Offese razziali ad alcuni lavoratori: condannata anche l’azienda

Riflettori puntati sul comportamento tenuto da un dipendente, che ha rivolto spregevoli epiteti ad alcuni lavoratori di colore, collocati in posizione gerarchica inferiore alla sua. Le persone offese hanno diritto ad essere risarcite, e la società datrice di lavoro, ritenuta anch’essa colpevole, dovrà anche provvedere alla realizzazione di un corso a cui siano chiamati a partecipare, obbligatoriamente, tutti i dipendenti e che, con l’intervento di esperti, li avvicini alle tematiche razziali al fine di educarli al doveroso rispetto di ogni cittadino, quale che ne sia la sua provenienza o etnia.

Se il dipendente è razzista e offende alcuni colleghi solo perché originari dell’Africa e con la pelle scura, allora è colpevole anche la società datrice di lavoro. Logico, quindi, condannare il singolo lavoratore e l’ azienda a risarcire i danni subiti dalle persone colpite da ripetuti e spregevoli epiteti Tribunale di Milano, sez. Lavoro civile, ordinanza del 24 gennaio 2020 . Scenario della triste vicenda è un ristorante collocato nel contesto della Stazione Centrale di Milano. Protagonista negativo è un dipendente – individuato come ‘responsabile della pizzeria’ – che offende ripetutamente alcuni lavoratori di colore, rivolgendo loro frasi come africani di ma”, negro di ma”, vi rimando in Africa”, e che in un’occasione arriva addirittura a spruzzare su di loro del deodorante – come certificato da un filmato condiviso su Facebook –. Per i lavoratori di colore si tratta di un vero e proprio incubo , sopportato soprattutto per non perdere il lavoro. E a far venire alla luce la triste situazione sono proprio le immagini che rimbalzano sul social network. A quel punto, a finire sotto accusa è il lavoratore per le assurde azioni compiute ma anche la società per non avere garantito i dipendenti ripetutamente offesi per il colore della loro pelle. Secondo le vittime ci si trova di fronte a un chiaro esempio di razzismo . Secondo il lavoratore sotto accusa, invece, non vi era alcun intento discriminatorio, e anche l’episodio del deodorante va inquadrato come meramente goliardico. Per la società datrice di lavoro, invece, la responsabilità va addebitata esclusivamente al singolo dipendente. A fare chiarezza provvede il Tribunale di Milano , respingendo ogni obiezione e chiarendo che le condotte sotto esame sono catalogabili senza dubbio come molestie con chiari riferimenti alla razza delle persone offese. Non serve, secondo i Giudici, un ragionamento complesso, ma basta invece il comune sentire per comprendere come appellativi quali negro di ma” e ti rimando in Africa” realizzino forme di offesa verso persone appartenenti ad altra etnia ed esprimano non solo disprezzo verso la razza ma un sentimento del tutto contrario all’accoglienza dello straniero anzi espressivo di un atteggiamento di rifiuto che, senza dubbio, ha contribuito a creare un clima di ostilità nell’ambiente lavorativo . E certamente umiliante e degradante è l’episodio caratterizzato dal deodorante spruzzato sul corpo dei lavoratori di colore a questo proposito i Giudici evidenziano che sì sorridono le tre persone ritratte nel video, ma esse sollevano la maglietta e le braccia in quanto comandati di farlo e l’estremo tentativo di uno di loro di coprirsi denota uno stato di imbarazzo e di umiliazione ben poco compatibili con uno spirito giocoso . Nessun dubbio, quindi, sulla colpevolezza della persona che ha così offeso e umiliato e discriminati i lavoratori di colore. Allo stesso tempo, però, viene chiamata in causa anche la società proprietaria del ristorante. A questo proposito, i giudici milanesi ricordano che il codice civile fa obbligo al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro e tra gli obblighi che la norma impone vi è anche quello di assicurare ai propri dipendenti un ambiente lavorativo in cui la persona non sia vittima di soprusi, trattamenti degradanti, umilianti e discriminatori . Ciò significa che la società datrice di lavoro avrebbe dovuto a dottare misure atte a evitare comportamenti del genere di quelli qui denunciati , e non può bastare, invece, il regolamento interno che annovera tra gli obblighi dei dipendenti un atteggiamento inclusivo, il ripudio di ogni forma di emarginazione e discriminazione diretta o indiretta e che sanziona gli atti di discriminazione , né è rilevante la presenza di numerosi lavoratori stranieri, anche di colore . Ciò che conta, e che balza agli occhi, invece, sono le condotte di un dipendente su cui l’azienda avrebbe dovuto avere un obbligo di vigilanza per assicurare un ambiente lavorativo idoneo per tutti . A questo proposito, il fatto che una persona – identificata come il responsabile della pizzeria – fosse uso utilizzare appellativi certamente razzisti denota come il rispetto del regolamento non fosse prassi per tutti e non lo fosse specie per chi, formalmente o informalmente, ma, certamente, di fatto, aveva un ruolo di responsabile . Peraltro, pare difficile pensare, osservano i Giudici, che la pessima abitudine possa non essere mai stata percepita, soprattutto perché essa era espressione di un atteggiamento abituale, ovvero quello di sottolineare, deridere e ridicolizzare alcune caratteristiche proprie di alcune persone , come certificato da espressioni poco gentili utilizzate verso lavoratori con problemi di vista e da offese spregevoli rivolte ai lavoratori di colore. Proprio ragionando in questa ottica, proprio tenendo presente la condotta del lavoratore che ha contributo a generare un ambiente lavorativo non inclusivo , di non accoglienza, respingente verso alcune persone , allora paiono evidenti, secondo i Giudici, anche le responsabilità della società, la cui posizione non può essere alleggerita dalla reazione assunta all’indomani del video e dalla conseguente presa di distanza tramite comunicato stampa. A inchiodare l’azienda anche la circostanza che i fatti sono accaduti sul luogo di lavoro e durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e la constatazione che la posizione di responsabile della pizzeria ha, senza dubbio, posto il dipendente in una condizione di supremazia gerarchica rispetto ai lavoratori di colore da lui ripetutamente offesi e discriminati. Peraltro, alla luce degli elementi a disposizione, si deve concludere che la società non si è neppure premurata di verificare quanto accadeva nel proprio ristorante, ovvero che un semplice pizzaiolo si è arrogato il ruolo di responsabile capo, come lo chiamavano e che proprio in forza di tale suo ruolo si permetteva di dare ordini ai colleghi . E proprio alla luce di tale suo ruolo di vertice, bisogna osservare che trattandosi di fatti illeciti commessi nell’esercizio delle sue mansioni o di quelle che la società ha tollerato che fossero, la società va ritenuto responsabile dei fatti ed atti commessi dal dipendente . Di conseguenza, deve essere ordinato alla società di adottare misure atte a rimuovere gli effetti ed a prevenire ulteriori comportamenti e quindi a sensibilizzare la coscienza dei dipendenti verso tematiche di tutela dei colleghi di diversa etnia e a tale scopo può essere indicata la realizzazione di un corso a cui siano chiamati a partecipare, obbligatoriamente, tutti i dipendenti e che, con l’intervento di esperti, li avvicini alle tematiche razziali al fine di educarli al doveroso rispetto di ogni cittadino, quale che ne sia la sua provenienza o etnia . Per chiudere, il lavoratore sotto processo e l’azienda vanno condannati al risarcimento dei danni , sanciscono i Giudici. Su questo fronte, non può essere messo in dubbio, invero, che il comportamento illecito del dipendente ha cagionato un danno morale a due lavoratori, ovvero una sofferenza psichica dovuta alle umiliazioni ed ai soprusi patiti , poiché l’essere, reiteratamente apostrofato con appellativi pesantemente offensivi e di matrice razzista, l’essere additato come persona che ha scarsa cura della propria igiene personale e che, per tale ragione, viene messo alla berlina, costretto a subire la ‘disinfestazione’ e, comunque, a diventare protagonista di una clip spregevole ed umiliante sono fatti che, certamente, non possono che lasciare traccia in qualsiasi persona di media sensibilità .

Tribunale di Milano, sez. Lavoro, ordinanza 23 - 24 gennaio 2020 Giudice Moglia Con ricorso promosso ai sensi degli artt. 44 D.Lgs. 286/98 e 4 D.Lgs. 215/03, i signori omissis si sono rivolti al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro e, denunciando il carattere discriminatorio dei comportamenti meglio descritti nel proprio atto, hanno domandato l'accertamento di quanto dedotto e l'addebitabilità delle condotte sia alla società omissis sia al convenuto omissis l'ordine di immediata cessazione di quanto lamentato e l'adozione di provvedimenti volti alla rimozione degli effetti, il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa. A tal fine hanno dedotto -di essere dipendenti della società omissis , impiegati, a diverso titolo e con diverse mansioni, presso il omissis situato all'interno della Stazione Centrale di Milano omissis , dopo un periodo di tirocinio, l'8 dicembre 2018 è stato assunto con contratto di apprendistato di 36 mesi ed assegnato al reparto denominato bottega omissis , anch'ella apprendista dal 1 luglio 2017, svolge mansioni di cameriera omissis , prima tirocinante dal mese di novembre 2017 è poi divenuto apprendista dal 15 maggio 2018 con qualifica e mansioni di apprendista pizzaiolo . -di essere vittime di comportamenti discriminatori a motivo della loro razza si tratta di cittadini di origine africana e di colore omissis ha lamentato di essere stato insultato da omissis responsabile del reparto bottega e da omissis che lo avrebbe anche picchiato unitamente a omissis ha riferito di insulti da parte di omissis della collega omissis e del diniego, da parte dei cuochi, di servirle il pranzo ancora di trattamenti diversi da parte del sig. omissis coordinatore dei camerieri nella distribuzione dei compiti quotidiani. omissis ha lamentato di essere stato insultato e picchiato da omissis hanno poi richiamato l'episodio avvenuto il 26 gennaio 2019 allorché il sig. omissis ha costretti a sollevarsi la maglietta spruzzando sul loro corpo del deodorante, fatto poi ripreso con il telefono cellulare dal sig. omissis . Su tali premesse e sulla base di tali condotte hanno domandato l'invocata tutela. Si è costituita la società omissis che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto non preceduto dal tentativo di conciliazione nel merito, quanto agli insulti ed alle botte, ha respinto ogni accusa contestando la veridicità degli assunti avversari quanto all'episodio del 26 gennaio 2019, ha preso le distanze individuando nei signori omissis gli unici responsabili. Si è costituito anche il sig. omissis , che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva a suo dire assente per totale insussistenza di condotte discriminatorie che, avuto riguardo agli insulti e percosse, neppure si sarebbero realizzate, mentre quanto all'episodio del 26 gennaio 2019, sarebbe avvenuto in un contesto giocoso e goliardico. Dopo l'escussione dei testi ammessi, all'udienza del 20 gennaio 2020 si è svolta la discussione. Il ricorso può essere accolto, ma nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate. Come anticipato, i ricorrenti hanno lamentato di essere stati vittima di reiterate condotte, sia verbali che fisiche, poste in essere con finalità discriminatorie a ragione della loro etnia. L'istruttoria svolta ha dato conferma delle espressioni verbali ai danni dei ricorrenti omissis al contrario, le offese verso la ricorrente omissis e le percosse non hanno avuto riscontro probatorio. Il teste omissis dipendente di omissis dal febbraio al novembre 2017 quale addetto al take way ha confermato che il sig. omissis era solito chiamare i ragazzi di colore con l'appellativo Africani di merda . Ha aggiunto che lo stesso era anche uso offendere tutti nel senso che, per ciascuno, trovava l'epiteto più congeniale. Il Teste omissis dipendente della società dal dicembre 2017 per circa un anno e mezzo quale addetto al reparto bottega ha confermato di aver sentito dire a omissis frasi oggetto del punto 17 del ricorso negro di merda , sei brutto come la morte ti rimando in Africa e, nei confronti omissis , le frasi indicate al punto 31 negro di merda , Perché siete venuti in Italia ti rimando in Africa devo comperare il deodorante per voi . Ha escluso, invece, l'espressione morto di fame . omissis direttore del ristorante dal 2011 al novembre 2018 ha riferito di non aver sentito omissis proferire le espressioni addebitategli, né di aver assistito alle percosse ai danni di omissis tuttora dipendenti della società nulla hanno visto né sentito. omissis ha raccontato di non aver mai sentito omissis offendere omissis e riportando solo di una sua abitudine a dare nomignoli a tutti. Ha riferito di non aver mai visto gesti violenti verso i dipendenti. A fronte del racconto reso dai testi omissis , che hanno confermato le offese verbali, le altre deposizioni, pur non in linea con le deduzioni di parte ricorrente, non offrono una prova positiva che sconfessi quanto denunciato. Le stesse non sono la dimostrazione che le offese denunciate non vi sono state, ma si sostanziano in un contributo neutro e, come tale, inidoneo sia a dimostrare la sussistenza di un fatto sia a negarne l'esistenza. Il fatto di non aver visto né sentito omissis proferire le frasi o tenere le condotte denunciate non vale quale prova dell'insussistenza delle allegazioni, quanto come esclusione che le frasi ed i gesti siano avvenuti sotto la percezione dei testi. Nulla esclude che, in un momento diverso, vuoi per assenza del teste o per sua distrazione, certi fatti possano essere accaduti. La prova positiva può essere, invece, come detto, ricavata dalla deposizione dei testi omissis . Con riguardo al primo va precisato che lo stesso ha riferito di un'abitudine del sig. omissis ad appellare in tal modo i dipendenti di colore. La sua deposizione vale, quindi, a corroborare quella del teste omissis in quanto dimostra quale fosse il disprezzo che il sig. omissis avesse nei confronti dei lavoratori di colore. Le loro deposizioni paiono sincere e genuine e, come tali, attendibili. Il loro rapporto di lavoro, diversamente dalla situazione degli altri testi eccetto omissis è cessato i medesimi non risultano aver ragioni di credito verso la società o altri motivi di astio e ciò neppure verso omissis . Il teste omissis ha inteso escludere, tra la gamma degli epiteti, l'espressione morto di fame dimostrando così di non essersi limitato a confermare quanto gli veniva letto, ma di aver vagliato i singoli appellativi, confermando solo quelli sentiti senza alcuna volontà di infierire. Quanto a omissis , la sua attuale posizione di ex dipendente lo sottrae da sospetti di possibile compiacenza, ma anche per lo stesso, si ritiene, valga il giudizio già più sopra espresso ovvero che il non aver sentito non esclude la sussistenza di fatti accaduti, ma non percepiti. Quanto sopra detto vale, seppur limitatamente alle offese verbali, per le condotte denunciate dai ricorrenti omissis . I testi escussi non hanno, invece, confermato né le violenze né le allegazioni della ricorrente omissis . Quest'ultima ha lamentato che il sig. omissis , rivolgendosi a omissis , avesse proferito la frase come fai a far lavorare una ragazza così brutta? , l'espressione è stata smentita dal teste omissis e confermata dal teste omissis , ma rispetto alla stessa non paiono, tuttavia, esservi profili discriminatori, ma semmai un mero giudizio estetico. Né dal contesto, come ha preteso fare la difesa, possono ricavarsi elementi in tal senso. Ugualmente omissis ha escluso che la signora omissis si fosse lamentata di una pacca sulla schiena datale da omissis . Nessuno dei testi ha confermato il rifiuto dei cuochi di preparare un piatto alla predetta o di aver sentito proferire frasi del tipo sei una negretta di merda, non ti posso fare da mangiare o trattamenti diversi nell'assegnazione dei compiti quotidiani seguii dall'espressione non ti do il pass cucina per non farti mettere le tue dite nere sul cibo . Solo il teste omissis ha raccontato che, in un'occasione, la ricorrente, che aveva chiesto ai pizzaioli una pizza, fu fatta attendere così tanto tempo che alla fine decise di rinunciare al piatto. Il teste, però ha precisato che la richiesta era stata fatta quando ancora il locale era aperto e i pizzaioli intenti a evadere gli ordini. Quanto, infine, al litigio con la collega chiamata omissis , il fatto è acclarato, ma nessuno dei testi ha potuto riferire quale sia stata la ragione dell'alterco né se, nel corso dello stesso, siano state proferite, ai danni della ricorrente, frasi razziste quali africana di merda . Al litigio, invero, hanno preso parte solo le due contendenti senza testimoni oculari. Nessuna importanza può avere l'episodio riferito dal teste omissis ovvero quando avrebbe fatto cadere la signora in quanto non oggetto di allegazione di parte. Per contro, seppur sempre con riferimento ai ricorrenti omissis il video prodotto in atti risulta sufficientemente eloquente ed esplicativo di quanto accaduto il 26 gennaio 2019. Nelle immagini, si vede il sig. omissis che, con in mano un deodorante, chiama al suo cospetto, uno per volta, tre dipendenti, due dei quali gli odierni ricorrenti, ordina loro di alzare la maglietta e di alzare le braccia, spruzza sotto le ascelle e sul corpo il prodotto e poi se ne va. Al secondo ovvero a omissis chiede anche se in casa non hanno il deodorante e gli impedisce di potersi coprire e sottrarre alla ripresa con una cassetta di plastica che gli impone di depositare. L'improvvisato cameramen ovvero il sig. omissis , prima di terminare la ripresa, dice Oh Oh disinfestazione . Questi i fatti. In diritto, i ricorrenti invocano il D.Lgs. 215/2003 sia per quanto concerne la qualificazione delle condotte tenute a loro dire sussumibili nel concetto di molestie che per quanto riguarda la tutela applicabile. L'art. 2 D.Lgs. 215/2003 Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica recita ]. Ai fini del presente decreto, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così' come di seguito definite a discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga b discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone. 2. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato testo unico”. 3. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo . Confrontando il dettato normativo con le risultanze probatorie raccolte, ritiene questo giudice che, quantomeno nei confronti dei ricorrenti omissis , le condotte tenute dal sig. omissis integrino appieno le molestie di cui al citato art. 2, comma 3. Gli appellativi utilizzati chiaramente riferiti alla razza e che accostano all'etnia vari generi di offese costituiscono, senza dubbio, comportamenti sgraditi, offensivi e umilianti. E' sufficiente invocare il comune sentire, la comune sensibilità per comprendere come appellativi quali negro di merda , ti rimando in Africa realizzino forme di offesa verso persone appartenenti ad altra etnia ed esprimano non solo disprezzo verso la razza negro di merda , ma un sentimento del tutto contrario all'accoglienza dello straniero anzi espressivo di un atteggiamento di rifiuto ti rimando in Africa che, senza dubbio, ha contribuito a creare un clima di ostilità nell'ambiente lavorativo. Certamente umiliante è poi l'episodio avvenuto il 26 gennaio 2019. I fatti sono chiari e comprovati dalle riprese. Al contrario, non vi è prova dello spirito goliardico che, a dire del sig. omissis animato il gesto né si comprende l'attinenza con un'asserita discussione tra tifoserie, di cui, comunque, non vi è prova idonea. Le immagini, ma anche il sonoro ritraggono e mostrano il sig. omissis che, con fare e modi assolutamente poco cortesi, chiama al suo cospetto, uno alla volta, i tre dipendenti di colore e li sottopone ad un trattamento umiliante e degradante. Non si limita ad un gesto, già di per sé censurabile, ovvero quello di spruzzare loro il deodorante, ma ordina di alzare la maglietta e le braccia in un crescendo di atteggiamenti e richieste sempre più offensive. Al sig. OMISSIS che, per pudore, vistosi ripreso, aveva cercato di schermarsi con una cassetta, ha ordinato, in maniera ancora una volta poco carina, di abbassare il riparo in modo che la scena potesse essere ripresa nella sua totalità e l'umiliazione essere registrata, cristallizzata e, come poi è avvenuto, divulgata. Che il deprecabile gesto abbia, anche in questo caso, avuto intenti razzisti è evidente dal fatto che, benché fossero al lavoro anche altri dipendenti, il sig. omissis ha chiamato a rassegna solo i tre di colore a loro si è rivolto chiedendo se a casa tenessero il deodorante a loro ha chiesto perché non se lo mettessero. Va poi escluso che l'episodio sia avvenuto in un contesto di gioco. Il teste omissis ha raccontato che, quel giorno, omissis lo mandò a prendere il deodorante, prima lo utilizzò per sé e poi lo spruzzò sui ragazzi. La circostanza comprova poco evidente è la differenza tra un gesto personale e volontario, quale è quello fatto su se stesso rispetto ad un'imposizione quale è quella subita dai ricorrenti. L'imposizione poi, sottolineando il mancato utilizzo di un dispositivo igienico, aveva il chiaro intento di evidenziare un difetto di pulizia personale che, vero o falso che fosse, era del tutto inopportuno e che, per i modi utilizzati, ha avuto quale unico intento quello di umiliare i signori omissis e non certo di salvaguardare l'ambiente lavorativo. Va poi escluso che il gesto sia avvenuto nell'ambito di una discussione tra contrapposte tifoserie tifosi del Milan o Inter contro omissis tifoso del Napoli . La circostanza riferita da omissis , secondo il quale gli stessi ricorrenti gli avrebbero raccontato che, prima del video trasmesso, sarebbero stati omissis a spruzzare il deodorante a omissis che avrebbe dovuto recarsi allo stadio per assistere alla partita del Napoli, non risulta credibile. Anzitutto, sorprende che il sig. omissis non ne faccia cenno nella sua difesa inoltre, il teste omissis ha riferito che, dopo aver eseguito l'ordine di andare a comperare il deodorante, fu lo stesso omissis a mettersi il prodotto il teste ha poi escluso che i ricorrenti fossero usi discutere di calcio con il convenuto. La reazione avuta dai ricorrenti dopo essere stati chiamati al cospetto del sig. omissis il fatto che siano stati richiamati uno alla volta esclude poi che il tutto sia sorto in un contesto di gioco. Seppur le tre persone ritratte sorridono, è evidente che sollevano la maglietta e le braccia in quanto comandati di farlo e l'estremo tentativo di omissis di coprirsi denota uno stato di imbarazzo e umiliazione ben poco compatibili con uno spirito giocoso. Le considerazioni sopra svolte valgono, senza dubbio, a ricondurre le condotte esaminate nell'alveo delle molestie di cui all'art. 2, comma 3, D.Lgs. 215/03. Quanto alla loro ascrivibilità, non vi è dubbio che le stesse siano soggettivamente riconducibili a omissis in quanto autore materiale. Nel presente giudizio è chiamata a rispondere, tuttavia, anche la società Vagonerosso, datrice di lavoro dei ricorrenti e del predetto. In diritto, l'art. 2087 c.comma fa obbligo al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Non vi è dubbio che tra gli obblighi che la norma impone vi sia anche quello di assicurare ai propri dipendenti un ambiente lavorativo nel quale la persona non sia vittima di soprusi, trattamenti degradanti, umilianti e discriminatori. Vagonerosso avrebbe quindi dovuto adottare misure atte a evitare comportamenti del genere di quelli qui denunciati. Al riguardo, la stessa ha prodotto il proprio regolamento che, al punto 2.2., annovera tra gli obblighi dei dipendenti un atteggiamento inclusivo, il ripudio di ogni forma di emarginazione e/o discriminazione diretta o indiretta e che al successivo punto 6.2, sanziona gli atti di discriminazione quale che essa siano. Fermo il regolamento, che denota la condanna della società verso certi comportamenti, non è dato sapere quali siano state le misure adottate dalla società per verificare il rispetto dei predetti precetti da parte dei lavoratori. Certamente indifferenti sono, a riguardo, sia le iniziative benefiche del fondatore, di cui vi è allegazione, sia la presenza di numerosi lavoratori stranieri anche di colore. Invero, ciò che si contesta non è una condotta materialmente posta in essere dalla società, rispetto alla quale potrebbero valere gesti di contenuto e segno diversi, bensì le condotte dei suoi dipendenti sulle quali avrebbe avuto un obbligo di vigilanza al fine di assicurare un ambiente lavorativo idoneo per tutti indiscriminatamente. Obbligo di vigilanza che, avendo accertato i fatti di cui si è detto, risulta non essere stato, quantomeno, efficace. Né la società ha allegato quali indagini abbia svolto allorché, in occasione dei questionari sottoposti ai dipendenti il 31 gennaio 2019, tre di loro cfr. docomma 51, 52 e 53 hanno riferito che la signora omissis , confidandosi con loro, si era lamentata di un ambiente lavorativo razzista e aveva fatto espresso riferimento a condotte, a suo dire, non consone, tenute da omissis . Tali informazioni, pur acquisite dopo i fatti qui denunciati, avrebbe dovuto indurre la società alle opportune verifiche di cui, però, non è dato riscontro. Il fatto che una persona il sig. omissis , al di là del suo ruolo i testi lo hanno identificato come il responsabile della pizzeria , reiteratamente, fosse uso utilizzare appellativi certamente razzisti, ma non solo risulta accertato che fosse avvezzo assegnare nomignoli a tutti , denota come il rispetto del regolamento non fosse prassi per tutti e non lo fosse specie per chi, formalmente o informalmente, ma, certamente, di fatto, aveva un ruolo di responsabile cfr. le deposizioni . Benché non sia emerso che i ricorrenti si siano mai lamentati delle condotte tenute dal signor omissis , silenzio le cui ragioni appaiono intuibili e che, comunque ha poi riferito al teste omissis dipendente della società omissis attraverso la quale i ricorrenti hanno conosciuto la società omissis cui ha detto che aveva paura di perdere il lavoro , pare difficile pensare che l'abitudine del signor omissis non sia mai stata percepita. Il suo comportamento, che avuto poi il suo acme nell'episodio del 26 gennaio 2019, pare espressione di un suo atteggiamento abituale, ovvero quello di sottolineare, deridere e ridicolizzare alcune caratteristiche proprie di alcune persone. Se verso alcuni utilizzava espressioni più neutre Milanese o Milanista , verso altri era meno gentile cecato verso chi, evidentemente, aveva problemi di vista e verso i dipendenti di colore, addirittura, spregevole. La reiterazione delle condotte pare difficile crede, possa essere passata inosservata. Certamente la stessa ha contributo a generare un ambiente lavorativo non inclusivo, di non accoglienza, respingente verso alcune persone. Di questo la società deve rispondere. Nessuno rilevanza ha poi la reazione assunta all'indomani del video e la presa di distanza comunicato stampa . Si tratta, invero, di condotta postuma che, in quanto condanna dell'operato altrui, può ritenersi significativa di una mancata partecipazione ai fatti, ma che non assolve da eventuali omissioni che le sono imputate. Inoltre che può essere stata giustificata da ragioni economico commerciali. In sede di discussione, il difensore ha sottolineato come la diffusione del video abbia danneggiato l'immagine della società non solo in Italia, ma anche oltre oceano era, quindi, interesse di omissis prendere le distanze dal comportamento del suo dipendente per salvare la propria immagine. Tentativo che ha cercato di fare anche nel presente giudizio escludendo che il sig. omissis avesse qualche ruolo di responsabile. La circostanza, del tutto smentita dai testi, risulta, comunque del tutto irrilevante in quanto, anche per quello che si dirà nel prosieguo, lo stesso era un dipendente della società. Ugualmente del tutto irrilevanti sono le richieste da parte della società ai ricorrenti e finalizzate a sapere quali rimedi la stessa avrebbe potuto prendere per soddisfare le loro pretese di tutela. Invero, si tratta di domande intervenute dopo i fatti, quindi al più rilevanti per un bonario componimento, comunque, che non possono colmare le precedenti omissioni e neppure possono valere, come sembra aver voluto fare la difesa in sede di discussone, a far ricadere la colpa sui ricorrenti che non hanno dato alcuna indicazione a riguardo. Non spetta certo ai dipendenti suggerire al datore di lavoro quali misure preventive o repressive dover adottare per evitare situazioni pericolose per la loro salute. La responsabilità della società trova fondamento giuridico anche nel disposto dell'art. 2049 c.comma La norma, come insegna la Suprema Corte, introduce un'ipotesi di responsabilità indiretta e postula l'esistenza di un rapporto di lavoro tra preponente e preposto oltre che il fatto illecito si sia consumato in presenza di un nesso di occasionalità necessaria tra il lavoro svolto dal dipendente e l'illecito stesso. Si chiede cioè che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo in questo senso Cass. n. 7403 del 2013, Cass. n. 12283/16 e Cass. n. 10445/19 . Nel caso in esame, i fatti sono accaduti sul luogo di lavoro e durante lo svolgimento dello stesso la posizione non è dato sapere se assegnatagli o auto-attribuitasi di responsabile del reparto pizzeria ha, senza dubbio, posto il sig. omissis in una condizione di supremazia gerarchica rispetto ai ricorrenti che, come si vede nel video, gli obbediscono. Se tra lui e i due ricorrenti non vi fosse stato una disparità di grado, difficilmente omissis e omissis avrebbero accettato di sottostare all'umiliazione di essere cosparsi di deodorante e di denudarsi. La società, come detto, ha, più volte escluso qualsivoglia ruolo di responsabile in capo a omissis . La circostanza, invece, è stata confermata da parte dei testi. Ora, sulla base di quanto raccontato, qualora si volesse prestare fede a quanto riferito dalla difesa convenuta, non si potrebbe che concludere cha la società non si è neppur premurata di verificare quanto accadeva nel proprio ristorante, ovvero che un semplice pizzaiolo si è arrogato il ruolo di responsabile capo come lo chiamavano e che proprio in forza di tale suo ruolo si permetteva di dare ordini ai colleghi. Proprio tale suo ruolo di vertice gli ha reso possibile fare quanto qui gli viene imputato. Trattandosi di fatti illeciti commessi nell'esercizio delle sue mansioni o di quelle che la società ha tollerato che fossero, omissis so va ritenuta responsabile dei fatti ed atti commessi dal sig. omissis in forza del disposto dell'art. 2049 c.comma Quanto alla tutela accordabile ai ricorrenti omissis l'art 4 D.Lgs. 215 citato recita 1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico. 2. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le associazioni di cui all'articolo 5, comma 1. 3. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile. 4. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonché' la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice può ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, 5. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 4, che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento. 6. Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di cui ai commi 4 e 5, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale La disposizione consente, anzitutto, di ritenere infondata l'eccezione di improponibilità dell'azione giudiziale per mancato esperimento della procedura di conciliazione attesa la natura di facoltà e non di obbligo di tale percorso. Quanto, invece, ai rimedi, non pare efficace un provvedimento che ordini la cessazione del comportamento, trattandosi, quanto alle condotte del sig. omissis , di gesti non più reiterabili per le sue dimissioni e, quanto all'episodio del 26 gennaio 2019, di fatto isolato. Piuttosto, deve essere ordinato alla società di adottare misure atte a rimuovere gli effetti ed a prevenire ulteriori comportamenti e quindi a sensibilizzare la coscienza dei dipendenti verso tematiche di tutela dei colleghi di diversa etnia. A tal fine, può essere indicata la realizzazione di un corso al quale siano chiamati a partecipare, obbligatoriamente, tutti i dipendenti e che, con l'intervento di esperti, avvicini gli stessi alle tematiche razziali al fine di educarli al doveroso rispetto di ogni cittadino quale che ne sia la sua provenienza o etnia. Insufficiente risulta, per contro, la divulgazione di qualsiasi comunicato stante il contenuto del regolamento già in vigore. La società e il sig. omissis vanno poi condannati al risarcimento dei danni. Non può essere messo in dubbio, invero, che il comportamento illecito del primo ha cagionato un danno morale ai due ricorrenti, ovvero una sofferenza psichica dovuta alle umiliazione ed ai soprusi patiti. L'essere, reiteratamente apostrofato con appellativi pesantemente offensivi e di matrice razzista, l'essere additato come persona che ha scarsa cura della propria igiene personale e che, per tale ragione, viene messo alla berlina, costretto a subire la disinfestazione , come l'ha chiamata l'improvvisato regista e, comunque, a diventare protagonista di una clip spregevole ed umiliante sono fatti che, certamente, non possono che lasciare traccia in qualsiasi persona di media sensibilità-Quanto al quantum si ritiene di applicare il criterio equitativo e di utilizzare, quale parametro una percentuale della retribuzione mensile per il periodo intercorso tra la loro assunzione e il 26 gennaio 2019 ultimo gesto denunciato per omissis e, che ha lavorato prima come tirocinante e poi come apprendista dal giugno 2018, può essere riconosciuta la somma di Euro2800 corrispondente alla percentuale del 50% del sua retribuzione mensile moltiplicata per sette mesi. Uguale criterio può essere utilizzato per omissis al quale, però vantando un rapporto più lungo, può essere riconosciuta la somma di Euro 5600. Nessun risarcimento può essere accordato alla ricorrente omissis stante il difetto di prova dei fatti denunciati. Non avendo acclarato una responsabilità commissiva della società non si ritiene di dover ordinare la pubblicazione della sentenza. Le spese tra i ricorrenti omissis e i convenuti seguono la soccombenza. Tra la ricorrente omissis e i convenuti sussistono giuste ragione per la compensazione. P.Q.M. Accoglie il ricorso e, per gli effetti, accertati i comportamenti discriminatori posti in essere dal convenuto omissis nei confronti dei ricorrenti omissis ordina alla società resistente di predisporre un piano di rimozione degli effetti avente per oggetto la realizzazione di un corso obbligatorio per tutti i dipendenti che, con la partecipazione di esperti, avvicini gli stessi alle tematiche razziali al fine di educarli al doveroso rispetto di ogni cittadino quale che ne sia la sua provenienza o etnia. Condanna, in va tra loro solidale, la società omissis e il sig. omissis a risarcire ai ricorrenti omissis i danni patiti con la corresponsione al primo della somma di Euro 600 ed al secondo di Euro 1200. Rigetta il ricorso proposto da _ Condanna i convenuti alla rifusione delle spese processuali sostenute dai ricorrenti omissis che vengono liquidate in complessivi Euro 4000 oltre accessori con distrazione in favore dei difensori antistatari. Compensa le spese di lite tra la ricorrente omissis e i convenuti.