Avvocato non iscritto a Cassa Forense e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata presso l’INPS

L’avvocato non iscritto a Cassa Forense, alla quale versa solamente il contributo integrativo obbligatorio previsto dal regolamento della Cassa stessa per il solo fatto di essere iscritto all’albo professionale, è comunque tenuto ad iscriversi alla Gestione Separata presso l’INPS.

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 317/20, depositata il 10 gennaio, è chiamata ad intervenire nell’ambito di una controversia in cui, la Corte d’Appello, in secondo grado, accoglieva, in conferma della decisione del Tribunale, la domanda di un avvocato che aveva chiesto dichiararsi illegittima la propria iscrizione nella Gestione Separata con accertamento negativo del debito contributivo, il cui pagamento era preteso dall’INPS in relazione all’attività di libero professionista svolta senza che egli, pur iscritto all’albo degli avvocati, fosse iscritto alla Cassa Forense. Avverso tale decisione è l’INPS che ricorre in Cassazione sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che non sussista alcun obbligo di iscriversi alla Gestione Separata presso l’INPS a carico dell’avvocato che non possa iscriversi a Cassa Forense. Iscrizione alla Gestione separata. Ai sensi dell’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano attività professionale abituale, ancorché non esclusiva di lavoro autonomo. Sul punto, è ormai consolidato il principio secondo cui, gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, nello svolgere attività di libero professionista priva del carattere dell’abitualità, non hanno, secondo la disciplina antecedente l’introduzione dell’automatismo dell’iscrizione, l’obbligo di iscriversi a Cassa Forense a cui versano solamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono comunque tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata dell’INPS, sulla base del principio di universalizzazione della copertura assicurativa. E ciò vale anche nel caso in cui l’avvocato non iscritto a Cassa Forense alla quale versa il contributo integrativo obbligatorio previsto dal regolamento della Cassa per il solo fatto di essere iscritto all’albo. Pertanto, posto che la Corte di merito non si è conformata a tale principio, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ala Corte distrettuale per nuovo esame, che dovrà vedere se sussistono gli estremi per l’iscrizione presso la Gestione separata dell’INPS.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza 24 settembre 2019 – 10 gennaio 2020, n. 317 Presidente Curzio – Relatore Riverso Rilevato in fatto che la Corte d’appello di Palermo ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado resa dal tribunale di Termini Imerese che aveva accolto la domanda dell’avvocato D.R. che aveva chiesto dichiararsi illegittima la propria iscrizione nella Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, con conseguente accertamento negativo del debito contributivo, il cui pagamento era preteso dall’INPS in relazione all’attività libero-professionale svolta senza che lo stesso professionista, pur iscritto all’Albo Forense, fosse iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di censura che D.R. ha resistito con controricorso che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio che parte controricorrente ha depositato memoria. Considerato in diritto che, con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 26-31 e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. con L. n. 111 del 2011 , del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, modificato dal D.Lgs. n. 344 del 2003, della L. n. 576 del 1980, artt. 10, 11 e 22, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 10, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico del professionista avvocato che, pur esercitando la libera professione, non possa iscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense che il motivo di ricorso è manifestamente fondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente ratione temporis , antecedente l’introduzione dell’automatismo della iscrizione - l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale Cass. n. 32167/2018 n. 32166/ 2018 n. 32508/2018 che detto principio va esteso anche al caso che viene qui in rilievo dell’avvocato non iscritto alla Cassa Forense alla quale versa il contributo integrativo obbligatorio previsto dal Regolamento della Cassa per il solo fatto di essere iscritto all’Albo Forense che, non essendosi la Corte di merito conformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Palermo, che dovrà accertare se sussistano in punto di fatto gli estremi per l’iscrizione presso la Gestione separata tenendo conto del fatto che l’obbligo di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante non solo dall’esercizio abituale ancorché non esclusivo , ma anche occasionale entro il limite monetario indicato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003 di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, ed anche se il medesimo soggetto svolge altra diversa attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione cfr., in termini, Cass. n. 32166 del 2018, cit. che il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.