Escluso il nesso causalità tra malattia e somministrazione del vaccino esavalente

La Cassazione ha confermato la decisione di merito con cui è stata rigettata la domanda proposta da due genitori per ottenere l’indennizzo previsto dagli artt. 1 e 2 l. n. 210/1992 nonché l’assegno una tantum di cui all’art. 2, comma 2 per la patologia invalidante della figlia, asseritamente dovuta alla somministrazione del vaccino esavalente. Secondo la CTU infatti non sussiste il nesso causale tra le malattie e le vaccinazioni.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2474/21, depositata il 3 febbraio. La Corte d’Appello di Lecce confermava il rigetto della domanda di due genitori che chiedevano l’indennizzo previsto dagli artt. 1 e 2 l. n. 210/1992 nonché l’assegno una tantum di cui all’art. 2, comma 2, per l’encefalopatia contratta dalla figlia, con ritardo neuro psicomotorio, epilessia, ipotonia generalizzata, cecità e invalidità permanente al 100%, asseritamente dovuta alla somministrazione della vaccinazione esavalente. I Giudici di merito hanno motivato la propria decisione sulla base della CTU che aveva escluso la sussistenza del nesso di causalità tra le malattie e le vaccinazioni. La questione è giunta all’attenzione della Suprema Corte. Il Collegio ricorda in primo luogo che il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica , la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice , principio a cui la Corte territoriale si è correttamente attenuta. Anche la censura relativa alla mancata individuazione, da parte del CTU, di una possibile eziologia alternativa risulta non determinante. Difatti, sulla base delle risultanze scientifiche emerse, anche considerando, dunque, la scarsa significatività ai fini dell’accertamento della scarsa risposta immunitaria riscontrata nella bambina, il c.t.u. ha concluso nel senso che l’encefalopatia si debba ritenere con alto livello di probabilità di tipo congenito . Ricorda infine la Corte come non possa essere dedotto in sede di legittimità l’omesso esame di un fatto storico in relazione all’esercizio di una attività discrezionale del giudice di merito, come la rinnovazione di un nuovo consulente tecnico d’ufficio in grado di appello. La giurisprudenza ha difatti già avuto modo di affermare che in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova c.t.u., atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto . In conclusione, la Corte non può che rigettare il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 8 settembre 2020 – 3 febbraio 2021, n. 2474 Presidente Berrino – Relatore Calafiore Rilevato che la Corte d’appello di Lecce, a conferma della sentenza del Tribunale di Brindisi, ha rigettato la domanda proposta da R.N. ed P.A. , genitori esercenti la potestà sulla minore R.M.I. , al fine di ottenere l’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, artt. 1 e 2 nonché l’assegno una tantum previsto dall’art. 2, comma 2 legge citata, a motivo dell’avere la propria figlia contratto encefalopatia con ritardo neuro psicomotorio, epilessia, ipotonia generalizzata, cecità assoluta con invalidità evidente e permanente al 100%, asseritamente a causa della somministrazione della vaccinazione esavalente del omissis e successivamente a quella di Prevenar del omissis a lei praticati la Corte ha recepito le conclusioni del nominato c.t.u., che aveva escluso la sussistenza del nesso di causalità tra le malattie e le vaccinazioni per la cassazione della sentenza R.N. ed P.A. propongono ricorso a fondamento del quale deducono due motivi 1 falsa applicazione della L. n. 210 del 1992 e del concetto di ragionevole probabilità , essendo stata fuorviata la volontà della legge di attribuire ai suoi destinatari una sorta di indennizzo e non di risarcimento, erogato per ricompensare il sacrificio dell’integrità fisica compromessa da un intervento medico che è predisposto per tutelare la salute pubblica dalle gravi problematiche determinate dalle malattie esantematiche con ricaduta sul criterio di accertamento nel nesso causale che va riconosciuto ogniqualvolta non possa essere dimostrata altra e diversa causa di determinazione della malattia criterio del più probabile che non 2 omessa motivazione sulla richiesta di rinnovo di c.t.u. con medico esperto immunologo da considerarsi come fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ha resistito con controricorso il Ministero della salute. CONSIDERATO che il primo motivo è infondato la Corte territoriale ha recepito l’analisi e le conclusioni del c.t.u. nominato in grado d’appello, che aveva operato una valutazione complessiva degli elementi acquisiti al giudizio in relazione alla storia clinica della periziata e sulla base dei criteri temporali e della continuità fenomenica, nonché in considerazione dello stato delle acquisizioni della scienza medica ed epidemiologica, superando anche nella sostanza le osservazioni critiche alla c.t.u È quindi pervenuta al convincimento che sussista la mera possibilità di una correlazione eziologica tra le vaccinazioni e la malattia, e non un rilevante grado di probabilità scientifica deve qui ribadirsi che il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice v. ex plurimis da ultimo Cass. ord. n. 1652 del 2012, Cass. ord. 23/12/2014 n. 27378, Cass. 16/02/2017 n. 4124 nel caso, alle puntuali argomentazioni del c.t.u. di primo grado, che la sentenza impugnata ha riprodotto negli snodi essenziali, i ricorrenti contrappongono altre argomentazioni, desunte da diversa lettura della documentazione sanitaria richiamata dalla c.t.u. e dalla stessa sentenza impugnata, ma tali argomentazioni non rivelano acquisizioni ed elementi decisivi al fine di confutare la soluzione adottata la Corte territoriale si è quindi attenuta ai principi dettati da questa Corte anche con riguardo alla materia che ci occupa, secondo i quali v. Cass. 17/01/2005 n. 753, Cass. 19/01/2011 n. 1135, Cass. 29/12/2016 n. 27449, ord., quest’ultima correttamente richiamata dalla sentenza impugnata la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto l’effettuazione della somministrazione vaccinale e il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, mentre nel caso il nesso causale costituisce solo un’ipotesi possibile nè risulta decisiva la critica avente ad oggetto la mancata individuazione da parte del c.t.u. di una possibile eziologia alternativa, considerato che la Corte riferisce il passaggio della consulenza ove si riferisce che l’encefalopatia ad esordio precoce che ha colpito la minore non ha trovato, a tutt’oggi, una diagnosi di certezza e, pertanto, ci si può esprimere solo con dichiarazioni di probabilità più o meno elevata ma non certezza o con probabilità prossima alla certezza in tal senso, si è messo in evidenza che l’Istituto Neurologico OMISSIS aveva posto due diagnosi di probabilità deficit di gamma aminobutirrico-transaminasi acido GABA - T e sindrome PEHO encefalopatia progressiva con edema, ipsaritmia ed atrofia ottica entrambe patologie metaboliche-neurodegenerative supportate da riscontri clinici e strumentali anche considerando, dunque, la scarsa significatività ai fini dell’accertamento della scarsa risposta immunitaria riscontrata nella bambina, il c.t.u. ha concluso nel senso che l’encefalopatia si debba ritenere con alto livello di probabilità di tipo congenito il ricorso sollecita in sostanza una rilettura dei dati di causa più coerente con le prospettazioni della parte, e quindi una diversa valutazione di merito, inammissibile in questa sede il secondo motivo è inammissibile è noto come, secondo le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 , la norma consente di denunciare in cassazione - oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione - solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti da testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, un esito diverso della controversia ne consegue che il ricorrente deve indicare il fatto storico , il cui esame sia stato omesso, il dato , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività non rientra nella nozione di fatto storico l’esercizio di una attività discrezionale del giudice, come la rinnovazione di un nuovo consulente tecnico d’ufficio in grado d’appello in particolare, questa Corte di legittimità Cass. 29/09/2017, n. 22799 Cass. 12821/2016, 15666/2011 ha affermato che in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova c.t.u., atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto non va disposta condanna dei ricorrenti alle spese del presente giudizio in presenza, già nei gradi di merito, di dichiarazione di esonero ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.