall'Istituto Didattico, che conseguiva all'offerta della stessa, da parte di un editore concorrente, a un prezzo fortemente ridotto e a fini promozionali dell'abbonamento a una propria rivista. Il carattere promozionale e soggettivamente selezionato dell'offerta, che è stato valutato dalla Corte di appello nella sua motivazione, può infatti, giustificare, secondo criteri di comune esperienza, la forte riduzione del prezzo in relazione a un proprio prodotto editoriale, con la finalità di promuovere l'acquisto di un altro prodotto dello stesso editore, e quindi senza che l'opera offerta a prezzo ridotto venga in questo modo ad essere squalificata, ma non può non avere tale effetto negativo se si riferisce al prodotto editoriale di un concorrente che contemporaneamente lo vende sul mercato al prezzo di copertina. Sul punto la motivazione della Corte di appello non è idonea a. smentire il carattere intrinsecamente svalutativo della condotta perché prende in considerazione solo il carattere esclusivo e finalizzato dell'offerta senza valutare l'effetto di dequalificazione del prodotto del concorrente ovvero senza fornire elementi che siano in grado di smentire l'oggettività dell'operazione promozionale in danno della concorrente. 11. La decisione della Corte aquilana non prende poi in considerazione il carattere presuntivamente esclusivo che costituisce una prerogativa del contratto di edizione e la conseguente violazione del diritto di esclusiva. Infine non è analizzata correttamente nella sentenza impugnata la riduzione oltre il limite di legge del prezzo di copertina relativo a un'opera edita e commercializzata da un soggetto concorrente. Se è vero infatti che, astrattamente, una violazione dell'obbligo di legge di non praticare sconti superiori al 15% del prezzo di copertina art. 11 della legge n. 62/2001 può non costituire, di per sé, atto di concorrenza sleale è anche vero che nella specie questa affermazione deve trovare un fondamento razionale e probatorio di cui la sentenza impugnata non si è fatta, carico nonostante le citate circostanze che inducono invece a ritenere il comportamento della editrice Gulliver oggettivamente perturbativo dei corretti rapporti concorrenziali con l'Istituto didattico. 12. Il giudizio di merito va pertanto rivisto alla luce delle considerazioni sin qui esposte dalla Corte di appello de L'Aquila che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello de L'Aquila che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.