Assegno di invalidità civile e assegno sociale: ripetibilità delle somme indebitamente percepite

In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili e di assistenza sociale, le somme indebitamente percepite per mancanza del requisito reddituale, devono essere restituire a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l’erogazione indebita sia addebitale alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.

È quanto affermato dalla Suprema Corte con le sentenze nn. 13915 e 13917/21, depositate il 20 maggio. Le due vicende analizzate dalla Corte originano, da un lato, dal rigetto della domanda di accertamento di irreperibilità delle somme richieste dall’INPS per erronea attribuzione della maggiorazione sulla pensione sociale derivante da trasformazione dell’ assegno di invalidità civile sentenza n. 13915/21 . Dall’altro lato, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi su un caso di irreperibilità delle somme richieste dall’INPS in ragione dell’accertato superamento del reddito previsto per l’attribuzione dell’ assegno sociale n. 13917/21 . In entrambi i casi i ricorsi sono stati accolti sulla base dei principi secondo cui a nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili , quale deve intendersi la maggiorazione della pensione sociale prevista dall’art. 38, legge n. 441/2001 sentenza n. 13915/251 ma anche nel caso delle prestazioni economiche di assistenza sociale come l’assegno sociale previsto dall’art. 3, comma 6, l. n. 335/1995 sentenza n. 13917/21 , la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica – ma neppure estensiva state il carattere derogatorio dell’art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere – le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali b in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il d.l. n. 850/1976 e l’art. 3- ter , convertito in l. n. 29/1977, il d.l. n. 173/1988, art. 3 comma 9, convertito dalla l. n. 291/1988 c conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l’erogazione indebita sia addebitale alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 3 febbraio – 20 maggio 2021, n. 13917 Presidente Manna – Relatore Calafiore Fatti di causa 1. Con sentenza n. 228 del 2015, la Corte d’appello di Lecce ha accolto l’impugnazione proposta da I.V. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, di rigetto della sua domanda di accertamento della irripetibilità delle somme che l’INPS aveva chiesto in restituzione in ragione dell’accertato superamento del reddito previsto per l’attribuzione dell’assegno sociale dal gennaio 2006 al 31 agosto 2007. 2. La Corte d’appello, posto che l’I. non aveva contestato che il pagamento fosse indebito ma ne aveva eccepito l’irripetibilità in quanto derivante da errore commesso dall’Istituto e stante la propria buona fede, ha fatto applicazione della L. n. 412 del 1991, art. 13 e dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ritenendo che nella concreta fattispecie non ricorresse il dolo del beneficiario inteso quale mera consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto a prescindere dall’esistenza di comportamenti attivi diretti ad ingannare l’Ente , essendo il dato relativo alla percezione di rendita estera concessa a seguito di domanda presentata all’INPS del luogo di residenza necessariamente conosciuto dall’Istituto. 3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’INPS sulla base di un motivo. 4. Resiste con controricorso I.V. . Ragioni della decisione 5. Con l’unico motivo l’INPS deduce la violazione ed errata applicazione della L. n. 412 del 1991, art. 13, della L. n. 335 del 1995 , art. 3, comma 6, e dell’art. 2033 c.c L’Istituto evidenzia che l’indebito era stato determinato dalla percezione di somme a titolo di assegno sociale e che, per tale ragione, attesa la natura assistenziale della prestazione non poteva farsi applicazione della disciplina dell’indebito previdenziale contenuta nella L. n. 412 del 1991, art. 13, ma bensì di quella dell’indebito assistenziale che, in sostanza, si dovrebbe rinvenire nel disposto dell’art. 2033 c.c. e nelle specifiche previsioni relative a ciascuna prestazione, secondo la discrezionale valutazione del legislatore come disposto ad es. dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 ma solo per ratei maturati prima del 2 ottobre 2003 . 6. Il ricorso è fondato anche se per ragioni non coincidenti con quelle esposte dal ricorrente. 7. La formulazione del motivo si incentra sulla natura assistenziale e non previdenziale della prestazione indebita che è, come si è detto, l’assegno sociale erogato ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6. Sostiene il ricorrente che se l’indebito è riferito ad una prestazione assistenziale, al di fuori delle ipotesi qui non ricorrenti espressamente regolate dalla legge, l’unica disciplina applicabile sarebbe l’art. 2033 c.c. che non subordina l’obbligo di restituzione a particolari stati soggettivi dell’accipiens ad eccezione della decorrenza degli interessi. 8. In linea generale, può affermarsi che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all’art. 38, comma 1, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all’assistenza sociale. Inoltre, per il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 128, richiamato dalla L. n. 328 del 2000, art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita. 9. All’interno di questo riferimento generale, che fornisce i parametri positivi di qualificazione delle prestazioni economiche pubbliche, va esaminata la misura economica dell’assegno sociale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, la cui natura assistenziale non è possibile mettere seriamente in dubbio posto che, oltre che rispondere alle finalità sopra indicate, non attinge ad alcuna provvista contributiva gravando sulla fiscalità generale Cass. n. 16088 del 2020 . 10. Tale qualificazione induce a svalutare, ai fini dell’individuazione della disciplina dell’indebito, il rinvio testuale che la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1 opera va alla pensione sociale di cui alla L. n. 153 del 1969, prestazione da cui origina l’assegno sociale. 11. Se è vero, infatti, che il L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 7, prevede per quanto non diversamente disposto l’applicazione all’assegno sociale delle disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, e succ. modif. e integ., va accordato maggior peso a considerazioni di tipo sistematico poggiate sulla significativa modifica, non solo terminologica, che la prestazione ha subito variando da pensione ad assegno posto che, come notato in dottrina, la trasformazione è sostanziale, perché cambia la natura della prestazione medesima, che assume il carattere della provvisorietà laddove la pensione ha il carattere della definitività. 12. Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell’indebito tracciata dalla L. n. 88 del 1989, art. 52 e dalla L. n. 412 del 1991, art. 13. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019 , sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, nè pare possibile adottare un’interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull’indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione ad altre prestazioni previdenziali v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008 Cass. n. 3824 del 2011 o assistenziali indebite v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018 . 13. È vero, in sostanza, che, come sostiene l’INPS, in materia di indebito assistenziale non si possa fare applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all’indebito previdenziale. Ma, deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell’indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell’art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell’ordinamento assistenziale. 14. La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 che non sussiste un’esigenza costituzionale che imponga per l’indebito previdenziale e per quello assistenziale un’identica disciplina, ha ritenuto che operi anche in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell’indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile ord. n. 264/2004 . La Corte Costituzionale ha evidenziato che . il canone dell’art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione e nei limiti della loro destinazione alimentare C. Cost. n. 39 del 1993 n. 431 del 1993 . 15. Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che . l’esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell’art. 38 Cost., comma 1, quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare auto applicativo il principio di settore richiamato dalla . giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l’area dell’indebito assistenziale”. Pertanto, restano disciplinate dall’art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l’ingresso all’interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell’indebito. 16. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all’interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici incollocazione o disoccupazione o a questioni di altra natura come ad es. l’esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell’indennità di accompagnamento . 17. In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale Cass. n, 16080 del 2020 Cass. n. 11921 del 2015 Cass. n. 1446 del 2008 , trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all’accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per l’indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8 , che consente la ripetibilità fin dal momento dell’esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all’indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici in tal senso Cass. 28771 del 2018 . 18. Il ricorrente sostiene che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la regola sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali . Sicché, secondo l’ente erogatore, dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all’entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all’art. 2033 c.c 19. Tale conclusione, in conformità con quanto già espresso da Cass. n. 28771 del 2018 citata, non può però essere condivisa, in quanto le disposizioni richiamate non implicano un necessario contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell’accertamento da parte dell’ente dell’indebito, previsioni da ravvisare secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione nel quadro normativo costituito dal D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, dal D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 cfr. Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638 Cass. 17 aprile 2014, n. 8970 Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446 Cass. 28 marzo 2006, n. 7048 Cass. n. 1446 del 2008 Cass. 26 aprile 2002, n. 6091 . La disposizione in commento, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità del resto essa conserva comunque portata normativa, ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste. 20. Dunque non può dirsi che la disposizione in questione abbia l’effetto di escludere l’indebito derivante dal venir meno dei requisiti reddituali dall’applicazione della citata disciplina generale dell’indebito assistenziale. Anzi, dall’insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate si trae conferma del principio secondo il quale l’indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all’erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l’ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali ciò a meno che risulti provato che l’accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l’affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell’indebito. 21. In definitiva, e con riguardo particolare alla presente fattispecie ove l’indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all’assegno sociale erogato L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, coerentemente con quanto affermato da Cass. n. 16088 del 2020 Cass. n. 26036 del 15/10/2019 Cass. n. 28771 del 2018 Cass. n. 1446 del 2008 va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l’indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell’ accipiens . La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento. 22. La sentenza impugnata, risolvendo la questione attraverso l’applicazione della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1 che ha interpretato le disposizioni di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, non ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo quanto indicato sin qui, per cui, per le considerazioni che precedono e per la necessità di accertare in fatto la sussistenza in concreto della situazione di non addebitabilità al percipiente dell’erogazione non dovuta e la presenza di una situazione idonea a creare legittimo affidamento, il ricorso deve essere accolto nei sensi sopra indicati. Il ricorso va, quindi, accolto nei sensi di cui in motivazione e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, che nell’esaminare la causa si atterrà al seguente principio di diritto a Nello specifico ambito delle prestazioni economiche di assistenza sociale, quale deve intendersi l’assegno sociale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell’art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali b In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l’art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 c conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l’erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 3 febbraio – 20 maggio 2021, n. 13915 Presidente Manna – Relatore Calafiore Fatti di causa 1. Con sentenza n. 2385 del 2014, la Corte d’appello di Lecce ha accolto l’impugnazione proposta da D.V.R.M. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede di rigetto della sua domanda di accertamento della irripetibilità delle somme che l’INPS aveva chiesto in restituzione per la erronea attribuzione della maggiorazione sulla pensione sociale derivante da trasformazione dell’assegno di invalidità civile L. n. 118 del 1971, ex artt. 13 e 19 percepita dal 2009 al 2011 in ragione del superamento dei limiti di reddito. 2.La Corte d’appello, posto che la ricorrente non contestava l’indebito ma opponeva irripetibilità delle somme in quanto ricevute in buona fede e per errore commesso dall’Istituto, ha fatto applicazione del disposto della L. n. 412 del 1991, art. 13 e dell’interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, ritenendo non presente nel caso di specie il dolo del beneficiario, che avrebbe consentito la ripetibilità, inteso quale semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi comportamenti attivi diretti ad ingannare l’Ente, ed essendo sufficiente l’evidenza dell’errore commesso circostanze queste non ricorrenti nella concreta fattispecie con la conseguenza che alla D.V. non potesse attribuirsi alcuna responsabilità nell’errore commesso dall’INPS. 3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’INPS sulla base di un motivo successivamente illustrato da memoria. 4. Resiste con controricorso D.V.R.M. . Ragioni della decisione 5. Con l’unico motivo l’INPS deduce la violazione ed errata applicazione della L. n. 412 del 1991, art. 13, della L. n. 118 del 1971, art. 19, nonché del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e dell’art. 2033 c.c. Il ricorrente evidenzia che l’indebito era stato determinato dalla percezione di somme a titolo di maggiorazione sulla pensione sociale derivante dalla trasformazione dell’assegno di invalidità civile L. n. 118 del 1971, ex artt. 13 e 19 e che, per tale ragione, attesa la permanente natura assistenziale della prestazione a cui accede la maggiorazione indebita, non poteva trovare applicazione la disciplina dell’indebito previdenziale contenuta nella L. n. 412 del 1991, art. 13, ma bensì quella dell’indebito assistenziale che, in sostanza, si dovrebbe rinvenire nel disposto dell’art. 2033 c.c. e nelle specifiche previsioni relative a ciascuna prestazione, secondo la discrezionale valutazione del legislatore come disposto ad es. dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 ma solo per ratei maturati prima del 2 ottobre 2003 . 6. Il ricorso è fondato anche se per ragioni non coincidenti con quelle esposte dal ricorrente. La formulazione del motivo si incentra sulla natura assistenziale e non previdenziale della prestazione indebita che è, come si è detto, la maggiorazione sociale prevista dalla L. n. 448 del 2001, art. 38 sull’assegno sociale erogato ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 19. In sostanza, per il ricorrente, se l’indebito è riferito ad una prestazione assistenziale, al di fuori delle ipotesi qui non ricorrenti espressamente regolate dalla legge, l’unica disciplina applicabile sarebbe l’art. 2033 c.c. che non subordina l’obbligo di restituzione a particolari stati soggettivi dell’accipiens, tranne che per la decorrenza degli interessi. 7. In linea generale, può affermarsi che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all’art. 38, comma 1, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all’assistenza sociale. Inoltre, per il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 128, richiamato dalla L. n. 328 del 2000, art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita. 8. All’interno di questo riferimento generale, che fornisce i parametri positivi di qualificazione delle prestazioni economiche pubbliche, va esaminata l’ipotesi di maggiorazione di cui si discute prevista dalla L. n. 448 del 2001, art. 38. La disposizione, intitolata Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati , prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 Euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui a alla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 1, e successive modificazioni b alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 70, comma 1, con riferimento ai titolari dell’assegno sociale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6 c alla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 2, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all’INPS ai sensi della L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 10, e della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo dei predetti benefici. 3. 4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 2. . 9. Si tratta, come emerge dal testo, di una misura che agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi come la pensione di inabilità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 2 che prestazioni che ne sono prive e che è chiaramente mirata a garantire che ciascuna delle prestazioni indicate non risulti inferiore all’importo di un milione di lire, oggi Euro 516,46. 10. Con riferimento, dunque, a tale finalità la maggiorazione in esame può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale. 11. Se anche non si dovesse ritenere che la disciplina specifica di tale maggiorazione deponga per una autonoma qualificazione assistenziale, non vi è dubbio che tale natura si debba riconoscere alla prestazione a cui la maggiorazione accede in tal senso vd. Cass. n. 17644 del 2020 . Sulla persistente natura assistenziale del trattamento previsto dalla L. n. 118 del 1971, art. 19 si è espressa la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità Cass., sez. un. 10972 del 2001, seguita da numerose altre ex plurimis, Cass., sez. VI, n. 26050 del 2013 Cass., sez. VI, n. 9740 del 2019 , essendosi consolidato il principio secondo cui l’ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alla pensione sociale a carico del fondo di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26 vigente ratione temporis, posto che la D.V. ha beneficiato sino al 1992 dell’assegno di invalidità civile, poi trasformato in pensione sociale erogata dall’INPS in sostituzione della pensione di invalidità ha, in applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, carattere automatico e prescinde pertanto dall’accertamento, da parte di detto Istituto, della rivalutazione della posizione patrimoniale dell’assistito, costituendo la titolarità della pensione di invalidità recte assegno di invalidità o pensione di inabilità sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale alle condizioni di maggior favore già accertate. 12. Si è infatti sottolineata la necessità di applicare rigorosamente la L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, interpretato nel senso che gli invalidi civili, i quali già fruiscano della relativa pensione o assegno mensile , ne ottengono automaticamente la trasformazione in pensione sociale al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alle stesse condizioni reddituali stabilite per il trattamento in corso di erogazione, senza che sia possibile alcuna autonoma valutazione, da parte dell’INPS, dei requisiti di ammissione e, in particolare, delle condizioni economiche dell’invalido v. in motivazione, Cass. n. 9740 del 2009 cit., con i relativi richiami . 13. Dunque, anche per tale via si giunge alla conclusione che, contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza impugnata, non possa farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell’indebito tracciata dalla L. n. 88 del 1989, art. 52 e dalla L. n. 412 del 1991, art. 13. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019 , sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, nè pare possibile adottare un’interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull’indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008 Cass. n. 3824 del 2011 o assistenziale indebita v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018 . 14. È vero, in sostanza, che, come sostiene l’INPS, in materia di indebito assistenziale non si possa fare applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all’indebito previdenziale. Ma, deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell’indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell’art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell’ordinamento assistenziale. 15. La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 che non sussiste un’esigenza costituzionale che imponga per l’indebito previdenziale e per quello assistenziale un’identica disciplina, ha ritenuto che operi anche in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell’indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile ord. n. 264/2004 . La Corte Costituzionale ha evidenziato che il canone dell’art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare C. Cost. n. 39 del 1993 n. 431 del 1993 . 16. Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che l’esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell’art. 38 Cost., comma 1, quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l’area dell’indebito assistenziale principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d’altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all’interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore”. 17. Pertanto, restano disciplinate dall’art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell’indebito. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all’interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici incollocazione o disoccupazione o a questioni di altra natura come ad es. l’esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell’indennità di accompagnamento . 18. In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale Cass. n. 16080 del 2020 Cass. n. 11921 del 2015 Cass. n. 1446 del 2008 , trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all’accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. 19. Regole specifiche ricorrono per l’indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8 , che consente la ripetibilità fin dal momento dell’esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all’indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici in tal senso Cass. 28771 del 2018 . 20. Il ricorrente sostiene che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la regola sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali . Sicché, secondo l’ente erogatore, dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all’entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all’art. 2033 c.c 21. Tale conclusione, in conformità con quanto già espresso da Cass. n. 28771 dei 2018 citata, non può però essere condivisa, in quanto le disposizioni richiamate non implicano un necessario contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell’accertamento da parte dell’ente dell’indebito, previsioni comprese, secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione nel quadro normativo costituito dal D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, dal D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 cfr. Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638 Cass. 17 aprile 2014, n. 8970 Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446 Cass. 28 marzo 2006, n. 7048 Cass. n. 1446 del 2008 Cass. 26 aprile 2002, n. 6091 . 22. La disposizione in commento, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità del resto essa conserva comunque portata normativa, ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste. 23. Dunque non può dirsi che la disposizione in questione abbia l’effetto di escludere l’indebito derivante dal venire meno dei requisiti reddituali dall’applicazione della citata disciplina generale dell’indebito assistenziale. Anzi, dall’insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate si trae conferma del principio secondo il quale l’indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all’erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l’ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali ciò a meno che risulti provato che l’accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l’affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell’indebito. 24. In definitiva e con riguardo particolare alla presente fattispecie ove l’indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi alla maggiorazione della pensione sociale erogata L. n. 118 del 1971, ex art. 19, coerentemente con quanto affermato da Cass. n. 16088 del 2020 Cass. n. 26036 del 15/10/2019 Cass. n. 28771 dei 2018 Cass. n. 1446 del 2008 va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l’indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento delraccipiens . La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta. 25. La sentenza impugnata, risolvendo la questione attraverso l’applicazione della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, che ha interpretato le disposizioni di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, non ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo quanto indicato sin qui, per cui, per le considerazioni che precedono e per la necessità di accertare in fatto la sussistenza in concreto della situazione di non addebitabilità alla percipiente dell’erogazione non dovuta, il ricorso deve essere accolto nei sensi sopra indicati. La sentenza va quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, che nell’esaminare la causa si atterrà al seguente principio di diritto a Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, quale deve intendersi la maggiorazione della pensione sociale prevista dalla L. n. 441 del 2001, art. 38, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell’art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali b In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l’art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 c conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l’erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.