Rifornimenti monstre per la vettura aziendale: legittimo il licenziamento

Respinto il ricorso proposto dall’ex dipendente. Irrilevante il fatto che non fossero stati posti limiti precisi per l’utilizzo del veicolo e della ‘carta carburante’. Ciò che conta è che il lavoratore ha compiuto un abuso, utilizzando gli strumenti non in correlazione con l’effettuazione della prestazione lavorativa.

Costano carissimi i rifornimenti monstre della vettura aziendale. A pesare non è però il prezzo della benzina, bensì l’abuso compiuto dal dipendente, che ha utilizzato l’automobile con relativo consumo di carburante per scopi non esclusivamente lavorativi. Legittima, secondo i giudici, la drastica reazione della società, che ha optato per il licenziamento Cassazione, sentenza n. 15777/19, sez. Lavoro, depositata oggi . Esborsi. Riflettori puntati sugli ultimi due mesi del 2004. Risalgono a quel periodo, difatti, i corposi esborsi relativi ai rifornimenti di carburante – pagati con carte di credito aziendali – della vettura affidata dalla società al proprio dipendente. Quattro mesi dopo arriva la contestazione dell’addebito nei confronti del lavoratore, che poi, a settembre del 2005, si vede comunicato ufficialmente il licenziamento. Inevitabile il contenzioso legale per salvare la posizione lavorativa. Ma la scelta del dipendente si rivela alla fine non fruttuosa. In Corte d’appello, innanzitutto, viene ritenuta corretta la sanzione decisa dall’azienda, soprattutto alla luce della condotta tenuta dal lavoratore. Su questo fronte, in particolare, i giudici osservano che è irrilevante l’affermazione , fatta dal dipendente, secondo cui le condizioni previste per l’assegnazione della vettura e delle ‘carte carburanti’ ne consentissero l’uso per fini extralavorativi e non prevedessero specifici limiti di utilizzo di tali risorse , poiché è implicito che l’utilizzo dovesse rispondere ad un criterio di ragionevole correlazione con l’effettuazione della prestazione lavorativa e che nessun indebito profitto per il lavoratore e nessun onere aggiuntivo in capo al datore di lavoro dovessero conseguire ad un uso di tali strumenti . Tirando le somme, per i giudici il comportamento del lavoratore costituisce una grave violazione del dovere di fedeltà , tale da non consentire la prosecuzione del rapporto e da legittimare il recesso da parte del datore di lavoro. Prestazione. Identica linea di pensiero anche per i giudici della Cassazione. Respinto, di conseguenza, il ricorso proposto dal legale del lavoratore. Inutile il richiamo difensivo al fatto che al dipendente era stato concesso l’uso illimitato della vettura aziendale, espressamente consentito anche per finalità personali, addirittura sganciate dalle esigenze lavorative, essendone previsti l’utilizzabilità anche all’estero e persino l’affidamento ai membri della famiglia del lavoratore . Irrilevante anche l’osservazione, da parte del legale, che l’uso della carta per il rifornimento di carburante non era regolamentato e potenzialmente era da ritenersi illimitato . Impossibile, secondo i Giudici, ridimensionare la gravità del comportamento tenuto dal lavoratore. Ciò perché l’abuso compiuto è valutabile come espressione di una condotta intenzionale del dipendente che aveva travalicato un limite implicito , quello, cioè, di un utilizzo della ‘carta carburante’ e della vettura in stretta correlazione con l’effettuazione della prestazione lavorativa .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 gennaio – 12 giugno 2019, n. 15777 Presidente Nobile – Relatore Arienzo Fatti di causa 1. Il Tribunale di Ancona, in parziale accoglimento del ricorso di Ma. Sa., aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato il 22.9.2005 per giusta causa dalla spa Sky al predetto, per fatti commessi nel periodo dal 1.10.2004 al 31.12.2004, consistiti nell'avere il lavoratore effettuato rifornimenti di carburante della autovettura aziendale assegnatagli utilizzando le carte di credito aziendali oltre ed al di fuori delle esigenze di servizio, addebitandone i costi alla società. Era seguita alla declaratoria suddetta la condanna della società alla reintegrazione del Sa. nel posto precedentemente occupato ed al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo recesso, in misura pari alle retribuzioni maturate dalla data di quest'ultimo alla reintegrazione. 2. Respinti dalla Corte di appello di Ancona sia il gravame della società che quello incidentale del lavoratore, la Corte di cassazione, con sentenza n. 10069 del 17.5.2016, cassava la pronunzia del giudice del gravame, rinviando alla Corte di L'Aquila per la rivalutazione della gravità dell'infrazione disciplinare e della tempestività della sua contestazione. 3. Con sentenza del 16.3.2017, il giudice del rinvio accoglieva il gravame della società e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava il ricorso originariamente proposto da Sa. Ma 4. La Corte territoriale, con riguardo alla valutazione della tempestività della contestazione dell'addebito, in conformità al principio riaffermato dalla S. C. in sede rescindente, riteneva che, collocandosi la data di prima conoscenza dell'infrazione disciplinare a cavallo tra il gennaio ed il febbraio 2005, doveva ritenersi tempestiva la contestazione seguita a distanza di circa due mesi, avvenuta il 18.4.2005. 5. Quanto al rapporto di proporzionalità tra sanzione applicata e gravità dell'infrazione contestata, riteneva che non fosse dirimente l'affermazione del lavoratore secondo cui le condizioni previste per l'assegnazione dell'autovettura e delle carte carburanti ne consentissero l'utilizzo per fini extralavorativi e non prevedessero specifici limiti di utilizzo di tali risorse, potendo ritenersi requisito implicito della fattispecie che l'utilizzo dovesse rispondere ad un criterio di ragionevole correlazione con l'effettuazione della prestazione lavorativa e che nessun indebito profitto per il lavoratore e nessun onere aggiuntivo in capo al datore di lavoro dovessero conseguire ad un uso di tali strumenti eccedente tale necessaria correlazione. Rilevava che la valutazione complessiva della condotta, in cui non poteva non intravedersi una connaturata ed evidente intenzionalità, portasse a ritenere sussistente la giusta causa di licenziamento e che il comportamento tenuto dall'appellato, all'origine del disposto licenziamento, integrasse una grave violazione del dovere di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., idonea a legittimare il recesso del datore di lavoro, per essere di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto. 6. Di tale decisione domanda la cassazione il Sa., affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la società. 7. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.comma Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, si deduce la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 112 c.p.comma e 394 c.p.comma in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.comma con riferimento all'omessa pronuncia sul merito delle questioni sottoposte al vaglio del giudice del rinvio, ovvero l'insussistenza dell'infrazione disciplinare contestata posta alla base dell'impugnato licenziamento e l'inesistenza di giudicato sul punto. Si sostiene che, pure essendo stata la sentenza cassata in sede rescindente per vizio motivazionale, si sia erroneamente ritenuto precluso al giudice di rinvio la possibilità di esaminare i fatti ex novo a seguito della ritenuta formazione del giudicato interno conseguente alla cassazione della sentenza di appello. Si contesta la decisione anche in relazione alla omessa pronunzia sul merito della questione, riferita alla rilevanza disciplinare dell'infrazione contestata, rispetto alla quale era prodromico l'esame nel merito della vicenda, ritenuto precluso, salva la valutazione sulla proporzionalità del provvedimento espulsivo adottato. 2. Si assume che un giudicato interno si profila solo nel caso in cui la Corte di legittimità abbia cassato la decisione per violazione di legge e si richiamano a conforto dell'assunto principi affermati al riguardo dalla S. C. in relazione ala esistenza di una maggiore ampiezza dei poteri del giudice del rinvio. 3. Ci si riporta alle difese proposte nel giudizio di rinvio, laddove era stato evidenziato che, all'atto di costituzione del rapporto di lavoro con il Sa., era stata allo stesso concesso l'uso illimitato di un'autovettura aziendale, espressamente consentito anche per finalità personali, addirittura sganciate dalle esigenze lavorative, essendone previsti l'utilizzabilità anche all'estero e persino l'affidamento ai membri della famiglia del lavoratore. L'uso della carta per il rifornimento di carburante non era regolamentato e potenzialmente era da ritenersi illimitato, essendo indicate, nella missiva SKY di assegnazione della vettura docomma 5 , che tra le spese che restavano a carico del dipendente, nel solo caso di uso personale, vi erano quelle dei pedaggi autostradali, parcheggio e lavaggio, senza alcun riferimento alle spese di carburante. Peraltro, si era trattato di un solo episodio accertato di eccessivo addebito di spese carburante, che non aveva riguardato false attestazioni e quindi non sostanziatosi in comportamento fraudolento. Si era, pertanto, chiesto alla Corte del rinvio di valutare l'elemento intenzionale, la gravità del fatto in relazione all'entità del danno per l'azienda ed al carattere episodico dell'infrazione contestata, l'esistenza di precise disposizioni sull'utilizzo dei beni aziendali con connessi divieti e sanzioni, la rilevanza esterna del fatto. Si assume che, essendo stato vittorioso in primo grado, esso ricorrente non avrebbe potuto impugnare la parte motiva della sentenza del Tribunale ove si affermava che sarebbero state accertate condotte imputabili allo stesso, tese ad un consumo anomalo di carburante, e che la sentenza di appello del giudice del rinvio non aveva pronunciato sulle domande proposte dal lavoratore. 4. Con il secondo motivo, ci si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1375, 2106 e 2119 c.comma in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.comma sostenendosi che erroneamente il giudice del rinvio abbia ritenuto tempestivi la contestazione disciplinare ed il successivo licenziamento, non avendo riguardo a fatti incontestati ricavabili dalle emergenze istruttorie. Si rileva che, non essendo stato necessario espletare verifiche e controlli incrociati dopo le verifiche che avevano portato all'accertamento dei fatti disciplinarmente rilevanti nel gennaio 2005, la contestazione non poteva essere ritenuta tempestiva. 5. Va premesso che soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.comma può limitarsi a riproporle cfr. Cass. 13.5.2016 n. 9889, Cass. 14.3.2013 n. 6550, Cass. 24.5.2007 n. 12067 , e che, ove la stessa sia rimasta soccombente su di una questione preliminare che abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito, ha invece l'onere di proporre appello incidentale condizionato, pena il formarsi sulla questione preliminare del giudicato cosiddetto giudicato implicito , che concerne anche gli accertamenti che costituiscono il presupposto logico - giuridico della decisione. Nella specie in primo grado era stata ritenuta fondata la contestazione di un consumo di carburante quasi doppio rispetto alle esigenze di lavoro e quindi sussistente l'addebito ed il lavoratore si è limitato, così' come ha precisato nel presente ricorso riportando i termini in cui si era svolto il giudizio di secondo grado, a spiegare appello incidentale relativamente alla quantificazione della retribuzione globale di fatto ed a ribadire I l'illegittimità del licenziamento anche per ragioni di tardività II l'assenza del carattere fraudolento nel comportamento tenuto III la scarsa rilevanza del danno asseritamente causato all'azienda e la tenuità del comportamento contestatogli IV la sproporzionalità tra il fatto addebitato e la sanzione disciplinare applicata . Ciò va quanto meno considerato come indicativo della rinuncia a coltivare la contestazione della ritenuta sussistenza dell'addebito sotto il profilo della contrarietà alle norme disciplinanti il consumo di carburante dell'autoveicolo in affidamento. 6. Tanto osservato, va evidenziato come, nell'ipotesi della cassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di merito conserva tutti i poteri di indagine e di valutazione della prova, potendo compiere anche ulteriori accertamenti giustificati dalla sentenza di annullamento e dall'esigenza di colmare le carenze da questa riscontrate, tranne che in ordine ai fatti che la sentenza medesima ha considerato definitivamente accertati, per non essere investiti dall'impugnazione, né in via principale né in via incidentale, e sui quali la pronuncia di annullamento è stata fondata cfr. Cass. 10.12.2018 n. 31901 . 7. In caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza dei giudice di rinvio fondato sulla deduzione della infedele esecuzione dei compiti affidatigli con la precedente pronuncia di annullamento, il sindacato della S.C. si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell'osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia a seconda che l'annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, in quanto, nella prima ipotesi, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo, mentre, nel secondo caso, la sentenza rescindente -indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione - non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento. In quest'ultima ipotesi, poi, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati cfr., in tali termini, Cass. 2.2.2018 n. 2652 . 8. Nel caso la Corte abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 cod. procomma civ. comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, trattandosi di preclusione processuale che opera su tutte le questioni costituenti il presupposto logico e inderogabile della pronuncia di cassazione, prospettate dalle parti o rilevate d'ufficio vedi, per tutte Cass. 5 aprile 2013, n. 8381 mentre, in caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge , essendo investito non soltanto del potere di valutare liberamente i fatti già accertati, ma . anche [di] indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata . cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 11844 del 09/06/2016, in motivazione, paragr. 6.1. in tali termini, Cass. 6.7.2017 n. 16660 e, tra le altre, anche Cass. 26.9.2018 n. 22989 e Cass. 7.8.2014 n. 17790, con riguardo specificamente ai limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio, a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni, con la precisazione che il più ampio esame consentito nel secondo e terzo caso, esteso anche alla valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché alla valutazione di altri fatti, debba avvenire pur sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse e in base alle direttive della sentenza di legittimità . 9. La sentenza della Corte di L'Aquila si è attenuta a siffatti principi, in quanto ha valutato i fatti in base alle direttive impartite dalla S. C. in sede rescindente, avendo ritenuto non dirimente la affermazione secondo cui le condizioni previste per l'assegnazione dell'autovettura e della carta carburanti ne consentissero l'utilizzo per fini extralavorativi e non prevedessero limiti di utilizzo di tali carte, potendosi ritenere requisito implicito della fattispecie che tale utilizzo dovesse rispondere ad un criterio di ragionevole correlazione con l'effettuazione della prestazione lavorativa, senza che da un uso eccedente di tali strumenti potesse derivare un indebito profitto per il lavoratore ed un onere aggiuntivo in capo al datore di lavoro, anche con richiamo ai doveri del dipendenti previsti dall'art. 82 ccnl, tra i quali quello di evitare di trarre in qualsiasi modo profitti propri a danno dell'azienda in cui lavora . Il giudice del rinvio ha, poi, ritenuto che la valutazione complessiva della condotta contestata, in cui non può non intravedersi una connaturata ed evidente intenzionalità , porti a ritenere sussistente la giusta causa di licenziamento. Quindi ha ritenuto che l'utilizzo della carta rifornimento carburanti fosse in stretta correlazione con l'effettuazione della prestazione lavorativa e che ciò dovesse condurre a ritenerne l'abuso accertato come espressione di una condotta intenzionale del dipendente che aveva travalicato il limite implicito. 10. Ed invero, nella sentenza rescindente, fermo l'accertamento della infrazione disciplinare, è stato rivalutato il profilo della gravità della stessa e tale esame ha indotto il giudice del rinvio a ritenere proporzionata la sanzione alla gravità dell'infrazione contestata, non potendo rilevare, per ritenere meno grave la condotta del lavoratore, la mancata previsione di limiti di utilizzo delle carte carburanti, in forza di un criterio di ragionevole correlazione delle stesse con l'effettuazione della prestazione lavorativa. La censura non è idonea a scalfire tale accertamento, che rientra nell'ambito di valutazione riservato al giudice del merito e che elimina le incongruenze e contraddizioni ravvisate dalla S.C. in sede rescindente. 11. Quanto al secondo motivo, è sufficiente osservare che spetta al giudice di merito verificare in concreto quando un potenziale illecito disciplinare sia stato scoperto nei suoi connotati sufficienti a consentirne la contestazione in via disciplinare e quanto tempo sia necessario - in relazione ad una data organizzazione aziendale - per muovere l'addebito e/o accertare se ricorrano altre concrete circostanze di fatto che abbiano o non giustificato il tempo impiegato dal datore di lavoro per la contestazione. Invece, è questione di diritto in quanto tale esaminabile anche da questa S.C. lo stabilire se l'arco temporale intercorso fra la scoperta dell'illecito disciplinare e la sua contestazione dia luogo oppure no a violazione del diritto di difesa del lavoratore. 12. A tale riguardo - nel caso di specie - a fronte di illeciti disciplinari conosciuti a cavallo dei mesi di gennaio e febbraio 2005, non è stata ravvisata tardività alcuna, visto che la contestazione disciplinare risaliva al 18.4.2005 sempre in base a quanto si legge nell'impugnata sentenza , a poco più di due mesi, che è un tempo consono alla necessità di accertare compiutamente le responsabilità e formulare l'addebito disciplinare Cass. 27.9.2018 n. 23346 . 13. L'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa, fermo restando che la valutazione delle suddette circostanze è riservata al giudice del merito cfr., tra le altre, Cass. 26.6.2018 n. 16841, Cass. 12.1.2016 n. 281, Cass. 25.1.2016 n. 1248, Cass. 10.9.2013 n. 20719 . 14. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va respinto. 15. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del Sa. e si liquidano come da dispositivo. 16. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13, comma 1bis, del citato D.P.R