Il datore di lavoro non può negare lo smart working, in maniera irragionevole o discriminatoria al lavoratore…

Ai sensi dell'art. 39, comma 2, d.l. n. 18/2020, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n 81. Ove il datore di lavoro privato sia nelle condizioni di applicare il lavoro agile, il ricorso alle ferie non può essere indiscriminato, ingiustificato o penalizzante, soprattutto laddove vi siano titoli di priorità per ragioni di salute.

Consegue che, accertata la sussistenza delle condizioni per ricorrere al lavoro agile, il datore di lavoro non può agire in maniera irragionevolmente o immotivatamente discriminatoria nei confronti di questo o quel lavoratore, tantomeno laddove vi siano titoli di priorità legati a motivi di salute. Principio affermato dal Tribunale di Grosseto, Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Grosso, con ordinanza pronunciata in data 23 aprile 2020. La vicenda ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da lavoratore, portatore di patologia invalidante, cui era stata negata la possibilità di svolgere lavoro agile . Un lavoratore dipendente privato, con mansioni di impiegato, promuoveva ricorso d’urgenza ex articolo 700 cpc, al fine di veder riconosciuto il proprio diritto a svolgere lavoro agile al proprio domicilio, anziché usufruire di ferie imposte dal datore di lavoro. Faceva presente di rientrare nella tipologia di lavoratori prevista dal comma 2 dell’art. 39 del d.l. n. 18 del 2020 in materia di misure atte a contenere il contagio da Covid 19, in quanto affetto da patologia respiratoria, in conseguenza della quale era stato attestato da medico l’inidoneità a svolgere attività lavorativa nel posto di lavoro, per l’elevato rischio di contrarre il virus patogeno. Peraltro, eccepiva il lavoratore, agli altri colleghi di reparto era stato concesso lo svolgimento dello smart working e di conseguenza non vi era ragione logica per negargli tale possibilità, con correlativa imposizione di ferie o di sospensione non retribuita della prestazione lavorativa. Si costituiva in giudizio l’azienda resistente eccependo in primis l'ammissibilità di una condanna ad un facere infungibile e rilevando comunque l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora quali requisiti necessari del ricorso cautelare. Sulla domanda di condanna ad un facere infungibile. La decisione esaminata costituisce una interessante pronuncia in materia di svolgimento dello smart working previsto dalla legge n. 81 del maggio 2017 e fortemente caldeggiata dalle attuali norme introdotte dal legislatore per prevenire il diffondersi del Covid 19. Pronuncia che, stante il ristrettissimo lasso temporale entro cui trovare efficacia, doveva avere caratteri di immediata e concreta rilevanza coercitiva. Il giudice del lavoro di Grosseto analizza prima di tutto l’ammissibilità delle domande di condanna ad un facere infungibile. Afferma che, giurisprudenza di merito e di legittimità della Suprema Corte, hanno ritenuto l'ammissibilità di un provvedimento d’urgenza di condanna ad un facere infungibile, dandosi atto che la pronuncia, per quanto impositiva di un obbligo incoercibile, costituisce, comunque, uno strumento di coazione indiretta . Implicando un accertamento dell’illecito, va da sé che, in caso di inosservanza, si avrebbe quale conseguenza la successiva richiesta di risarcimento dei danni. E sempre che, ovviamente, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria sussista il pericolo imminente e irreparabile della lesione di posizioni sostanziali di carattere assoluto del ricorrente. Sotto altro profilo è stata valorizzata l'idoneità di siffatti provvedimenti ad esercitare una certa pressione sull’obbligato ai fini del suo adempimento volontario. La condanna ad un facere infungibile è stata ritenuta ammissibile anche sul presupposto che la parte soccombente potrebbe comunque dare volontaria esecuzione al provvedimento d’urgenza. La portata dell’art. 39 del d.l. n. 18/2020. A partire dal mese di febbraio di quest'anno sono stati emanati numerosi provvedimenti emergenziali allo scopo di contenere la diffusione del Covid-19. Tutta la normativa straordinaria ed urgente cerca di coniugare la salvaguardia dell'attività lavorativa soprattutto nei settori considerati essenziali con le esigenze di tutela della salute e di contenimento della diffusione dell'epidemia. In tale contesto, il ricorso al lavoro agile, disciplinato in via generale dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, è stato considerato una priorità. Per ovvie ragioni, tale modalità lavorativa non può, né poteva, essere imposta in via generale ed indiscriminata tuttavia è stata, reiteratamente e fortemente, raccomandata ed addirittura considerata modalità ordinaria di svolgimento della prestazione nella P.A. Con particolare riguardo al caso in esame, trova rilievo il comma 2 del citato art. 39, che espressamente prevede che ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 . Ora, appare incontestato e così provato in giudizio, che il lavoratore ricorrente rientri nella fattispecie di grave patologia invocata dal comma 2 citato. E, parallelamente, l’azienda resistente non ha dato prova dell'impossibilità di ricorrere al lavoro agile anzi, è emerso in giudizio che tutti i colleghi del ricorrente fossero stati messi nelle condizioni di svolgere il loro lavoro impiegatizio presso il domicilio. Dunque, accertata la sussistenza delle condizioni per ricorrere al lavoro agile, come nel caso esaminato, il datore di lavoro non può agire in maniera irragionevolmente o immotivatamente discriminatoria nei confronti di questo o quel lavoratore, tantomeno laddove vi siano titoli di priorità legati a motivi di salute. il rifiuto di ammettere il ricorrente al lavoro agile e la correlata prospettazione della necessaria scelta tra la sospensione non retribuita del rapporto e il godimento forzato di ferie non ancora maturate sono stati pertanto ritenuti illegittimi dal Tribunale del lavoro. Sussistendo così il requisito del fumus boni iuri. Il periculum in mora. Il giudice del lavoro ritiene sussistere altresì il cd. periculum in mora atteso che il ricorrente, non potendo rientrare fisicamente in azienda almeno fino al 30 aprile 2020 ed avuto riguardo al tempo ordinariamente occorrente per fare valere i propri diritti in via ordinaria, si troverebbe di fronte alla scelta tra due distinte, ingiustificabili, rinunce alla retribuzione o al godimento annualmente ripartito delle ferie come via via maturate in ragione del lavoro prestato. In entrambi i casi con sicura compromissione di diritti fondamentali ed intangibili del lavoratore. Tale comprovata, specifica, circostanza di fatto ha indotto il Tribunale a ritenere sussistente il pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile e dunque esistente il concreto pericolo di lesione di beni patrimoniali e non patrimoniali non integralmente risarcibili per equivalente. In conclusione, il ricorso è stato accolto, ordinando all’azienda con effetto immediato e sino al 2 maggio 2020 data di cessazione delle restrizioni di cui alle norme Covid 19 , di consentire al ricorrente lo svolgimento delle mansioni contrattuali in modalità di lavoro agile e fissando nella misura di euro 50 al giorno la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento. Con condanna infine alla rifusione delle spese di lite. Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

Tribunale di Grosseto, sez. Lavoro, ordinanza 23 aprile 2020 Giudice Grosso 1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato telematicamente il giorno 14 aprile 2020, N.C. dipendente di E. S.p.A. con contratto a tempo indeterminato con mansioni di addetto al servizio assistenza legale e contenzioso ed inquadramento al 5. livello del CCNL del settore commercio e terziario lamentava che il datore di lavoro aveva illegittimamente rifiutato di adibirlo al lavoro cd. agile nonostante tutti i colleghi del suo reparto lo fossero già stati. Evidenziava che, nell'attuale periodo di crisi sanitaria connessa ai noti problemi della diffusione del Covid19, avrebbe avuto diritto ad essere preferito nell'assegnazione alla modalità di lavoro agile in ragione della previsione di cui all'art. 39, co. 2, D.L. 18/2020 in quanto portatore di patologia da cui era derivato il riconoscimento di un'invalidità civile con riduzione della sua capacità lavorativa. L'azienda invece si era limitata a prospettargli il ricorso alle ferie anticipate , da computarsi su un monte ferie non ancora maturato, in alternativa alla sospensione non retribuita del rapporto fino alla cessazione della lamentata incompatibilità e, quindi, quantomeno fino al 30.4.2020, data della prevista nuova visita medica . In ragione di quanto sopra concludeva come in atti. 2. Si costitutiva in giudizio E. S.p.A. rimarcando l'infondatezza del ricorso avendo essa proceduto alla scelta dei soggetti da collocare in lavoro agile all'epoca in cui il ricorrente si trovava in malattia e trovandosi, in seguito, nell'impossibilità di modificare l'organigramma del personale cui era consentito lavorare in remoto, salvo affrontare costi significativi in termini economici ed organizzativi in generale. Contestata a monte l'ammissibilità di una condanna ad un facere infungibile, rilevava in definitiva l'insussistenza del fumus boni iuris e dello stesso periculum in mora quali requisiti necessari del ricorso cautelare in esame, invocandone quindi l'integrale rigetto anche in considerazione della circostanza che l'eventuale provvedimento giudiziale non potrebbe valere per il periodo successivo al 2 maggio 2020, attuale termine finale di operatività delle previsioni in tema di strumenti urgenti di contenimento della diffusione del virus. 3. L'udienza del 22 aprile 2020 si svolgeva nelle forme di cui all'art. 83, co. 7 lett. h , D.L. 18/2020 ed il Giudice riservava l'adozione del provvedimento. 4. Va rilevata innanzitutto la superfluità di tutte le istanze istruttorie in quanto relative a profili documentali o non contestati, residuando nella vicenda - come compiutamente esposta in fatto dalle parti - solo aspetti riservati al Tribunale stante il loro carattere valutativo in punto di diritto. 5. Preliminarmente va detto in ordine alla contestata ammissibilità in astratto di una domanda di condanna ad un facere infungibile. La questione, come è noto, è stata affrontata sia in dottrina che in giurisprudenza e risolta, sia pure con accenti differenti, su linee interpretative per lo più convergenti nel senso dell'ammissibilità di siffatte domande. In particolare, la giurisprudenza di merito ha più volte respinto la tesi della necessaria correlazione tra provvedimento cautelare ed esecuzione forzata evidenziando invece come l'ammissibilità di un provvedimento d’urgenza di condanna ad un facere infungibile passi attraverso il necessario riconoscimento che la pronuncia, per quanto impositiva di un obbligo incoercibile, costituisce, comunque, uno strumento di ’coazione indiretta’ e, implicando un accertamento dell’illecito, risulta, in caso di inosservanza, strettamente funzionale alla successiva richiesta di risarcimento dei danni. E sempre che, ovviamente, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria sussista il pericolo imminente e irreparabile della lesione di posizioni sostanziali di carattere assoluto del ricorrente così Trib. Roma 16.10.1998 . Sotto altro, ma convergente, profilo è stata valorizzata l'idoneità di siffatti provvedimenti ad esercitare una certa pressione sull’obbligato ai fini del suo adempimento volontario cfr. Trib. Roma 17.1.1996 . La condanna ad un facere infungibile è stata ritenuta ammissibile anche sul presupposto che la parte soccombente potrebbe comunque dare volontaria esecuzione al provvedimento d’urgenza. Sulla stessa lunghezza d’onda la Corte di Cassazione, con risalente pronuncia, ha stabilito che non incide sull’ammissibilità del provvedimento d’urgenza di cui all’articolo c.p.c. il fatto che lo stesso non possa essere eseguito senza la cooperazione volontaria dei soggetti intimati, dato che esso ha pur sempre natura di atto giurisdizionale, concretante la volontà di legge indicata dallo stesso articolo c.p.c., e perciò suscettibile di trovare attuazione anche attraverso una conseguente azione di risarcimento dei danni per l’inosservanza del provvedimento stesso e per la dipendente lesione da essa derivata al bene o alla situazione protetta dalla norma sostanziale alla cui salvaguardia era appunto diretto cfr. Cass. 17 luglio 1979, n. 4212 . Più di recente, la stessa Cassazione, non discostandosi dai già richiamati principi, ha affermato che nell'ambito dei rapporti obbligatori, il carattere infungibile dell'obbligazione di cui si è accertato l'inadempimento non impedisce la pronuncia di una sentenza di condanna, in quanto la relativa decisione non solo è potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza della eventuale esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì produttiva di ulteriori conseguenze risarcitorie, suscettibili di levitazione progressiva in caso di persistente inadempimento del debitore inoltre, ogni dubbio sull'ammissibilità di una pronuncia di condanna è stato eliminato dal legislatore con l'introduzione dell'art. 614-bis cod. proc. civ. attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare , avente valore ricognitivo di un principio di diritto già affermato in giurisprudenza così Cass. sez. 1, sentenza n. 19454 del 23.9.2011 e, nello stesso senso, Cass. sez. lav. sentenza n. 18779 del 5.9.2014 . Anche in dottrina l’orientamento prevalente è nel senso di ritenere ammissibile l’adozione di provvedimenti cautelari di condanna ad un facere infungibile, indipendentemente dalla concreta possibilità di dar loro attuazione, valorizzando così il carattere di atipicità, proprio dei provvedimenti d’urgenza, che si riflette sul contenuto della misura invocata in funzione della necessità di scongiurare il pericolo di infruttuosità della successiva pronuncia di merito ossia di contrastare, attraverso il rimedio cautelare più idoneo, il pericolo imminente ed irreparabile che minaccia il diritto soggettivo durante il tempo necessario per lo svolgimento di un giudizio a cognizione piena. 6. Sul fumus boni iuris 6.1 N.C. svolge all'interno di E. mansioni di carattere impiegatizio occupandosi della gestione del contenzioso, in particolare degli insoluti. Si tratta di un'attività cd. di backoffice o, in altri termini, di retro-sportello cfr. docomma ric. , cui è tipicamente estraneo il confronto diretto con il pubblico. E' inoltre pacifico che il C. sia soggetto affetto da una grave patologia polmonare che ha determinato il riconoscimento di un'invalidità civile con decorrenza dal 6.12.2018 per la riduzione permanente della sua capacità lavorativa al 60% con riduzione anche della capacità di deambulazione cfr. referto del 21.1.2019 docomma ric. . E' opportuno rilevare, in proposito, come non risulti corretta l'affermazione di parte resistente laddove sostiene che essa avrebbe avuto cognizione di tale situazione per la prima volta con la comunicazione del C. datata 2.4.2020 docomma ric. in quanto, già con missiva del 2.3.2020 docomma ric. , quest'ultimo aveva in realtà fatto richiesta di poter usufruire dello smart working in considerazione della personale condizione patologica oltre che degli eventi drammatici che stanno interessando il nostro paese , come scrive sempre il ricorrente nella detta missiva . Alla comunicazione del 2.3.2020 il ricorrente allegava il verbale della commissione medica per l'invalidità civile ed a quella data egli non si trovava ancora in malattia periodo iniziato dal 4.3.2020 e cessato al 20.3.2020 docomma res. . 6.2 La resistente affida le motivazioni della presunta impossibilità di soddisfare la richiesta del C. di assegnazione al lavoro agile a vaghe, quanto poco plausibili, difficoltà di carattere organizzativo ed ai conseguenti costi che la predisposizione dei mezzi per il lavoro da remoto sul pc aziendale del ricorrente avrebbe comportato motivazioni, legate a costi e difficoltà, che, per un'importante società per azioni operante nel settore della fornitura di energia elettrica e gas sul territorio nazionale, appaiono pretestuose ed incomprensibili a fronte della già attuata misura in favore degli altri dipendenti del medesimo reparto del ricorrente e dei, ragionevolmente, circoscritti interventi necessari per mettere in condizioni il C. di lavorare da remoto. Tutto ciò tenuto altresì conto che, già in data 17.3.2020, il ricorrente aveva rappresentato all'azienda di aver provveduto all'installazione di una rete wi-fi mobile presso il proprio domicilio, chiedendo di poter ritirare il pc aziendale appositamente configurato docomma ric. richiesta reiterata in data 20.3.2020 venerdì , al termine del periodo di malattia ed in previsione del ritiro per il successivo lunedì docomma ric. . E' pertanto priva di pregio giustificatorio l'invocata contingenza secondo cui la resistente avrebbe provveduto a collocare in smart working solo i dipendenti che erano a lavoro nella settimana dal 9 al 13 marzo, periodo in cui il C. si trovava in malattia, poiché E. ben avrebbe potuto adottare per tempo le misure organizzative invocate dal ricorrente in previsione del suo rientro, laddove è pacifico che l'azienda ha adottato la modalità di lavoro agile per i tutti i colleghi di reparto del ricorrente. Né la resistente società ha indicato le ragioni per le quali - oltre quelle organizzative, non apprezzabili, appena accennate - non avrebbe potuto fare a meno della presenza fisica in azienda del solo C. e non anche degli altri colleghi di reparto che stanno lavorando da casa o non avrebbe potuto, in ipotesi, prevedere criteri turnari tra il personale. 6.3 Non meno fragile la tesi secondo cui il certificato medico del dott. Martini di temporanea inidoneità alla mansione specifica datato 3.4.2020 docomma ric. avrebbe imposto alla resistente di non adibire ad alcuna attività lavorativa il C Appare infatti evidente che il certificato si limita ad indicare l'allontanamento dal posto di lavoro in quanto, a causa delle patologie croniche polmonari preesistenti, il lavoratore non poteva essere sottoposto a rischi aggiuntivi di contrarre l'infezione da Covid19, che notoriamente grava proprio sull'apparato respiratorio. E per posto di lavoro, cui fa riferimento il certificato, non può che intendersi il luogo ove abitualmente il lavoratore presta l'attività lavorativa, ovvero la sede operativa di E. in Grosseto, non certo il domicilio, non essendo rilevabile alcun nesso diretto tra la patologia e l'attività lavorativa in sé, sebbene svolta in ambiente domestico e, come tale, protetto. 6.4 Occorre dunque analizzare la portata, rispetto alla vicenda in esame, delle previsioni in tema di lavoro agile dettate dalla recente normativa d'urgenza e in particolare quella di cui all'art. 39 D.L. 18/2020. E' noto che a partire dal mese di febbraio di quest'anno sono stati emanati numerosi provvedimenti emergenziali allo scopo di contenere la diffusione del Covid-19 1. Tutta la normativa straordinaria ed urgente cerca di coniugare la salvaguardia dell'attività lavorativa soprattuto nei settori considerati essenziali, come quello relativo all'attività della resistente con le esigenze di tutela della salute e di contenimento della diffusione dell'epidemia. In tale contesto, il ricorso al lavoro agile, disciplinato in via generale dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, è stato considerato una priorità. Per ovvie ragioni, tale modalità lavorativa non può, né poteva, essere imposta in via generale ed indiscriminata cionondimeno la stessa è stata, reiteratamente e fortemente, raccomandata ed addirittura considerata modalità ordinaria di svolgimento della prestazione nella P.A. cfr. art. 87 D.L. 18/2020 . Inoltre, ai sensi dell'art. 39, co. 2, D.L. ult. cit., ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 il comma precedente disciplina il diritto allo svolgimento di siffatta tipologia di lavoro nel caso di lavoratori, o loro familiari, nelle condizioni di cui all'art. 3, co. 3, della L. 104/1992 . Non è contestato, e del resto risulta documentalmente, che il ricorrente si trovi in situazione di ridotta capacità lavorativa e abbia dunque titolo di priorità. Il DPCM 10 aprile 2020 nel ribadire, alla lettera hh dell'art. 1, la volontà di promuovere il lavoro agile raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'art. 2, comma 2. Il che equivale a dire che, laddove il datore di lavoro privato sia nelle condizioni di applicare il lavoro agile, e come nel caso in esame ne abbia dato prova, il ricorso alle ferie non può essere indiscriminato, ingiustificato o penalizzante, soprattutto laddove vi siano titoli di priorità per ragioni di salute. In altre parole, la resistente non assume l'impossibilità di ricorrere al lavoro agile e, del resto, come già ricordato, è incontestato che tutti i colleghi del ricorrente siano stati già messi nelle condizioni di svolgere il loro lavoro impiegatizio presso il domicilio. Ne deriva che non risultano in assoluto pertinenti argomentazioni o motivazioni che facciano leva sulla circostanza che le previsioni normative emergenziali si siano limitate a mere raccomandazioni o a fare riferimento alla semplice possibilità del ricorso al lavoro agile allo scopo di escludere, con ciò, la configurabilità di qualsivoglia dovere o responsibilità su parte datoriale in tal senso. Non si intende qui certo sostenere che vi sia un generalizzata previsione normativa cogente, ma semplicemente che, accertata la sussistenza delle condizioni per ricorrere al lavoro agile, il datore di lavoro non può agire in maniera irragionevolmente o immotivatamente discriminatoria nei confronti di questo o quel lavoratore, tantomeno laddove vi siano titoli di priorità legati a motivi di salute. Con ciò impregiudicata ogni riserva di valutazione nel merito connessa al legittimo esercizio del potere di iniziativa imprenditoriale costituzionalmente garantito. Non è tuttavia sottratta al riscontro giudiziale la specifica verifica se il datore di lavoro, nel far ricorso al lavoro agile, abbia ingiustificatamente penalizzato il singolo lavoratore o pretermesso diritti garantiti ex lege. Si ritorna così all'unica argomentazione offerta in proposito da parte resistente ovvero la circostanza che il C. si trovava in malattia allorché è stato organizzato il lavoro agile in azienda con le connesse difficoltà e costi di una successiva riorganizzazione che tenesse conto del suo, ampiamente prevedibile ed addirittura espressamente anticipato, rientro a lavoro. In merito alla fragilità ed inaccoglibilità di siffatte argomentazioni si è già detto in precedenza vd. punto 6.1 per cui deve concludersi che l'azienda, senza sforzo apprezzabile, ben avrebbe potuto mettere il lavoratore invalido N.C. in condizioni di operare da remoto. La promozione del godimento delle ferie appare, del resto, una misura comunque subordinata - o quantomeno equiparata, non certo primaria - laddove vi siano le concrete possibilità di ricorrere al lavoro agile e il datore di lavoro privato vi abbia fatto ricorso. Non solo. Nel caso specifico il lavoratore, aderendo al precipuo invito del datore di lavoro in relazione al contingente periodo emergenziale, ha usufruito delle ferie maturate, relative sia all'anno precedente che a quello in corso, laddove E. ha inteso indurlo a far ricorso anche a ferie non ancora maturate, a valere quindi sul monte futuro docomma ric. . Il che, non solo non trova fondamento normativo alcuno, ma si profila, già in astratto, contrario al principio generale per cui le ferie maturate servono a compensare annualmente il lavoro svolto con periodi di riposo, consentendo al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche e la cura delle sue relazioni affettive e sociali, e pertanto maturano in proporzione alla durata della prestazione lavorativa. In quanto tale, il godimento delle id est, il diritto alle ferie non può essere subordinato nella sua esistenza e ricorrenza annuale alle esigenze aziendali se non nei limiti di cui all'art. 2109, co. 2, cod.civ. e nel rispetto delle previsioni dei singoli contratti collettivi, avuto riguardo ai principi costituzionali affidati all'art. 36 della carta. 6.5 Deve quindi concludersi che, nello specifico contesto come sopra riassunto, il rifiuto di ammettere il ricorrente al lavoro agile e la correlata prospettazione della necessaria scelta tra la sospensione non retribuita del rapporto e il godimento forzato di ferie non ancora maturate si profilano illegittimi. 7. Sul periculum in mora Sussiste altresì il cd. periculum in mora atteso che il ricorrente, non potendo rientrare fisicamente in azienda almeno fino al 30.4.2020 ed avuto riguardo al tempo ordinariamente occorrente per fare valere i propri diritti in via ordinaria, si troverebbe di fronte alla scelta tra due distinte, ingiustificabili, rinunce alla retribuzione o al godimento annualmente ripartito delle ferie come via via maturate in ragione del lavoro prestato. In entrambi i casi con sicura compromissione di diritti fondamentali ed intangibili del lavoratore. Tale comprovata, specifica, circostanza di fatto induce a ritenere sussistente il pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile e dunque esistente il concreto pericolo di lesione di beni patrimoniali e non patrimoniali non integralmente risarcibili per equivalente. 8. Alla luce di tutte le superiori argomentazioni il ricorso deve essere accolto con la seguente, necessaria, precisazione temporale. Non è possibile accedere ad una tutela, che trova il proprio fondamento nell'attuale legislazione emergenziale, con estensione più ampia di quella che la stessa legislazione prevede e consente. In altri termini, le misure di salvaguardia della salute e di contenimento della pandemia sono state gradualmente introdotte, confermate o estese sempre avuto riguardo alla situazione sanitaria contingente. De iure condito, l'orizzonte temporale invalicabile è costituito dalla data del 2 maggio 2020 per cui l'eventuale estensione del lavoro agile in favore del C. non potrà che essere rimessa ad una nuova valutazione, avuto riguardo alle sopravvenienze normative ed agli apprezzamenti riservati, nello specifico, al medico competente. 8.1 In ragione della peculiarità della vicenda e della necessità di assicurare il rispetto della presente pronuncia con effetto immediato a fronte della brevità dell'arco temporale allo stato residuo con riferimento alla cogenza di essa, si ritiene che sussistano le condizioni per la concessione del richiesto strumento di coercizione indiretta ex art. 614 bis cpc con lo scopo di incentivare l'adempimento dell'obbligo imposto, cui la resistente si è dimostrata refrattaria pur a fronte delle reiterate richieste del ricorrente lavoratore invalido. Nello specifico, tenuto conto della natura della prestazione, del danno prevedibile, delle condizioni personali e patrimoniali delle parti, si ritiene equo fissare la somma dovuta nella misura richiesta di 50 Euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento. 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l’attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014, con specifico riferimento a quelli previsti per le cause cautelari di valore indeterminabile ed esclusa la liquidazione della fase istruttoria in quanto non svolta. P.Q.M. il Tribunale, sul ricorso ex art. 700 cpc proposto da N. C., così provvede - ordina ad E. S.p.A., con effetto immediato e sino al 2 maggio 2020, di consentire al ricorrente N. C. lo svolgimento delle mansioni contrattuali in modalità di lavoro agile - fissa nella misura di Euro 50 al giorno la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento - condanna parte convenuta E. S.p.A. alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in Euro 2.850 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. Manda alla Cancelleria di dare comunicazione alle parti. Note 1 Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1. marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1. marzo 2020 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale D.L. 2 marzo 2020, n. 9 recante Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. 8 marzo 2020, n. 11 recante Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostengo economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. 8 aprile 2020, n. 23 recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 .