Il limite reddituale per l’assegno di invalidità civile va calcolato sulla base imponibile ai fini IRPEF

Sconfitto l’INPS e confermato il diritto di una donna all’assegno di invalidità civile. Sufficiente il dato relativo al reddito imponibile agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

INPS sconfitto. Confermato il diritto del cittadino alla pensione di inabilità civile, alla luce del suo reddito. Su questo fronte il limite va calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini IRPEF, al netto degli onri deducibili indicati nell’art. 10 TUIR Cassazione, ordinanza n. 16599/20, sez. Lavoro, depositata il 3 agosto . Linea di pensiero comune per i giudici di merito. Accolta la domanda proposta da una donna e volta al riconoscimento dell’assegno di invalidità civile , a decorrere dal 1° febbraio del 2005. In particolare, in secondo grado, viene osservato che rileva per l’accesso alla prestazione, e quanto al relativo requisito reddituale , il reddito imponibile agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, esclusi i redditi ritenuti detratti dalla base imponibile al pari degli oneri deducibili . In aggiunta, a fronte della apparente contraddizione tra quanto risultante dalla certificazione dell’Agenzia delle Entrate nella quale i redditi percepiti sono indicati come percepiti e i certificati CUD nei quali i medesimi redditi sono portati in deduzione per il loro intero ammontare ovvero in detrazione , i giudici d’Appello attribuiscono rilievo a tale ultima documentazione nella quale la voce ‘imponibile IRPEF’ risultava con importo zero . Pronta l’obiezione da parte dell’INPS, che presenta ricorso in Cassazione, sostenendo che i redditi da prendere in considerazione per la determinazione del reddito rilevante ai fini previdenziali ed assistenziali sono i redditi imponibili assoggettabili ad IRPEF, al lordo degli oneri deducibili e aggiungendo che la prova del requisito reddituale debba essere fornita soltanto attraverso una certificazione dell’Agenzia delle Entrate e non attraverso il modello CUD e, peraltro, in riferimento all’intero periodo oggetto del giudizio . Dai Giudici del ‘Palazzaccio’, però, arriva una replica chiara per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell’assegno di invalidità e della pensione di inabilità, di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del T.U.I.R. . A sostegno di tale conclusione anche l’osservazione che, nell’ambito del sistema previdenziale ed assistenziale, è il legislatore che nelle diverse fattispecie individua quale debba essere il reddito rilevante al fine del diritto ad una determinata prestazione , e proprio la funzione cui assolve il sistema assistenziale, di sostegno a fronte di una situazione di bisogno, impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l’assistito abbia effettiva disponibilità . Difatti, nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall’art. 38 Cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell’art. 53 Cost. e quando il legislatore ha inteso includere nel computo del reddito per una prestazione assistenziale anche il reddito esente da imposta, lo ha fatto espressamente, come è avvenuto nel caso della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, che, con riguardo ai limiti di reddito previsti per l’assegno sociale, ha previsto che alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice Civile” . I Giudici tengono poi a precisare che non induce a diverso avviso la considerazione che il d.m. 31 ottobre 1992, n. 553 emanato in virtù della delega contenuta nella L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 3, comma 2, avente ad oggetto Disposizioni diverse per l’attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 abbia stabilito all’art. 2 che nella dichiarazione di cui all’art. 1 debbono essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura, assoggettabili all’I.R.P.E.F. o esenti da detta imposta”, trattandosi di disposizione regolamentare che individua gli oneri formali che il richiedente la prestazione deve assolvere, e non può rivestire alcun carattere interpretativo in ordine alla portata del requisito reddituale né il riferimento ai redditi assoggettabili all’Irpef, piuttosto che ai redditi assoggettati, può assumere il significato di includere la parte che afferisce agli oneri deducibili, considerato che il primo inciso ha riguardo alla natura qualitativa assoggettabile o meno ad imposta del cespite patrimoniale, non al suo ammontare al netto o al lordo degli oneri deducibili . Tirando le somme, il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile, di cui all’art. 12 della L. 30 marzo 1971, n. 118, deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR . Ciò significa che la donna ha diritto all’assegno di invalidità civile.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 6 febbraio – 3 agosto 2020, numero 16599 Presidente Manna – Relatore Mancino Rilevato che 1. la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta dall'attuale intimata e volta al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, a decorrere dal 1. febbraio 2005 2. per la Corte di merito rilevava, per l'accesso alla prestazione e quanto al relativo requisito reddituale, il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, esclusi i redditi ritenuti detratti dalla base imponibile al pari degli oneri deducibili 3. inoltre, per l'apparente contraddizione tra quanto, nella specie, risultante dalla certificazione dell'Agenzia delle entrate nella quale i redditi percepiti sono indicati come percepiti e i certificati CUD nei quali i medesimi redditi sono portati in deduzione per il loro intero ammontare ovvero in detrazione , la Corte attribuiva rilievo a tale ultima documentazione nella quale la voce imponibile IRPEF risultava con importo zero 4. per la cassazione della sentenza ricorre l'INPS, con ricorso affidato ad un motivo, rispetto al quale né Ca. Pe. né il Ministero dell'economia e delle finanze hanno svolto attività difensiva Considerato che 5. con il motivo di ricorso, denunciando plurime violazioni di legge, l'ente previdenziale assume che i redditi da prendere in considerazione per la determinazione del reddito rilevante ai fini previdenziali ed assistenziali sono i redditi imponibili assoggettabili ad IRPEF, al lordo degli oneri deducibili che la prova del requisito reddituale debba essere fornita soltanto attraverso una certificazione dell'agenzia delle entrate e non attraverso il modello CUD e, peraltro, in riferimento all'intero periodo oggetto del giudizio 6. il ricorso è da rigettare 7. in continuità con la soluzione già adottata da questa Corte, con la sentenza numero 4158 del 2001, confermata in anni più recenti v. Cass. numero 11582 del 2015 Cass. nnumero 21529 e 26473 del 2016 Cass. numero 5450 del 2017, Cass. numero 5962 del 2018, Cass. numero 30567 del 2019 , e superando, definitivamente, la contraria soluzione risalente a Cass. numero 4223 del 2012, va ribadito che per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, di cui agli artt. 12 e 13 della legge numero 118 del 1971, ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del T.U.I.R. 8. in favore di tale conclusione milita l'osservazione che, nell'ambito del sistema previdenziale ed assistenziale, è il legislatore che nelle diverse fattispecie individua quale debba essere il reddito rilevante al fine del diritto ad una determinata prestazione 9. proprio la funzione cui assolve il sistema assistenziale, di sostegno a fronte di una situazione di bisogno, impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l'assistito abbia effettiva disponibilità 10. come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza numero 12796 del 2005, nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall'articolo 38 Cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell'articolo 53 Cost. 11. quando il legislatore ha inteso includere nel computo del reddito per una prestazione assistenziale anche il reddito esente da imposta, lo ha fatto espressamente come è avvenuto nel caso della L. 8 agosto 1995, numero 335, articolo 3, comma 6, che, con riguardo ai limiti di reddito previsti per l'assegno sociale, ha previsto che alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile v. Cass. numero 11582 del 2015 12. non induce a diverso avviso la considerazione che il D.M. 31 ottobre 1992, numero 553 emanato in virtù della delega contenuta nella L. 29 dicembre 1990, numero 407, articolo 3, comma 2, avente ad oggetto Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 abbia stabilito all'articolo 2 che nella, dichiarazione di cui all'articolo 1 debbono essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura, assoggettabili all'I.R.P.E.F. o esenti da detta imposta , trattandosi di disposizione regolamentare che individua gli oneri formali che il richiedente la prestazione deve assolvere, e non può rivestire alcun carattere interpretativo in ordine alla portata del requisito reddituale 13. né il riferimento ai redditi assoggettabili all'Irpef, piuttosto che ai redditi assoggettati, può assumere il significato di includere la parte che afferisce agli oneri deducibili, considerato che il primo inciso ha riguardo alla natura qualitativa assoggettabile o meno ad imposta del cespite patrimoniale, non al suo ammontare al netto o al lordo degli oneri deducibili 14. in definitiva, il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile, di cui all'articolo 12 della L. 30 marzo 1971, numero 118, deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del TUIR, e la sentenza impugnata, che si è attenuta al predetto principio, è immune da censure 15. quanto alla dedotta inidoneità del CUD ad attestare la situazione reddituale, è pur vero che il predetto documento non fotografa l'intera situazione reddituale e non è rappresentativo della complessiva situazione reddituale dell'aspirante al beneficio tuttavia è inammissibile in sede di legittimità far valere sotto la deduzione d'un vizio di violazione di legge quella che, in realtà, è solo la censura contro una non condivisa valutazione delle risultanze documentali come insindacabilmente apprezzate dalla Corte territoriale 16. l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto il paradigma del novellato vizio, come definito da Cass. Sez. U. numero 8053 del 2014 17. nella specie l'ente previdenziale deduce, in sostanza, la erronea applicazione della legge in ragione della non condivisa valutazione delle risultanze di causa, come risultanti dal CUD e dall'attestazione dell'Agenzia delle entrate 18. quanto, infine, alla censura inerente all'omesso accertamento, da parte dei giudici del gravame, della sussistenza del requisito reddituale fino alla data della decisione, la censura non coglie nel segno perché la Corte territoriale ha integralmente confermato la pronuncia di primo grado 19. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere l'intimata svolto attività difensiva 20. ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, D.P.R. numero 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex articolo 13, comma 1-bis. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, D.P.R. numero 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex articolo 13, comma 1-bis.