Il capitolato d’appalto comporta la soppressione di un posto di lavoro: plausibile il licenziamento

Riprende solidità la posizione dell’azienda, che sia in primo che in secondo grado aveva visto censurata la propria decisione di allontanare una dipendente. Per quest’ultima, invece, vacilla fortemente la prospettiva della reintegrazione in azienda. Decisivo il richiamo al vincolo previsto nel capitolato d’appalto.

I vincoli fissati nel capitolato della gara d’appalto rendono legittima la decisione dell’azienda di allontanare il dipendente a seguito della soppressione del suo posto di lavoro . Nessun obbligo di giustificare la scelta con specifiche ragioni economiche Cassazione, ordinanza n. 15400/20, sez. Lavoro, depositata oggi . A provocare lo scontro tra azienda e dipendente è l’applicazione dei vincoli previsti nel capitolato della gara d’appalto – per il servizio di trasporto scolastico –, con specifico riferimento alla previsione di un solo assistente per ogni mezzo destinato al trasporto degli alunni. Proprio alla luce di questo paletto, difatti, l’azienda mette alla porta la lavoratrice, richiamando la soppressione del suo posto di lavoro . Per i giudici di merito, però, la decisione presa dalla società è illegittima. Ciò significa che è impossibile parlare di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e quindi la dipendente ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e alla indennità risarcitoria in misura di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto . A mettere in discussione le valutazioni compiute dai giudici d’Appello provvede la Cassazione, ritenendo non prive di fondamento le obiezioni sollevate dai legali dell’azienda. In particolare, i rappresentanti della società puntano sui motivi indicati nella comunicazione di recesso e sulla effettività della riorganizzazione aziendale comportante la soppressione di due posizioni di lavoro, divenute superflue rispetto alla gestione del servizio di trasporto degli alunni . Obiettivo dei legali è dimostrare che l’opera di riorganizzazione aziendale è stata effettiva e non pretestuosa ed è consistita anche nella soppressione della posizione della lavoratrice . Per i giudici del ‘Palazzaccio non solo è acclarata, in questa vicenda, l’effettiva soppressione della posizione della lavoratrice licenziata , ma è anche dimostrata la sua diretta dipendenza causale dalla ragione riorganizzativa aziendale, comunicata nella lettera di licenziamento e poi realizzata . Ciò significa che l’operato dell’azienda non pare censurabile, e in questa ottica è erronea, spiegano dalla Cassazione, la valutazione compiuta in secondo grado, laddove ci si è soffermati solo sulla presunta assenza di effettive motivazioni economiche alla base del licenziamento, richiamando il non dimostrato squilibrio tra costi di gestione e margini di competitività dell’impresa e la mancanza di allegazione della variabile di incidenza dei costi e degli effetti sulla redditività nel mercato , e infine l’assenza di prove sul fronte della insostenibilità economica di un organico composto da due ulteriori unità . Queste osservazioni non sono però condivisibili, chiariscono dalla Cassazione, poiché esse comportano una valutazione di scelte imprenditoriali , valutazione che si pone in contrasto con l’articolo 41 della Costituzione, secondo cui l’iniziativa economica privata è libera . Di queste considerazioni dovranno ora tenere conto i giudici d’Appello che, chiamati ad esaminare nuovamente la vicenda, non potranno ignorare che per il licenziamento è sufficiente che la scelta imprenditoriale abbia comportato la soppressione del posto di lavoro , a patto, però, che quella scelta poggi su basi solide.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza 6 novembre 2019 - 20 luglio 2020 n. 15400 Presidente Berrino - Relatore Patti Rilevato che 1. con sentenza 18 maggio 2016, la Corte d'appello di L'Aquila rigettava il reclamo proposto da Turismo Fr. Co. s.a.s. avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua opposizione all'ordinanza dello stesso Tribunale, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato il 5 agosto 2013 a Fa. Tr., a causa della soppressione del suo posto di lavoro per eccedenza sul livello occupazionale necessario a garantire l'appalto del servizio scolastico prevedendo il relativo capitolato un solo assistente per ogni automezzo destinato al trasporto degli alunni , per manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo e condannato la società datrice alla reintegrazione della predetta nel posto di lavoro e all'indennità risarcitoria in misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto 2. avverso la predetta sentenza la società ricorreva per cassazione con due motivi, mentre la lavoratrice non svolgeva difese 3. il P.G. formulava le proprie conclusioni scritte ai sensi dell'art. 380bis 1 c.p.c. Considerato che 1. la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1362, 1363 c.c., per erronea esclusione, in base a non corretta interpretazione dei motivi indicati nella comunicazione di recesso, di prova della loro effettività nella riorganizzazione aziendale comportante la soppressione di due posizioni di lavoro una riguardante Fa. Tr. , divenute superflue rispetto alla gestione del servizio di autotrasporto degli alunni primo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 41 Cost., 3 L. 604/1966, per esclusione del giustificato motivo oggettivo nonostante l'effettiva e non pretestuosa opera di riorganizzazione, consistita nella soppressione della posizione della lavoratrice secondo motivo 2. i due motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati 2.1. secondo consolidato indirizzo di questa Corte, meritevole di continuità, ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che la scelta imprenditoriale abbia comportato la soppressione del posto di lavoro scelta, questa, che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità ove, però, il giudice accerti in concreto l'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta Cass. 7 dicembre 2016, n. 25201 Cass. 3 maggio 2017, n. 10699 Cass. 3 dicembre 2018, n. 31158 Cass. 18 luglio 2019, n. 19302 essendo sempre necessario che dette ragioni incidano, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato, solo così potendosi verificare la non pretestuosità del recesso Cass. 28 marzo 2019, n. 8661 2.2. nel caso di specie, pure essendo stata accertata l'effettiva soppressione della posizione della lavoratrice licenziata e la sua diretta dipendenza causale dalla ragione riorganizzativa aziendale, comunicata nella lettera di licenziamento e realizzata come in particolare si evince al quarto e quinto capoverso di pg. 4 della sentenza , la Corte territoriale ha disatteso i superiori principi di diritto, sulla base di ragioni illustrate dal terz'ultimo capoverso di pg. 4 al penultimo di pg. 7 della sentenza , essenzialmente riconducibili all'assenza di effettive motivazioni economiche in particolare queste ultime sono state ricondotte al non dimostrato squilibrio tra costi di gestione e margini di competitività dell'impresa e alla mancanza di allegazione della variabile di incidenza dei costi e degli effetti sulla redditività nel mercato, oltre che alla insostenibilità economica di un organico composto da due ulteriori unità ma ciò integra una insindacabile valutazione di scelte imprenditoriali, che si pone in violazione dell'art. 41 Cost. 3. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione.