L’estensibilità delle cause di interruzione della prescrizione del debito principale a quello accessorio

Le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l’omesso o il ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali si configurano come sanzioni civili che rimangono connesse a livello funzionale al suddetto mancato o ritardato pagamento.

Così l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24455/19, depositata il 1° ottobre. Nei primi due gradi di giudizio veniva accolta l’opposizione proposta da un ex lavoratore avverso la cartella di pagamento emessa per il recupero di un credito dovuto all’INAIL in relazione all’omesso pagamento di sanzioni civili premi evasi”. La Corte territoriale, in particolare, confermava la prescrizione del credito portato dalla cartella opposta dal momento che il termine doveva ritenersi quinquennale e che tale credito non era stato fatto valere insieme alla richiesta di pagamento dei premi costituenti il credito principale, ma azionato separatamente con un’altra cartella esattoriale. L’INAIL propone ricorso per cassazione. Gli interessi del credito previdenziale. Sul tema la Suprema Corte ribadisce che in materia previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l’omesso o il ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali si configurano come sanzioni civili che rimangono connesse a livello funzionale all’omesso o al ritardato pagamento suddetto, sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili . Tale principio vale anche per le somme relative agli interessi del credito previdenziale, composto da capitale ed accessori e da ciò deriva che le cause di interruzione della prescrizione relative al debito principale sono applicabili anche al debito accessorio relativo agli interessi. Il ricorso va dunque accolto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza 16 aprile – 1 ottobre 2019, n. 24455 Presidente D’Oronzo – Relatore Riverso Ritenuto che la Corte d’appello di Catanzaro con la sentenza n. 1461/2017 ha rigettato l’appello dell’Inail confermando la statuizione di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da M.S. avverso la cartella di pagamento emessa per il recupero della complessiva somma di Euro 811,78 dovuta all’INAIL, in relazione all’omesso pagamento di sanzioni civili premi evasi e di interessi regolazioni premio per gli anni ivi indicati. A fondamento della sentenza la Corte confermava la prescrizione del credito portato dalla cartella opposta dal momento che il termine doveva ritenersi pacificamente quinquennale e che lo stesso credito non era stato fatto valere unitamente alla richiesta di pagamento dei premi costituenti il credito principale, ma era stato azionato separatamente con un’autonoma cartella esattoriale. La pretesa di considerare interrotto il termine prescrizionale relativo al credito concernente gli accessori con la notificazione della cartella di pagamento concernente esclusivamente i premi, secondo la Corte territoriale, non poteva essere condivisa. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inail con due motivi M.S. è rimasto intimato. Èstata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che 1.- col primo motivo il ricorso deduce violazione ed errata applicazione degli artt. 2943, 2144, 2945 e 2953 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b e art. 10, e dell’art. 484 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte di merito affermato che il termine prescrizionale relativo al credito concernente gli accessori non potesse ritenersi interrotto dalla notificazione della cartella di pagamento concernente esclusivamente i premi. 2.- Con il secondo motivo viene dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte erroneamente affermato che l’Inail avesse intimato il pagamento degli accessori quando il relativo credito era già prescritto per l’inutile decorso del termine quinquennale di prescrizione, dal momento che la cartella relativa ai premi era stata invece impugnata davanti al tribunale di Vibo Valentia che ne aveva confermato l’esistenza con sentenza passata in giudicato, depositata nel fascicolo di parte Inail in appello. La Corte non aveva tenuto quindi conto di un fatto decisivo del giudizio atteso che se un giudizio era pendente fra il 2003 e 2012 sull’accertamento dell’esistenza del debito contributivo contestato, era evidente che anche la prescrizione del credito per sanzioni ed interessi non potesse decorrere ed andava comunque considerata sospesa per la pendenza del giudizio relativo ai premi. 3.- Il primo motivo di ricorso, avente valore assorbente, è fondato. Ed invero la prescrizione del credito per accessori relativi al credito previdenziale deve ritenersi interrotta dagli atti interrutivi concernenti la somma capitale relativa al credito principale. In tal senso le Sez. Unite di questa Corte con sentenza n. 5076 del 13/03/2015 hanno affermato infatti che in materia previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l’omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali, sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili . Tale statuizione deve essere estesa anche alle somme relative agli interessi per la natura unitaria del credito previdenziale, composto da capitale ed accessori sicché le cause d’interruzione della prescrizione relative al debito principale sono applicabili al debito accessorio relativo agli interessi. 4.- Il ricorso va quindi accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo la sentenza impugnata che non si è attenuta ai prefati principi deve essere quindi cassata, con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, la quale nella decisione della causa si atterrà al principio sopra formulato. Ai sensi dell’art. 384 c.p.c. la stessa Corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.