Lavoratrice invalida con figlia disabile: sacrosanto il diritto allo smartworking

Il giudice censura l’operato dell’azienda che ha respinto la richiesta della dipendente e l’ha posta in cassa integrazione. Evidente il diritto della donna a lavorare da casa, svolgendo ella funzioni connesse con l’uso del telefono e di strumenti informatici. Decisivo anche il rischio di un potenziale grave contagio per lei e per la figlia in caso di obbligo di lavorare in ufficio.

Sacrosanto, ai tempi del coronavirus, il diritto a vedersi riconosciuta dall’azienda la possibilità del c.d. smartworking . Esemplare la valutazione compiuta in merito alla posizione di una donna che, pur essendo invalida e avendo una figlia affetta da un handicap grave, si era vista negare l’ipotesi del lavoro da casa e si era ritrovata in cassa integrazione Tribunale di Bologna, sezione lavoro, decreto 23 aprile 2020 Protagonista della battaglia legale è una impiegata con quasi vent’anni di lavoro alle spalle nella stessa azienda. Il rapporto sembra solido, ma vacilla a causa dei problemi causati dal Coronavirus a fine marzo la donna chiede con una email di poter usufruire dello smartworking nel periodo di emergenza sanitaria e allega certificazione del suo stato di invalidità . Dall’azienda però arriva, sempre via email, una risposta negativa alla dipendente viene negato in sostanza lo smartworking e, allo stesso tempo, e viene comunicato che sarebbe stata in cassa integrazione per la settimana successiva A censurare la presa di posizione dell’azienda provvede il Giudice, ponendo in evidenza, da un lato, la situazione familiare della lavoratrice – con annesso elevato rischio per il potenziale contagio da coronavirus in caso di obbligo di recarsi in ufficio –, e, dall’altro, che la società sta utilizzando la modalità smartworking per taluni dipendenti appartenenti allo stesso ufficio della donna. In premessa viene sottolineato che nell’attuale situazione di emergenza sanitaria il lavoro da casa è raccomandato , se non addirittura imposto, per quelle attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza . Subito dopo viene ricordato che i dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile , sempre che, ovviamente, tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione , e, in particolare, ai lavoratori del settore privato, affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile . Alla luce di tali paletti, è sacrosanto, secondo il Giudice, il diritto della donna ad accedere allo smartworking , essendo ella invalida al 60 per cento e convivente con figlia con handicap grave . Decisiva anche la constatazione della compatibilità della modalità agile del lavoro con le caratteristiche della prestazione , poiché la donna svolge mansioni con l’utilizzo del telefono e di strumenti informatici . Evidenti, poi, i pericoli per la donna e per la figlia in caso di lavoro svolto in ufficio. Su questo punto il giudice evidenzia che la lavoratrice è invalida al 60 per cento e convive con figlia con handicap grave ci si trova di fronte, quindi, a due soggetti fortemente esposti al rischio di contagio, anche in forma grave . Logico perciò il timore che lo svolgimento delle attività di lavoro in modalità ordinarie , cioè uscendo da casa per recarsi in ufficio , possa esporre la donna al rischio di un pregiudizio imminente ed irreparabile per la salute sua e della figlia convivente . Tirando le somme, quindi, l’azienda, conclude il giudice, deve procedere immediatamente ad assegnare la dipendente a modalità di lavoro agile, dotandola degli strumenti necessari o concordando l’uso di quelli personali . Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

Tribunale di Bologna, sez. Lavoro, decreto 23 aprile 2020, n. 2759 Rileva a. sembra sussistere il fumus bonis iuris. a1. Risulta, da quanto la ricorrente assume e/o documenta che - è dipendente della società convenuta dall'11.1.2001 come impiegata di secondo livello c.c.n.l. commercio, addetta al settore fiscale, - con mail del 25.3.2020 chiedeva di poter usufruire della formula lavorativa in Smart Working in questo periodo di emergenza Covid IV , allegando certificazione del suo stato di invalida in misura del 60%, - l'azienda con mail di risposta in pari data, non rispondeva positivamente, ma con l’indicazione che sarebbe stata in cassa integrazione per la settimana successiva, avvertendo qualora dovesse riprendersi l'attività lavorativa prenderemo in esame le richieste pervenute” senza però successivamente provvedere - la figlia ____________ disabile, è nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92, - l'azienda sta utilizzando la modalità smart working per taluni dipendenti _____________ e _____________ dell'ufficio fiscale al quale è addetta la ricorrente . a2. Nella attuale situazione di emergenza sanitaria il lavoro da casa è raccomandato o imposto dalla normativa recente. L'art. 1, comma 7, DPCM 3.3.2020 raccomanda il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza ’’. L’art. 4 DPCM dell’1.3.2020 stabilisce che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato L’art. 39 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, dispone che Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità siacompatibile con le caratteristiche della prestazione. 2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. ” a3. La ricorrente, invalida al 60%, convivente con figlia con handicap grave, sembra avere diritto, ai sensi dell’art. 39, del D.L. n. 18 del 17.3.2020 ad accedere allo smart working disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della L. 81/2017. In ogni caso ha effettuato tempestiva richiesta, rimasta inopportunamente senza risposta, e la compatibilità della modalità agile del lavoro con le caratteristiche della prestazione sembra evidente, poiché svolge mansioni con l'utilizzo del telefono c di strumenti informatici b. sembra sussistere il periculum in mora. La ricorrente, invalida al 60%, convive con figlia con handicap grave accertato e documentato. Trattasi di due soggetti gravemente esposti al rischio di contagio, anche in forma grave, e l’emergenza sanitaria è ancora in corso. Vi è più che fondato timore di ritenere che lo svolgimento della attività di lavoro in modalità ordinarie, uscendo da casa per recarsi al lavoro, esponga la ricorrente, durante il tempo occorrente per una pronuncia di merito, al rischio di un pregiudizio imminente ed irreparabile per la salute sua e della figlia convivente c. si deve provvedere in via cautelare urgente, inaudita altera parte, poiché la convocazione preventiva della controparte pregiudicherebbe l’attuazione del provvedimento che, per essere efficace, deve essere necessariamente immediata. Ordina a __________ in persona del legale rappresentante, di voler procedere immediatamente, dalla comunicazione del presente provvedimento, ad assegnare la ricorrente a modalità di lavoro agile Smart Working, dotandola degli strumenti necessari o concordando l'uso di quelli personali Fissa per la conferma, modifica o revoca del presente provvedimento non potendosi al momento provvedere alla comparizione personale delle parti presso la sede di questo Ufficio, stante la emergenza sanitaria in corso , ai sensi dell’art. 83, 7° comma, lett. h DL 18/2020, l'udienza del 19.5.2020. per la costituzione della convenuta, assegnando alla ricorrente termine per la notifica del ricorso e decreto entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento e la successiva udienza del 26.5.2020 per la discussione con trattazione scritta, autorizzando il deposito telematico di note entro due giorni prima dell’udienza. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.