Confermata la sanzione disciplinare per la docente che infierisce sulla studentessa vittima di bullismo

Nessun dubbio sulla proporzionalità della sanzione disciplinare della censura inflitta ad una insegnante per il comportamento tenuto nei confronti di una sua alunna vittima di atti di bullismo da parte dei compagni di classe. Ella aveva infatti contribuito a creare un clima di tensione e contrapposizione con il resto della classe, composta da studenti più grandi, ripetenti, problematici, caratterizzati da gravi comportamenti disciplinari, anche extrascolastici, particolarmente aggressivi .

Sul caso è intervenuto il Tribunale di Bologna con sentenza dello scorso 2 dicembre. Un’insegnante aveva ricevuto dall’Istituto di Istruzione la sanzione disciplinare della censura , la quale ha fatto seguito ad un primo intervento sanzionatorio con avvertimento scritto. Dalla ricostruzione dei fatti era emerso che la docente aveva agito nei confronti di una studentessa vittima di atti di bullismo lasciandola in una situazione di fragilità in un contesto di classe difficile chiedendole di confessare” di aver copiato una verifica e di aver rivolto offese ai compagni di classe, dando alla ragazza anche una nota disciplinare. Venivano riportati anche altri episodi a dimostrazione del fatto che, a fronte di atti di bullismo, la docente non aveva tutelato la vittima ma anzi aveva incrementato il suo disagio. L’insegnante ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale per l’ annullamento del provvedimento disciplinare sostenendo l’insussistenza del fatto contestato e la mancanza di prove delle sue mancanze. Il Tribunale non ha accolto il ricorso. Dalla ricostruzione della vicenda sono emersi dettagli certi sulla dinamica dei fatti , a partire dall’accertamento da parte del dirigente scolastico in occasione di un colloquio con i genitori della studentessa che segnalavano atti di bullismo sia da parte di alcuni alunni della classe omissis , sia da parte di un insegnante . In particolare, secondo il Giudice, aver spronato i compagni della studentessa a scrivere una lettere di accuse nei suoi confronti da inviare al Preside, ha determinato una situazione di esplicita contrapposizione e di conflitto fra la studentessa e la quasi totalità dei compagni, col conseguente isolamento della stessa rispetto al gruppo classe. La docente ha attuato in classe una attività extra didattica, non concordata o comunicata al Dirigente o alla Coordinatrice di Classe, lesiva dei diritti di riservatezza e di garanzia individuale della studentessa, che si è trovata a dover affrontare, in orario di lezione, l'ostilità dei suoi compagni di classe, avallata dalla decisione dell'insegnante che avrebbe dovuto invece garantirne la tutela. Tra l'altro si trattava di studentessa che era stata oggetto di comportamenti non corretti, fra i quali il lancio di materiale, e, invece di essere tutelata, veniva sanzionata con una nota disciplinare e redarguita pubblicamente per il comportamento. E ciò in una classe con studenti, più grandi, ripetenti, problematici, caratterizzati da gravi comportamenti disciplinari, anche extrascolastici, particolarmente aggressivi . In conclusione, posto che la sanzione avrebbe potuto essere anche più grave e, quindi, non si può nemmeno ipotizzare la non proporzionalità della sanzione comminata , il Tribunale ha rigettato la domanda della docente.

Tribunale di Bologna, sez. Lavoro, sentenza 2 dicembre 2020 Giudice Cosentino Svolgimento del processo a. Con ricorso depositato davanti al Giudice del lavoro di Bologna in data 22.7.2019 la ricorrente, per i motivi dettagliatamente indicati, chiedeva che venisse dichiarata l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata nei suoi confronti, con vittoria di spese. b. Si costituivano ritualmente in giudizio i convenuti che, per i motivi dettagliatamente indicati, concludevano per il rigetto della domanda. c. Alla prima udienza del 24.9.2019, fissata per la comparizione, le parti insistevano nelle rispettive richieste. Con ordinanza del 25.9.2019 questo Giudice, per i motivi indicati, rinviava per la discussione autorizzando il deposito di note all'udienza del 12.5.2020 e poi, stante l'emergenza sanitaria, e non avendo le parti consentito allo svolgimento di udienza virtuale, a quella del 2.12.2020. e. Le note venivano depositate solo dalla ricorrente ed all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, che si riportavano ai rispettivi atti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., il Giudice pronunciava sentenza con cui definiva il giudizio dando lettura del dispositivo, depositato telematicamente e riservando il deposito della sentenza con la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione entro sessanta giorni. Ragioni della decisione 1. La domanda della ricorrente è infondata e deve essere respinta. 1a. La ricorrente impugna l'atto con il quale il dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore di Bologna, le irrogava la sanzione disciplinare della censura, chiedendone l'annullamento ma, come appresso indicato, la prospettazione e la valutazione dei fatti fornita in ricorso, sia in generale che in dettaglio, è infondata o non condivisibile. 1b. Si condivide invece quanto addotto dal resistente In estrema sintesi la docente ha agito, nell'arco di circa una settimana, solo e ripetutamente sulla medesima studentessa , lasciandola in una situazione di fragilità, in un contesto classe difficile, che vede la presenza di più studenti ripetenti particolarmente problematici, caratterizzati da gravi comportamenti disciplinari, in presenza e su insistenza dei compagni di classe stessi, con - una richiesta di confessione di aver copiato di una verifica - una richiesta di confessione di aver rivolto offese rivolte ai compagni di classe - una nota disciplinare per l'ammissione delle presunte offese rivolte ai compagni - la sollecitazione di redazione pubblica da parte dei compagni di classe di una lettera da consegnare al dirigente in cui si riportavano i comportamenti negativi della studentessa in questione - lo svolgimento di una verifica di Storia non meglio precisata nel mentre i compagni redigevano la lettera citata. Tali comportamenti osservati nel loro insieme giustificano ampiamente il provvedimento comminato. . 1c. La ricorrente assume in ricorso che ad esito delle elezioni del 17, 18, 19 aprile 2019 veniva eletta come RSU per la lista COBAS Scuola e che Fino al momento dell'elezione non aveva subito alcun tipo di procedimento disciplinare , ovvero che solo a seguito della conoscenza degli esiti delle elezioni veniva fatta oggetto di due contestazioni e, nonostante la puntualità delle difese, di due sanzioni disciplinari . Ma non è vero. Risulta che la ricorrente in data 28.5.2016, a seguito di segnalazione da parte di genitori, subiva un richiamo scritto, ed in data 28.3.2018 una censura, per fatti gravi. Nelle note autorizzate la ricorrente, a seguito delle deduzioni di parte resistente, tenta di modificare il tiro ed adduce come sia innegabile che l'inasprimento della repressione disciplinare abbia avuto certamente luogo dal momento in cui la lavoratrice esplicitava la sua candidatura e poi veniva eletta come RSU COBAS Scuola e tenta di sviare l'attenzione osservando che Anche dopo il trasferimento, richiesto per porre un freno alla situazione di cui era vittima, la docente veniva fatta oggetto di un atto di denuncia di assenza ingiustificata poi archiviata. In realtà, con tutta evidenza, come nota correttamente il resistente, non esiste né viene provata alcuna correlazione fra i provvedimenti disciplinari e l'elezione della docente in qualità di RSU d'Istituto COBAS a seguito di elezioni di aprile 2018. 1d. La ricorrente adduce la genericità degli addebiti contestati. Ma non è esatto, come appresso dettagliatamente esaminato. Inoltre nota il resistente che il riferimento allo Statuto dei Lavoratori ed alla sua giurisprudenza applicativa non è pertinente, posto che dal testo del vigente art 55 D.Lgs. n. 165/2001 è scomparso ogni riferimento all'art. 7 dello Statuto. 1e. La ricorrente sostiene l'insussistenza del fatto contestato e che non sono state provate le sue presunte mancanze, la contraddizione della difesa di parte resistente secondo cui il dirigente scolastico ha avuto contezza di quanto stava accadendo dopo il colloquio tenutosi con i genitori della studentessa , che ci si trova nella situazione surreale di considerare come punitivo un comportamento che aveva l'esatto fine opposto . Ma non è così, come appresso dettagliatamente indicato. Il dirigente scolastico ha avuto contezza dei fatti in data 23.11.2018 dopo il colloquio con i genitori della studentessa che inviavano mail segnalando atti di bullismo sia da parte di alcuni alunni della classe 1V, sia da parte di un insegnante . La ricorrente non aveva fornito in precedenza alcuna comunicazione verbale o per iscritto sui fatti all'ufficio di presidenza. Anche in occasione del contraddittorio, assistita dal proprio legale, ha ritenuto opportuno non fornire alcun chiarimento. Le giustificazioni scritte rese non appaiono idonee. 1f. Nelle controdeduzioni ed in ricorso la ricorrente adduce che - il giorno 15/11/2018 trovava gli alunni scossi e in evidente stato di agitazione si trovava costretta a gestire una situazione d'emergenza . Per tale situazione dà esplicitamente la colpa in neretto e sottolineato alla Dirigenza che in data 15 novembre aveva convocato alcuni studenti, fra cui a causa di una segnalazione, effettuata dalla Coordinatrice, di comportamento scorretto ai danni dell'alunna , in quanto non veniva minimamente informata dalla Dirigenza in ordine alla circostanza di cui al punto precedente , per cui In assenza di qualunque avvertimento da parte del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori circa quanto verificatosi in classe e circa le motivazioni dello stato di agitazione degli alunni si trovava costretta a dover gestire una situazione di estrema emergenza. Tale situazione di emergenza poteva ben essere evitata. Sarebbe bastato che il Dirigente scolastico avesse preventivamente avvisato la Prof.ssa del colloquio intercorso con gli alunni. Omettendo tale adempimento rendeva impossibile qualsiasi tempestivo accordo che permettesse di porre in essere una strategia concordata da adottare , con un crescendo di considerazioni simili e più gravi parlando di omissioni del Dirigente, di rischi di degenerazioni e spaccature violente e quanto altro al quale si rinvia non potendosi trascrivere tutto. Ma quanto riferito dalla ricorrente è da una parte inesatto la ricorrente stessa riferisce al paragrafo precedente che gli alunni accusavano l'alunna di averli messi nei guai con il Preside , quindi ben sapeva che vi era stato un intervento del Preside , da un'altra parte privo di senso ed illogico quanto verificatosi in classe e le motivazioni, peraltro facilmente intuibili, potevano essere agevolmente accertate ed investigate con gli alunni e, ove note, non avrebbero influito sulla situazione di emergenza , sotto un altro aspetto degradante e squalificante non viene specificato alcunché di concreto sulla presunta addotta agitazione ed emergenza, evidentemente tutt'altro che grave e decisamente facilmente gestibile con un po' di esperienza e buon senso , in ogni caso di certo non giustificativo di alcunché la strategia da adottare non va necessariamente, e talora non può essere, concordata in anticipo di volta in volta col Preside ma, previ generali impliciti accordi sui principi e sulle finalità, che non possono che essere noti ad un insegnante medio, va autonomamente e liberamente adottata dall'insegnante a seconda del contesto . Questo tentativo della ricorrente di giustificarsi addossando ingiustamente la colpa ad altri è squalificante ed aggrava la condotta della stessa. Tra l'altro la ricorrente effettua in concreto gli stessi errori di cui accusa, incongruamente, il Preside. Intanto del fatto non avvisava il superiore gerarchico né nell'immediatezza né successivamente. Assume che - rendeva immediatamente edotta la Coordinatrice nonché i colleghi dell'episodio ma non solo la circostanza è inesatta, in quanto ebbe a relazionare il consiglio di classe via mail solo il giorno 21.11.2018, dopo la mail istituzionale inviata dalla Coordinatrice, quanto non sufficiente, poiché nessuna comunicazione veniva effettuata al Dirigente - in data 20/11/2018 all'alunno . viene comminata dal Dirigente una sanzione disciplinare senza la convocazione del Consiglio di Classe Straordinario , ma la circostanza, oltre ad essere irrilevante a fini giustificativi, è errata, poiché la convocazione del Consiglio di Classe non era necessaria ed addirittura inopportuna in quanto, riguardando fatti del giorno successivo, preclude qualunque intervento - il 22.11.2018 trovava di nuovo la classe in un fortissimo stato di agitazione gli alunni le riferivano che aveva rivolto insulti ad altre tre compagne di classe a fronte dell'ammissione della stessa di aver pronunciato le frasi offensive si vedeva costretta a comminare una nota disciplinare , come da comunicazione al Consiglio. Tale nota disciplinare è stata comminata a seguito dell'ammissione della studentessa, su insistenza dei compagni, in condizioni di evidente subalternità formale e psicologica, senza alcuna osservazione diretta del docente o altro riscontro. Inoltre, su invito della docente, la studentessa, che pure ammetteva di avere copiato una verifica, sempre in un clima di subalternità, è stata sottoposta allo svolgimento di una prova di recupero di un compito in classe, asseritamente per offrire la possibilità alla ragazza di un pieno riscatto , in realtà in maniera del tutto anomala, trattandosi di una verifica individuale, senza registrazione sul registro di classe, senza chiarire lo scopo della stessa, senza successiva valutazione con l'inserimento del relativo voto nel registro ai fini della valutazione trimestrale. La stessa ricorrente incongruamente evidenzia in ricorso che avvisava l'alunna del fatto che avrebbe dovuto ripetere la verifica copiata, fermo restando che quella precedente non sarebbe stata annullata . Ciò mentre i compagni discutevano del suo comportamento, raccoglievano testimonianze a suo carico e redigevano una lettera di accuse nei suoi confronti da inviare al Preside. Sul punto adduce la ricorrente in ricorso che manifestava a .. la disponibilità a rinviare la prova considerate le circostanze, ma l'alunna insisteva per farla . Anche tale affermazione depone negativamente. Se la circostanza fosse vera ma appare inverosimile che l'alunna volesse fare la prova ed il fatto non risulta provato risulta che, evidentemente, la ricorrente si era resa conto della assurdità della prova in quel contesto, ma, invece di decidere Lei cosa fare, rinviando la prova, faceva decidere o cedeva alle insistenze di una giovane allieva. E' corretto ritenere, con il resistente, che avere consentito la redazione di tale lettera ha determinato una situazione di esplicita contrapposizione e di conflitto fra la studentessa e la quasi totalità dei compagni, col conseguente isolamento della stessa rispetto al gruppo classe. La docente ha attuato in classe una attività extra didattica, non concordata o comunicata al Dirigente o alla Coordinatrice di Classe, lesiva dei diritti di riservatezza e di garanzia individuale della studentessa, che si è trovata a dover affrontare, in orario di lezione, l'ostilità dei suoi compagni di classe, avallata dalla decisione dell'insegnante che avrebbe dovuto invece garantirne la tutela. Tra l'altro si trattava di studentessa che era stata oggetto di comportamenti non corretti, fra i quali il lancio di materiale, e, invece di essere tutelata, veniva sanzionata con una nota disciplinare e redarguita pubblicamente per il comportamento. E ciò in una classe con studenti, più grandi, ripetenti, problematici, caratterizzati da gravi comportamenti disciplinari, anche extrascolastici, particolarmente aggressivi. 1g. Il fatto più grave è che la ricorrente, lungi dal giustificare la sua condotta, accusa altri e, soprattutto ritiene di auto elogiarsi, dimostrando chiaramente di non rendersi conto o fingendo di non rendersi conto della gravità dei fatti. La ricorrente non solo nega qualunque comportamento vessatorio nei confronti della alunna, ma sostiene che si tratta di una situazione ai limiti del paradosso e degna di un romanzo di Kafka! perché le si contesta un comportamento vessatorio nei confronti di quella studentessa, che a dire il vero, la stessa docente ha voluto tutelare , si è adoperata per tutelare una studentessa che era stata presa di mira dalla classe . La situazione è effettivamente paradossale. Ci si chiede cosa avrebbe fatto la ricorrente se avesse voluto invece sanzionarla, se per tutelarla la si è umiliata, isolata, messa alla gogna. Può succedere nella vita, nel lavoro, nei rapporti di amicizia, in qualunque situazione, che si voglia fare la cosa giusta o del bene e, involontariamente, si faccia del male, si provochi un danno. Può darsi che ciò sia avvenuto nel caso in esame. Può darsi che la ricorrente, per qualche ragione, non si sia resa conto nella immediatezza dei fatti, dei plurimi errori che stava commettendo e del grave danno che oggettivamente effettuava alla alunna. Ma se, dopo la contestazione, non ha capito gli errori commessi ed il danno che ha causato e si difende aggredendo, dando la colpa agli altri, lodandosi, non ammettendo l'errore commesso e l'involontarietà del danno, allora o è in mala fede e non sa come giustificarsi e la censura è davvero sanzione troppo modesta, incongrua e sproporzionata per difetto , o ricommetterà condotte simili errate e pericolose ed ancora una volta la sanzione della censura sembra proporzionata a fini dissuasivi, se non fin troppo tenue e generosa . E' vero che in un passo finale del ricorso si adduce che la sanzione disciplinare è illegittima perché difetta l'intenzione o la colpa nella condotta contestata , con citazione di giurisprudenza di merito, ma si tratta di affermazione contraddittoria rispetto al contenuto del ricorso e incongrua per quanto sopra evidenziato, attenendo peraltro esclusivamente all'elemento soggettivo di una condotta ritenuta assolutamente corretta che invece oggettivamente non lo è. 1h. Stante la gravità del fatto la sanzione avrebbe potuto essere anche più grave e, quindi, non si può nemmeno ipotizzare la non proporzionalità della sanzione comminata che, peraltro, dopo l'avvertimento scritto, costituisce il provvedimento più lieve, e consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio art. 492 e 493 del D.Lgs. n 297 ed art. 493 . 1i. Le valutazioni del professor , docente universitario in quiescenza, teoriche ed astratte, secondo quanto rileva il resistente, appaiono del tutto irrilevanti. In realtà appaiono controproducenti perché, nonostante la apodittica difesa della condotta della ricorrente, di cui si forniscono le motivazioni nobili, sono contraddittorie e la ricorrente sembra avere fatto il contrario di quanto suggerito in premessa, laddove si suggerisce di cercare insieme una verità più ampia, che contenga le ragioni di tutti , poiché nel caso concreto le ragioni della ragazza non risultano in alcun modo cercate e valorizzate. 1l. Per quanto finora detto si omette di dettagliare sul paragrafo relativo alla VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LIBERTA' DI INSEGNAMENTO con citazione di nutrita giurisprudenza amministrativa, che appare davvero del tutto fuori luogo. 2. le spese del giudizio, come in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza. P.Q.M. definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così provvede - rigetta la domanda proposta da . nei confronti del MIUR e dell' - condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del giudizio che liquida in complessive Euro 5.000 per compensi, oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa.