Lavoratore autonomo non in regola con i versamenti INAIL: ha diritto all’indennizzo?

Il mancato pagamento regolare dei versamenti contributivi da parte del lavoratore autonomo titolare di una posizione assicurativa INAIL non esclude l’operatività della tutela assicurativa, ma si limita a condizionare l’esecutività del diritto alla regolarità contributiva, con sospensione del pagamento delle prestazioni fino a che la posizione stessa non sia stata sanata, fatta salva la prescrizione .

Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 21302/20, facendo chiarezza sul delicato tema dell’indennizzabilità degli infortuni occorsi ai lavoratori autonomi. Un lavoratore autonomo ha visto respingere, tanto in primo quanto in secondo grado, le richieste avanzate nei confronti dell’ INAIL per ottenere il pagamento dell’indennità per inabilità temporanea assoluta e per postumi permanenti derivanti da due infortuni sul lavoro. La Corte d’Appello, in particolare, dopo aver precisato che il diritto non fosse prescritto in ragione della sospensione del termine in pendenza del procedimento amministrativo , ha argomentato il rigetto delle pretese sulla irregolarità dei versamenti contributivi da parte del lavoratore al momento dei fatti, sanati solo successivamente. Tale conclusione discenderebbe, ad avviso dei giudici di merito, dall’inapplicabilità del principio di automaticità delle prestazioni ai lavoratori autonomi e dall’irretroattività degli effetti del pagamento in sanatoria. La Corte territoriale, inoltre, ha precisato che la mancata indicazione in ricorso dei postumi permanenti avrebbe, comunque, impedito ogni accertamento medico – legale. Avverso la pronuncia il soccombente ha presentato ricorso per cassazione, affidando le proprie censure a quattro motivi di ricorso - Violazione della disciplina relativa alla copertura assicurativa, bastando l’istituzione di una posizione assicurativa e il pagamento dei contributi, anche tardivo - Violazione della disciplina temporale dell’indennizzabilità degli infortuni con riferimento all’inabilità temporanea - Violazione dell’art. 112 in relazione agli artt. 115, 416 e 442 c.p.c., avendo la Corte d’Appello pronunciato sull’insistenza di postumi permanenti sebbene l’eccezione relativa fosse stata sollevata solo in primo grado - Violazione di legge, avendo la sentenza impugnata omesso ogni accertamento in merito ai postumi permanenti denunciati. L’INAIL, dal canto suo, ha presentato ricorso incidentale condizionato, lamentando la prescrizione delle prestazioni richieste per decorso di tre anni, decorrenti dal centocinquantesimo giorno dalla presentazione della domanda amministrativa. La Corte di Cassazione ha accolto il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, rimettendo per la decisione ad altra sezione della Corte d’Appello competente, rigettando il residuo motivo e l’appello incidentale. Dal momento che all’epoca dei fatti il ricorrente era titolare di una posizione assicurativa presso INAIL e che, seppur tardivamente, aveva provveduto alla regolarizzazione dell’omissione contributiva, corrispondendo anche le relative sanzioni, l’Istituto aveva erroneamente rigettato la sua richiesta di tutela. In proposito, la Cassazione ha precisato come l’ esclusione dell’applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni in favore dei lavoratori autonomi ex art. 59, comma 19, l. n. 447/1997 non valga, con riferimento a coloro che siano titolari di una posizione previdenziale, ad escludere l’operatività della tutela assicurativa, ma ne condizioni esclusivamente l’operatività fino a che non sia intervenuta la regolarizzazione, fatti ovviamente salvi i limiti prescrizionali. Parimenti erroneo il ragionamento dei giudici di merito, dal momento che l’ inabilità temporanea ben avrebbe dovuto essere riconosciuta quale conseguenza del pregresso riconoscimento, da parte dell’INAIL, del relativo numero di giorni e che, quanto all’entità dei postumi permanenti, la stessa avrebbe dovuto essere accertata mediante una consulenza medico – legale, posto che il ricorrente aveva specificamente indicato tanto la diagnosi quanto la prognosi. Infondata è la doglianza relativa al rilievo officioso svolto dalla Corte d’Appello quanto all’inesistenza di postumi permanenti, trattandosi di eccezione in senso lato, non rimessa all’esclusiva eccezione di parte. Rigettando il ricorso incidentale, i Giudici di legittimità hanno rammentato, in ossequio a quanto già espresso dalle Sezioni Unite nel 2019, che il termine di prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio resta sospeso per tutta la durata del procedimento amministrativo e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o rigetto da parte dell’Inail in sintesi, quindi, il decorso dei centocinquanta giorni non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma si limita a rimuovere la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, consentendo all’assicurato di agire in giudizio a tutela della propria situazione soggettiva.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 6 febbraio – 5 ottobre 2020, n. 21302 Presidente Manna – Relatore Buffa Rilevato in fatto che 1. Con sentenza del 28.11.13, la Corte di Appello di Potenza ha respinto l’impugnazione della sentenza del 10.6.11 del tribunale di Melfi, che aveva rigettato la domanda dell’autotrasportatore P. , lavoratore autonomo, verso l’INAIL, volta al pagamento della indennità per inabilità temporanea assoluta e per postumi permanenti derivanti da due infortuni sul lavoro dell’ e . 2. In particolare, la Corte d’Appello -pur escludendo la prescrizione del diritto già ritenuta dal giudice di primo grado, per essere il relativo termine sospeso in pendenza della durata legale del procedimento amministrativo ha constatato che il lavoratore non aveva pagato i contributi in epoca precedente agli infortuni, ma solo in epoca successiva a sanatoria, ed ha conseguentemente ritenuto -in ragione della inapplicabilità del principio di automaticità delle prestazioni ai lavoratori autonomi e di irretroattività del pagamento dei contributi in sanatoria operato dal lavoratore di dover respingere la domanda per scopertura assicurativa del lavoratore. 3. La corte ha altresì aggiunto che la mancata indicazione di postumi permanenti da parte dell’assistito impediva ogni accertamento medico legale. 4. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore con quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’INAIL con controricorso e ricorso incidentale condizionato, cui replica con controricorso il P. . Considerato in diritto che 5. Con il primo motivo si deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della disciplina relativa alla copertura assicurativa basata sull’art. 67 testo unico infortuni, L. n. 449 del 1997, art. 59 comma 19, L. n. 388 del 2000, art. 146, comma 8, artt. 1356 e 1360 c.c., deducendo che per la copertura assicurativa basta la istituzione di una posizione assicurativa e che comunque il mancato pagamento dei contributi importa solo un debito e l’applicazione di sanzioni, il pagamento delle quali regolarizza in ogni caso la posizione del lavoratore. 6. Il motivo è fondato. In fatto, il ricorrente ha dedotto espressamente e l’ente previdenziale non ha contestato che il lavoratore aveva all’epoca degli infortuni una posizione assicurativa. Lo stesso, peraltro, prima della chiusura della pratica amministrativa da parte dell’INAIL, aveva anche regolarizzato l’omissione contributiva, provvedendo al pagamento di contributi e sanzioni. 7. In diritto, si osserva che l’esclusione della applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni in favore dei lavoratori autonomi ai sensi della L. n. 447 del 1997, art. 59, comma 19, non rileva con riferimento a lavoratori titolari di regolare posizione previdenziale. Una volta che il lavoratore sia iscritto, peraltro, il mancato pagamento dei contribuiti da parte dello stesso non esclude l’operatività della tutela assicurativa lo stesso INAIL, con circolare XX del 7 maggio 98, ha in proposito precisato recependo un apposito avviso del Ministero del Lavoro che la che la norma non modifica il diritto alla tutela assicurativa nei confronti del lavoratore autonomo, ma solo condiziona la esecutività del diritto alla regolarità contributiva con sospensione del pagamento delle prestazioni fino al momento in cui la situazione non sia stata regolarizzata e nei limiti della prescrizione. 8. Presupposti del sorgere di un diritto esigibile alle prestazioni erogate dall’INAIL sono allora, oltre che la presenza delle lavorazioni e attività protette, l’esistenza di una posizione assicurativa presso l’INAIL ed il pagamento, pur tardivo, dei contributi cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9525 del 01/07/2002, Rv. 555477 01 , circostanze queste tutte pacificamente ricorrenti nel caso di specie. 9. Con il secondo motivo il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione dell’art. 66, lett. e e art. 67 del testo unico infortuni e dell’art. 115 c.p.c., art. 416 c.p.c., comma 3 e art. 442 c.p.c., lamentando la violazione della disciplina temporale dell’indennizzabilità degli infortuni, per mancato pagamento della c.d. temporanea. 10. Anche tale motivo è fondato, atteso che i requisiti per la liquidazione della prestazione erano sussistenti, essendo stati riconosciuti i giorni relativi dall’INAIL. 11. Con il terzo motivo il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 115, 416 e 442, per avere la sentenza pronunciato sulla inesistenza di postumi permanenti sebbene la relativa eccezione fosse stata sollevata solo in primo grado e non più riproposta in appello nella memoria di costituzione. 12. Il motivo non è fondato in quanto da un lato non riguarda eccezione in senso stretto rimessa in quanto tale all’esclusivo rilievo della parte e, dall’altro lato, in quanto la sentenza ha tenuto conto della generale contestazione da parte dell’ente previdenziale della configurabilità dei requisiti per la tutela previdenziale richiesta. 13. Con il quarto motivo si lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del Decreto n. 38 del 2000, art. 13, art. 2697 c.c., artt. 115, 116, 61 e 191 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per avere la sentenza impugnata omesso l’accertamento dei postumi permanenti denunciati dall’assistito. 14. Il motivo è fondato, in quanto il ricorrente ha indicato diagnosi e prognosi nel dettaglio, sicché i postumi permanenti dovevano solo costituire l’oggetto di accertamento medico legale conseguente, nella specie mancato. 15. Con ricorso incidentale condizionato l’INAIL deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 101 e 112 testo unico infortuni, lamentandosi la mancata considerazione della integrale prescrizione delle prestazioni richieste per decorso del termine di tre anni a partire dal centocinquantesimo giorno dalla domanda amministrativa, termine nel quale si era formato il silenzio rigetto dell’Istituto. In particolare, l’INAIL riconosce la sospensione della prescrizione durante il termine per provvedere alla liquidazione delle indennità richiesta, ma ritiene che comunque la procedura amministrativa doveva essere esaurita entro 150 giorni, scaduto il quale termine iniziava a decorrere subito il termine prescrizionale. 16. Il motivo è infondato, non essendo decorso il termine triennale in questione. Infatti, da un lato, come precisato da Sez. U, Sentenza n. 11928 del 07/05/2019 Rv. 653792 01 , il termine di prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, resta sospeso, lo stesso D.P.R. ex art. 111, comma 2, per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’istituto assicuratore ne consegue che il decorso dei termini per la liquidazione previsti dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 111, comma 3, non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, dando facoltà all’assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata. Dall’altro lato, l’assistito ha dimostrato di avere, anche all’esito del procedimento amministrativo, posto vari atti idonei ad interrompere la prescrizione, così come ammesso da Cassazione Sez. U, Sentenza n. 783 del 16/11/1999 Rv. 531144 01 . 17. La sentenza impugnata per quanto detto deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 18. Si dà atto, quanto al ricorso incidentale, della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17. P.Q.M. La Corte accoglie i motivi primo, secondo e quarto del ricorso principale, e per l’effetto cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Salerno anche per spese del giudizio di legittimità rigetta il terzo motivo di ricorso principale ed il ricorso incidentale. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.