Indennità per infortunio sul lavoro: prescrizione sospesa fino alla definizione del procedimento amministrativo

Resta sospeso il termine triennale di prescrizione proprio dell’azione di riconoscimento delle prestazioni erogate dall’INAIL per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione dell’indennità da infortunio.

Sul tema la Suprema Corte con l’ordinanza n. 16598/20 depositata il 3 agosto. La Corte d’Appello di Trento accoglieva la domanda proposta dal lavoratore avente ad oggetto il riconoscimento degli effetti invalidanti derivanti da un infortunio sul lavoro , sostenendo che la sospensione della prescrizione triennale del diritto alle prestazioni assegnate dall’INAIL a favore dell’assicurato permane fino al termine del procedimento amministrativo che nel caso di specie non era ancora decorso . Proprio contro il suddetto punto oggetto della decisione della Corte, l’INAIL propone ricorso dinanzi alla Suprema Corte. I Giudici di legittimità respingono il ricorso proposto dall’INAIL, in ossequio a quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 11928/19 , la quale stabilisce che il termine di prescrizione triennale relativo all’azione volta al riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali oggetto del D.P.R. n. 1124/1965 resta sospeso , ex art. 111, comma 2, dello stesso D.P.R., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’istituto assicuratore . Di conseguenza, il fatto che siano trascorsi i termini per la liquidazione previsti dal suddetto art. 111, comma 3, non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria , concedendo all’assicurato la possibilità di agire in giudizio per tutelare la posizione soggettiva rivendicata. Per questo motivo, avendo il Giudice di secondo grado disatteso tale principio, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 6 febbraio – 3 agosto 2020, n. 16598 Presidente Manna – Relatore Mancino Rilevato che 1. con sentenza in data 20 maggio 2014, la Corte di Appello di Trento ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda, proposta da D.A. , per il riconoscimento dei postumi invalidanti a seguito di infortunio sul lavoro 2. per la Corte di merito la sospensione della prescrizione triennale del diritto alle prestazioni erogate dall’INAIL, in favore dell’assicurato, permaneva sino alla definizione del procedimento amministrativo sicché, nella specie, il termine non era decorso 3. avverso tale sentenza l’INAIL ha proposto ricorso, affidato ad un motivo con il quale, denunciando violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 111 e 112 censura il ritenuto protrarsi dell’effetto interruttivo della prescrizione per tutta la durata del procedimento amministrativo 4. D.A. ha resistito con controricorso. Considerato che 5. il ricorso è da rigettare in continuità con l’arresto delle Sezioni unite della Corte, sentenza n. 11928 del 2019, secondo cui il termine di prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112 resta sospeso, ex art. 111, comma 2 stesso D.P.R., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’istituto assicuratore 6. pertanto, il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall’art. 111, comma 3 citato D.P.R. n. 1124 non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, dando facoltà all’assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata 7. non risultando svolti altri motivi di censura, il ricorso va rigettato per essere la sentenza impugnata conforme al richiamato principio 8. il componimento del contrasto giurisprudenziale ad opera delle Sezioni unite della Corte avvenuto in epoca successiva al deposito del ricorso consiglia la compensazione delle spese di lite 9. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso spese compensate. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.