La Cassazione fa il punto sull’assenza della “marca temporale” nel documento informatico della PA

Gli atti e i certificati della PA sono assistiti da una presunzione di legittimità che può essere inficiata solo da contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l’atto sarebbe affetto e offrano di provarne il fondamento.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14811/20, depositata il 10 luglio, chiamata ad intervenire in una causa iniziata da un lavoratore per l’impugnazione della decisione che respingeva il reclamo avverso la sentenza di rigetto della sua opposizione contro l’ordinanza con cui il Tribunale aveva respinto il ricorso di impugnazione del licenziamento intimatogli dal Comune con apposita lettera. In particolare con il motivo di ricorso l’attuale ricorrente denuncia violazione degli artt. 22, comma 1, lett. g d.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 1399 c.c., in riferimento all’art. 2697 c.c., sostenendosi che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’Appello, manca la prova della data certa opponibile al ricorrente della Convenzione stipulata dal Comune con il Presidente dei Comuni della Bassa Romagna, avente ad oggetto la delega della funzione disciplinare comunale all’Ufficio associato interprovinciale per la prevenzione e risoluzione delle patologie dei dipendenti. Infatti, anche se i due enti avevano deliberato di concludere la convenzione, l’atto del giorno successivo con cui l’accordo è stato posto per iscritto pur avendo le firme digitali del sindaco e dell’anzidetto Presidente e l’indicazione della data, manca della firma digitale che attribuisce ai documenti informatici una data e un orario opponibili a terzi . Secondo un consolidato principio, gli atti e i certificati della PA sono assistiti da una presunzione di legittimità che può essere inficiata solo da contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l’atto sarebbe affetto e offrano di provarne il fondamento. Nel caso di specie il ricorrente non dimostra che le firme digitali poste in calce all’accordo de quo non fossero conformi all’originale o che la data indicata non corrispondesse al vero, ma lamenta solo la mancanza della marca digitale ”, che non è elemento essenziale degli atti della PA. Infatti dal Codice dell’Amministrazione Digitale CAD e dalle linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale AGID risulta che - il sistema di firma qualificata o digitale garantisce all’autore del documento informatico, di rendere manifesta l’autenticità , di verificarne la provenienza e l’integrità - per garantire e mantenere nel tempo l’efficacia probatoria del documento informatico sottoscritto digitalmente è necessario avvalersi di un riferimento temporale opponibile a terzi, tramite il quale è possibile associare – quando necessario – ad un documento informatico una sorta di etichetta elettronica, contenente data e ora certa”, allo scopo di dimostrare che il documento aveva quella specifica forma in quel preciso momento temporale - tra le varie tipologie di riferimenti temporali opponibili a terzi, quello più conosciuto è la cosiddetta marca temporale” definita come il riferimento temporale che consente la validazione temporale e che dimostra l’esistenza di un’evidenza informatica in un tempo certo - infine, l’art. 40 CAD dispone che le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71 . A ciò consegue che per le PA, la segnatura di protocollo e la PEC rappresentano due tipi di validazione temporale fondamentali e utilizzati nella gestione e trasmissione dei documenti informatici. L’unica accortezza richiesta all’utente è quella di verificare che la firma apposta al documento informatico sia valida al momento dell’invio/ricezione della PEC o al momento della segnatura del protocollo. Diversamente, la validazione temporale risulterebbe intempestiva e quindi non determinante per il prolungamento dell’efficacia giuridica della firma e del documento . Da tutto ciò deriva che per i documenti informatici delle PA, restando salva la responsabilità dei soggetti che formano l’atto informatico, sono previsti sistemi diversi rispetto alla marca temporale” per individuare con certezza il momento di formazione del documento. Dunque, la prospettata violazione di legge derivante dall’assenza della marca temporale” nel documento informatico è inammissibile perché le norme su di essa non sono obbligatoriamente applicabili ai documenti informatici delle PA .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 11 febbraio – 10 luglio 2020, n. 14811 Presidente Napoletano – Relatore Tria I Fatti di causa 1. La sentenza attualmente impugnata depositata il 5 luglio 2018 respinge il reclamo di D.D.C. avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 213/2018, di rigetto dell'opposizione del D.D. contro l'ordinanza con la quale il Tribunale di Pescara aveva respinto il ricorso con il quale l'interessato aveva impugnato il licenziamento intimatogli dal Comune di Montesilvano con lettera del 31 maggio 2016. 2. La Corte d'appello dell'Aquila, in primo luogo, precisa che il licenziamento è stato irrogato in quanto il dipendente, avente la qualifica di dirigente, si era recato, al di fuori dell'orario di lavoro, nel proprio ufficio in compagnia di una signora - lì attirata con il pretesto di procurarle un posto di lavoro - e quindi aveva posto in essere atti di molestia sessuale nei confronti della donna contro la di lei volontà. 3. Alla suddetta conclusione la Corte territoriale perviene attraverso un esame approfondito e puntuale dei numerosi motivi di gravame riguardanti a la mancanza di data certa opponibile al ricorrente della Convenzione stipulata dal Comune di Montesilvano con il Presidente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna d'ora in poi UCBR avente ad oggetto la delega della funzione disciplinare comunale all'Ufficio associato interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente dell'UCBR b la conseguente mancanza della prova dell'anteriorità della suddetta delega rispetto all'inizio del procedimento disciplinare in oggetto e la non delegabilità a soggetti esterni all'Amministrazione comunale del potere disciplinare in base al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 30 d'ora in poi TUEL , essendo stata tale possibilità prevista solo con il D.Lgs. n. 75 del 2017 - inserendo nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis un nuovo comma 3 - ma tale D.Lgs. è entrato in vigore il 22 giugno 2017, quindi non è applicabile nella specie ratione temporis d mancanza dell'atto di nomina del titolare dell'UPD monocratico e omessa comunicazione di avvio del procedimento disciplinare D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 55-bis, comma 3 f nullità dell'attività istruttoria effettuata dal Segretario generale del Comune per due profili in quanto in base alla delega l'azione disciplinare spettava all'Ufficio associato e poi perchè per l'acquisizione degli atti del processo penale era necessaria l'autorizzazione del magistrato competente g illegittima mancata ammissione della prova testimoniale h intrinseca inidoneità dei fatti contestati a costituire giusta causa di licenziamento, essendo da applicare le sanzioni conservative come previsto dal CCNL di Comparto. 4. Tutte le anzidette censure sono state motivatamente respinte e, in conclusione, la Corte d'appello ha sottolineato che il Comune datore di lavoro ha fornito dimostrazione documentale delle circostanze di fatto che hanno portato al licenziamento per giusta causa, che in buona parte il dipendente non ha contestato. Pertanto, la sanzione del recesso è stata considerata del tutto proporzionata a quanto commesso e, in particolare, alla pregnanza dell'elemento intenzionale e al carattere oggettivamente non lieve della violazione riscontrata, che hanno denotato un evidente disinteresse del dipendente al rispetto dei principi generali di correttezza ed integrità nell'esecuzione del rapporto di lavoro, tanto più significativo data la qualifica dirigenziale posseduta. 5. Il ricorso di D.D.C., illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per sette motivi, che sostanzialmente riproducono le censure proposte in appello. 6. Il Comune di Montesilvano resiste con controricorso. Ragioni della decisione 1 -Sintesi dei motivi di ricorso. 1. Il ricorso è articolato in sette motivi. 1.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 22, comma 1, lett.-g , nonchè dell'art. 1399 c.c., in riferimento all'art. 2697 c.c., sostenendosi che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello, manca la prova della data certa opponibile all'attuale ricorrente della Convenzione stipulata dal Comune di Montesilvano con il Presidente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna d'ora in poi UCBR , avente ad oggetto la delega della funzione disciplinare comunale all'Ufficio associato interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del personale dipendente dell'UCBR. Infatti, anche se i due enti il 18 febbraio 2016 hanno deliberato di concludere la convenzione, tuttavia l'atto del giorno successivo con il quale l'accordo è stato posto per iscritto pur recando le firme digitali del Sindaco e del Presidente dell'Unione e l'indicazione della data, tuttavia è mancante della marca digitale che attribuisce ai documenti informatici una data ed un orario opponibile a terzi. 1.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 30 TUEL, rilevandosi che solo con il D.Lgs. n. 75 del 2017 entrato in vigore il 22 giugno 2017, quindi non applicabile nella specie ratione temporis è stata introdotta la possibilità per le Amministrazioni di prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, previa convenzione aggiungendo un nuovo comma 3 al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 . In precedenza, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, questa soluzione non era praticabile perchè non vi era una norma di legge - norma necessaria per autorizzare il superamento del limite territoriale dell'ordinamento comunale - che la consentiva e tale non poteva considerarsi l'art. 30 TUEL perchè la delega di funzioni ivi contemplata riguarda funzioni pubbliche mentre la funzione disciplinare è svolta dalle P.A. nel ruolo di datrici di lavoro di rapporti privatistici. 1.3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma 4, deducendosi che sarebbe mancata la prescritta individuazione dell'UPD, in quanto risulta che la Dott.ssa K.S. è stata nominata dirigente dell'anzidetto Ufficio associato, ma mancherebbe del tutto un provvedimento di nomina della stessa a titolare dell'UPD, visto che è questo che richiede l'art. 55-bis cit. e d'altra parte, il ruolo di dirigente dell'Ufficio citato non comporta ipso jure anche quello di titolare dell'UPD. 1.4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma 3, deducendosi che in appello era stata inutilmente sostenuta la nullità del licenziamento derivante dall'omessa contestuale comunicazione, da parte del Segretario generale del Comune, della segnalazione all'UPD effettuata nei cinque giorni previsti unitamente con l'invio della documentazione. Il che avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa del ricorrente. Si contesta l'affermazione della Corte d'appello secondo cui la comunicazione in oggetto ha solo una funzione informativa, sicchè la sua eventuale omissione ed è del tutto ininfluente per il procedimento disciplinare, il suo svolgimento e la validità del provvedimento sanzionatorio. Il ricorrente sottolinea che, come indicato nella sentenza impugnata, tale statuizione risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte e chiede una rimeditazione di tale orientamento, richiamando Cass. 26 novembre 2015, n. 24157. 1.5. Con il quinto motivo si denunciano a in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, commi 4 e 6, in relazione all'art. 30 TUEL nonchè degli artt. 1362 c.c. e ss in relazione all'art. 2 della Convenzione e anche dell'art. 329 c.p.p. b in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 4, omessa pronuncia in relazione alla violazione dell'art. 116 c.p.p., eccepita nelle fasi di merito. Si contesta il rigetto, da parte della Corte d'appello, dell'eccezione di nullità dell'istruttoria disciplinare in quanto compiuta dal Segretario generale del Comune di Montesilvano, soggetto estraneo all'UPD, eccezione basata sul duplice rilievo che secondo il Comune stesso la titolarità dell'azione disciplinare spettava all'Ufficio associato cit. e che inoltre ciò aveva comportato la violazione delle norme del codice di procedura penale in tema di segreto istruttorio e di autorizzazione dell'Autorità giudiziaria per accedere agli atti del processo penale e, quindi, delle indagini preliminari. Si sostiene che, in base alle norme richiamate, l'ente delegante può trasmettere all.'UPD comune gli atti relativi al procedimento disciplinare in proprio possesso ma non può provvedere all'acquisizione da altre Amministrazioni di informazioni e documenti rilevanti per la definizione del procedimento disciplinare. Nella specie, il Comune, e per esso il Segretario generale, non si è limitato a corredare la segnalazione disciplinare degli elementi conoscitivi essenziali - come affermato dalla Corte d'appello - ma ha provveduto all'acquisizione di atti del procedimento penale instaurato a carico del ricorrente in assenza di delega da parte dell'UPD. Si tratta di una attività che esula da quella di raccordo con l'Ufficio associato che l'art. 2 della Convenzione attribuisce al referente dell'UPD ma si tratta di vera e propria attività istruttoria svolta in assenza di delega da parte dell'UPD. D'altra parte si considera erronea anche la statuizione della Corte d'appello con la quale è stata esclusa la violazione del segreto investigativo, oltretutto, senza esaminare la censura relativa alla violazione dell'art. 116 c.p.p., che impone l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria PM o del Giudice che procede nella fase in corso nel procedimento penale per l'accesso agli atti concernenti le indagini preliminari. Inoltre, il momento della conclusione delle indagini preliminari che fa venire meno il segreto ex art. 329 c.p.p. va individuato nel momento della notifica all'indagato dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p., fermo restando che per i terzi l'accesso agli atti richiede comunque l'autorizzazione del magistrato competente. Infatti, sarebbe singolare consentire ai terzi l'accesso nelle more della suddetta notifica e, nel contempo, negarlo all'indagato prima della notifica stessa. Pertanto, essendo stati i documenti in oggetto acquisiti contra legem essi avrebbero dovuto essere considerati inutilizzabili in sede disciplinare sicchè la loro utilizzazione determinerebbe la nullità della sanzione. 1.6. Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c. e degli artt. 115 e 116c.p.c., nonchè degli artt. 24 e 111 Cost., contestando il valore di prova legale attribuito dalla Corte d'appello ai verbali redatti dalla Polizia - su circostanze oggetto di percezione sensoriale e, quindi, suscettibili di errore di fatto, senza necessità della proposizione della querela di fatto - ritenendo così erroneamente provate le fondamentali causali del licenziamento. Si sostiene che invece i suddetti verbali avrebbero dovuto essere considerati semplici indizi e, quindi, sarebbe stata da ammettere la prova testimoniale per contrastarne il contenuto. Tale prova per testi non è stata ammessa sicchè si è ricondotta alla giusta causa del licenziamento la solo accertata presenza in ufficio al di fuori dell'orario di lavoro e per ragioni non legate allo svolgimento delle proprie funzioni. 1.7. Con il settimo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 12 e della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, in riferimento all'art. 7, comma 8, lett. b e i del CCNL Dirigenti Regioni e Autonomie locali, sostenendosi che ai fatti contestati e accertati non avrebbe dovuto applicarsi il licenziamento per giusta causa ma soltanto sanzioni conservative, come previsto dalle suindicate disposizioni del CCNL sia per le minacce sia per le molestie, anche di carattere sessuale, lesive della dignità della persona. Tanto più che la mancata presenza di altri dipendenti del Comune e del pubblico escluderebbe la produzione di un danno all'immagine dell'Amministrazione. II - Esame delle censure. 3. L'esame delle censure porta al rigetto del ricorso per le ragioni di seguito esposte. 4. Il primo motivo è da respingere. 4.1. In primo luogo, le censure nelle quali si contesta l'interpretazione offerta dalla Corte d'appello ad atti e documenti processuali - a partire dalla Convenzione stipulata tra il Comune di Montesilvano e il Presidente dell'UCBR e dall'accordo del 18 febbraio 2016 - risultano prospettate senza l'osservanza, prevista a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente, qualora proponga delle censure attinenti all'esame o alla valutazione di documenti o atti processuali, è tenuto a trascriverne nel ricorso il contenuto essenziale e nel contempo ad allegarli al ricorso o, quanto meno, a fornire alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, nonchè per valutarne la corretta allegazione agli atti di recente Cass. SU 23 settembre 2019, n. 23552 e n. 23553 . Tali censure sono pertanto inammissibili. 4.2. Anche le altre censure sono inammissibili per differenti ragioni, dovendo in primo luogo specificarsi che - diversamente da quanto sostiene il controricorrente - l'avvenuta abrogazione del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 22 ad opera dall'art. 75 rinumerato come art. 91 dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, art. 31, comma 1 , comma 1, lett. b , D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, a decorrere dal 1 gennaio 2006. è irrilevante nella specie perchè il ricorrente ha invocato il comma 1, lett. g del suddetto art. 22 che contiene una definizione di tipo tecnico della validazione temporale il risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi dei documenti informatici, che si rinviene anche nella successiva normativa in materia. Quel che rileva, invece, è il consolidato principio secondo cui gli atti ed i certificati della P.A. sono assistiti da una presunzione di legittimità, che può essere inficiata Solo da contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento vedi, per tutte Cass. 2 febbraio 2015, n. 1841 Cass. 21 maggio 2019, n. 13587 Cass. 27 gennaio 2020, n 1739 . Nella specie il ricorrente non allega nè dimostra che le firme digitali poste in calce all'accordo de quo non fossero conformi all'originale o che la data ivi indicata non corrispondesse al vero, ma lamenta solo la mancanza della marca digitale , che non è un elemento essenziale dell'atto di cui si tratta, così come degli atti, delle Pubbliche Amministrazioni in genere. 4.3. Infatti, dal Codice dell'Amministrazione Digitale-CAD di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni nonchè dalle Linee guida sulla conservazione dei documenti informatici emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale AGID , sulla base del Regolamento per l'adozione di Linee Guida per l'attuazione del CAD ai sensi degli artt. 14-bis e 71 del CAD risulta quanto segue a il sistema di firma qualificata o digitale garantisce all'autore del documento informatico, di renderne manifesta l'autenticità, analogamente a quanto avviene apponendo la firma autografa su un documento cartaceo e al destinatario del documento informatico, di verificarne la provenienza e l'integrità b per garantire mantenere nel tempo l'efficacia probatoria dei documento informatico sottoscritto digitalmente è necessario avvalersi di un riferimento temporale opponibile ai terzi, tramite il quale è possibile associare - quando necessario - ad un documento informatico una sorta di etichetta elettronica, contenente data e ora certa , allo scopo di dimostrare che il documento aveva quella specifica forma in quel preciso momento temporale e fra le diverse tipologie di riferimenti temporali opponibili ai terzi, quello più conosciuto è senza alcun dubbio la c.d. marca temporale , definita dal D.P.C.M. 22 febbraio 2013, art. 1, comma 1, lett. i , come il riferimento temporale che consente la validazione temporale e che dimostra l'esistenza di un'evidenza informatica in un tempo certo vedi Cass. 16 agosto 2018, n. 20747 Cass. 13 febbraio 2019, n. 4251 Cass. 23 maggio 2017, n. 1293, nelle quali si è affermato che in caso in cui si prospetti la violazione delle regole tecniche sulla validazione temporale, al rispetto delle quali il CAD subordina l'opponibilità ai terzi della data e dell'ora apposta sul documento informatico l'interessato deve allegare e provare l'esistenza di precisi vizi, tali da determinare la lesione del proprio diritto di difesa o un pregiudizio rilevabile in sede giudiziaria d tuttavia, il CAD, all'art. 40, rubricato Formazione di documenti informatici , ha introdotto un innovativo e fondamentale precetto Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'art. 71 e ne consegue che per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni, la segnatura di protocollo e la posta elettronica certificata rappresentano due tipologie di validazione temporale largamente presenti e utilizzate nella gestione e trasmissione dei documenti informatici. Pertanto, qualora un documento informatico transiti per uno di questi due strumenti, acquisirà automaticamente una validazione temporale, assumendo con ciò tutti i benefici che ne derivano f l'unica accortezza che l'utente dovrà adottare, sarà quella di verificare che la firma apposta al documento informatico sia valida al momento dell'invio/ricezione della PEC o al momento della segnatura di protocollo. Diversamente, la validazione temporale risulterebbe intempestiva e quindi, non determinante per il prolungamento dell'efficacia giuridica della firma e del documento. Ne deriva che per i documenti informatici delle Pubbliche Amministrazioni - salva restando la responsabilità dei soggetti che formano il documento informatico - sono previsti sistemi diversi rispetto alla marca temporale al fine di individuare con certezza il momento di formazione del documento. 4.4. Nello specifico, rappresentando le Convenzioni disciplinate dall'art. 30 TUEL - di cui qui si discute - un'ipotesi speciale degli accordi tra Pubbliche Amministrazioni di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 15 vedi, fra le tante TAR Lombardia Milano, n. 5620 del 2004 , deve essere considerato che da questa ultima disposizione anche attraverso il richiamo del precedente art. 11, comma 2 si desume che a a pena di nullità tali accordi vanno stipulati per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti b devono essere motivati e ove non diversamente previsto, sono disciplinati dai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili d e, soprattutto, a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi stessi - a pena di nullità - sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 24 con firma elettronica avanzata, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 1, comma 1, lett. q-bis , ovvero con altra firma elettronica qualificata. 4.5. Viene così confermato che la prospettata violazione di legge derivante, dall'assenza della marca temporale - non contestata tra le parti - nel documento informatico di cui si tratta è inammissibile perchè, le norme sulla marca temporale non sono obbligatoriamente applicabili ai documenti informatici delle Pubbliche Amministrazioni e quindi il vizio di violazione di legge denunciato risulta privo del fondamentale carattere della decisività, secondo cui, l'accoglimento della censura comporta l'emanazione di una decisione diversa, favorevole al ricorrente. L'invocazione di una norma inapplicabile alla fattispecie sub judice esclude la possibilità di pervenire a tale epilogo e, quindi, la decisività della censura nonchè l'interesse a proporla vedi, per tutte Cass. 21 gennaio 2004, n. 886 Cass. 5 giugno 2007, n. 13184 Cass. 5 maggio 1995, n. 4923 . 5. Il secondo motivo non è fondato. 6. L'art. 30 TUEL stabilisce quanto segue 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti . 7. La norma prevede, quindi, una forma di cooperazione tra gli enti locali -che come si è detto rappresenta un'ipotesi speciale degli accordi tra Pubbliche Amministrazioni di cui alla L. n. 241 del 1990 - per l'esercizio di funzioni comuni, che può realizzarsi con la costituzione di uffici comuni con le caratteristiche indicate ovvero con la delega di funzioni ad uno degli enti partecipanti, esclusa la possibilità, anche nell'ipotesi di costituzione uffici comuni, di dare vita ad un soggetto munito di personalità giuridica autonoma rispetto a quella dei soggetti contraenti vedi D.L. n. 95 del 2012, art. 9, comma 6, convertito dalla L. n. 135 del 2012, abrogato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 562, lett. a , a decorrere dal 1 gennaio 2014, anche se anche, la L. 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 149, si occupa dell'attuazione di quanto previsto dal suddetto D.L. n. 95 del 2012, art. 9 . 8. L'art. 30 TUEL deve, quindi, essere letto nel suddetto ampio contesto e muovendo dal presupposto che le convenzioni ivi previste sono state concepite come finalizzate ad una migliore organizzazione nell'esercizio di alcune funzioni degli enti locali, anche attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane esistenti e quindi evitando nuove assunzioni di personale, in accordo con la contrattazione collettiva di Comparto vedi, per tutte Corte dei Conti Campania Sez. contr. delib., 29 gennaio 2014, n. 9 . Del resto, anche dalla legislazione successiva risulta che la suddetta forma associativa, date le anzidette finalità, può essere utilizzata per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi fondamentali e non degli enti locali, purchè l'oggetto sia determinato, tant'è che lo stesso art. 30, comma 2 prevede che dette convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di partecipazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie vedi per tutte Cons. Stato, Sez. V, sentenza 1 ottobre 2010, n. 7274, di conferma della sentenza del Tar Piemonte - Torino, sez. II, 1 dicembre 2007, n. 3607 . 9. In particolare, il D.L. n. 78 del 2010, art. 14 convertito dalla L. n. 122 del 2010 - come modificato dal D.L. n. 95 del 2012, art. 19 convertito dalla L. n. 135 del 2012 - elenca, ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 2, lett. p , diverse funzioni fondamentali dei comuni, prevedendone l'esercizio in forma associata - per i comuni meno popolati obbligatoriamente - mediante unione di comuni o convenzione onde assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per le suddette funzioni fondamentali dei comuni. Al primo posto dell'elenco figurano a organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo . Sicchè non possono esservi dubbi in merito alla possibilità per i Comuni, sulla base dell'indicata normativa, di gestire in forma associata o unificata le funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, che rientra a pieno rientra a pieno titolo nell'ambito dell'organizzazione generale dell'Amministrazione che comprende anche quella del personale, senza che abbia alcun rilievo in contrario la avvenuta contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego e il ruolo datore di lavoro privato sia pure con le sue peculiarità in essi svolto da parte dell'Amministrazione. 10. Ne consegue che l'espressione esercizio delle funzioni pubbliche peraltro contenuta - soltanto nell'art. 30 cit., comma 4 , sulla base di un'interpretazione letterale e logico-finalistica di tutto l'articolo che tenga conto anche dell'evoluzione normativa avutasi nel corso del tempo, non può certamente essere intesa nel senso di non includere tra tali funzioni anche quella disciplinare. La diversa soluzione sostenuta dal ricorrente non tiene conto dal suddetto quadro normativo complessivo e richiama il superamento del limite territoriale dell'ordinamento comunale che è un elemento che qui non rileva senza considerare, invece, che al fine della validità della convenzione quel che conta è l'individuazione delle funzioni e dei servizi cui ci si riferisce. E questo, nella specie, non è in discussione. 11. D'altra parte, in base ad un consolidato indirizzo di questa Corte il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis laddove stabilisce che ciascuna, amministrazione secondo il proprio ordinamento individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari - per le sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero verbale e/o della censura - è da intendere nel senso che il carattere imperativo di tale norma va riferito alla garanzia di assicurare che tutte le fasi del procedimento vengano condotte da un soggetto terzo rispetto al lavoratore incolpato e alla struttura nella quale egli opera mentre non ha natura imperativa riflessa il complesso delle regole procedimentali interne che regolano la costituzione e il funzionamento dell'UDP, derivanti da scelte organizzative delle diverse Amministrazioni Cass. 3 giugno 2004, n. 10600 Cass. 17 giugno 2010, n. 14628 Cass. 4 dicembre 2815, n. 24731 Cass. 9 dicembre 2012, n. 24828 Cass. 4 novembre 2016, n. 22487 Cass. 25 giugno 2018, n. 16706 Cass. 31 luglio 2019, n. 20721 . Ne risulta confermata,anchè da questo punto di vista, l'ammissibilità di ricorrere alle convenzioni fra enti locali, di cui si tratta, per la gestione delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, anche prima che questa facoltà fosse espressamente prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, nuovo comma 3, inserito dal D.Lgs. n. 75 del 2017. Può dirsi, pertanto, che questa norma non ha carattere innovativo ma ricognitivo, specialmente per i Comuni e gli enti locali in genere per i quali tale facoltà era già prevista. 12. Per tutte le suindicate ragioni il secondo motivo non è fondato. 13. Il terzo motivo va dichiarato inammissibile. 14. Con esso il ricorrente deduce che sarebbe mancata la prescritta individuazione dell'UPD, per la mancanza del provvedimento di nomina a titolare dell'UPD richiesto dall'art. 55-bis cit. , della dirigente dell'anzidetto Ufficio associato interprovinciale cit non comportando il ruolo il dirigente dell'Ufficio citato automaticamente anche quello di titolare dell'UPD. Il ricorrente, pertanto, nel prospettare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma 4, afferma che la Corte territoriale avrebbe sbagliato a ritenere che il ruolo di dirigente dell'Ufficio associato comportasse anche quello di titolare dell'UDP, in assenza di un provvedimento di nomina per tale ruolo. 15. Ne consegue che la censura proposta riguarda le valutazioni effettuate dalla Corte d'appello - in base alle risultanze processuali - in merito all'avvenuta attribuzione del ruolo di titolare dell'UDP alla dirigente dell'Ufficio associato, pertanto si tratta di una censura eventualmente proponibile ex art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo in vigore e che comunque risulta proposta senza l'osservanza, prevista a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, con riferimento gli atti e ai documenti richiamati vedi sopra punto 4.1 . In altri termini, nella sostanza con il presente motivo non viene prospettata la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma 4, - che prevede l'individuazione da parte di ogni Amministrazione dell'UDP e del titolare dell'UPD monocratico nella specie dell'Unione dei comuni cit. - e la conseguente lesione dei principi cui tale individuazione è finalizzata vedi punto 11 , ma si sostiene senza darne alcuna dimostrazione che la Corte d'appello avrebbe sbagliato a ritenere che la dirigente dell'Ufficio associato potesse anche svolgere il ruolo titolare dell'UDP. Pertanto la censura prospettata come denuncia di violazione di legge risulta inammissibile, visto, che per consolidato indirizzo di questa Corte, la deduzione del vizio di violazione di legge consiste nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina cd. vizio di sussunzione , sulla premessa secondo cui l'accertamento in fatto operato dal giudice del merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicchè essa non può tradursi in una critica che investe la ricostruzione del fatto materiale, che è esclusivamente riservata al potere del giudice di merito vedi, per tutte Cass. 13 marzo 2018, n. 6035 . Cosa che, invece, si verifica nella specie. 16. Il quarto motivo non è da accogliere. Con tale motivo si contesta il mancato accoglimento, da parte della Corte d'appello, della deduzione del ricorrente con la quale si era sostenuta la nullità del licenziamento derivante dal fatto che il Segretario generale pur avendo rispettato il termine di cinque giorni dalla notizia del fatto per la trasmissione degli atti all'Ufficio disciplinare come previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma 3 non ha tuttavia provveduto ad effettuare la contestuale comunicazione all'interessato della segnalazione all'UPD unitamente con l'invio della documentazione. Il che avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa del ricorrente. Si contesta l'affermazione della Corte d'appello secondo cui la comunicazione in oggetto ha solo una funzione informativa, sicchè la sua eventuale omissione è del tutto ininfluente per il procedimento disciplinare, il suo svolgimento e la validità del provvedimento sanzionatorio. 16.1. Il ricorrente sottolinea che, come indicato nella sentenza impugnata, tale statuizione risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte e chiede una rimeditazione di tale orientamento, richiamando Cass. 26 novembre 2015, n. 24157 nella quale, peraltro, l'indicata questione non è stata esaminata specificamente . 16.2. Il motivo non è da accogliere perchè il ricorrente non offre argomenti utili a modificare il richiamato e consolidato orientamento di questa Corte secondo cui in tema di illeciti disciplinari di maggiore gravità imputabili al pubblico dipendente, la comunicazione all'interessato della trasmissione degli atti da parte del responsabile della struttura all'UPD, prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma 3, ha una funzione meramente informativa, sicchè gli effetti dell'eventuale omissione di tale adempimento non si riverberano sul procedimento disciplinare e sul suo svolgimento, che prosegue regolarmente vedi, per tutte Cass. 10 agosto 2016, n. 16900 Cass. 8 agosto 2016, n. 16637 Cass. 7 novembre 2016, n. 22550 Tale indirizzo deve essere, quindi, qui confermato, precisandosi che esso si basa sui seguenti principali argomenti, non scalfiti dalle argomentazioni dell'attuale ricorrente a il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis per gli illeciti disciplinari di maggiore gravita, imputabili al pubblico dipendente, come quelli che comportano il licenziamento, contiene due previsioni 1 con la prima comma 3 , è imposto al dirigente della struttura amministrativa in cui presta servizio il dipendente la trasmissione degli atti all'ufficio disciplinare entro cinque giorni dalla notizia del fatto e la contestuale comunicazione all'interessato 2 con la seconda comma 4 si prescrive all'ufficio disciplinare la contestazione dell'addebito al dipendente con l'applicazione di un termine pari al doppio di quello stabilito nel comma 2 ossia quaranta giorni e si stabilisce inoltre che la violazione dei termini di cui al presente comma comporta per l'Amministrazione la decadenza dal potere disciplinare b attraverso la previsione dei suindicati termini, alla ratio generale della norma - rappresentata dalla necessità della individuazione di un apposito Ufficio per i procedimenti disciplinari UPD , per i procedimenti relativi a fatti puniti con sanzioni più severe rispetto a quelle indicate nel comma 1, onde garantire meglio il diritto di difesa del dipendente - si aggiunge la ratio della salvaguardia dell'esigenza di rendere più veloce l'esercizio del potere disciplinare, attraverso la previsione di regole che mettono in correlazione, funzionale e temporale, le attività e le fasi del procedimento, anche nei casi in cui queste si svolgano davanti ai due diversi organi individuati come competenti , tant'è che il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento gestito dall'UPD viene fatto decorrere dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora d peraltro, gli effetti dell'eventuale omissione della contestuale comunicazione all'interessato della trasmissione di cui all'ultima parte citato art. 55 bis, comma 3, non si riverberano sul procedimento disciplinare e sul suo svolgimento, che prosegue regolarmente, in quanto la comunicazione all'interessato ha una funzione meramente informativa, senza alcun pregiudizio per le garanzie difensive, le quali vengono in considerazione solo se ed in quanto venga avviato, dall'organo competente, il vero e proprio procedimento disciplinare e del resto, la suddetta norma non contiene alcun alcuna previsione sanzionatoria in relazione ai casi in cui la comunicazione al lavoratore sia stata omessa e neppure contiene una qualche espressione letterale dalla quale possa desumersi la cogenza dell'adempimento, non essendo esso costruito in termini di obbligo , obbligo che peraltro non sarebbe nemmeno configurabile, atteso che tutto il materiale relativo alla notizia del fatto disciplinarmente refluisce nella contestazione f nessun pregiudizio dei diritti di difesa del sottoposto a procedimento disciplinare potrebbe, pertanto, derivare dall'eventuale mancanza della comunicazione preliminare informativa da parte del soggetto che vi è tenuto, ove. si consideri che il lavoratore, nei cui confronti sia, poi, avviato il procedimento disciplinare, ha il diritto di accedere agli atti istruttori, anche per potere verificare il rispetto dei termini perentori, come è espressamente previsto dall'ultima parte dell'art. 55-bis, comma 5 Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori riguardanti il procedimento . 17. Il quinto motivo va dichiarato inammissibile, per plurime, concorrenti ragioni. 17.1. In primo luogo non risulta osservato il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione vedi sopra punto 4.1 con riferimento agli atti e documenti richiamati a partire dalla Convenzione di cui si contesta l'interpretazione con riguardo all'art. 2 . 17.2. In secondo luogo è inammissibile la censura di omessa pronuncia in relazione alla violazione dell'art. 116 c.p.p., eccepita nelle fasi di merito, in quanto per costante indirizzo di questa Corte il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali vedi, per tutte Cass. 26 settembre 2013, n. 22083 . 17.3. Comunque sono inammissibili anche i profili di censura con i quali si sostiene la nullità dell'istruttoria disciplinare perchè sarebbe stata compiuta dal Segretario generale del Comune di Montesilvano, soggetto estraneo all'UPD, sulla base dei seguenti due rilievi a secondo il Comune stesso la titolarità dell'azione disciplinare spettava all'Ufficio associato cit. e non a soggetti diversi b comunque l'attività svolta dal Segretario generale avrebbe comportato la violazione delle norme del codice di procedura penale in tema di segreto istruttorio e di autorizzazione dell'Autorità giudiziaria per prendere visione degli atti delle indagini preliminari. Ebbene, quanto al primo rilievo va osservato che lo stesso ricorrente non contesta utilmente la ricostruzione dei fatti effettuata alla Corte d'appello nel senso che il Segretario generale del Comune -si-è-limitato a raccordarsi e collaborare con l'Ufficio associato - secondo le regole della buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost. - e a tal fine si è procurato gli atti delle indagini preliminari utili anche in sede disciplinare essendo questo un adempimento idoneo a ridurre la durata del procedimento disciplinare e quindi li ha semplicemente trasmessi all'Ufficio competente. In ogni caso la normativa processual-penalistica invocata non trova applicazione per il procedimento disciplinare in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui gli atti che siano acquisiti nell'ambito del procedimento disciplinare seppur provenienti da indagini preliminari svolte in sede penale, possono essere utilizzati come elementi di vantazione in ambito disciplinare, una volta sottoposti in contraddittorio all'incolpato, senza che i limiti del segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. ostino alla loro acquisizione o rilevino sulla loro efficacia probatoria e sulla validità del provvedimento disciplinare emesso, in quanto tali limiti sono dettati non a tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti nelle indagini penali ma delle indagini stesse Cass. 12 novembre 2018, n. 28905 Cass. SU 12 giugno 2017, n. 14552 Cass. SU 15 gennaio 2020, n. 741 e molte altre, come si dirà più avanti . 17.4. A fronte dell'anzidetta situazione normativa e fattuale, il ricorrente ribadisce in modo apodittico che il Segretario generale del Comune avrebbe svolto un'attività istruttoria, senza specificare quali pregiudizi in concreto egli avrebbe subito in conseguenza dell'anzidetta attività di collaborazione svolta dal Segretario generale con l'Ufficio associato. Di qui la complessiva inammissibilità del quinto motivo. 18. Il sesto motivo è inammissibile. 18.1. Le censure - impropriamente proposte come violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c. e degli artt. 115 e 116c.p.c., nonchè degli artt. 24 e 111 Cost. - nella sostanza si risolvono in una inammissibile contestazione della decisione rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito in materia di assunzione e valutazione delle prove, in particolare con riferimento al valore di prova legale attribuito dalla Corte d'appello ai verbali redatti dalla Polizia e alla conseguente non ammissione della prova testimoniale diretta a contrastarne il contenuto. Com'è noto, tale tipo di decisione è censurabile in sede di legittimità, non sotto il profilo della violazione di legge ma sotto il profilo del vizio di motivazione, nei limiti attualmente previsti dall'art. 360 c.p.c., n. 5. 18.2. E', infatti, jus receptum che il giudice del merito è libero di scegliere le risultanze istruttorie ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione e di dare liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge Cass. 21 agosto 2019, n. 21569 Cass. SS.UU, 5802/1998 e 24148/2013 Cass. 18119/2008, 1014/2006, 15355/2004, 1892/2002 . E deve essere ricordato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, mancando nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali vedi, per tutte Cass. 20 gennaio 2017, n. 1593 . Tutte le indicate ragioni portano all'inammissibilità del sesto motivo perchè con esso il ricorrente, in sostanza, finisce con l'esprimere un mero dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze probatorie effettuate dalla Corte d'appello, che come tale è di per sè inammissibile. 19. Anche il settimo motivo non è da accogliere. 19.1. Con esso il ricorrente, in sostanza, chiede a questa Corte di effettuare una rivisitazione del giudizio sulla proporzionalità della sanzione espulsiva riguardo agli addebiti contestati, muovendo dalla premessa secondo cui il giudizio effettuato dalla Corte d'appello sul punto sarebbe basato su una erronea interpretazione dell'art. 7, comma 8, lett. b e i del CCNL Dirigenti Regioni e Autonomie locali da applicare, visto che le suindicate disposizioni sia per le minacce lett. b sia per le molestie, anche di carattere sessuale lesive della dignità della persona lett. i , prevedono l'applicazione solo di sanzioni conservative. Al riguardo va, in primo luogo, ricordato che per costanti e consolidati orientamenti di questa Corte a per i giudizi, come il presente, ai quali si applica ratione temporis l'art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo successivo alla suddetta modifica di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 - che ha molto limitato l'ambito di applicabilità del controllo di legittimità sulla motivazione - la valutazione in ordine alla suddetta proporzionalità, che è devoluta al giudice del merito, rientrando nella ricostruzione del fatto da questi operata, è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la relativa motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili vedi per tutte Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053 Cass. 9 giugno 2014, n. 12928 Cass. 8 maggio 2018, n. 10949 Cass. 5 dicembre 2019, n. 31839 b pertanto, in caso di contestazione di una decisione sulla sussistenza di una giusta causa di licenziamento e, in particolare, sulla proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla condotta contestata - che è il frutto di selezione e valutazione di una pluralità di elementi da parte del giudice del merito - la parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, non solo non può limitarsi ad invocare una diversa combinazione di detti elementi ovvero un diverso peso specifico di ciascuno di essi come era disposto dal precedente testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5 , ma con la nuova norma deve piuttosto denunciare l'omesso esame di un fatto avente, ai fini del giudizio di proporzionalità, valore decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia con certezza e non con grado di mera probabilità Cass. n. 18715 del 2016 Cass. n. 20817 del 2016 . 19.2. Nella specie, va anche sottolineato che la denunciata erroneità di interpretazione delle norme del CCNL di Comparto è destituita di fondamento. Invero, quanto ai rapporti tra licenziamento e previsioni disciplinari della contrattazione collettiva, questa Corte in molteplici occasioni ha espresso il generale principio secondo cui le previsioni della contrattazione collettiva che graduano le sanzioni disciplinari non sono vincolanti per giudice del merito, essendo quelle della giusta causa e del giustificato motivo nozioni legali tra le tante Cass. n. 8718 del 2017 Cass. n. 9223 del 2015 Cass. n. 13353 del 2011 . E, tuttavia, si è precisato che il giudice deve tenere conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro vedi Cass. n. 32500 del 2018 . 19.3. Tale ultimo principio è stato applicato anche all'ipotesi in cui le previsioni negoziali ricolleghino ad un determinato comportamento giuridicamente rilevante solamente una sanzione conservativa in tal caso si è anzi affermato che, trattandosi di una condizione di maggior favore per l'incolpato, il giudice è, in linea di principio, vincolato dal contratto collettivo nel senso che se alla mancanza il CCNL ricollega ona sanzione conservativa, il giudice non può estendere il catalogo delle giuste cause o dei giustificati motivi di licenziamento oltre quanto stabilito dall'autonomia delle parti vedi, per tutte Cass. 5 dicembre 2019, n. 31839 e ivi ampi richiami . Ma si è anche aggiunto che la suddetta vincolatività viene meno se non risulta - anche dalle parole usate - che le Parti contrattuali abbiano inteso escludere, per i casi di maggiore gravita, la possibilità di una sanzione espulsiva Cass. n. 31839 del 2019 cit . Il giudice per considerare sussistente una simile evenienza è tenuto ad interpretare il contratto collettivo tenendo presenti sia le conseguenze volute dalle Parti con l'elencazione esemplificativa dei casi menzionati e quindi a verificare se sia possibile ricomprendere nella previsione contrattuale ipotesi non contemplate nell'esemplificazione, attenendosi, nel compimento di tale operazione ermeneutica, al generale criterio di ragionevolezza nonchè al criterio di stretta interpretazione che governa il rapporto regola-eccezione. Se, a compimento di tale operazione ermeneutica, il giudice perviene alla conclusione che la previsione di fonte negoziale non può considerarsi, in concreto/vincolante per il datore di lavoro, perchè non tipizza in modo specifico la condotta del lavoratore ritenuta punibile con sanzione conservativa, allora l'irrogazione del licenziamento può considerarsi legittima Cass. n. 31839 del 2019 cit. . 19.4. Nella specie l'interpretazione offerta dalla Corte d'appello al contratto collettivo de quo risulta del tutto conforme ai principi richiamati. Infatti, la Corte territoriale, muovendo dal carattere pacifico dei fatti posti in essere dall'incolpato ai danni della denuhciante, attenendosi correttamente alla prima parte del richiamato art. 7, ha posto l'accento sulle particolari responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto dall'attuale ricorrente, delineate anche dal precedente art. 5 del CCNL. Così è giunta alla conclusione della proporzionalità del licenziamento ai fatti commessi, dando particolare rilievo alla pregnanza dell'elemento intenzionale e al carattere oggetti va mente non lieve della violazione riscontrata, che hanno denotato un evidente disinteresse deU'incoJpato al rispetto dei principi generali di correttezza ed integrità nell'esecuzione del rapporto di lavoro, tanto più significativo data la qualifica dirigenziale posseduta. 19.5. Già dagli elementi posti in luce dalla Corte d'appello si desume che, del tutto correttamente, nella sentenza impugnata le disposizioni dell'art. 7 del CCNL cit. prevedenti sanzioni conservative sia per le minacce sia per le molestie, anche sessuali non sono state considerate vincolanti. Infatti, in primo luogo, nè la indicazione di minacce nè quella di molestie sessuali possono considerarsi idonee a tipizzare in modo specifico le condotte dei lavoratori ritenute meritevoli di sanzione. Al riguardo va considerato che, ad esempio, in ambito penalistico a la configurabilità del reato di minaccia può aversi per comportamenti molto diversi e si distinguono vari tipi di minaccia vedi, per tutti Cass. pen 14 gennaio 2019, n. 8193 b d'altra parte, per quel che riguarda le molestie sessuali se ne esclude la ricorrenza tutte le volte in cui vi siano dei contatti fisici a sfondo sessuale, perchè in tale ipotesi si ritiene sussistente il delitto di violenza sessuale, consumata o tentata a seconda dei casi vedi, per tutte Cass. pen. 12 maggio 2010, n. 27042 . . A ciò va aggiunto che, nella specie, un ulteriore elemento qualificante della condotta - e che la caratterizza rispetto a quelle genericamente indicate nel CCNL - è rappresentato dal fatto pacifico che l'incolpato si è avvalso della qualifica dirigenziale posseduta per avvicinare la denunciante. 19.6. Tutti gli indicati elementi portano a ritenere corretta la conclusione della Corte d'appello di attribuire prevalenza rispetto, alle menzionate norme del CCNL, alla valutazione di gravità del comportamento posto in essere dall'attuale ricorrente e, quindi, di escludere la possibilità di considerarlo rientrante nell'elencazione contrattuale richiamata, reputandolo invece - alla luce della valutazione di propria competenza di tutte le circostanze del caso concreto - tale da costituire giusta causa di licenziamento perchè irrimediabilmente lesivo del vincolo fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale della collaborazione fra le parti nel rapporto di lavoro. III - Conclusioni. 20. In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza. 21. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ove il versamento ivi previsto risulti dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condannali ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 duecento/00 per esborsi, Euro 5500,00 cinquemilacinquecento/00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.