Lavoro a progetto: come funziona nel caso di un amministratore delegato?

La disciplina sul lavoro a progetto e sul lavoro occasionale esclude i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. Se l'esenzione dai limiti previsti dalla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative consegue alla qualità di componente di un organo di amministrazione e controllo di una società, occorre tenere conto che la ratio dell'esonero va ravvisata nella peculiare natura del rapporto che lega la società al suo amministratore o controllore.

Lo sostiene la Corte di Cassazione nella sentenza n. 27336/19, depositata il 24 ottobre. La fattispecie. Un uomo conveniva in giudizio una Holding e la società controllata ed esponeva di aver lavorato alle dipendenze della Holding quale amministratore delegato per 11 anni. Precisava che la Holding stipulava con lui un accordo che, in sostituzione dei precedenti, prevedeva che il rapporto sarebbe proseguito con le condizioni indicate nel contratto in regime di consulenza. L’uomo sosteneva poi di aver stipulato un contratto di consulenza con la controllata nel quale le parti sottoscrivevano una rinuncia a pretese connesse al rapporto di amministrazione tra loro intercorrente e di essersi dimesso dalla carica di consigliere di amministrazione e di amministratore delegato della Holding. La stessa rinuncia era contenuta in un altro contratto di lavoro autonomo stipulato con la controllata contratto richiesto anche dalla Holding . Anche questo contratto cessava. Tanto premesso, l’uomo chiedeva che venisse accertata e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con attribuzione della qualifica di dirigente alle dipendenze della Holding. Chiedeva, poi, che le convenute pagassero una somma di denaro a titolo di retribuzione non percepita e risarcimento danni. Le domande venivano rigettate sia in primo grado che in appello. L’uomo ricorre in Cassazione. Lavoro a progetto o occasionale un rapporto particolare. La Suprema Corte ricorda che la disciplina sul lavoro a progetto e sul lavoro occasionale esclude i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. Se l'esenzione dai limiti previsti dalla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative consegue alla qualità di componente di un organo di amministrazione e controllo di una società, occorre tenere conto che la ratio dell'esonero va ravvisata nella peculiare natura del rapporto che lega la società al suo amministratore o controllore. Si tratta, infatti, di un vincolo che giustifica il venir meno della necessità di approntare, per il caso di un parallelo rapporto, i presidi che la legge ha posto a garanzia della genuinità della collaborazione coordinata e continuativa instaurata, consistenti nell'esistenza di uno o più progetti o programmi, nella gestione in autonomia da parte del collaboratore tenuto solo al risultato, nell'esistenza di un coordinamento tra la gestione autonoma del progetto e l'organizzazione del ricorrente. Solo l'univocità degli interessi perseguiti nello svolgimento di un'attività gestoria in favore della società e dell'attività di collaborazione con la società stessa, pur protratta e ad essa coordinata, esclude l'applicabilità delle disposizioni limitative dettate dalla norma e preclude la convertibilità del rapporto. Nel caso in esame è incontroverso che l’uomo non aveva nei riguardi della Holding alcun rapporto di amministrazione o controllo che la legava, invece, alla controllata. Conseguentemente, alla luce delle considerazioni sopra esposte, nessun rilievo poteva avere quella carica nel valutare l'esistenza di un legittimo rapporto di collaborazione con la Holding e, per tale aspetto, allora, la sentenza deve essere sul punto cassata.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 2 luglio – 24 ottobre 2019, n. 27366 Presidente Napoletano – Relatore Garri Fatti di causa 1. S.R. , conveniva in giudizio la Fremantlemedia Overseas Holding BV Holding e la Fremantlemedia Italia s.p.a. controllata ed esponeva di aver lavorato alle dipendenze della Holding quale amministratore delegato dal 30 ottobre 1998 al 31 dicembre 2009. Precisava che in data 1 giugno 2008 la Holding stipulava con il S. un accordo che, in sostituzione dei precedenti che si erano succeduti fin dal 30 ottobre 1998 quando la società acquistando la Mastrofilm aveva acconsentito alla sua nomina ad Amministratore delegato , prevedeva che il rapporto sarebbe proseguito con le condizioni indicate nel contratto in regime di consulenza. 2. Rammentava che in data 12.11.2009 aveva stipulato un contratto di consulenza con la controllata nel quale le parti sottoscrivevano una rinuncia a pretese connesse al rapporto di amministrazione tra loro intercorrente e che, in data 21.12.2009 si era dimesso dalla carica di consigliere di amministrazione e di amministratore delegato della Holding a far data dal 31.12.2009. 3. Deduceva di aver successivamente stipulato con la controllata un contratto di lavoro autonomo per lo sviluppo dei progetti e la produzione e la vendita dei programmi, come richiesto anche dalla Holding allora la Grundy e che, anche in quel contratto, era contenuta una rinuncia. 4. Rammentava che il rapporto di Executive Producer con la controllata era cessato, come convenuto, il 30.9.2010, così come confermato da questa in data 8.10.2010. 5. Tanto premesso, chiedeva che venisse accertata e dichiarata a far data dal 30 ottobre 1998 o da altra data successiva l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con attribuzione della qualifica di dirigente ai sensi dell’art. 1 del c.c.n.l. Dirigenti Industria o del diverso contratto ritenuto applicabile alle dipendenze della Fremantlemedia Overseas Group BV già Grundy Licensing BV ed anche quale subentrante di Pearson Television LTD e, successivamente alla Fremantlemedia LTD e alla Fremantlemedia Group LTD ovvero, in via subordinata, del Gruppo Fremantlemedia costituito quanto meno dalla Fremantlemedia Overseas Holding BV e dalla Fremantlemedia Italia s.p.a In ulteriore subordine formulava la domanda nei confronti della Fremantlemedia Italia s.p.a Chiedeva per l’effetto la condanna delle convenute, chiamate in giudizio, al pagamento della somma di Euro 1.826.185,57, comprensiva degli accessori maturati a far data dal 31 marzo 2011 a titolo di differenze retributive maturate e non erogate ed al pagamento della contribuzione dovuta su tutte le somme, comprese quelle erogate in corso di rapporto, oltre che al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal 1 aprile 2011 al pagamento effettivo. Domandava la corresponsione dell’integrazione del dividendo del 7,5% sull’EBITA ai sensi dell’art. 4.3 del contratto del 1 giugno 2008 che quantificava in Euro 10.000,00, oltre accessori di legge. Chiedeva la condanna della Fremantlemedia Italia s.p.a. al pagamento in suo favore dell’integrazione del compenso variabile ai sensi dell’art. 8 lett. b del contratto 8 febbraio 2010 che quantificava in Euro 32.805,42 di cui Euro 15.517,42 per la produzione omissis ed Euro 17.288,00 per la produzione omissis , oltre oneri finanziari a decorrere dal 1 febbraio 2011 ai sensi dell’art. 8.5 del contratto dell’8 febbraio 2010 o quanto meno gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo. In ultimo chiedeva la condanna della Holding o, in subordine, anche in solido della Fremantlemedia Italia al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per effetto dell’illegittima estromissione dalle attività dirette alla predisposizione del bilancio della controllata relativo all’esercizio del 2009 demandandone al giudicante la quantificazione ai sensi dell’art. 1226 c.c. oltre interessi e rivalutazione monetaria. 6. Si costituivano le convenute eccependo l’inammissibilità ed infondatezza delle pretese azionate e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna del S. al risarcimento del danno per mala gestio che quantificavano in Euro 869.867,00. 7. Il Tribunale di Roma, rigettate le istanze istruttorie, respingeva sia le domande del S. che quelle formulate in via riconvenzionale dalle convenute. 8. La Corte di appello, investita del gravame principale del S. e di quello incidentale della Fremantlemedia Overseas Holding B.V. li ha rigettati entrambi, fatta eccezione per il motivo formulato dall’appellante principale sul capo delle spese di lite che, diversamente dal giudice di primo grado, inalterata la liquidazione, ha compensato per metà tra la Holding ed il S. ponendo a carico di quest’ultimo la restante metà. 9. La Corte territoriale ha ritenuto in primo luogo che tra il S. e le società convenute fosse effettivamente intervenuta una rinuncia a tutte le pretese connesse al ruolo di Amministratore delegato svolto fino al 31.12.2009 ed ha perciò accertato che, di tutte le domande formulate, residuassero solo quelle sub c e d per l’importo di Euro 10.000,00 ed Euro 32.805,42 relative all’omesso integrale pagamento del compenso variabile convenuto nei contratti del 1.6.2008 e dell’8.2.2010 che ha ritenuto del pari infondate osservando che, quanto al primo dei due compensi, non era credibile che la società, dopo aver corrisposto al S. in un lasso temporale di undici anni un compenso di oltre Euro 5.300.000, avesse poi inserito una disposizione in bilancio apposita per evitare tale erogazione evidenziando che la mail del 7 maggio 2010 non poteva essere interpretata come una ricognizione di debito ma piuttosto come la formalizzazione di una proposta transattiva. 10. Con riguardo al compenso variabile del 25%, poi, ha evidenziato che, come convenuto tra le parti, la Holding aveva inoltrato tutte le indicazioni relative ai criteri di calcolo ed ai costi di produzione, da detrarre dal profitto di produzione, mentre il S. non aveva mai chiesto, come avrebbe potuto e dovuto, una verifica contabile mostrando invece di accettare le somme come quantificate. 11. Pur affermando che la questione, riproposta, della subordinazione dal 1998 restava assorbita dalle considerazioni già esposte, la Corte di merito ha comunque ritenuto che la censura mossa alla sentenza di primo grado oltre che generica fosse infondata. Il giudice di secondo grado ha osservato infatti che il Tribunale aveva correttamente applicato alla fattispecie i principi dettati in materia dalla Cassazione, procedendo ad un analitico esame critico della documentazione prodotta. Ha escluso poi che alla fattispecie possa trovare applicazione il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69 stante il disposto dell’art. 61, comma 3 dello stesso decreto. 12. Ha accolto in parte la censura che investiva il capo della condanna alle spese e le ha compensate, in parte, con la sola Holding avuto riguardo alla reciproca soccombenza verificatasi. 13. Quanto alla riconvenzionale, oggetto dell’appello incidentale, la Corte territoriale ha confermato la statuizione del Tribunale che aveva escluso che fosse stata offerta una prova rassicurante dei fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria. 14. Per la cassazione della sentenza propone ricorso S.R. affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso la Fremantlemedia Overseas Holding B.V Fissata per la decisione in camera di consiglio il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c A seguito di rinvio a nuovo ruolo la causa è stata quindi per la decisione nell’odierna pubblica udienza. Ragioni della decisione 15. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto opponibile anche alla Fremantemedia Overseas Holding B.V. la rinuncia prevista dal capo 17 del contratto del 12.11.2009 reiterata con il contratto dell’8.2.2010, sebbene si trattasse di contratti stipulati dal ricorrente con la controllata, nonostante che sul punto si era formato in primo grado un giudicato interno. 16. La censura, generica, è inammissibile. 16.1. Nel ricorso non è infatti riportata, se non per brevi stralci, il contenuto della sentenza in relazione al quale, per effetto di un mancato puntuale appello, si sarebbe formato il giudicato e si tratta di riproduzione necessaria per poter apprezzare se, effettivamente, vi era una statuizione suscettibile di passare in giudicato. 17. Il secondo motivo di ricorso, con il quale è censurata la sentenza per avere, in violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 2113 c.c. esteso l’efficacia della rinuncia alla Holding che non era parte del negozio stipulato tra il ricorrente S. e la Fremantlemedia Italia s.p.a., è inammissibile. 18. Si tratta infatti di doglianza che, piuttosto che censurare sotto il profilo di una violazione dei canoni ermeneutici l’interpretazione data dalla Corte al contenuto della rinuncia sottoscritta dal S. che la Corte di merito ha inteso come riferita al rapporto di amministrazione intercorso con le varie società susseguitesi e non tanto al contratto di amministrazione pretende dal Collegio una nuova e diversa lettura degli atti che contengono la rinuncia che non è consentita al giudice di legittimità poiché sottende un riesame del merito che in questa sede è precluso. 19. Il terzo motivo di ricorso investe la statuizione della sentenza che ha esteso l’efficacia della rinuncia ai diritti maturati nell’anno 2009, ivi compreso il TFR, violando, assume il ricorrente, con falsa applicazione degli artt. 1362, 2113 e 2120 c.c., il principio della maturazione del TFR alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Ad avviso del S. dalla rinuncia, di cui trascrive il contenuto, sono esenti i compensi relativi all’anno 2009 maturati e maturandi . fino al 31.12.2009 . Inoltre, con riguardo al T.F.R., il ricorrente deduce che si tratta di erogazione che, entrando nella disponibilità del lavoratore solo alla data di cessazione del rapporto avvenuta il 31.12.2009 , non poteva costituire oggetto della rinuncia se quest’ultima non lo indicava esplicitamente. 20. La censura è destituita di fondamento per l’assorbente ragione che la rinuncia risulta essere stata formulata avendo riguardo al rapporto di amministrazione intercorso tra le parti e, come è stato condivisibilmente accertato, copriva anche la qualificazione del rapporto di lavoro e tutti gli istituti economici conseguenti. A ciò si aggiunga che il giudice di primo grado ha accertato, con sentenza che sul punto non è stata impugnata, che non era ravvisabile nel rapporto di lavoro intercorso tra le parti la reclamata subordinazione. 21. È invece fondato il quarto motivo di ricorso con il quale il S. deduce la violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69. 22. Va rammentato che ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, comma 3 ultimo capoverso sono esclusi dal campo di applicazione del Capo I del Titolo VII del citato decreto legislativo, nel quale sono dettate le regole sul lavoro a progetto e sul lavoro occasionale, i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia . 23. Rileva al riguardo il Collegio che, mentre per quanto concerne l’esenzione prevista per i titolari di pensione si tratta di qualità che è opponibile a qualunque terzo, atteso che lo status di pensionato è rilevante e rilevabile da qualunque soggetto che si avvalga della prestazione resa in regime di collaborazione coordinata e continuativa, con un rapporto prevalentemente personale, diverso è invece il caso in cui l’esenzione dai limiti previsti dalla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative consegua alla qualità di componente di un organo di amministrazione e controllo di una società. In tale ultimo caso occorre tenere conto che la ratio dell’esonero va ravvisata nella peculiare natura del rapporto che lega la società al suo amministratore o controllore. Tale vincolo giustifica il venir meno della necessità di approntare, per il caso di un parallelo rapporto, i presidi che la legge ha posto a garanzia della genuinità della collaborazione coordinata e continuativa instaurata consistenti nell’esistenza di uno o più progetti o programmi, nella gestione in autonomia da parte del collaboratore tenuto solo al risultato, nell’esistenza di un coordinamento tra la gestione autonoma del progetto e l’organizzazione del ricorrente. Solo l’univocità degli interessi perseguiti nello svolgimento di un’attività gestoria in favore della società e dell’attività di collaborazione con la società stessa, pur protratta e ad essa coordinata esclude l’applicabilità delle disposizioni limitative dettate dalla norma e preclude la convertibilità del rapporto. 24. Nel caso in esame è incontroverso tra le parti che il S. non aveva nei riguardi della Holding alcun rapporto di amministrazione o controllo che la legava invece alla società Freemantle Media s.p.a. controllata dalla Freemantle Media Holding BV. Conseguentemente, alla luce delle considerazioni sopra esposte, nessun rilievo poteva avere quella carica nel valutare l’esistenza di un legittimo rapporto di collaborazione con la Holding e per tale aspetto, allora, la sentenza deve essere sul punto cassata. 25. L’ultimo motivo di ricorso, che investe la statuizione sulle spese da parte del giudice di appello che, secondo il ricorrente, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonostante la prevalente soccombenza della controparte le ha compensate, resta assorbito dall’accoglimento del quarto motivo. 26. In conclusione rigettati i primi tra motivi ed assorbito il quinto la sentenza deve essere cassata in relazione all’accoglimento del quarto motivo di ricorso e rinviata alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, dovrà procedere ad un nuovo esame della legittimità del rapporto di collaborazione intercorso tra il S. e la Freemantle Media Holding BV. Alla Corte del rinvio è demandata poi la regolazione delle spese del processo ivi comprese quelle del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, rigetta i primi tre motivi di ricorso. Accoglie il quarto. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.