Condizioni lavorative obiettivamente pericolose e obbligo di adottare misure di sicurezza

L’adozione di particolari misure di sicurezza viene in rilievo con riferimento a condizioni lavorative obiettivamente pericolose. Tale obbligo, dunque, sussiste nel caso in cui i lavoratori siano esposti al rischio di rapine e lesioni e nei casi in cui la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione a scopo di lucro sia insita nella tipologia di attività esercitata.

Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29879/19, depositata il 18 novembre. La vicenda. Gli eredi della dipendente di un Collegio studentesco che era rimasta uccisa da ignoti durante il turno di notte domandavano al Tribunale di accertare la responsabilità contrattuale del datore di lavoro e di condannarlo al risarcimento del danno da essi patito. Il Tribunale rigettava la domanda. Poiché la richiesta veniva respinta anche dalla Corte d’Appello, gli eredi proponevano ricorso in Cassazione, lamentando il malgoverno delle esigenze istruttorie e l’omissione delle misure necessarie ad evitare il danno mortale. Pericolosità della mansione. La Cassazione, ritenendo fondati i motivi, sottolinea che la Corte territoriale ha ritenuto non risarcibile il danno derivante dall’atto criminale, senza valutare che la lavoratrice, svolgendo mansioni di custode notturno e custodendo somme di denaro pagate dagli studenti per pernottare, fosse esposta ad atti criminosi di terzi. Rilevano i Giudici che la sentenza impugnata non ha motivato in ordine alla circostanza che la dipendente non avesse abitualmente il compito di custodire il denaro, circostanza idonea a configurare la pericolosità della mansione ex art. 2087 c.c A tal proposito viene rimarcato che l’adozione di particolari misure di sicurezza viene in rilievo con riferimento a condizioni lavorative obiettivamente pericolose Cass. n. 25883/08 . Pertanto, un tale obbligo sussiste nel caso in cui i lavoratori siano in possesso temporaneo di somme di denaro, essendo esposti al rischio di rapine e lesioni, così come nei casi in cui la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione a scopo di lucro sia insita nella tipologia di attività esercitata. Alla luce di questo il ricorso viene accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 10 aprile – 18 novembre 2019, n. 29879 Presidente Bronzini – Relatore Balestrieri Svolgimento del processo Gli eredi di C.F. , in epigrafe indicati, dipendente custode dell’E.R.S.U. di Urbino, rimasta aggredita ed uccisa da ignoti durante il turno notturno tra il omissis al presunto fine di impossessarsi di una cassetta contenente poche centinaia di migliaia di lire provento delle locazioni delle camere del collegio , chiedevano al Tribunale di Urbino di accertare la responsabilità contrattuale dell’ERSU e per l’effetto condannarlo al risarcimento del danno da essi patito nella misura di Euro 306.687,76. Deducevano che la C. era, la notte in questione, l’unica custode del Collegio omissi s a differenza di quanto avveniva in analoghi collegi, ove i custodi era due e che lo stesso era sprovvisto di qualsiasi dispositivo di sicurezza e controllo a tutela dei dipendenti, mentre la stessa guardiola ove la C. operava era priva di qualsiasi protezione. Si costituiva l’ERSU chiedendo ed ottenendo la chiamata in causa dell’INAIL e della Regione Marche istruita la causa il Tribunale rigettava la domanda. Proponevano appello gli eredi C. resistevano le controparti. Che con sentenza depositata il 22.11.13, la Corte d’appello di Ancona rigettava l’appello e compensava le spese. Che per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso i D. , affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria, cui resistono l’ERSU, la Regione Marche e l’INAIL con controricorso. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., lamentando un malgoverno delle emergenze istruttorie da cui risultava l’assenza delle riferite misure minime di sicurezza, poste in essere dall’ERSU solo dopo la mortale aggressione della C. . 2.- Con secondo motivo gli eredi C. denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in ordine alla ripartizione degli oneri probatori, posto che in caso di responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. al lavoratore incombe solo l’onere di provare il rapporto di lavoro, l’esistenza del danno ed il nesso causale tra questo ed il rapporto lavorativo, mentre al datore di lavoro incombe l’onere di provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile compresi caso fortuito o forza maggiore e di avere interamente adempiuto all’obbligo di sicurezza. 3.- Con terzo motivo gli eredi denunciano la violazione dell’art. 2087 c.c. per non avere la sentenza impugnata valutato l’omissione di tutte le misure necessarie ad evitare il danno mortale guardiola con vetro, citofono, cassaforte, illuminazione adeguata, secondo custode . I motivi, congiuntamente esaminabili, sono fondati. La sentenza impugnata, infatti, senza una adeguata esposizione delle ragioni poste a base del decisum, ha ritenuto in sostanza non risarcibile un danno derivante da un atto criminale, sia pure insolito, senza tuttavia valutare adeguatamente le mansioni di custode anche notturna della C. e la circostanza che ella era solita custodire anche le somme di denaro proventi delle quote di pernottamento degli studenti e ciò anche in tempo di notte maggiormente esposto ad atti criminosi di terzi. La sentenza impugnata ha in sostanza semplicemente ritenuto che nella specie non potesse imporsi al datore di lavoro di adottare particolari cautele anti rapina per la portiera-custode di un collegio studentesco ove non erano custoditi particolari valori, imputando il fatto a nefasta ed imprevedibile causalità, e peraltro alla stessa C. di non aver provveduto alla chiusura del portone di ingresso, senza alcuna congrua valutazione delle risultanze istruttorie. La sentenza impugnata, inoltre, non ha affatto motivato in ordine alla ritenuta circostanza che la C. non avesse abitualmente il compito di custodire i denari inerenti i pagamenti del pernottamento degli studenti, circostanza di per sé idonea a configurare una pericolosità della mansione, rilevante ex art. 2087 c.c. Ed invero deve rimarcarsi che l’adozione di particolari misure di sicurezza cd. innominate viene in rilievo con riferimento a condizioni lavorative obiettivamente anche solo potenzialmente pericolose cfr. Cass. n. 25883/08 , avendo questa Corte affermato che un tale obbligo sussiste, ad esempio, per i lavoratori che, in quanto in possesso temporaneo di somme di denaro, sono esposti al rischio di rapina/lesioni, così come nei casi in cui la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione a scopo di lucro sia insita nella tipologia di attività esercitata, in ragione della movimentazione di somme di denaro. Il ricorso deve pertanto accogliersi, la sentenza impugnata cassarsi, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, al fine di un ulteriore esame della controversia alla luce dei principi esposti, oltre che per la regolamentazione delle spese, compreso il presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione.