Come può il lavoratore rivendicare in giudizio i propri crediti?

Nessuna violazione del divieto di frazionamento del medesimo credito in plurime domande giudiziali laddove il lavoratore agisca ai fini della tutela di diritti di credito diversi e distinti, sebbene facenti capo allo stesso rapporto di lavoro.

Così si esprime la Sezione Lavoro della Suprema Corte con l’ordinanza n. 22107/19, depositata il 4 settembre. Il caso. La Corte d’Appello di Salerno riformava la decisione del Tribunale con cui era stata accolta la domanda di una lavoratrice volta ad ottenere il pagamento da parte della società presso cui era occupata di una somma a titolo di residue spettanze per l’attività lavorativa svolta alle sue dipendenze, motivando il rifiuto con la ritenuta abusiva proliferazione di giudizi riguardanti il medesimo rapporto di lavoro. Contro tale decisione, la lavoratrice propone ricorso per cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c Tutela dei diritti di credito del lavoratore. La Suprema Corte dichiara fondato il motivo di ricorso prospettato dalla ricorrente, richiamando il consolidato orientamento di legittimità in base al quale l’attore che voglia tutelare un credito nascente da un unico rapporto di lavoro dovrà prima agire con ricorso monitorio per la somma già provata in via documentale, e poi in via ordinaria per il residuo, non violando il divieto di frazionamento di quel credito in più domande e non incorrendo, quindi, in un abuso del processo. Tale impostazione risulta avallata dall’orientamento delle Sezioni Unite, le quali hanno affermato che le domande contenenti diritti di credito distinti e diversi, nonostante siano relativi allo stesso rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in processi separati, ma quando le suddette pretese siano anche inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo [] le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata . Ora, nel caso di specie la Corte non dubita del fatto che la ricorrente non abbia fatto ricorso alla tutela frazionata del medesimo credito, avendo ella agito dapprima per le spettanze retributive relative all’anno 2009 e poi per il TFR maturato nel periodo accertato, mentre nel giudizio in oggetto ha agito, invece, sulla base di un distinto e diverso diritto di credito per il periodo lavorativo che va dal 1985 al 1987 . Nessuna duplicazione dell’attività istruttoria, dunque, è stata posta in essere, conseguendone l’accoglimento del motivo di ricorso da parte della Suprema Corte e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio degli atti al Giudice di secondo grado.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 13 giugno – 4 settembre 2019, n. 22107 Presidente Bronzini – Relatore Piccone Rilevato che - con sentenza in data 4 settembre 2014, la Corte d’Appello di Salerno ha riformato la decisione del locale Tribunale che, in accoglimento della domanda proposta da A.A. , aveva condannato la Segno Associati S.a.s. di G. V. & amp C. s.n.c. al pagamento, in favore della lavoratrice, della somma di Euro 13.804,12 a titolo di residue spettanze per l’attività lavorativa svolta alle dipendenze della società dal giugno 1985 sino all’ottobre 1987 - in particolare, il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione di inammissibilità del ricorso introduttivo sulla base della ritenuta abusiva proliferazione di giudizi relativi allo stesso rapporto di lavoro - avverso tale sentenza propone ricorso A.A. , affidandolo a sei motivi - resiste, con controricorso, la Segno Associati S.a.s Considerato che - Con il quinto motivo, da esaminarsi per primo, la parte ricorrente deduce, fra l’altro, la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. - il motivo è fondato - va preliminarmente rilevato che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, cfr., fra le più recenti, Cass. n. 22574 del 07/11/2016 , l’attore che, a tutela di un credito nascente da un unico rapporto obbligatorio agisce, dapprima, con ricorso monitorio, per la somma già documentalmente provata, e, poi, in via ordinaria, per il residuo, non viola il divieto di frazionamento di quel credito in plurime domande giudiziali, e non incorre, pertanto, in abuso del processo, - quale sviamento dell’atto processuale dal suo scopo tipico, in favore di uno diverso ed estraneo al primo stante il diritto del creditore a ricorrere ad una tutela accelerata, mediante decreto ingiuntivo, per la parte di credito assistita dai requisiti per la relativa emanazione - tale impostazione risulta, d’altro canto, avallata dal Supremo Collegio SU n. 4090 del 16/02/2017 secondo cui le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata - nel caso di specie è indubitabile, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, che non si è fatto ricorso ad alcuna tutela frazionata di un medesimo credito, avendo la ricorrente agito, in un primo momento, per le spettanze retributive relative all’anno 2009, in un secondo momento in ordine al TFR maturato nel periodo accertato e, invece, nel giudizio che qui interessa, sulla base di un distinto e diverso diritto di credito, da accertarsi autonomamente, in quanto riferentesi ad un rapporto di lavoro la cui natura subordinata doveva ancora essere accertata in sede giurisdizionale per il periodo lavorativo dal giugno 1985 all’ottobre 1987 , giudizio costituito evidentemente da petitum e causa petendi diverse dalle domande precedenti e non idoneo, quindi, ad essere iscrivibile nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondato sul medesimo fatto costitutivo - deve peraltro canto escludersi, proprio alla luce della assoluta diversità degli oggetti dei giudizi, una inammissibile duplicazione dell’attività istruttoria ed una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale mentre l’interesse alla proposizione di diversi giudizi deve reputarsi sussistente alla luce dell’interesse immediato al soddisfacimento delle esigenze di cui all’art. 36 Cost. in ordine alle istanze retributive avanzate relativamente al periodo di lavoro regolarizzato e che non necessitava di apposito accertamento in ordine alla sua stessa sussistenza - alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto con assorbimento degli altri motivi proposti, attinenti il primo alla omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, gli altri a violazioni dell’art. 111 Cost., la sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.