Concorso interno, dipendente ‘tagliato’ nella preselezione: legittimo il risarcimento

Vittoria per un lavoratore, che vede sancito in via definitiva il suo diritto a vedersi versati 5mila euro dall’azienda per la perdita di chance di promozione. Per i Giudici egli non solo doveva partecipare alla selezione interna e prendere parte alla seconda fase, ma avrebbe avuto anche buone possibilità di vittoria.

Sacrosanto il risarcimento per il dipendente che ha visto negata dall’azienda attraverso una sorta di preselezione la possibilità di prendere parte a una selezione interna. Per i Giudici va riconosciuto il cosiddetto danno da perdita di chance”, alla luce della concreta, effettiva e non ipotetica probabilità” del lavoratore di conseguire la promozione”. Cassazione, ordinanza n. 23936/19, sez. Lavoro, depositata il 25 settembre . Selezione. Terreno di scontro è una selezione interna di ‘Poste Italiane’, meglio ancora un accertamento professionale per la copertura dei posti dell’‘Area Quadri’ di secondo livello per una sede precisa. Un lavoratore accusa l’azienda di avergli tarpato le ali, effettuando una preselezione dei candidati e impedendogli di prendere parte alla seconda fase della procedura selettiva . In Tribunale l’uomo vede riconosciute le proprie ragioni, con annesso risarcimento quantificato in 5mila euro per il danno per perdita di chance . Identica valutazione in Appello, dove viene ribadito il diritto del lavoratore a partecipare alla selezione interna e si ritiene accertato che il lavoratore avesse una posizione di plausibile vittoria grazie a una qualifica migliore rispetto ad altri concorrenti applicati in mansioni meramente esecutive . E allo stesso tempo viene evidenziato che la partecipazione alla selezione riservata ai laureati ha precluso al lavoratore quella alle selezioni destinate ai dipendenti dell’area operativa, nel cui ambito avrebbe avuto titolo preferenziale, non essendo i vincitori effettivi muniti di un titolo di studio universitario . Chance. Inutile si rivela ora il ricorso proposto dai legali della società. Anche per la Cassazione, difatti, va riconosciuto il risarcimento – 5mila euro, come detto – in favore del lavoratore. Per l’azienda la visione tracciata in appello è errata poiché in questa vicenda si è agito nel rispetto della disciplina contrattuale che consentiva di procedere ad una preselezione del personale laureato da sottoporre a colloquio . Impossibile, di conseguenza, sempre secondo l’azienda, ipotizzare il diritto del lavoratore a partecipare alla selezione interna , o, meglio, all’accertamento professionale quale seconda fase della procedura selettiva . Questa prospettiva non convince però i giudici della Cassazione, che ritengono corretta la pronuncia emessa in appello. Sacrosanto, quindi, il diritto del lavoratore a partecipare alla selezione interna , e sacrosanto il suo diritto a un ristoro economico per la perdita di chance di promozione , poiché, in questo caso, si è appurato che prendendo parte alla selezione, egli avrebbe avuto una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire la promozione .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 3 luglio – 25 settembre 2019, n. 23936 Presidente Balestrieri – Relatore Marchese Fatto rilevato che il Tribunale di Bari, con sentenza del 7.5.2009, accoglieva, per quanto di ragione, il ricorso di Gi. Re. nei confronti di Poste Italiane S.p.A., dichiarando il diritto del primo a partecipare all'accertamento professionale per la copertura dei posti di Q2 per la sede Puglia , e condannava la seconda, a titolo di risarcimento del danno per perdita di chance, al pagamento di Euro 5.000,00 la Corte di appello di Roma, con sentenza nr. 3698 del 2013, rigettata il gravame della società in estrema sintesi, per quanto solo rileva in questa sede, la Corte territoriale, premesso il diritto del lavoratore a partecipare alla selezione interna per l'Area Quadri di 2. livello sulla base dei criteri concordati in sede sindacale, quanto al risarcimento del danno parametrato alle probabilità di successo, ha ritenuto accertato che il Re. avesse una posizione di plausibile vittoria, in quanto inquadrato nella qualifica di ex VI categoria, rispetto ad altri concorrenti con qualifica inferiore ed applicati in mansioni meramente esecutive ha valutato, anche, come la partecipazione del Re. alla selezione riservata ai laureati, gli avesse precluso quella alle selezioni destinate ai dipendenti dell'Area Operativa, nel cui ambito avrebbe avuto titolo preferenziale, non essendo i vincitori effettivi muniti di un titolo di studio a livello universitario avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane SPA, affidato ad un unico motivo ha resistito, con controricorso, illustrato con memoria, Gi. Re. Diritto considerato che con un unico ed articolato motivo è dedotta - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. -violazione e falsa applicazione di norme di diritto e accordi collettivi nazionali di lavoro si imputa alla sentenza di aver riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per perdita di chance sul presupposto che il lavoratore avesse diritto a partecipare alla selezione interna rectius all'accertamento professionale, quale seconda fase della procedura selettiva tale ultima affermazione, secondo Poste Italiane SpA, sarebbe errata in quanto la società datoriale aveva agito nel rispetto della disciplina contrattuale ed, in particolare, dell'art. 50 CCNL che consentiva di procedere ad una preselezione del personale laureato da sottoporre a colloquio è censurata, inoltre, la statuizione di condanna al risarcimento del danno per perdita di chance, in difetto della prova, da parte del lavoratore, che la scelta, ove consentita la sua partecipazione, si sarebbe conclusa in suo favore il motivo è, nel complesso, da respingere il primo profilo relativo all'art. 50 del CCNL è inammissibile per difetto di specificità quando, infatti, sia denunziata in ricorso la violazione di norme del contratto collettivo nazionale, la deduzione della violazione deve essere accompagnata dalla trascrizione integrale delle clausole, al fine di consentire alla Corte di individuare la ricorrenza della violazione denunziata cfr. Cass. nr. 25728 del 2013 nr. 2560 del 2007 nr. 24461 del 2005 nonché dal deposito integrale della copia del contratto collettivo Cass., sez.un., nr. 20075 del 2010 o dalla indicazione della sede processuale in cui detto testo sia rinvenibile Cass., sez.un., nr. 25038 del 2013 nella fattispecie di causa, le indicate prescrizioni non sono soddisfatte ed è, pertanto, precluso alla Corte l'esame della dedotta questione quanto alla censura relativa al risarcimento, la stessa è infondata la Corte di appello, osservando che il danno da perdita di chance richiedeva non la prova del sicuro superamento della selezione ma quella della probabilità di superarla, ha fatto corretta applicazione del principio, confermato anche da Cass., sez.un., nr. 21678 del 2013, secondo cui in tema di risarcimento del danno per perdita di chance di promozione, incombe sul singolo dipendente l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere la qualifica superiore la Corte di merito ha ritenuto che, partecipando alla selezione, il Re. avrebbe avuto una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire la promozione il convincimento in tal senso espresso è stato ricavato, per presunzioni, sulla base di indici che, nell'apprezzamento della Corte territoriale, hanno rivestito carattere significativo del fatto ignoto detto apprezzamento non è oggetto di censura, sia pure nei ristretti limiti in cui lo stesso, ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., può essere suscettibile di sindacato di legittimità conclusivamente il ricorso va rigettato, con le spese liquidate come da dispositivo, secondo soccombenza occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. nr. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della legge nr. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. nr. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.