Il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali non si applica ai lavoratori iscritti alla Gestione separata

Il principio generale dell’automatismo delle prestazioni previdenziali, in forza del quale queste ultime spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, mentre costituisce regola generale di tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per i lavoratori dipendenti a prescindere da qualsiasi richiamo esplicito della relativa disciplina, essendo semmai necessaria una disposizione esplicita per derogarvi, non trova invece applicazione, in difetto di specifiche disposizioni di legge o di una legittima fonte secondaria in senso contrario, nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale, in cui invece il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce la stessa costituzione del rapporto previdenziale e comunque la maturazione del diritto alle prestazioni. Tale esclusione non può essere ritenuta irragionevole dal momento che nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale l’obbligazione contributiva grava sullo stesso lavoratore cui compete il diritto alle prestazioni, il quale, coerentemente, non può che subire le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento.

Il caso. La Corte d’Appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di una lavoratrice volta ad accertare il proprio diritto al riconoscimento della contribuzione, il cui pagamento era stato omesso dalla società presso la quale aveva svolto attività di collaboratore coordinato a progetto e per letto condannarsi l’INPS a corrisponderle l’indennità di fine rapporto prevista dall’art. 19 d.l. n. 185/2008 convertito con l. n. 2/2009 e successive modificazioni, per i collaboratori in regime di cd. monocommittenza. La Corte aveva ritenuto applicabile al caso di specie il principio di automatismo delle prestazioni previsto dall’art. 2116, comma 1 c.c. Con ricorso per cassazione l’INPS ha denunciato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2, commi 26-32 l. n. 335/1995 e dell’art. 19 commi 2 e 2- bis d.l n. 185/2008 in relazione all’art. 2116 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che l’assicurata avesse, appunto, diritto all’indennità di fine rapporto in virtù del predetto automatismo. Il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali non si applica agli iscritti alla Gestione separata. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’INPS, ritenendo non applicabile agli iscritti alla Gestione separata il principio di automatismo di cui all’art. 2116, comma 1 c.c. La Corte d’Appello aveva ritenuto che – essendo la lavoratrice iscritta alla Gestione separata, con conseguente onere del versamento dei contributi da parte del committente anche per la quota a carico del prestatore – sarebbe stato del tutto irragionevole addossarle le conseguenze di un inadempimento che oggettivamente non le era imputabile, richiamando l’estensione che la Suprema Corte ha dato del principio dell’automatismo alle fattispecie dell’agente o del medico convenzionato. Gli Ermellini, invece, non condividono tali affermazioni. Ed infatti, mentre nel rapporto di lavoro subordinato il lavoratore è estraneo al rapporto contributivo, che si costituisce esclusivamente tra il datore di lavoro e l’ente previdenziale, come desumibile dall’art. 2115, comma 2 c.c. e come dimostrato dal fatto che il lavoratore non ha alcuna azione nei confronti dell’ente previdenziale per la restituzione dei contributi indebitamente versati dal datore di lavoro, essendo legittimato attivo solo quest’ultimo, anche per la parte imputabile al lavoratore, per i lavoratori autonomi titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa l’art. 2 l. n. 335/1995, oltre a prevedere l’obbligo personale di iscrizione alla Gestione separata, demanda ad un decreto ministeriale di definire le modalità ed i termini di versamento del contributo e di prevedere, ove coerente con la natura dell’attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell’iscritto e di due terzi a carico del committente. Gli iscritti alla Gestione separata restano personalmente obbligati. Secondo la Suprema Corte, dunque, ciò equivale a dire che gli iscritti alla Gestione separata restano personalmente obbligati al pagamento del contributo, quanto meno nella misura di un terzo della sua misura complessiva e che la previsione legale configura piuttosto un accollo privativo ex lege limitatamente a quella parte di contributo a carico del committente, rispetto al quale non è dato all’ente previdenziale di agire se non nei confronti di quest’ultimo, Dunque, considerato che la disciplina regolamentare il d.m. n. 281/1996 non può derogare alla previsione di legge e che quest’ultima abilita il regolamento esclusivamente ad individuare le modalità ed i termini per il versamento del contributo, la disposizione regolamentare va interpretata come una mera delegazione di pagamento con effetto liberatorio per il collaboratore per la quota di contributo a suo carico, che non può comportare, rispetto al rapporto contributivo, alcuna equiparazione alla situazione del lavoratore subordinato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 2 dicembre 2020 – 30 aprile 2021, n. 11430 Presidente Manna – Relatore Cavallaro Fatti di causa Con sentenza depositata il 19.6.2014, la Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di C.S. volta ad accertare il proprio diritto al riconoscimento della contribuzione il cui pagamento era stato omesso da M.T. Consulting s.r.l., presso la quale aveva svolto attività di collaboratore coordinato a progetto, e per l’effetto condannarsi l’INPS a corrisponderle l’indennità di fine rapporto prevista dal D.L. n. 185 del 2008, art. 19 conv. con L. n. 2 del 2009 , e succ. mod. e integraz., per i collaboratori in regime di c.d. monocommittenza. La Corte, in particolare, ha ritenuto che la collaboratrice, iscritta alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e segg., avesse diritto all’indennità oggetto della domanda ancorché in suo favore non risultassero versati i contributi di legge, facendo all’uopo applicazione del c.d. automatismo delle prestazioni previsto all’art. 2116 c.c., comma 1. Contro tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura. C.S. ha resistito con controricorso. A seguito della fissazione della trattazione camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c., le parti hanno depositato memoria. Con ordinanza del 23.1.2020 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza, in vista della quale le parti hanno depositato ulteriore memoria. Ragioni della decisione Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-32 e D.L. n. 185 del 2008, art. 19, commi 2 e 2-bis conv. con L. n. 2 del 2009 , e succ. modif. e integraz., in relazione all’art. 2116 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che l’assicurata, che è iscritta alla Gestione separata, avesse diritto all’indennità di fine rapporto prevista per i collaboratori in regime di c.d. monocommittenza ancorché in suo favore non risultassero versati i contributi di legge, facendo all’uopo applicazione del c.d. automatismo delle prestazioni previsto all’art. 2116 c.c., comma 1. Il motivo è fondato nei termini che seguono. Va premesso che - come correttamente ricordato nella sentenza impugnata - questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che il principio generale dell’automatismo delle prestazioni previdenziali, in forza del quale queste ultime spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, mentre costituisce regola generale di tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per i lavoratori dipendenti a prescindere da qualsiasi richiamo esplicito della relativa disciplina, essendo semmai necessaria, giusta l’insegnamento di Corte Cost. n. 374 del 1997, una disposizione esplicita per derogarvi, non trova invece applicazione, in difetto di specifiche disposizioni di legge o di una legittima fonte secondaria in senso contrario, nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale, in cui invece il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce di regola la stessa costituzione del rapporto previdenziale e comunque la maturazione del diritto alle prestazioni, e ha precisato che tale esclusione non può essere ritenuta irragionevole, dal momento che nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale l’obbligazione contributiva grava sullo stesso lavoratore al quale compete il diritto alle prestazioni, il quale, coerentemente, non può che subire le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento così espressamente Cass. nn. 18830 del 2004, 6340 del 2005, 23164 del 2007 . Nel caso di specie, tuttavia, i giudici di merito hanno ritenuto che l’anzidetto principio di diritto non potesse trovare applicazione, atteso che, essendo la parte odierna controricorrente iscritta alla Gestione separata, con onere del versamento dei contributi da parte del committente anche per la quota a carico del prestatore, sarebbe stato del tutto irragionevole addossarle le conseguenze di un inadempimento che oggettivamente non è le imputabile e, richiamando l’estensione che questa Corte ha dato dell’azione risarcitoria ex art. 2116 c.c., comma 2, alle fattispecie dell’agente o del medico convenzionato che lamentavano il mancato versamento dei contributi previdenziali in loro favore cfr. Cass. nn. 8398 del 1987 e 12517 del 2003 , hanno argomentato che il medesimo parallelismo tra il lavoratore dipendente il cui datore di lavoro abbia omesso il versamento dei contributi dovuti e il lavoratore autonomo la cui contribuzione sia a carico del committente giustificherebbe l’estensione a quest’ultimo anche del principio di automaticità di cui all’art. 2116 c.c., comma 1. Si tratta di affermazioni che non possono essere condivise. Come questa Corte ha da tempo precisato si vedano in tal senso Cass. nn. 3051 del 1968, 2079 del 1971, 4083 del 1976, 4603 del 1993, 3273 del 1998 e numerosissime successive conformi , nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato il lavoratore è affatto estraneo al rapporto contributivo, che si costituisce esclusivamente tra il datore di lavoro e l’ente previdenziale lo si desume dall’art. 2115 c.c., comma 2, il quale con precetto testualmente ribadito dalla L. n. 218 del 1952, art. 19, comma 1 , stabilisce che l’imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali , e ne è prova non solo il fatto che il lavoratore non ha alcuna azione nei confronti dell’ente previdenziale per la restituzione di contributi che siano stati indebitamente versati dal datore di lavoro, legittimato attivo della quale è solo quest’ultimo, anche per la parte imputabile al lavoratore così specialmente Cass. n. 12993 del 1993 , ma altresì che la stessa rivalsa operata dal datore di lavoro nei suoi confronti non costituisce adempimento pro quota dell’obbligazione contributiva verso l’ente previdenziale, ma semplice potestà accordata dalla legge nell’ambito del rapporto di lavoro, che non priva le somme trattenute della loro natura strettamente retributiva così Cass. nn. 12855 del 1995, 13936 del 2002 . Affatto diversa è la disciplina dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e segg., per i lavoratori autonomi titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per costoro, infatti, la L. n. 335 del 1995, art. 2, oltre a prevedere l’obbligo personale di iscrizione alla Gestione separata comma 26 e a stabilire che hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dalla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, comma 3 e successive modificazioni ed integrazioni comma 29 , demanda ad un decreto ministeriale di definire le modalità ed i termini per il versamento del contributo e di prevedere, ove coerente con la natura dell’attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell’iscritto e di due terzi a carico del committente dell’attività espletata ai sensi del comma 26 comma 30 . Il che equivale a dire che gli iscritti alla Gestione separata restano personalmente obbligati al pagamento del contributo, quanto meno nella misura di un terzo della sua misura complessiva, e che la previsione legale configura piuttosto un accollo privativo ex lege limitatamente a quella parte di contributo posta a carico del committente, rispetto alla quale non è dato all’ente previdenziale di agire se non nei confronti di quest’ultimo. Vero è che il D.M. n. 281 del 1996, art. 1, emanato in attuazione della delega dianzi cit., ha previsto che il versamento alla Gestione separata del contributo dovuto sulle collaborazioni coordinate e continuative sia effettuato dai committenti comma 1 , ribadendo al contempo che esso è posto per un terzo a carico dell’iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del soggetto che eroga il compenso comma 2 . Ma dal momento che la disciplina regolamentare non può derogare alla previsione di legge art. 4 preleggi, comma 1 e quest’ultima, come detto, abilita il regolamento esclusivamente a individuare le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell’attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell’iscritto e di due terzi a carico del committente , la disposizione regolamentare va interpretata come recante una mera delegazione legale di pagamento con effetto liberatorio per il collaboratore per la quota di contributo rimasta a suo carico, che non può certo comportare, rispetto al rapporto contributivo, alcuna equiparazione della sua situazione a quella del lavoratore subordinato si tratta, infatti, di una semplificazione delle modalità di riscossione del contributo che nulla immuta rispetto ai soggetti che debbono ritenersi titolari del lato passivo dell’obbligazione contributiva. Così ricostruita la fattispecie, balza evidente la sua estraneità ai presupposti per l’operatività del principio di automaticità delle prestazioni, di cui all’art. 2116 c.c., comma 1. Come espressamente affermato da Cass. n. 4603 del 1993, cit., sulla scorta della Relazione di accompagnamento al codice civile, il problema di impedire che il rapporto previdenziale del lavoratore resti vulnerato per il fatto dell’imprenditore sorge quando costui sia l’ unico debitore dei contributi e non li abbia versati regolarmente alle istituzioni di previdenza e assistenza , giacché, essendo costui l’unico soggetto passivo dell’obbligazione contributiva, giammai potrebbe configurarsi la possibilità per il lavoratore di pagarli in vece sua così, da ult., Cass. n. 3491 del 2014 ma nessun problema del genere può darsi allorché l’obbligazione contributiva sia posta pro quota a carico anche del prestatore, indipendentemente dalle modalità previste per il suo pagamento, trattandosi piuttosto, in fattispecie simili, di individuare, in armonia con la caratteristica indivisibilità dell’obbligazione contributiva già riconosciuta da risalente giurisprudenza di questa Corte e specificamente ribadita da Cass. n. 8982 del 1995 , uno strumento giuridico che consenta al prestatore iscritto alla Gestione separata di rinunciare all’effetto liberatorio dell’accollo ex lege di quella parte del contributo in capo al committente che sia rimasto inadempiente. Reputa il Collegio che tale strumento sia rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 1236 c.c., precisamente nella parte in cui attribuisce alla dichiarazione del debitore di non voler profittare della remissione del debito l’effetto di impedire l’estinzione dell’obbligazione, ove sia comunicata al creditore in un congruo termine . Giusta l’indicazione di un’autorevole dottrina, la disposizione in esame va infatti considerata come applicazione, al particolare istituto della remissione del debito, di un principio più generale, che consiste nella tutela dell’interesse del debitore all’adempimento personale e alla liberazione mediante adempimento, del quale possono ritenersi altresì espressione, tra le altre, le disposizioni che disciplinano la procedura coattiva di liberazione di cui agli artt. 1208 c.c. e segg. e l’opposizione del debitore all’adempimento del terzo, di cui all’art. 1180 c.c., comma 2 tutte infatti testimoniano della possibile sussistenza di situazioni giuridiche nelle quali l’interesse del debitore a prestare è più rilevante di quello del creditore di ricevere, in considerazione di aspettative meritevoli di protezione secondo l’ordinamento giuridico. E se è vero che ci si trova in presenza di un principio generale del sistema dei rapporti obbligatori idoneo a guidare l’interprete nella risoluzione dei casi dubbi art. 12 preleggi, comma 2 , affatto necessario è farvi ricorso allorché la lacuna riguardi, come nella specie, la disciplina dell’accollo privativo di parte dell’obbligazione contributiva, rispetto alla quale non è possibile negare la sussistenza di un qualificato interesse del collaboratore al suo integrale adempimento, dipendendone la possibilità di costituire il rapporto previdenziale e di accedere alle relative prestazioni e tanto concesso, deve conseguentemente ammettersi che, in un congruo termine che logicamente va individuato nel termine di prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata , egli possa dichiarare all’INPS di rinunciare all’effetto privativo dell’accollo ex lege disposto in suo favore dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 30 e di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo ovviamente rivalersi nei confronti di costui per i danni. Tale possibilità va concepita come alternativa al risarcimento dei danni ex art. 2116 c.c., comma 2, che pure deve riconoscersi al collaboratore qualora il committente abbia omesso il pagamento dei contributi dovuti ed eventualmente tramite l’azione di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, trattandosi di disposizione che - come più volte riconosciuto da questa Corte di legittimità, sulla scorta dell’indicazione di Corte Cost. n. 18 del 1995 - possiede quei connotati di generalità e astrattezza tali da consentirne l’applicazione a tutte le categorie di lavoratori non abilitati al versamento diretto dei contributi, ma sottoposti a tal fine alle determinazioni di altri soggetti così, specialmente, Cass. nn. 8112 del 1999, 14393 del 2000, 8089 del 2001, 4832 del 2002 . E ciò perché il parallelismo tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi cui si alludeva già in Cass. n. 12517 del 2003 cit. nella sentenza impugnata può bensì legittimare l’estensione ai lavoratori autonomi, che non abbiano il dominio pieno del rapporto contributivo, delle azioni risarcitorie previste dall’art. 2116 c.c., comma 2, a garanzia dei lavoratori subordinati, ma non anche, in difetto di un’espressa previsione di legge quale ad es. il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 64-ter , del principio di automaticità delle prestazioni, che nemmeno per questi ultimi ha una valenza generale, ben potendo il legislatore stabilirvi eccezioni così Corte Cost. n. 374 del 1997, cit. . Pertanto, considerato che la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 29, nel prevedere che hanno diritto all’accreditamento dei contributi soltanto gli iscritti che abbiano versato un contributo pari al minimale di reddito, esclude chiaramente i lavoratori iscritti alla Gestione separata dal principio di automaticità delle prestazioni coerentemente, peraltro, con quanto disposto dalla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 19, in materia di tutela antinfortunistica dei lavoratori autonomi , e che l’operatività di tale principio non può essere argomentata nemmeno per tramite dell’estensione nei loro confronti dell’art. 2116 c.c., comma 1, difettandone in radice i presupposti operativi, deve conclusivamente ritenersi che anche per i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS il rapporto contributivo e previdenziale si atteggi, con le precisazioni dianzi esposte, come quello degli altri lavoratori autonomi iscritti alla medesima Gestione, con conseguente inapplicabilità del principio di automaticità delle prestazioni. La sentenza impugnata, che non si è attenuta a tale principio di diritto, va conseguentemente cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da C.S. . La complessità e novità della fattispecie suggeriscono la compensazione delle spese dell’intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da C.S. . Compensa le spese dell’intero processo.