Negato il diritto del lavoratore al premio di produzione risultante solo da una scrittura privata

Il lavoratore, nonostante abbia ottenuto il riconoscimento dell’esistenza del rapporto di lavoro ed il diritto all’integrazione dei contributi, con annullamento del licenziamento intimato e reintegrazione, deve rinunciare al diritto al premio di produzione in quanto risultante solo da una scrittura privata.

Così l’ordinanza della Suprema Corte n. 7974/20, depositata il 21 aprile. Il caso. Un lavoratore chiedeva che venisse accertata e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della S.r.l. convenuta in giudizio, rapporto poi proseguito con altra società per effetto del trasferimento di azienda, anch’essa convenuta. Chiedeva inoltre il pagamento delle differenze retributive, del TFR e del premio di produzione, oltre alla dichiarazione di inefficacia del licenziamento intimatogli dalla seconda società con reintegrazione. Il Tribunale di Cremona accoglieva in parte le domande dichiarava l’esistenza del rapporto di lavoro con la prima società e il diritto del lavoratore all’integrazione dei contributi, annullava il licenziamento intimato dalla seconda società con reintegrazione. Veniva invece rigettata la domanda per il pagamento del premio di produzione da parte della prima società. Intervenuta la conciliazione con la seconda società, la Corte d’Appello adita dal lavoratore dava atto che giudizio era proseguito solo con riguardo alla domanda per il pagamento del premio di produzione da parte della prima società. Tale premio era menzionato in una scrittura privata ma la voce retributiva non era poi stata riportata nel contratto di collaborazione sottoscritto dalle parti. La Corte escludeva la natura di contratto preliminare della scrittura privata e confermava la decisione di prime cure. Il lavoratore censura la contraddittorietà di tale affermazione dinanzi alla Suprema Corte in quanto la Corte territoriale avrebbe verosimilmente ritenuto che tale premio avrebbe dovuto essere pagato in nero”, ma ne ha poi disconosciuto la spettanza per assenza di prova. Ricorso infondato. La Corte sottolinea in primo luogo il difetto di specificità e autosufficienza del ricorso, requisiti necessari ai fini dell’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito riconosciuto laddove sia denunciato un error in porcedendo . In tal caso infatti la parte deve riportare in ricorso gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti. Il lavoratore avrebbe dunque dovuto riportare nel ricorso la parte della sentenza da cui si evincerebbe il positivo accertamento dell’esistenza del diritto a percepire il premio di produzione rivendicato che si afferma invece essere stato verosimilmente corrisposto in nero . Il ricorrente lamenta anche l’errato uso delle presunzioni deducendo che, ove le dichiarazioni rese dal teste escusso fossero state correttamente valutate nel loro complessivo tenore, si sarebbe dovuto ritenere esistente il diritto e non provata la corresponsione delle somme richieste. Così facendo però il ricorrente pretende che la Corte proceda ad una nuova e diversa valutazione delle risultanze di merito e dei fatti acquisiti al processo che, al contrario, sono state correttamente esaminate. In conclusione, il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 9 gennaio – 21 aprile 2020, n. 7974 Presidente Raimondi – Relatore Garri Rilevato che 1. R.P. convenne in giudizio la Moncart s.r.l. e la World Cart s.r.l. e chiese che venisse accertata e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della Moncart s.r.l. a decorrere dal 1.2.2007, poi proseguito con la World Cart s.r.l. per effetto dell’intervenuto trasferimento d’azienda, e la condanna delle convenute al pagamento delle differenze retributive maturate anche per T.F.R Inoltre chiese che venisse accertata e dichiarata l’illegittimità e l’inefficacia del licenziamento intimatogli il 16 settembre 2009 con condanna, della L. 20 maggio 1970, n. 300, ex art. 18, della World Cart a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a corrispondergli le retribuzioni maturate e non erogate fino alla reintegrazione. 2. Il Tribunale di Cremona accolse in parte le domande e, dichiarata l’esistenza del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la Moncart s.r.l. dal 1 febbraio al 31 agosto 2007 ed il diritto del lavoratore all’integrazione del contributi previdenziali ed assistenziali, annullò il licenziamento intimato al R. dalla World Cart s.r.l. per riduzione di personale ai sensi della L. n. 223 del 1991, ed ordinò la reintegrazione nel posto di lavoro condannando la società al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate, detratto l’aliunde perceptum, oltre interessi rivalutazione monetaria e contributi previdenziali e assistenziali, rigettando le altre domande ivi compresa quella di pagamento del premio di produzione pari ad Euro 5.000,00 nel periodo 1 febbraio 31 agosto 2007. 3. La Corte di appello di Brescia, investita del gravame da parte della World Cart s.r.l. e del R. , nella contumacia della Moncart s.r.l. in concordato preventivo, ha respinto il gravame proposto dal lavoratore nei confronti della Moncart s.r.l. ed ha dichiarato estinto il giudizio con la World Cart s.r.l. sul rilievo che le parti avevano conciliato la controversia tra loro pendente. 3.1. Il giudice di appello - dato atto che il giudizio era proseguito solo con riguardo alla domanda di condanna al pagamento del premio di produzione avanzata nei confronti della cedente società Moncart s.r.l., mentre le domande aventi ad oggetto il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e delle differenze sul t.f.r. erano invece coperte da giudicato - ha evidenziato che il lavoratore, che ne era gravato, non aveva provato il suo diritto a percepire il premio di produzione azionato. La Corte ha osservato che del premio di produzione era fatta menzione in una scrittura privata del 12 febbraio 2007 che però era priva della specificazione dell’oggetto della prestazione lavorativa. Ha evidenziato poi che la voce retributiva non era stata poi trascritta nel contratto di collaborazione sottoscritto dalle parti ed ha perciò ritenuto che quella scrittura privata dovesse essere interpretata come impegno ad una futura assunzione, che non integrava un contratto preliminare e poteva avere un valore meramente indiziario per interpretare la volontà delle parti che avevano stipulato il successivo contratto ovvero per completare il quadro probatorio derivante da altri elementi di prova, nella specie insussistenti atteso che le dichiarazioni rese dal teste escusso non erano precise nel definire il contenuto del compenso convenuto. 4. Per la cassazione della sentenza il lavoratore propone ricorso ed articola tre motivi ulteriormente illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c La Moncart s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo non ha opposto difese. Considerato che 5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Sostiene il ricorrente che contraddittoriamente la Corte ha ritenuto che, verosimilmente, il premio dovuto sarebbe stato pagato in nero e poi ha escluso che il diritto sia stato provato e non ritiene necessaria la produzione documentale. Così facendo, in mancanza di impugnazione da parte della società Moncart s.r.l. la Corte territoriale sarebbe incorsa nel denunciato vizio di ultra petizione laddove, esaminando l’appello del R. , ha accertato, diversamente da quanto affermato dal primo giudice il quale aveva ritenuto spettante i premio poi pagato in nero, che non vi fosse la prova che la somma non fosse dovuta. 6. Il motivo è generico e perciò va dichiarato inammissibile. 6.1. In tema di ricorso per cassazione l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Cassazione ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone l’ammissibilità del motivo. La parte deve riportare in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti cfr. Cass. 25/09/2019 n. 23834 . Laddove, come nel caso in esame, sia stata denunciata la falsa applicazione della regola del tantum devolutum quantum appellatum, è necessario perciò, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso sia riportata, nei termini esatti e non genericamente ovvero per brevi estratti o per riassunto del suo contenuto, quella parte della motivazione della sentenza di primo grado dalla quale si evincerebbe, a detta della parte ricorrente, il positivo accertamento dell’esistenza del diritto a percepire il premio di produzione rivendicato che il Tribunale afferma essere stato verosimilmente corrisposto al nero cfr. anche Cass. 08/06/2016 n. 11738 . 7. L’esame delle due censure articolate nel secondo motivo di ricorso restano assorbite per effetto dell’accertata inammissibilità del primo motivo di ricorso e comunque presentavano evidenti profili di inammissibilità. 7.1. Nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 2721, 2722, 2729 c.c. e degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., nella parte in cui la sentenza rigetta la domanda di condanna della Moncart al pagamento del premio di produzione - si deduce che l’onere di provare l’avvenuto pagamento, una volta provato il diritto alla prestazione, grava sul datore di datore di lavoro che deve provare l’adempimento della sua obbligazione. Ci si duole dell’errato uso delle presunzioni deducendosi che ove le dichiarazioni rese dal teste escusso fossero state correttamente valutate nel loro complessivo tenore, si sarebbe dovuto ritenere esistente il diritto e non provata la corresponsione delle somme, stante il carattere dubitativo delle dichiarazioni rese al riguardo. Inoltre si evidenzia che sarebbe stata estranea al giudizio la valutazione della circostanza che il lavoratore non avrebbe protestato per la mancata percezione delle somme azionate. 7.2. Così facendo però il ricorrente pretende che la Corte proceda ad una nuova e diversa valutazione delle dichiarazioni esaminate dalla Corte di merito e dei fatti acquisiti al processo che al contrario sono state esaminate e si è proceduto ad una plausibile ricostruzione dei fatti che non è censurabile in questa sede in quanto non solo non è il risultato di una inversione degli oneri della prova ma neppure di una violazione delle disposizioni processuali denunciate. 7.3. Va qui ribadito che in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione cfr. Cass. 27/12/2016 n. 27000 e 17/01/2019 n. 1229 . 8. Anche l’ultimo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è infondato atteso che correttamente la Corte di appello ha qualificato come incidentale l’appello proposto in via autonoma dal R. ma depositato dopo l’avvenuto deposito del ricorso in appello della società World Cart s.r.l 9. In conclusione per le ragioni su esposte il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio stante la mancata costituzione della resistente rimasta intimata. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.