La proposta, per essere tale, deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto

Per valere come proposta l'offerta deve essere completa, ossia deve contenere gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è rivolta e deve essere altresì idonea a manifestare, anche tacitamente, la volontà del preponente. Solo nella sussistenza di tali requisiti, il contratto si conclude nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione della proposta da parte di uno dei destinatari.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 14894 depositata il 13 luglio 2020. Il caso. La Corte di Appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, rigettava l’appello proposto da una società contro la pronuncia con cui il Giudice di primo grado l’aveva condannata a corrispondere ad una sua aspirante dipendente - a titolo di risarcimento del danno - un importo pari a trentasei mensilità della retribuzione dovuta per un apprendista portalettere . In particolare la lavoratrice aveva partecipato ad una selezione , indetta da una società esterna per conto della società ricorrente, finalizzata alla ricerca di portalettere da assumere in varie regioni ed il cui avviso di selezione prevedeva che quest’ultima offrisse un contratto di apprendistato di tre anni, che i candidati avrebbero partecipato ad una selezione articolata in diverse prove e che l’assunzione fosse subordinata al superamento di una visita medica di idoneità , prove tutte superate dalla lavoratrice. Muovendo da tali presupposti, la Corte di merito rilevava come, in ragione della mancata assunzione, non poteva escludersi ogni obbligo per la società proponente che, per la natura di offerta al pubblico dell’avviso di selezione, si era vincolata all’assunzione . Contro tale pronuncia la società ricorreva alla Corte di Cassazione, articolando vari motivi. Per valere come proposta, l’avviso di selezione deve essere completo e idoneo a manifestare la volontà di vincolarsi In particolare, e per quanto qui interessa esaminare, la società ricorrente si doleva della violazione dell’art. 1336 c.c. a mente del quale l’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi per avere i Giudici di merito ricondotto la fattispecie concreta a quella astratta dell’offerta al pubblico sulla base di parametri normativi non conformi a quelli idonei a delineare la fattispecie della offerta al pubblico , atteso che - nell’avviso della medesima ricorrente - per configurarsi quale offerta al pubblico il bando deve contenere quantomeno tutti gli elementi essenziali del contratto oltre a taluni ulteriori requisiti, come il numero di posti disponibili ed i criteri di valutazione dei partecipanti . Motivo che viene condiviso dalla Cassazione la quale, affermando il principio esposto in massima, accoglie il ricorso. La Corte rileva preliminarmente come l’offerta al pubblico per valere come proposta deve essere completa, ossia deve contenere gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è rivolta ed al tempo stesso idonea a manifestare, anche tacitamente, la volontà del preponente . In particolare, prosegue la Cassazione, si configura un’offerta al pubblico - tale da impegnare il datore di lavoro ad adempiere le obbligazioni assunte - nell’ipotesi in cui il datore di lavoro per la copertura di posti di una determinata qualifica abbia manifestato la volontà di procedere mediante un concorso interno ed abbia, a tal fine, pubblicato un bando contenente tutti gli elementi essenziali [], prevedendo altresì il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l’attribuzione della nuova posizione in tal senso, tra le tante, Cass. n. 18685/2015 . in ragione di ciò non è configurabile un’offerta al pubblico in caso di mera selezione del personale tramite società esterna. Fattispecie, quella appena descritta, diversa e distinta da quella oggetto del giudizio, nella quale la procedura selettiva era affidata a società esterna ed in cui non tutti gli elementi del futuro contratto risult avano compiutamente indicati . In ragione di ciò, conclude la Corte richiamandosi ad un suo recente precedente i.e. Cass. n. 6930/2018 , qualora il datore di lavoro affidi la procedura di selezione del personale a una società esterna, senza tuttavia manifestare la volontà di vincolarsi ai risultati dell’operato del terzo, non si è in presenza di un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 c.c., ma di un invito a proporre, dal quale non sorge alcun vincolo giuridico e che risulta quindi inidoneo a fondare, in caso di mancata assunzione, alcuna pretesa risarcitoria per violazione del generale obbligo di correttezza e buona fede in quanto tale obbligo ha sempre carattere strumentale e accessorio rispetto ad altra obbligazione di fonte contrattuale o legislativa nella specie assente .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 27 febbraio – 13 luglio 2020, n. 14894 Presidente Raimondi – Relatore Arienzo Rilevato che 1. con sentenza del 6.10.2015, La Corte d’appello di Roma rigettava l’appello principale e l’appello incidentale rispettivamente proposti dalla società Poste Italiane p.a. e da G.C.D. avverso la decisione del Tribunale capitolino che, in parziale accoglimento della domanda proposta da quest’ultima, aveva condannato la società a corrispondere alla stessa, a titolo di risarcimento del danno, un importo pari a trentasei mensilità della retribuzione dovuta per un apprendista portalettere, respingendo nel resto il ricorso 2. la Corte distrettuale, sulla premessa che la G. aveva partecipato ad una selezione indetta dalla società Hey Group e Praxi per conto della società Poste Italiane, selezione finalizzata alla ricerca di portalettere da assumere in varie regioni, e che detto avviso prevedeva che Poste Italiane offrissero un contratto di apprendistato di tre anni, che i candidati avrebbero partecipato ad una selezione articolata in diverse prove e che l’assunzione era subordinata al superamento di una visita medica di idoneità, che la G. aveva superato sia la prima che la seconda prova, ma non aveva ricevuto alcuna comunicazione di assunzione, rilevava che non poteva escludersi ogni obbligo per Poste, che, per la natura di offerta al pubblico dell’avviso di selezione, si era vincolata all’assunzione in qualità di apprendisti portalettere di partecipanti che avessero superato le prove selettive 3. a ciò conseguiva, secondo la Corte, che, in ipotesi di mancata assunzione, come nella specie, la società fosse tenuta a risarcire il danno, che nella specie era quantificato nella misura suindicata 4. di tale decisione ha domandato la cassazione la società, affidando l’impugnazione a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, la G. 5. entrambe le parti hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c. Considerato che 1. va, preliminarmente, disattesa l’eccezione della controricorrente di tardività del ricorso della società, in quanto, all’esito della prima notifica dell’impugnazione, effettuata infruttuosamente in data 6.4.2016, per essere risultato il difensore domiciliatario trasferito, il procedimento notificatorio è stato immediatamente riattivato dalla società con richiesta del 15.4.2016, cui è seguita la rituale notifica in pari data ciò è conforme a quanto sancito da questa Corte a sezioni unite cfr. Cass., s.u. 15.07.2016 n. 14594 e ss. conformi 2. con il primo motivo, la società denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1336 c.c., assumendo che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come, per configurare l’offerta al pubblico, il bando debba contenere tutti gli elementi essenziali del contratto, oltre ad alcuni requisiti del bando stesso, come il numero di posti disponibili ed i criteri di valutazione dei partecipanti, ciò che nel caso di specie era stato assente 3. con il secondo motivo, lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., nullità del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, sul rilievo che la ricorrente avrebbe potuto trovare anche nella situazione di mancata conclusione del contratto una diversa occupazione, che avrebbe reso possibile limitare il danno da risarcire la società ricorrente adduce di avere avanzato specifiche richieste istruttorie finalizzate ad accertare l’aliunde perceptum, quali la richiesta di ordine alla ricorrente di esibire la dichiarazione dei redditi per gli anni di riferimento, ovvero di acquisizione presso gli uffici competenti di necessarie informazioni circa lo stato di occupazione della G. e di avere anche avanzato istanza di ammissione di interrogatorio formale della ricorrente 4. il primo motivo di ricorso è fondato 5. la doglianza, nella sostanza della articolazione e dello sviluppo argomentativo seguito, non risulta diretta a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dalla Corte distrettuale, fondata essenzialmente su elementi documentali, quanto, piuttosto, a censurare la violazione e la interpretazione della norma cui la stessa ha ricondotto la fattispecie concreta, secondo parametri normativi non conformi a quelli idonei a delineare la fattispecie della offerta al pubblico, disciplinata dall’art. 1336 c.c. 6. l’offerta al pubblico è un particolare tipo di proposta contrattuale caratterizzata dall’essere rivolta ad una generalità di destinatari indeterminati. Il legislatore, all’art. 1336 c.c., dispone che l’offerta al pubblico vale come proposta quando contiene gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi . Per valere come proposta, dunque, l’offerta deve essere completa, ossia deve contenere gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è rivolta. Inoltre, deve essere idonea a manifestare, anche tacitamente, la volontà del preponente. Nella sussistenza di tali requisiti, il contratto si conclude nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione della proposta da parte di uno dei destinatari 6.1. la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che ove il datore di lavoro per la copertura di posti di una determinata qualifica abbia manifestato la volontà di procedere mediante un concorso interno ed abbia, a tal fine, pubblicato un bando contenente tutti gli elementi essenziali numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli , prevedendo altresì il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l’attribuzione della nuova posizione, è configurabile una offerta al pubblico, la quale impegna il datore di lavoro ad adempiere le obbligazioni assunte e consolida nel patrimonio dell’interessato l’acquisizione di una situazione giuridica soggettiva, vale a dire la modifica del precedente rapporto di lavoro, dalla quale il datore non può sciogliersi che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge e non per mutamento in peggio da parte di un sopravvenuto contratto collettivo cfr. Cass. 21.8.2004 n. 16501, Cass. 24.6.2014 n. 14275, Cass. 22.9.2015 n. 18685 6.2. diverso è il caso in cui la procedura selettiva sia affidata a società esterna ed in cui non tutti gli elementi del futuro contratto risultino compiutamente indicati, ove, come nella specie, la società terza partecipi ai giovani di entrambi i sessi interessati a svolgere un’attività di portalettere, che l’azienda Poste Italiane s.p.a. offre un contratto di apprendistato di 3 anni nel corso del quale sarà erogata la prestazione prevista dalla L. n. 196 del 1997, precisando che l’assunzione è comunque subordinata al superamento di una visita medica di idoneità ed in cui vengano indicati con compiutezza solo i requisiti di partecipazione età non inferiore ai 24 anni , possesso della patente , obblighi di leva assolti, diploma di scuola media superiore o, in subordine, la licenza media inferiore residenza in una delle sette Regioni indicate , iscrizione liste di collocamento , sana e robusta costituzione, conoscenza di base del personal computer, disponibilità a muoversi nell’ambito del territorio della regione di residenza , senza precisare ulteriori rilevanti elementi del contratto, sia pure di apprendistato, quali data di inizio della prestazione, luogo preciso di svolgimento dell’attività, ed ulteriori specificazioni utili alla conclusione del contratto 6.3. è stato, invero, affermato che, qualora il datore di lavoro affidi la procedura di selezione del personale a una società esterna, senza tuttavia manifestare la volontà di vincolarsi ai risultati dell’operato del terzo, non si è in presenza di un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 c.c., ma di un invito a proporre, dal quale non sorge alcun vincolo giuridico, con la conseguenza che il comportamento tenuto dal datore di lavoro nella fase di informazione degli aspiranti sui risultati della selezione non può fondare una pretesa risarcitoria per violazione del generale obbligo di correttezza e buona fede, obbligo che ha sempre carattere strumentale e accessorio rispetto ad altra obbligazione di fonte contrattuale o legislativa nella specie assente cfr. Cass. civ. 20.3.2018 n. 6930 6.4. nella pronuncia da ultimo richiamata si evidenzia come, invece, nella diversa ipotesi dell’offerta al pubblico, giuridicamente obbligante, è prevista una manifestazione della volontà del datore di lavoro di procedere, per la copertura di posti di una determinata qualifica, mediante un concorso interno a tal fine pubblicando un bando contenente tutti gli elementi essenziali numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli e prevedendo altresì il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale sia destinata ad operare giuridicamente l’attribuzione della nuova posizione, così impegnandosi ad adempiere le obbligazioni assunte cfr., in tali termini, Cass. 6930/2018 cit. 7. tanto premesso, nell’ipotesi di cui alla presente controversia non risulta che l’indagine della Corte si sia appuntata sull’esame compiuto di tutti i tratti qualificativi della fattispecie astratta cui è stato ricondotto l’avviso di selezione in questione, secondo le indicazioni offerte ed i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, sicché la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo esaminato, ciò che determina l’assorbimento del secondo, il cui esame è condizionato dalla ulteriore valutazione da demandarsi al giudice del rinvio designato in dispositivo 8. a quest’ultimo deve, infatti, essere rimessa la causa per un nuovo esame, rispettoso dei principi suddetti e dei corretti parametri normativi utili alla riconducibilità della fattispecie concreta all’una o all’altra ipotesi normativamente prevista 9. allo stesso giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.