Società francese convenuta in giudizio in Italia: è competente il Giudice del luogo ove ha sede la succursale italiana (con buona pace del forum contractus)

Secondo l’art. 5, n. 5, del Regolamento CE 44/2001, la persona domiciliata nel territorio dello Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro qualora si tratti di una controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività davanti al Giudice del luogo in cui essa è situata. Regola prevalente rispetto a quella del forum contractus stabilita dall’art. 20 c.p.c.

È di particolare interesse l’ordinanza del Tribunale di Lecco, seconda sezione civile, depositata il 2 marzo 2012, con la quale vengono affrontate alcune questione di carattere preliminare, ma decisive, riguardanti una controversia caratterizzata da una buona dose di internazionalità. In particolare, una società italiana convocava in giudizio una società francese, dalla quale aveva ricevuto in subappalto l’esecuzione di alcuni lavori, per ottenere un pagamento. Scartate le eccezioni preliminari in tema di validità della notificazione, il Tribunale di Lecco dichiara la sua incompetenza, a favore del Giudice di Milano, applicando la regola particolare dell’art. 5 Competenze speciali , n. 5, Regolamento CE 44/01, ritenuta prevalente rispetto a quella del forum contractus di cui all’art. 20 c.p.c. il contratto di subappalto tra le parti in causa era stato sottoscritto in Lecco . Il caso. Una società italiana, subappaltatrice, conveniva in giudizio una società francese, subcommittente, per sentirla condannare al pagamento di somme ritenute dovute a vario titolo in relazione ad un contratto di subappalto committente principale era Rete Ferroviaria Italiana . La società francese si costituiva in giudizio eccependo anzitutto la nullità/inesistenza della notifica dell’atto di citazione, e in secondo battuta l’incompetenza del Tribunale di Lecco a favore di quello di Milano, ovvero a favore del Giudice francese ove la società aveva la sede principale. Il Tribunale di Lecco rigettava l’eccezione di nullità/inesistenza della notificazione, accogliendo invece quella inerente la competenza, ritenuta appartenere al Tribunale di Milano. Rigettata l’eccezione di inesistenza/nullità della notificazione dell’atto di citazione. La convenuta era una società di diritto francese, con sede legale in Francia, e con una succursale in Milano quale rappresentanza in Italia. L’atto di citazione veniva notificato con successo presso la sede francese ai sensi dell’art. 14 del Regolamento CE 1393/2007. Tuttavia, la società attrice notificava l’atto di citazione anche presso la succursale italiana ritenuta essere in Lecco ove supponeva vi fossero alcuni uffici e la sede effettiva ma non a Milano sede ufficiale, ove era stato peraltro fatto un precedente tentativo di notifica, non andato a buon fine . Nel rigettare l’eccezione, il Giudice anzitutto ricorda che la notifica in luogo o a soggetto diversi da quelli dovuti comporta l’inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti essendo la notifica affetta da semplice nullità. Ma nel caso specifico, ogni questione riguardo alla correttezza o meno della notificazione effettuata in Italia più precisamente a Lecco, dove, anche secondo la visura camerale prodotta, non vi era alcuna succursale , doveva intendersi come superata dalla constatazione della avvenuta notificazione direttamente presso la sede principale in Francia. Infatti, l’esistenza di una succursale in Italia non esclude la possibilità di notificare gli atti direttamente presso la sede legale estera. In ogni caso l’atto aveva raggiunto il suo scopo. In aggiunta il Giudice osserva che la notificazione aveva comunque raggiunto lo scopo cui era destinata essendosi la società francese regolarmente costituita in giudizio. Quindi, ogni contestazione al riguarda era da considerarsi superata ed assorbita. La competenza del Giudice del luogo ove la succursale è situata prevale sul forum contractus. Secondo il Tribunale di Lecco merita invece accoglimento l’eccezione inerente la competenza territoriale. La società convenuta ha, come detto, sede in Francia e una succursale in Milano quale rappresentanza in Italia, con un procuratore un commercialista preposto alla sede secondaria. La causa riguardava proprio la succursale italiana con sede in Milano e non in Lecco. In questo quadro, deve trovare applicazione l’art. 5, n. 5, del Regolamento CE 44/01 disposizione che prevale sul criterio del formum contractus di cui all’art. 20 c.p.c. nella fattispecie concreta il contratto era stato effettivamente sottoscritto in Lecco, per cui si trattava di un aspetto importante . Ebbene, secondo il menzionato art. 5, n. 5, del Regolamento CE 44/01, la persona domiciliata nel territorio dello Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro qualora si tratti di una controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, davanti al Giudice del luogo in cui essa è situata. Regola che appunto prevale su quella del forum contractus invocato dalla parte attrice. Di conseguenza, in base alla regola speciale stabilita dal Regolamento CE 44/01, la causa doveva essere radicata avanti al Tribunale di Milano, vale a dire il Giudice del luogo ove la succursale era situata. La mancata prova dell’esistenza di una sede effettiva in Lecco. Il Giudice per completezza giunge anche ad escludere la difesa della parte attrice tesa a far valere l’esistenza di una sede effettiva in Lecco, a dispetto delle risultanze camerali. Ma anche questa contestazione viene infine rigettata non avendo la parte interessata fornito la prova che la persona che in effetti aveva ricevuto il plico della notificazione in Lecco, fosse davvero impiegata e comunque al servizio della destinataria. In definitiva sul punto, il Giudice constata che la parte attrice non ha fornito la prova che la sede effettiva della succursale italiana della società francese fosse in Lecco, anziché in Milano come da certificato della camera di commercio .

Tribunale di Lecco, sez. II Civile, ordinanza 2 marzo 2012 Giudice Salvatore Catalano Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La ESIM s.r.l. citava in giudizio la Colas Rail s.a., esponendo quanto segue in data 13.10.03 la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. aveva appaltato all’ATI costituita da Consorzio Armatori Ferroviari s.c.p.a. e da Impresa Cariboni Impianti s.p.a. poi AMEC SPIE RAIL s.r.l. , SILF s.p.a., Erede M. di M. & amp #38 comma s.n.comma e M.N. l'esecuzione di vari lavori relativi alla stazione di Metaponto con contratti in data 14.7.04 e 15.7.04 la AMEC SPIE RAIL s.r.l. aveva subappaltato alla ESIM s.r.l. parte di detti lavori nel mese di aprile del 2007 dalla capo gruppo Consorzi Armatori Ferroviari s.c.p.a. la ESIM aveva ricevuto uno schema di Atto Integrativo Modificativo dell'originario contratto di appalto intercorso tra RFI e PATI, secondo il quale il corrispettivo dell'appalto da liquidarsi all'ATI avrebbe dovuto subire una decurtazione rispetto alle previsioni originarie la ESIM aveva tempestivamente comunicato alla AMEC SPIE RAIL s.r.l. che la contabilizzazione dei lavori sarebbe dovuta avvenire secondo i criteri stabiliti nei contratti di sub appalto in data 14.7.04 e 15.7.04 la AMEC SPIE RAIL aveva risposto che qualsiasi diversa interpretazione contrattuale da parte di RFI avrebbe fatto testo anche nel rapporto tra AMEC SPIE RAIL ed ESIM con nota in data 18.5.07 la ESIM aveva dichiarato di non essere disponibile alla esecuzione di ulteriori opere a condizioni di prezzo differenti o peggiorative rispetto a quelle concordate nei contratti di sub appalto con nota 21.6.07 la AMEC SPIE RAIL, ritenendo risolto il contratto, aveva chiesto alla ESIM la trasmissione di documentazione inerente i lavori oggetto del subappalto la AMEC SPIE RAIL era tenuta a corrispondere alla ESIM il corrispettivo delle opere da essa già eseguite nonché a risarcire i danni derivanti dalla anticipata risoluzione del rapporto la AMEC SPIE RAIL s.r.l. aveva ceduto con contratto in data 22.12.2004 alla AMEC SPIE RAIL s.a. con sede in Francia il ramo di azienda concernente l'attività di costruzione di linee per trazione elettrica la AMEC SPIE RAIL s.a. aveva mutato la sua denominazione sociale in COLAS RAIL s.a. con sede principale in Francia e sede secondaria in Milano, via F. F. n 8 con verbale dell' assemblea generale in data 31.10.08 la COLAS RAIL s.a. aveva deliberato la fusione per incorporazione nella SECO RAIL s.a. con sede in Francia ed il conseguente scioglimento senza liquidazione a sua volta con verbale di assemblea generale del 31.10.08 la SECO RAIL aveva deliberato di incorporare la COLAS RAIL, modificando la denominazione sociale in COLAS RAIL s.a. tutto ciò premesso, la società attrice chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 140.417,62, oltre accessori, a vario titolo dovuta in relazione ai contratti di sub appalto in essere tra le parti chiedeva, inoltre, di dichiarare che il contratto di subappalto e relativo atto integrativo si era risolto per responsabilità della convenuta, con sua condanna al pagamento della somma di euro 23.260,00 a titolo di indennizzo per il mancato guadagno conseguente all'anticipata risoluzione del rapporto contrattuale, oltre oneri accessori. Si costituiva in giudizio la COLA RAIL s.a. eccependo la nullità/inesistenza della notificazione dell'atto di citazione, l'incompetenza del Tribunale di Lecco, essendo competente il Tribunale di Milano e/o il Tribunale di Maisons Lafitte, Francia. Nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande svolte dalla società attrice. Infine in via riconvenzionale chiedeva la condanna della ESIM s.r.l. al pagamento della somma di euro 55.941,07 oltre interessi e svalutazione a titolo di rimborso dei materiali contabilizzati ma mai forniti, nonché al risarcimento del danno all'immagine aziendale e del danno morale per appropriazione indebita dei materiali mai forniti, danni indicati in euro 20.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il giudice con ordinanza in data 20.12.2010, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 23.11.11 per la precisazione delle conclusioni, che venivano quindi in quell'udienza formulate così come riportate in epigrafe. ----- Occorre preliminarmente rigettare l'eccezione di inesistenza e/o nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. La COLAS RAIL s.a., società di diritto francese, ha la sede legale in Francia, Maisons Lafitte Rue Jean Mermoz 38/44, nonché una succursale in Milano, via G. F. n 8, quale rappresentanza in Italia, con E.V. procuratore preposto alla sede secondaria cfr. docomma 1 convenuta . L'atto di citazione è stato notificato alla COLAS RAIL s.a. con sede in Francia, Maisons Lafitte Rue Jean Mermoz 38/44 a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 14 del Regolamento CE 1393/2007. Dall'avviso di ricevimento risulta che l'atto è stato ricevuto dalla società convenuta, che vi ha apposto il relativo timbro, in data 28.9.09. L'atto di citazione è stato, altresì, notificato alla COLAS RAIL s.a. a mezzo servizio postale presso la succursale in Italia, Lecco, via comma n 5. Dal relativo avviso di ricevimento risulta che il plico è stato ricevuto in data 21.9.09 da una impiegata . La società convenuta sostiene che la notificazione dell'atto di citazione è inesistente e/o nulla, in quanto a Lecco, in via Cantù, non vi è la succursale italiana della COLAS RAIL s.a., che, invece, si trova a Milano. Secondo la convenuta - a norma del codice di rito - la notifica a società estera, ma avente in Italia una succursale cui è preposto un procuratore, va effettuata alla succursale italiana, in persona del procuratore. cfr. pag. 2 comparsa di costituzione . Secondo la consolidata giurisprudenza della S. comma la notifica in luogo o a soggetto diversi da quelli dovuti comporta l'inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza, o riferimento, o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti essendo la notifica affetta da semplice nullità cfr. Cass. 16759/11, 7891/04, 13897/03, 10278/01, 5011/00, 10571/00, 11360/99 . Nel caso di specie, però, a prescindere dalla notificazione in Italia, Lecco, via Cantù, dove secondo il certificato camerale non esiste alcuna succursale italiana della società convenuta, l'atto di citazione è stato notificato presso la sede legale in Francia, così che deve escludersi ogni asserita inesistenza. L'esistenza della succursale in Italia non esclude la possibilità di notificare gli atti, come avvenuto nel caso di specie, direttamente presso la sede legale in Francia. Eventuali nullità della notificazione dell'atto di citazione risultano sanate ex art. 156 III comma c.p.c., dato che la costituzione della convenuta dimostra come l'atto ha pienamente raggiunto lo scopo a cui era destinato. Per contro è fondata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla società convenuta, essendo invece competente il Tribunale di Milano. Come sopra riportato la COLAS RAIL s.a. ha la sede legale in Francia, Maisons Lafitte Rue Jean Mermoz 38/44, nonché una succursale in Milano, via G. F. n. 8, quale rappresentanza in Italia, con E.V. procuratore preposto alla sede secondaria cfr. docomma 1 convenuta . La presente controversia concerne la succursale italiana, che ha sede in Milano e non già a Lecco, così che deve trovare applicazione l'art. 5 n 5 del Regolamento CE n 44/01 del Consiglio del 22.12.2000, norma che prevale sul forum contractus, di cui all'art. 20 c.p.comma Invero secondo l'art 5 n 5 del citato Regolamento CE la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro qualora si tratta di una controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività, davanti al giudice del luogo in cui essa è situata. Tale norma prevale sul forum contractus di cui all'art. 20 c.p.c., invocato dalla società attrice. Non può ritenersi, diversamente da quanto sostenuto dalla società attrice, che la sede effettiva della succursale italiana sia a Lecco, via comma 5 e non già, come invece risulta dal certificato camerale, in Milano. La società attrice ha prodotto in giudizio, quale docomma 37, atto di citazione dinanzi al Tribunale di Milano non notificato in data 27.2.09 dal momento che l'Ufficiale giudiziario, recatosi presso la sede della succursale italiana di COLAS RAIL in via G. F. n 8, dichiarava anzi non potuto notificare perché, come da informazioni assunte dall'arch. B., da me rinvenuto sul posto, in loco vi è lo studio del commercialista, domiciliatario della società destinataria, dott.ssa E.V., ove tuttavia non è presente nessuno. Pertanto, non rinvengo alcuno a cui notificare ex art. 145 c.p.c. In realtà dalla relazione di mancata notifica risulta che la succursale in Milano esiste effettivamente, seppure coincidente con lo studio del commercialista dott.ssa E. V., che è anche il procuratore in Italia della società convenuta. Il dato che al momento dell'accesso non fosse presente la dott.ssa V. non comporta la natura fittizia di detta succursale. La società attrice, a fronte dell' eccezione della convenuta di non avere più dipendenti in Italia dal 31.12.2007 come da comunicazione all'INPS del 17.12.07 cfr. docomma 6 convenuta , non ha provato né si è offerta di provare che la persona che ha ricevuto in Lecco il plico contenente l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio fosse effettivamente impiegata o, comunque al servizio del destinatario COLAS RAIL s.a. In altre parole la società attrice non ha provato che la sede effettiva della succursale in Italia non coincide con quella legale indicata in Milano, via G. F., ma si trovi in Lecco, via Cantù n 5. Dalla presente pronuncia d'incompetenza cfr. Cass. 9.11.11 n 23359 Cass. 18.10.11 n 21565 deriva la condanna della ESIM s.r.l. a rifondere COLAS RAIL s.a. le spese di lite, liquidate così come in dispositivo sulla base delle previgenti tariffe forensi, utilizzate come meri parametri di riferimento, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art 9 del d.l. 1/2012. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone 1 dichiara l'incompetenza del Tribunale di Lecco, essendo competente il Tribunale di Milano, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza 2 condanna ESIM s.r.l. a rifondere COLAS RAIL s.a. le spese di lite che liquida in euro 100,00 per spese, euro 3.366,00 per diritti, euro 6.500,00 per onorari, oltre oneri accessori come per legge.