Perseguitati e ricostituzione della pensione: sacrosanta la prescrittibilità degli accessori

Vittoria parziale per l’INPS, che si era vista obbligata a versare oltre 30mila euro a titolo di rivalutazione monetaria e interessi sulle somme liquidate a titolo di ricostituzione della pensione spettante a una signora, già ammessa ai benefici per i perseguitati per motivi politici e razziali. Per i Giudici, difatti, il carattere indennitario del beneficio della ricostituzione della pensione spettante ai perseguitati non può condurre ad escludere la prescrittibilità degli accessori.

Fronte pensione intoccabile l’imprescrittibilità del diritto, mentre sono soggetti a prescrizione tanto i ratei maturati e non riscossi purché liquidati che gli accessori. E questa visione si applica anche nel caso di ricostituzione della pensione spettante ai perseguitati per motivi politici e razziali Cassazione, ordinanza n. 27396/19, sez. Lavoro, depositata il 25 ottobre . Rivalutazione e interessi. Decisivo, almeno in apparenza, il passaggio in appello, dove l’INPS viene condannato a corrispondere agli eredi di una signora oltre 30mila euro a titolo di rivalutazione monetaria e interessi sulle somme liquidate a titolo di ricostruzione della pensione spettante alla signora, già ammessa al godimento dei benefici per i perseguitati per motivi politici e razziali . La decisione viene contestata dai legali dell’istituto previdenziale, che però ottengono una vittoria solo parziale in Cassazione. Viene accolta, difatti, l’obiezione relativa al fatto che in secondo grado si è ritenuto che gli accessori sui crediti maturati a titolo di ricostituzione del trattamento pensionistico non fossero soggetti a prescrizione . Prescrizione. In premessa i Giudici del ‘Palazzaccio’ ribadiscono che in materia pensionistica l’imprescrittibilità concerne il diritto alla pensione, restando viceversa soggetti a prescrizione sia i ratei maturati e non riscossi, purché liquidati , come stabilito già con decisioni risalenti al 1990, che gli accessori . Non può portare a diverse conclusioni, aggiungono i magistrati, il carattere indennitario del beneficio della ricostituzione della pensione spettante ai perseguitati per motivi politici e razziali , valorizzato, invece, in Appello per escludere la prescrittibilità degli accessori . Su questo fronte viene sottolineato, in chiusura, che nella misura in cui la normativa istitutiva dei benefici per i perseguitati per motivi politici e razziali attribuisce a costoro diritti in materia pensionistica, sussistono ragioni di ordine logico e sistematico che impongono che il contenuto di essi sia quello tipicamente previsto dall’ordinamento previdenziale .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 24 settembre – 25 ottobre 2019, n. 27396 Presidente Manna – Relatore Cavallaro Rilevato in fatto che, con sentenza depositata il 21.3.2013, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l'INPS a corrispondere a Ra. Le., quale erede pro quota di Gr. Ce. nonché in proprio e quale procuratore speciale di Ma. Le., entrambi nella qualità di eredi di Io. Ce., a sua volta erede pro quota di Gr. Ce., la somma di Euro 31.361,45 a titolo di rivalutazione monetaria e interessi sulle somme liquidate a titolo di ricostruzione della pensione spettante a Gr. Ce., già ammessa al godimento dei benefici per i perseguitati per motivi politici e razziali di cui alla legge n. 96/1955 e succ. mod. e integraz. che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo quattro motivi di censura che Ra. Le., in proprio e nelle spiegate qualità, ha resistito con controricorso, illustrato con memoria Considerato in diritto che, con il primo motivo, ITNPS denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte di merito, ritenendo l'imprescrittibilità del credito e degli accessori, riconosciuto il diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria anche in data successiva al 1.4.1980, laddove con il ricorso introduttivo del giudizio essi erano stati domandati fino a tale data che, con il secondo motivo, ITNPS lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 8, L. n. 96/1955 per come modificati dalla legge n. 932/1980 , 2, L. n. 932/1980, 1, 5, 6, 7 e 8, L. n. 36/1974, e 2934 e 2935 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che gli accessori sui crediti maturati a titolo di ricostituzione del trattamento pensionistico non fossero soggetti a prescrizione che, con il terzo motivo, l'INPS si duole di violazione dell'art. 7, L. n. 533/1973, per avere la Corte di merito riconosciuto la spettanza degli accessori nonostante non vi fosse prova che la parte odierna controricorrente avesse proposto all'Istituto una domanda di ricostituzione della pensione che, con il quarto motivo, l'INPS deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 16, L. n. 412/1991, per avere la Corte territoriale disposto il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria per periodi anche successivi all'entrata in vigore della legge cit., che aveva disposto il divieto di cumulo che il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto, benché il ricorso per cassazione indichi correttamente il tenore tanto della causa petendi del ricorso introduttivo quanto del quesito rivolto dai giudici territoriali al CTU cfr. rispettivamente pagg. 3 e 11 del ricorso per cassazione , il contenuto della relazione di consulenza tecnica non è trascritto, nemmeno nelle parti necessarie per intendere se davvero il perito abbia dato corso a calcoli eccedenti il contenuto della domanda ciò che prima facie non pare potersi dire, stante la sostanziale omogeneità della differenza vantata in ricorso e quella riconosciuta in sentenza , in spregio al consolidato principio secondo cui, pur configurando la violazione dell'art. 112 c.p.c. un error in procedendo, rispetto al quale questa Corte è giudice anche del fatto processuale, il diretto esame degli atti processuali resta sempre condizionato ad un apprezzamento preliminare della decisività della questione sollevata così Cass. S.U. 15281 del 2005 e, tra le più recenti, Cass. n. 5344 del 2013 che per analoghe ragioni va rilevata l'inammissibilità anche del quarto motivo, non potendosi verificare, in mancanza di trascrizione della relazione peritale, se davvero i giudici territoriali abbiano disposto in violazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria di cui all'art. 16, L. n. 412/1991 che il secondo motivo è invece fondato, essendo consolidato il principio secondo cui, in materia pensionistica, l'imprescrittibilità concerne il diritto alla pensione, restando viceversa soggetti a prescrizione tanto i ratei maturati e non riscossi, purché liquidati giurisprudenza costante fin da Cass. nn. 2243 del 1988, 7094 e 9333 del 1990 che gli accessori il diritto ai quali, nelle prestazioni pensionistiche conseguenti all'applicazione del beneficio della ricostituzione di cui all'art. 5, L. n. 96/1955, decorre dallo spirare del centoventunesimo giorno dalla data di presentazione al Ministero competente della domanda amministrativa volta al riconoscimento della qualifica di perseguitato per motivi politici o razziali così da ult. Cass. n. 24745 del 2018, sulla scorta di Cass. n. 21119 del 2017 che a non diverse conclusioni induce il carattere nella specie indennitario del beneficio della ricostituzione della pensione spettante ai perseguitati per motivi politici e razziali, valorizzato dalla Corte di merito al fine di escludere la prescrittibilità degli accessori, essendosi chiarito che, nella misura in cui la normativa istitutiva dei benefici per i perseguitati per motivi politici e razziali attribuisce a costoro diritti in materia pensionistica, sussistono ragioni di ordine logico e sistematico che impongono che il contenuto di essi sia quello tipicamente previsto dall'ordinamento previdenziale Cass. n. 20054 del 2016 che il terzo motivo è, per contro, infondato, essendosi chiarito che, ai fini del sorgere del diritto agli accessori sulle prestazioni pensionistiche spettanti ai perseguitati per motivi politici e razziali, non è necessario che si proponga un'autonoma domanda all'ente previdenziale, essendo all'uopo sufficiente quella presentata al Ministero competente per l'accertamento dello status di perseguitato così espressamente Cass. n. 24745 del 2018, cit. che, pertanto, il ricorso va accolto per quanto di ragione e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il terzo e dichiarati inammissibili il primo e il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.