Il confronto fra le declaratorie va effettuato al momento del trasferimento

La verifica giudiziale sulla correttezza dell’inquadramento spettante al lavoratore trasferito va operata ponendo a raffronto le declaratorie delle qualifiche dell’ordinamento pubblicistico vigenti al momento del trasferimento.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11549/21, depositata il 3 maggio. Il trasferimento da una pubblica amministrazione all’altra Il lavoratore ricorrente in Cassazione sostituito, invero, dal suo erede lamentava la falsa interpretazione del CCNL applicabile con riferimento all’attribuzione dell’inquadramento professionale ricevuto a seguito di un trasferimento da una pubblica amministrazione ad un’altra. In particolare, l’originario ricorrente, inquadrato nella categoria IV dell’ordinamento poste e telecomunicazioni”, è stato trasferito nei ruoli dell’avvocatura dello Stato con inquadramento B1, posizione diversa ed inferiore rispetto a quella originaria. La successione delle declaratorie nel tempo. Si consideri che il trasferimento de quo avveniva nel gennaio 2002, per effetto del d.P.C.M. del 2 ottobre 2001. All’epoca del trasferimento, quindi, non vigevano più le qualifiche funzionali di cui alla l. n. 312/1980, poiché era già entrato in vigore il CCNL 1998/2001, con il nuovo sistema di qualificazione, secondo cui il personale veniva ripartito per aree e posizioni economiche. Calando questa riforma nel caso di specie, si ha che la categoria IV della l. n. 312/1980 attribuita al ricorrente presso Poste era confluita nell’area B del nuovo CCNL, a sua volta suddivisa in posizioni economiche equivalenti B1, B2 e B3 . Sembrerebbe quindi che l’originario ricorrente avesse mantenuto il proprio inquadramento, tuttavia, la Corte di Cassazione precisa che una simile trasposizione, meramente orizzontale, può non essere sempre esatta. Può infatti accadere che i contenuti professionali propri della posizione a quo , non siano corrispondenti a quelle della posizione ad quem , come peraltro - più volte - accaduto in casi analoghi a quello in commento, ove in occasione del trasferimento il lavoratore passava da un inquadramento categoria IV ad un inquadramento B. L’interpretazione del CCNL in sede di legittimità. La Corte di Cassazione passa, quindi, in esame le declaratorie della categoria IV ex l. n. 797/1981 e successive modificazioni e delle posizioni economiche B1 e B2 del CCNL 1998/2001. Viene subito rilevata un’analogia tra la categoria IV e alla posizione B2 entrambe le declaratorie si riferiscono a lavoratori che svolgono attività amministrative o tecniche implicanti conoscenze specialistiche e responsabilità professionali. Diversamente, la posizione B1, attribuita al ricorrente in fase di trasferimento, si riferisce ai lavoratori che abbiano conoscenze tecniche di base utili allo svolgimento dei compiti assegnati. La disparità tra le conoscenze di base” della posizione B1 e delle conoscenze specialistiche” della posizione B2 e della categoria IV fa emergere la non corrispondenza dell’inquadramento assegnato in fase di trasferimento. Il lavoratore avrebbe quindi dovuto essere inquadrato nell’area B come è stato , ma con posizione economica B2 e non B1. La Corte di Cassazione, quindi, accoglie il ricorso e cassa con rinvio, senza tuttavia decidere nel merito ex art. 384 comma 2 c.p.c., come di solito accade nei casi di falsa interpretazione di CCNL. La falsa interpretazione dei CCNL è infatti parificata, sul piano processuale, alla falsa interpretazione di norme di diritto con la conseguenza che la cassazione per violazione del CCNL può comportare l’enunciazione del principio di diritto e, al contempo, la decisione della causa nel merito, ove, ovviamente, non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto. Nel caso in commento, al Corte di Cassazione non dispone di elementi per escludere l’esistenza di questioni rimaste assorbite, sicché rinvia alla Corte d’Appello, affinchè si attenga ad un – più che preciso – principio di diritto la categoria IV del personale dell’ex Amministrazione Poste e Telecomunicazioni, di cui all’art. 3, l. n. 797/1981 trova corrispondenza nella declaratoria della posizione economica B2 del CCNL comparto Ministeri, in ogni caso, la verifica giudiziale sulla correttezza dell’inquadramento spettante al lavoratore trasferito va operata confrontando le declaratorie vigenti al momento del trasferimento.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 28 ottobre 2020 – 3 maggio 2021, n. 11549 Presidente Torrice – Relatore Marotta Rilevato che 1. Z.S. , dipendente dell’Ente Poste Italiane dal 1 settembre 1982 con inquadramento nella IV qualifica funzionale, profilo operatore di esercizio, comandato dal 30 ottobre 1998 presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania ai sensi della L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 18, era stato, con D.P.C.M. 2 ottobre 2001, definitivamente trasferito nei ruoli di tale Amministrazione, ai sensi del D.L. n. 163 del 1995, art. 4, comma 2, conv. in L. n. 373 del 1995, ed inquadrato in Area B, posizione economica B1, profilo di addetto ai servizi amministrativi, già IV qualifica, profilo di coadiutore, in applicazione del D.M. 10 luglio 1997, di approvazione del quadro di equiparazione delle qualifiche funzionali della ex Amministrazione P.T. alle qualifiche funzionali del personale statale lamentando che l’inquadramento in B1 del c.c.n.l. di comparto non corrispondesse alla categoria di provenienza ed in particolare che non vi fosse esatta corrispondenza tra l’ordinamento del personale delle Poste e quello dei dipendenti dell’Avvocatura dello Stato, adiva il Tribunale di Catania chiedendo che fosse accertato, nei confronti della Avvocatura dello Stato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il proprio diritto all’inquadramento nella posizione economica B2, alla data del trasferimento adottato con decreto della Presidenza del Consiglio del 2 ottobre 2001 ovvero in subordine dal 1 gennaio 2002 2. il Tribunale accoglieva il ricorso 3. sull’impugnazione delle amministrazioni la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 682/2016, rigettava la domanda dell’originario ricorrente la Corte territoriale, richiamando un precedente di questa Corte a sezioni unite Cass. n. 503/2011 , riteneva che, nel quadro della mobilità di cui alla L. n. 273 del 1995, sulla base della L. n. 449 del 1997, art. 53, il passaggio nei ruoli dello Stato del personale già dipendente dall’Amministrazione delle Poste avesse comportato una semplice novazione soggettiva nel lato datoriale del rapporto con conseguente continuità giuridica di quest’ultimo o obbligo di garantire l’equivalenza tra l’inquadramento goduto dal lavoratore nell’amministrazione di provenienza e quello attribuito presso l’amministrazione di destinazione riteneva che occorresse procedere, quanto alle modalità di comparazione, al giudizio di corrispondenza ponendo a raffronto l’inquadramento rivestito nell’ambito dell’ordinamento di provenienza con quello di cui all’ordinamento di destinazione riteneva, in particolare, richiamando anche Cass., Sez. Un., n. 10291 del 2012, che il raffronto dovesse essere effettuato, sulla base dell’inquadramento formale - secondo il principio valido per il rapporto di lavoro pubblico, anche privatizzato - con riferimento alle fonti normative degli inquadramenti in rilievo, costituite per i dipendenti dell’amministrazione postale dalla L. 22 dicembre 1981, n. 797, art. 3, recante la disciplina dell’organizzazione e dell’ordinamento del personale dell’Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni e dell’Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, e per i dipendenti dello stato dalla L. 11 luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato riportava il contenuto delle mansioni proprie della categoria IV Poste di cui alla L. n. 797 del 1981, art. 3 e quello delle mansioni proprie della IV qualifica funzionale del personale statale di cui della L. n. 312 del 1980, art. 2 e riteneva che dall’esame comparativo complessivo delle suddette due declaratorie IV categoria Poste e IV qualifica funzionale del personale statale, poi confluita nella categoria B1 del c.c.n.l. di comparto risultasse chiaramente la sostanziale corrispondenza tra gli omologhi livelli potendo solo in un secondo momento individuarsi la posizione corrispondente del c.c.n.l. Comparto Ministeri 1998/2001 4. avverso tale sentenza ha proposto ricorso S.S. , in qualità di erede di Z.S. , affidato ad un motivo 5. l’Avvocatura dello Stato ha resistito con controricorso 6. la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Avvocatura Distrettuale di Catania non hanno svolto attività difensiva 7. la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 1. con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’allegato A del c.c.n.l. comparto ministeri 1998-2001 nella parte riguardante la disciplina dell’area B, posizioni B1 e B2 censura la sentenza impugnata per aver omesso di operare il doveroso confronto con le specifiche” che connotano le posizioni B1 e B2 dell’area B di cui all’allegato A del c.c.n.l. 1998-2001 del comparto Ministeri e di aver limitato l’indagine al raffronto tra le normative di riferimento laddove al momento dell’inquadramento avvenuto nel 2001 lo stesso doveva essere effettuato sulla base delle previsioni contenute nella specifica disciplina collettiva contenuta nel citato allegato A deduce che la Corte territoriale avrebbe, in definitiva, violato della L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 10 e gli stessi principi enunciati da questa Corte a Sezioni unite nella sentenza n. 503/2001 che ha fatto riferimento alla posizione rivestita dal lavoratore nell’Amministrazione di provenienza ed a quella maggiormente corrispondente” nel quadro della disciplina legale e contrattuale” applicabile nell’Amministrazione di destinazione 2. il motivo è fondato 2.1. ritiene il collegio di fare proprie le valutazioni espresse da Cass. 2 gennaio 2017, n. 3 ed altri precedenti conformi nella stessa richiamati, intervenuti in fattispecie del tutto analoghe 2.2. occorre preliminarmente rilevare che si verte in un’ipotesi di denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, che è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, ciò comporta, in sede di legittimità, l’interpretazione delle relative clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale artt. 1362 c.c. e segg. come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, nè del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti Cass. 19 marzo 2014, n. 6335 conf. Cass. 9 settembre 2014, n. 18946 ne consegue, inoltre, che la cassazione per violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro comporta l’enunciazione del principio di diritto ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1 e la decisione della causa nel merito, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto Cass. 16 settembre 2014, n. 19507 2.3. nello specifico l’originario ricorrente, inquadrato in profilo riconducibile alla IV categoria dell’ordinamento postale, è stato trasferito nei ruoli dell’Avvocatura dello Stato per effetto del D.P.C.M. 2 ottobre 2001 con inserimento nei ruoli dell’Avvocatura dal 1 gennaio 2002 2.4. in quel momento non vigevano più nell’ordinamento statale le qualifiche funzionali di cui alla L. n. 312 del 1980, in quanto sostituite dal nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal c.c.n.l. 1998/2001 del 16 febbraio 1999, mediante ripartizione per aree e posizioni economiche così nell’ambito dell’area B erano orami confluite la IV, la V e la VI qualifica funzionale di cui alla L. n. 312 del 1980 a sua volta l’area B comprendeva tre posizioni economiche B1, B2, B3 cui corrispondevano profili professionali equivalenti 2.5. è stato da questa Corte evidenziato che il criterio di riferimento per valutare l’esatto inquadramento non poteva essere il D.M. 10 luglio 1997 prevedente un quadro di equiparazione ai soli fini dell’inquadramento del personale dell’ex Amministrazione P.T. assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per effetto della L. n. 71 del 1994 e della L. n. 650 del 1996 e che una trasposizione meramente orizzontale della categoria dell’ordinamento pubblico dell’Amministrazione P.T. nella corrispondente qualifica funzionale vigente nell’ordinamento dello Stato ex L. n. 312 del 1980, quale quella operata mediante il D.M. n. ed il D.P.C.M. 2 ottobre 2001, che aveva disposto l’inquadramento sulla base di detto D.M. , ben poteva non corrispondere ai contenuti professionali propri della posizione ricoperta presso l’Ente a quo dal personale trasferito, atteso che al tempo del trasferimento il secondo termine del confronto non esisteva più, senza considerare che le categorie dell’Amministrazione postale di cui alla L. 22 dicembre 1981, n. 797 art. 3 erano otto, a fronte delle nove qualifiche funzionali dell’ordinamento statale di cui alla L. n. 312 del 1980 Cass. 12 ottobre 2016, n. 20549 non si pone in difformità, poiché vertente sul confronto, preteso dalla ricorrente, ma ritenuto erroneo dalla Corte, tra le declaratorie dell’area operativa di cui al c.c.n.l. Poste 1994 e le posizioni economiche dell’Amministrazione di destinazione 2.6. l’indicata L. n. 797 del 1981, contenente - tra l’altro – disposizioni riguardanti l’organizzazione e l’ordinamento del personale dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici, all’art. 3 Declaratorie di categorie modificò, con effetto dal 1 gennaio 1982, le declaratorie di categorie di cui alla L. 3 aprile 1979, n. 101, art. 3, prevedendo, quanto alla Categoria IV Attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali. Attività amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali che presuppongono specifica preparazione professionale nel ramo, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell’ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione 2.7. analogo è il contenuto professionale della posizione B2, riguardante il personale che svolge attività che implica discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire , autonomia e responsabilità nell’ambito delle prescrizioni di massima e/o secondo metodologie definite rientra in tale ambito il lavoratore che svolge attività preparatorie di atti anche da notificare, predispone computi, rendiconti e situazioni contabili semplici, svolge attività di stenodattilografia ed inserimento dati, anche utilizzando apparecchiature informatiche semplici, cura la tenuta di strumenti di registrazione e di archiviazione in entrambi i casi i lavoratori svolgono attività amministrative o tecniche implicanti conoscenze specialistiche e responsabilità personali. Le prestazioni attengono a fasi del procedimento amministrativo svolge attività preparatorie di atti, predispone computi caratterizzate da autonomia operativa nell’ambito di procedure predeterminate, ma con margini valutativi nell’esecuzione 2.8. diversamente, la posizione B1 è priva di qualsiasi margine di valutazione nell’esecuzione di atti implicando conoscenze tecniche di base utili allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e/o tecniche riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione vi rientra il lavoratore che svolge compiti di inserimento dati, dattilografia, composizione e duplicazione di testi, semplici attività di segreteria, quali compilazione di modulistica, schedari e bollettari, protocolla, imbusta e spedisce la corrispondenza, partecipa alla raccolta ed al riordino dei dati, collabora alle attività di sportello il livello di conoscenze è di base e non specialistico , come invece è previsto nella IV categoria postale in quest’ultima, come pure nella declaratoria della posizione B2, il carattere specialistico è riferito al livello di conoscenze richiesto per l’esplicazione delle attività proprie del profilo professionale rivestito, mentre nell’inferiore posizione B1 tale riferimento attiene alle capacità manuali o tecniche, dunque alla sola capacità operativa non si fa cenno, nella posizione B1, alla capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi le prestazioni non sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione 2.9. è stato così affermato e va qui ribadito il principio di diritto secondo cui la IV categoria del personale dell’ex Amministrazione P.T. di cui alla L. n. 797 del 1981, art. 3, trova corrispondenza nella declaratoria della posizione economica B2 del c.c.n.l. comparto Ministeri 2.10. già in altri precedenti questa Corte Cass. 14 gennaio 2014, n. 596 e Cass. 20 gennaio 2014, n. 1044 ha confermato la riconducibilità alla posizione B2 del comparto Ministeri della IV categoria postale, che presuppone una specifica preparazione professionale, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi, con margini valutativi, mentre la posizione B1 prevede capacità tecniche di base e l’utilizzazione di apparecchiature semplici inserimento dati, dattilografia et similia 2.11. da ultimo, è infondato il rilievo svolto dall’Amministrazione secondo cui si sarebbe formata un’accettazione tacita per non avere i lavoratori contestato l’inquadramento provvisorio come osservato da Cass. 8 febbraio 2016, n. 2422, a tal fine sarebbe stata piuttosto necessaria la prova, gravante sull’Amministrazione, di significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà della parte di accettare l’inquadramento ricevuto cfr., sia pure in diversa fattispecie, Cass. 14 gennaio 2013 n. 701 Cass. 5 settembre 2012 n. 14916 Cass. 15 novembre 2010 n. 23057, etc. 3. in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza deve essere cassata, sulla base dei seguenti principi di diritto - nell’ambito del passaggio di dipendenti postali nei ruoli della Pubblica Amministrazione o di Enti pubblici dove si trovavano in posizione di comando, la L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 10, prevedendo l’applicabilità delle disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata tra pubbliche amministrazioni, ha inteso attribuire una sorta di ultrattività, ai limitati fini in questione, alle pozioni rivestite dai dipendenti nell’Amministrazione P.T. ne consegue che la verifica giudiziale sulla correttezza dell’inquadramento spettante al lavoratore trasferito va operata ponendo a raffronto le declaratorie delle qualifiche dell’ordinamento pubblicistico dell’Amministrazione postale di cui alla L. n. 797 del 1981 e le declaratorie delle posizioni economiche vigenti nell’Amministrazione o Ente pubblico ad quem al momento del trasferimento, momento in cui le qualifiche funzionali di cui alla L. n. 312 del 1980 erano state già sostituite dal nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal c.c.n.l. 1998/2001 del 16 febbraio 1999 - la IV categoria del personale dell’ex Amministrazione P.T. di cui alla L. n. 797 del 1981, art. 3, trova corrispondenza nella declaratoria della posizione economica B2 del c.c.n.l. comparto Ministeri 4. si designa, quale giudice di rinvio, la Corte di appello di Catania in diversa composizione, che dovrà procedere al riesame del merito alla luce dei richiamati principi questa Corte di legittimità non può definire la causa con decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, non disponendo di elementi per escludere l’esistenza di questioni rimaste assorbite 5. il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità 6. l’accoglimento del ricorso rende inapplicabile il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, quanto al raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.