Coronavirus: lavoratori a rischio. Azienda obbligata a fornire mascherina, guanti e gel

L’ordine del giudice per una società che non aveva dato risposta positiva alla richiesta avanzata da un rider. Irrilevante il fatto che ci si trovi di fronte a un rapporto di lavoro autonomo.

L’emergenza vissuta a causa del Covid-19, meglio noto come coronavirus, rende ancora più stringenti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. E ciò vale anche per i lavoratori autonomi, come, ad esempio, i cosiddetti riders, cioè uomini e donne che effettuano consegne a domicilio di alimenti e pietanze già pronte. Esemplare il provvedimento emesso a Firenze, provvedimento con cui si è ordinato a una società di consegnare a un rider i necessari dispositivi di protezione individuale, cioè mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino. Tribunale di Firenze, decreto del 1 aprile 2020 Rider. Ad adire le vie legali è un uomo che, a seguito di iscrizione nella piattaforma gestita da una società, svolge attività di rider con il recapito di alimenti e cibi da asporto per conto di esercizi convenzionati della società e in favore di clienti della piattaforma. Obiettivo del lavoratore è ottenere dalla società adeguati strumenti per proseguire la propria attività in condizioni però di sicurezza, tenendo presente lo spauracchio rappresentato dal coronavirus. La specifica richiesta rivolta alla società si è rivelata un buco nell’acqua. Molto più fruttuosa, però, l’azione legale, poiché i giudici del Tribunale di Firenze ritengono doveroso che al rider venga dato modo di tutelare la propria salute durante il lavoro. In premessa i giudici sottolineano che pur se qualificabile come autonomo, il rapporto di lavoro pare ricondursi a quelli, disciplinati dall’art. 2 d.lgs. 81/2015, per i quali si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando la prestazione del collaboratore sia esclusivamente personale, venga svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi ed al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente . In aggiunta, poi, viene osservato che alla tipologia del rapporto in esame, per le modalità del suo svolgimento, può richiamarsi la disciplina prevista per la tutela del lavoro tramite piattaforme digitali e finalizzata a stabilire livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali . Invece, in questo caso, la società, nonostante le richieste in tal senso del lavoratore, non ha messo a sua disposizione dispositivi individuali di protezione contro il rischio COVID-19 guanti, gel igienizzanti e prodotti di pulizia dello zaino , il cui utilizzo quanto ai guanti ed alla mascherina è stato consigliato dalla stessa società ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa in questo periodo di notoria emergenza epidemiologica . Protezione. Per i giudici del Tribunale è evidente l’abuso compiuto dalla società, in quanto è evidente il pregiudizio imminente ed irreparabile per il rider, anche perché la protrazione dello svolgimento dell’attività di lavoro in assenza dei predetti dispositivi individuali di protezione potrebbe esporre il lavoratore, durante il tempo occorrente per una pronuncia di merito, a pregiudizi, anche irreparabili, del diritto alla salute . E in questa ottica viene aggiunto che la natura del diritto coinvolto e l’attuale rischio di possibile contagio da COVID-19 durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sono tali che la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento . Necessario, quindi, fare in fretta, e per questo viene ordinata alla società la consegna al lavoratore dei seguenti dispositivi di protezione individuale mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino . Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

Tribunale di Firenze, sez. Lavoro, decreto 1 aprile 2020 Giudice Gualano Decreto A Ritiene il giudicante che sussistano i presupposti per l’emissione dell’invocato decreto cautelare inaudita altera parte, in quanto Fumus Boni Iuris a Il ricorrente è iscritto nella piattaforma della Just Eat Italy s.r.l. e svolge in favore della stessa attività di cd. rider , consistente nel recapito di alimenti e cibi da asporto per conto di esercizi convenzionati della società in favore di clienti della piattaforma docomma . b Pur se qualificabile come autonomo, il rapporto di lavoro de quo pare ricondursi a quelli disciplinati dall’art. 2 D.Lgs. 81/2015, per i quali, in un'ottica sia di prevenzione sia rimediale , si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando la prestazione del collaboratore sia esclusivamente personale, venga svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi ed al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente Cass., 1663/2020 . Inoltre, alla tipologia del rapporto in esame, per le modalità del suo svolgimento cfr., doccomma , 4, 6 , può richiamarsi la disciplina del Capo V-bis del D.Lgs. 81/2015 Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali , finalizzate a stabilire livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a , del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali art. 47-bis, comma 1, D.Lgs. 81/2015 in particolare, è previsto che il committente che utilizzi la piattaforma anche digitale sia tenuto nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a propria cura e spese, al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 art. 47-septies, comma 3, D.Lgs. cit. e, quindi, anche al rispetto di quanto previsto dall’art. 71 del predetto D.Lgs. 81/2008, c E’ stato allegato che la convenuta, nonostante le richieste in tal senso del lavoratore docomma -bis , non abbia messo a disposizione dello stesso dispositivi individuali di protezione contro il rischio COVID-19 guanti, gel igienizzanti e prodotti di pulizia dello zaino , il cui utilizzo quanto ai guanti ed alla mascherina è stato consigliato dalla stessa convenuta ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa in questo periodo di notoria emergenza epidemiologica docomma . Periculum in mora Sussiste il pregiudizio imminente ed irreparabile, in quanto la protrazione dello svolgimento dell’attività di lavoro in assenza dei predetti dispositivi individuali di protezione potrebbe esporre il ricorrente, durante il tempo occorrente per una pronuncia di merito, a pregiudizi, anche irreparabili, del diritto alla salute. La natura del diritto coinvolto e l’attuale rischio di possibile contagio da COVID-19 durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sono tali che la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento deve pertanto disporsi ai sensi dell’art. 669-sexies c.p.c. l’invocato provvedimento inaudita altera parte. B Il presente procedimento non soffre la sospensione ex lege disposta dall’art. 83, comma 1, D.L. 18/2020, in quanto rientrate tra le eccezioni espressamente previste dall’art. 83 co. 3 lett. a procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona . Richiamata la disposizione dell’art. 83, comma 5, D.L. 18/2020 e rilevato che il Presidente del Tribunale di Firenze, in forza di quanto previsto da tale norma, ha disposto che per i procedimenti di lavoro e di previdenza sia adottata la modalità della trattazione scritta di cui all’art. 83, comma 7, lett. h , D.L. 8/2020, con autorizzazione al deposito di note scritte e repliche e successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice vd. punto d , pag. 3, del decreto n. 45/2020 del 24.3.2020 , si assegna in questa sede il termine nel rispetto della tempistica di cui all’art. 669- sexies c.p.c. per la costituzione in giudizio della convenuta mediante deposito di apposita memoria, riservando all’esito con successivo provvedimento l’assegnazione alle parti dei rispettivi termini per il deposito di note scritte e di repliche, alla cui scadenza seguirà l’adozione dell’ordinanza del giudice di conferma, modifica ovvero revoca del decreto inaudita altera parte. P.Q.M. 1 ordina a Just Eat Italy s.r.l. la consegna al ricorrente Yi. Pa. dei seguenti dispositivi di protezione individuale mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino 2 assegna a parte ricorrente termine fino al 7.4.2020 per la notifica a parte resistente del ricorso e del presente decreto, disponendo che parte resistente si costituisca in giudizio mediante deposito di memoria difensiva entro la data del 15.4.2020 si riserva all’esito di concedere alle parti, con separato provvedimento, termini per il deposito di note scritte e di replica, alla cui scadenza seguirà l’adozione dell’ordinanza di conferma, modifica ovvero revoca del decreto emesso inaudita altera parte