Il difetto di motivazione nei provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie professionali

La Suprema Corte chiarisce quando può lamentarsi il difetto di motivazione del provvedimento che abbia aderito alle conclusioni del consulente tecnico in materia di prestazioni previdenziali derivanti da malattie dell’assicurato e quale principio può applicarsi in tema di nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale.

Così si esprime la Sezione Lavoro della Suprema Corte con la sentenza n. 21561/19, depositata il 21 agosto. Il fatto. La Corte d’Appello di Reggio Calabria riformava la sentenza del Tribunale, rigettando la domanda dell’attuale ricorrente volta ad ottenere la rendita assegnata al marito deceduto sul presupposto del nesso causale tra la malattia professionale da cui era affetto silicosi , per cui gli era stata riconosciuta la suddetta rendita, e la sua morte avvenuta per ictus cerebrale . La Corte giustificava la sua decisione escludendo che la malattia dell’uomo potesse avere influito eziologicamente sulla sua morte, anche solo accelerandone l’esito. Contro tale decisione, la vedova propone ricorso per cassazione. Malattia professionale e rendita vitalizia. La Suprema Corte dichiara il ricorso infondato, osservando che nelle ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale come l’ictus cerebrale il nesso di causalità riguardante la sua origine professionale non può essere oggetto di presunzioni semplici, essendo necessaria una specifica dimostrazione a tal fine, che può essere fornita anche sotto forma di probabilità qualificata”, verificando ulteriori elementi utili a conferire certezza giuridica alle conclusioni del consulente tecnico. In tale contesto, la Corte ribadisce che la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore, e che la stessa deve essere valutata in termini di ragionevole certezza. Ciò posto, gli Ermellini rilevano che la decisione del Giudice di secondo grado non è censurabile, in quanto ha fornito in modo ampio ed esauriente le spiegazioni poste a suo fondamento, richiamando il principio secondo il quale in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice . Dopo aver richiamato tale principio, la Corte evidenzia che in tema di nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale si applica l’art. 41 c.p., in base al quale il rapporto causale tra danno ed evento si rifà al principio della equivalenza delle condizioni, dunque va riconosciuta efficienza causale a ciascun antecedente che abbia contribuito all’evento, anche in maniera indiretta e remota. Mancando nel caso di specie la prova circa la concorrente incidenza nel decesso del marito della ricorrente dei fattori di rischio lavorativi, anche in termini di ragionevole probabilità, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 28 maggio – 21 agosto 2019, n. 21561 Presidente Manna – Relatore D’Antonio Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda di V.C. , vedova di M.S. , volta ad ottenere la rendita ai superstiti sul presupposto del nesso eziologico tra la malattia professionale della silicosi, di cui soffriva il dante causa con riconoscimento della rendita, e la morte dello stesso avvenuta per ictus cerebrale. La Corte, aderendo alla conclusioni assunte dalla CTU svolta in appello, ha escluso che sussistesse una ragionevole certezza neppure in termini di ragionevole probabilità, ma solo in termini di mera possibilità , che la silicosi,da cui era affetto il M. , avesse influito eziologicamente sulla morte dello stesso anche solo accelerandone l’esito. Secondo la Corte la morte era avvenuta per ictus cerebrale la cui insorgenza poteva essere attribuita in astratto con egual grado di potenziale verificazione, tanto a fattori di rischio patogeni extraprofessionali dei quali soffriva il M. sindrome apnee notturne, obesità, diabete e ipertensione arteriosa , quanto all’insufficienza respiratoria, alla ipossiemia e ipercapnia, conseguenze sintomatiche della silicosi. Esclusa la fondatezza delle critiche mosse dalla V. e dal suo consulente di parte, la Corte ha concluso rigettando la domanda. 2. Avverso la sentenza ricorre la V. . Resiste l’Inali che deposita anche memoria ex art. 378 c.p.c Ragioni della decisione 3. La ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo, nonché violazione del T.U. n. 1124 del 1965, artt. 145 e 85. Deduce che la Corte non aveva valutato che il M. godeva di rendita per silicosi del 62% la quale aveva generato gran parte delle altre patologie insufficienza respiratoria, bronchite cronica ostruttiva , che certamente aveva avuto ruolo concausale, anche solo accelerando l’esito letale cfr. certificato di morte dove si legge altri stati rilevanti che hanno contribuito al decesso cardiopatia ischemica, insufficienza respiratoria da BPCO secondaria a silicosi . Deduce che il CTU, e quindi la Corte che aveva aderito alle conclusione del consulente, aveva dato invece rilievo, tra i fattori di rischio extraprofessionali, solo alla sindrome delle apnee notturne la cui incidenza era basata su dati non dimostrati ed inconsistenti. Rileva che avendo la Corte affermato che l’ictus era attribuibile sia a fattori extraprofessionali di cui mancava adeguata argomentazione da parte dei CTU , quanto all’insufficienza respiratoria, alla ipossiemia e ipercapnia quali conseguenze sintomatiche della silicosii non era comprensibile perché non fosse possibile riconoscere alla tecnopatia di cui soffriva il M. quantomeno il ruolo di concausa che avesse anche solo accelerato l’esito finale. 4. Il ricorso è infondato. La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che, nell’ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale l’ictus cerebrale - il nesso di causalità relativo all’origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di probabilità qualificata , da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951 Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634 . Nello stesso senso questa Corte ha, altresì, precisato che, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all’assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio , diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all’entità dell’esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell’ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall’assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti v. Cass., n. 23951/2015, cit. Cass. 12 ottobre 2012, n. 17438 . Tali principi vanno qui ribaditi, con l’ulteriore precisazione che la verifica del grado rilevante di probabilità costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in questa sede di legittimità se sorretto da congrua ed esaustiva motivazione. 5. Nella fattispecie in esame la Corte territoriale, aderendo alle conclusioni del CTU, ha affermato che non sussiste una ragionevole certezza neppure in termini di ragionevole probabilità ma solo in termini di mera possibilità che la silicosi da cui era affetto il M. abbia influito etiologicamente sulla morte del M. anche solo accelerandone l’exitus . La decisione della Corte territoriale,che ha accolto le conclusioni formulate dal CTU, non è censurabile in quanto ha dato ampia ed esauriente spiegazione delle ragioni poste a base della propria decisione esaminando in modo analitico tutti gli elementi disponibili. La Corte ha, infatti, evidenziato che il decesso del M. era avvenuto per ictus cerebrale la cui insorgenza può essere attribuita in astratto, sulla base delle risultanze cui è pervenuta la letteratura medico-scientifica, con egual grado di potenziale verificazione tanto a fattori di rischio patologici extralavorativi dei quali certamente soffriva il M. sindrome apnee notturne, obesità, diabete e ipertensione arteriosa quanto all’insufficienza respiratoria, alla ipossiemia e ipercapnia quali conseguenze sintomatiche della silicosi . Le affermazioni contenute nell’elaborato peritale, accolte dalla Corte d’appello, non sono oggetto, nella impostazione difensiva della parte, di critiche precise e circostanziate idonee a condurre a conclusioni diverse da quelle indicate nella consulenza tecnica finendo per risolversi in mero dissenso diagnostico. Costituisce principio affermato più volte da questa Corte Cfr. ord. n. 1652/2012 ord. n. 22707/2009 sent. n. 9988/2009 che in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice . 6. Deve, altresì, rilevarsi che secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in materia di nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale, trova diretta applicazione la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, per il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento. Nella specie, tuttavia, manca del tutto la prova, anche solo in termini di ragionevole probabilità, di una concorrente incidenza, nel decesso del M. per ictus cerebrale, dei fattori di rischio lavorativi. 7.Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. In applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., non vi è condanna della soccombente al pagamento delle spese processuali. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. Rigetta il ricorso, nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.