I compensi dei collaboratori delle associazioni sportive dilettantistiche sono redditi diversi e non sono soggetti a contribuzione previdenziale

Per negare l’esenzione, l’ente previdenziale deve provare l’insussistenza dei presupposti formali previsti dalla legge speciale e quindi la non esistenza di una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro riconosciuta dal Coni.

Nello sport [ ] il legislatore ha già ritagliato il perimetro del professionismo e, quindi, tutte le collaborazioni svolte nell’ambito dello sport dilettantistico seguono il regime agevolato a prescindere dalla continuità e abitualità della prestazione svolta da chi collabora in tale ambito. Ciò che conta è che le collaborazioni vengano svolte in favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni o dagli enti di promozione sportiva . Le somme erogate dall’associazione sportiva dilettantistica ai collaboratori sono qualificate come reddito diverso e non scontano il pagamento dei contributi previdenziali. La Corte d’Appello di Milano conferma che i redditi percepiti nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche non possono considerarsi redditi di lavoro autonomo o di lavoro subordinato trattandosi di redditi diversi si applica il relativo regime di esenzione previdenziale di cui all’art. 67, comma 1, lett. m TUIR. La vicenda traeva origine da un accertamento ispettivo che si concludeva con la contestazione di omissioni per contributi INPS e INAIL. La società sportiva dilettantistica impugnava l’accertamento assumendo di aver fruito delle prestazioni del personale in regime di esenzione contributiva a norma dell’art. 67 del TUIR di aver corrisposto compensi qualificabili come redditi diversi. In primo grado il Giudice riteneva l’esenzione non applicabile sostenendo che l’attività dei lavoratori è una vera e propria attività professionale. In realtà l’errore sostanziale del primo giudice stava proprio nella dicotomia tra i vocaboli dilettantismo” e professionalità”. Il concetto di dilettantismo è centrale I compensi erogati dalle società sportive rientrano tra i redditi diversi” ogni qual volta emergano sia il requisito soggettivo dell’ente, e precisamente la natura dilettantistica della società sportiva, che il requisito oggettivo inerente all’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica. il requisito oggettivo La verifica dell’attività dilettantistica deve svolgersi sulla base dell’iscrizione della società nell’apposito registro tenuto dal Coni ove sussista l’esercizio di attività dilettantistica, tra cui certamente si annovera anche il fitness, sussiste il requisito oggettivo. il requisito soggettivo Lo svolgimento della collaborazione nell’ambito dello sport dilettantistico segue il regime agevolato anche se il collaboratore svolge prestazioni in maniera continuativa, abituale e professionale. La professionalità della prestazione resa dal collaboratore non fa venir meno il presupposto di esenzione inerente al dilettantismo il fatto che gli istruttori / collaboratori siano qualificati con specifiche competenze attestate da diplomi non inficia la natura dilettantistica della società sportiva. Anche i co.co.co. delle associazioni dilettantistiche fruiscono dell’esenzione previdenziale. L’esenzione dell’art. 67, lett. m si applica pure ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo e gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Anche in questo caso è centrale l’analisi del concetto di professionalità il non professionismo cui si riferisce la disposizione è da intendersi rapportato alle attività di consulenza professionale, da inquadrare nell’ambito del lavoro autonomo, in quanto riferibili alle professioni in senso stretto. Pertanto l’attività svolta dal collaboratore per la società sportiva dilettantistica è esente da imposizione previdenziale a patto che non venga svolta nell’ambito dell’esercizio di un’arte o di una professione.

Corte d’Appello di Milano, sez. Lavoro, sentenza 21 gennaio – 10 aprile 2019, n. 121 Presidente Picciau – Relatore Bove Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 16.03.2017 la Club 2D Professional Fitness s.s.d. a r.l., ha proposto appello avverso la sentenza n. 3308/16 del Tribunale di Milano che ha rigettato l'opposizione dalla società sportiva dilettantistica Club 2 s.r.l. avverso il verbale di accertamento e conseguente cartella di pagamento Inail per Euro 1649,50 e avviso di addebito Inps per Euro 13.194,49. Il Tribunale ha ritenuto fondata la pretesa degli Enti, sulla scorta del verbale di accertamento degli ispettori DTL e Inail, che contestavano l'omesso versamento dei contributi in relazione ai rapporti della società con An. Ar. istruttore fitness e con Ba. Se. e Ba. An. rispettivamente addetta alla reception e addetto ai rapporti con i clienti . L'opponente assumeva di aver utilizzato il suindicato personale in regime di esenzione contributiva, a norma dell'art. 67 del TUIR, corrispondendo compensi qualificabili come redditi diversi. Il Giudice di primo grado ha considerato l'esenzione ex art. 67 TIUR non applicabile al caso di specie, in quanto l'attività dei lavoratori è vera e propria attività professionale per l'Annibaldi poiché correlata alla preparazione e competenza specifica, laureato in scienze motorie, per gli altri poiché attività svolta in autonomia, continuativa dal 2009, esclusiva e presenta i caratteri delle collaborazioni coordinate e continuative. Appella la società sportiva, censurando la sentenza per omessa pronuncia ex art. 24 D.Lgs. 46/99 in quanto l'avviso di addebito inps era stato notificato successivamente al deposito e notifica del ricorso in opposizione al relativo avviso di accertamento. Nel merito deduce una errata interpretazione dell'art. 67, comma 1, lett M TUIR, la sussistenza nel caso di specie del requisito soggettivo e oggettivo richiesto dalla legge ai fini dell'esenzione contributiva contesta che gli elementi di fatto considerati dal giudice di primo grado possano rilevare quali indici di professionalità delle prestazioni richiama infine le pronunce favorevoli alla applicazione della esenzione ivi prevista in fattispecie analoghe e la conforme circolare dell' Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1/16, nonché la delibera CONI del 14.2.17 quest'ultima in quanto elenca la disciplina del fitness tra le attività sportive dilettantistiche e la Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/03. Inps e Inail resistono e chiedono il rigetto dell'appello. All'udienza del 21 Gennaio 2019 la causa è stata discussa e decisa, come da dispositivo in calce, di cui è stata data lettura. L'appello merita accoglimento per le considerazioni che seguono. L'esame della questione preliminare, riproposta da parte appellante e relativa alla violazione dell'art. 24, comma 3. D.Lgs. 46/99, nella condivisione di quanto argomentato in sentenza, non viene peraltro approfondito, volendosi privilegiare la questione più liquida attinente all'accoglimento nel merito del gravame, sufficiente in ogni caso a definire il giudizio sul punto v. Cass. S.U. n. 9936/14 e Cass n. 12002/2014, che ha ritenuto che il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. procomma civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre . La questione di cui si controverte in causa è se i compensi erogati in favore dei lavoratori Annibaldi Ar., Ba. Se. e Ba. An. rientrino tra i redditi diversi di cui all'art. 67 comma 1 lett. m. TUIR. Al riguardo il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, c.d. T.U.I.R. Testo unico delle imposte sui redditi prevede che 1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente m le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine UNIRE , dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche . Il D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 5, convertito con modificazioni nella L. n. 14 del 2009, ha precisato che Nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni, art. 67, comma 1, lett. m , sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica . Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 69 prescrive che le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi di cui all'art. 81 oggi art. 67 , comma 1, lett. m non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500,00 Euro . Il D.L. n. 136 del 2004, art. 7 convertito con modificazioni nella L. n. 186 del 2004, stabilisce che In relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, art. 90, commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi del D.L. 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni, art. 5, comma 1. Da tale sistema normativo emerge l'esistenza di un regime di favore che disciplina i compensi erogati da organismi associazioni, società sportive, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI in relazione all'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica, che ricomprende, a differenza di quanto erroneamente sostenuto dall'I.N.P.S., non solo l'attività agonistica o quella funzionale ad essa, ma anche ogni attività di formazione, didattica, preparazione ed assistenza allo sport, a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva, e persino le collaborazioni continuative dirette all'espletamento di attività amministrative e gestionali. Detto regime prevede che i menzionati compensi debbano essere considerati redditi diversi e non redditi di lavoro autonomo o dipendente o d'impresa ed, in quanto tali, non sono soggetti a contribuzione previdenziale. Qualora, poi, le somme percepite dal lavoratore non superino l'ammontare annuo di 7.500,00 Euro, le stesse non concorrono nemmeno a formare la base imponibile IRPEF di chi le percepisce. Ciò posto, affinché le somme erogate possano essere annoverate nella categoria dei redditi diversi è necessario che sussistano due presupposti il primo, soggettivo, e precisamente la natura dilettantistica della società sportiva il secondo, oggettivo, che le somme siano erogate nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, come sopra delineate. Circostanze entrambi sussistenti nel caso di specie. Le discipline promosse dall'associazione sportiva appellante non rientrano tra quelle riconducibili al professionismo sportivo e, pertanto, i relativi collaboratori non possono essere assoggettati alla disciplina contenuta nella legge n. 91 del 1981, che regola il settore professionistico. Ed infatti nel caso in esame la vocazione sportivo - dilettantistica della società opponente è stata certificata dal CONI, come documentato dalla stessa appellante docomma 2 fascicolo di primo grado . Il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, in base a quanto previsto dall'art. 7 del D.L. n. 136/2004 convertito in legge, con modificazioni dalla legge n. 186/2004 art. 1. Tre le attività sportive dilettantistiche il cui esercizio legittima l'iscrizione nel registro tenuto dal Coni viene elencata cfr. delibera Consiglio Nazionale Coni 20.12.16 la disciplina del fitness, che coincide con quella praticata dall'An. nell'ambito dei rapporti intercorsi con Club 2D. Il Giudice di primo grado, accogliendo la tesi degli enti previdenziali, sostiene che l'agevolazione de qua non compete quando la collaborazione sia svolta in maniera professionale e che la professionalità debba ricavarsi dalla preparazione del soggetto l'An. è laureato in scienze motorie e masso fisioterapista , dalla continuità della prestazione e dalla entità del compenso. Tale argomento non è condiviso dal Collegio poiché il requisito della professionalità è richiesto dalla legge solo per le manifestazioni di cori bande musicali e filodrammatiche, mentre nella seconda parte della norma art. 67 lett. m – dedicata alle attività sportive vere e proprie – non vi è alcun riferimento alla non professionalità della collaborazione vedi C App Firenze n. 683/14 . Nello sport, infatti, il legislatore ha già ritagliato il perimetro del professionismo e, quindi, tutte le collaborazioni svolte nell'ambito dello sport dilettantistico seguono il regime agevolato a prescindere dalla continuità e abitualità della prestazione svolta da chi collabora in tale ambito. Ciò che conta è che le collaborazioni vengano svolte in favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche riconosciuti dal Coni o dagli enti di promozione sportiva. Il mancato riferimento alla non professionalità per le sole attività sportive dirette è significativo della volontà del legislatore di non attribuire alcuna rilevanza a detto requisito in considerazione del fatto che le suddette che le suddette prestazioni, proprio perché rese nell'ambito di un organismo sportivo dilettantistico senza scopo di lucro e dirette allo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, non possono assumere i caratteri della professionalità proprio perché inserite in un contesto qualificato dal riconoscimento di un organo pubblico attestante i requisiti stabiliti dalla norma, ponendo, quindi, una sorta di presunzione del carattere non professionale delle prestazioni in esame. Non si può pretendere – come sostenuto dagli Enti previdenziali – che gli istruttori di discipline sportive dilettantistiche, per essere esenti da contribuzione, non debbano essere qualificati né avere una specifica competenza attestata da diplomi di tipo professionale . Non si deve confondere, infatti, l'amatorialità ad es. quando un gruppo di amici decide di correre al parco con il dilettantismo ad es. quando alcune persone vogliono praticare atletica a livello non professionistico sotto la direzione di un istruttore preparatore . L'esistenza di strutture organizzate quindi non esclude il dilettantismo che, anzi, necessita di collaboratori qualificati e non certo improvvisati per far svolgere in sicurezza le discipline sportive. Per negare l'esenzione l'ente previdenziale deve provare l'insussistenza del presupposto formale fissato dalla normativa speciale e, quindi, la non esistenza di una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro riconosciuta dal CONI C.App Milano n. 1172/14 – conforme C.Appello Perugia n. 3/16 . Peraltro detta argomentazione si rinviene altresì nella circolare n. 1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, come evidenziata e prodotta dalla difesa appellante docomma 4 fascicolo di parte , e trova conferma nella delibera del Consiglio nazionale del Coni 532/16, sopra richiamata. Ritiene il Collegio che al rapporto intercorso tra la società appellante e An. Ar. sia applicabile il regime di esenzione di cui all'art. 67 comma 1 lett m, anche a voler considerare necessaria la verifica del requisito di non professionalità, in quanto l'attività di istruttore di fitness, resa in favore di Club 2D, non può essere qualificata come professionale, poiché il fitness non è considerata attività sportiva professionale dal Coni o da alcuna federazione sportiva, e poiché i redditi percepiti nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche non possono considerarsi redditi di lavoro autonomo né di lavoro subordinato – essendo classificati nei redditi diversi – con inapplicabilità della normativa riferita invece ai lavoratori nel campo dello spettacolo. In relazione alla posizione dei collaboratori Brasi Se. e Ba. An. – rispettivamente addetta alla reception ed addetto ai rapporti con i clienti - viene in rilievo la seconda parte dell'art. 67 lett. m , ove si precisa Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo - gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche . In tal caso, quindi, la norma, ai fini del godimento del regime agevolativo, prescrive che l'oggetto della attività di tipo amministrativo gestionale non debba avere natura professionale . Il Collegio, valutata la ratio della norma, ritiene condivisibile quanto argomentato dalla difesa appellante il non professionismo cui si riferisce la disposizione in commento è da intendersi rapportato alle attività di consulenza professionale da inquadrare nell'ambito del lavoro autonomo in quanto riferibili alle professioni in senso stretto vedi C Appello Firenze n. 683/14 . Ha errato il Giudice di primo grado nel valutare il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa amministrativo – gestionale , dei due collaboratori con Club 2D, – al fine di esclusione dal regime agevolato - secondo il presupposto della non occasionalità della prestazione, della esclusività e della percezione di compensi non marginali ciò che invece rileva, ai fini dell'applicazione del detto regime, è soltanto l'assenza di elementi che possano ricondurre l'oggetto della collaborazione all'esercizio di mansioni proprie di un'arte e professione in senso stretto, come anche previsto dalla Circolare n. 21/2014 dell'Agenzia delle Entrate richiamata e prodotta dall'Appellante, docomma 32 fascicolo di primo grado . In tale Circolare vengono descritte le caratteristiche dei rapporti di collaborazione a carattere amministrativo gestionale al fine della agevolazione fiscale prevista dalle norme del Tiur e si precisa, per quel che qui interessa . particolari rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che presentino le seguenti caratteristiche - carattere amministrativo-gestionale - natura non professionale - resi a società o associazioni sportive dilettantistiche. Quali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le prestazioni in argomento si caratterizzano per la continuità nel tempo, la coordinazione, l'inserimento del collaboratore nell'organizzazione economica del committente e l'assenza del vincolo di subordinazione. Per quanto riguarda la natura non professionale del rapporto bisogna valutare se per lo svolgimento dell' attività di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. Sono, pertanto, escluse le prestazioni rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione Rientrano, pertanto, nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, i compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti. . Le attività tipiche di segreteria, quali addetti alla reception svolte dai due collaboratori a favore della società appellante non possono considerarsi di natura professionale nel senso sopra precisato. Risulta pertanto applicabile il regime di esenzione di cui all'art. 67 comma 1 lett. m Tuir, oltre che al rapporto della Club 2D con l'istruttore An. Ar., anche ai rapporti intercorsi con i due collaboratori Brasi e Ba In conclusione, quindi, non sussistendo i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa contributiva, la cartella esattoriale e avviso di addebito opposti devono essere annullati. Tenuto conto della particolarità della questione trattata si ravvisano i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado ex art. 92 c.p.comma – P.Q.M. In accoglimento dell'appello, dichiara l'insussistenza delle pretese contributive azionate dall'INPS ex ENPALS e dall'INAIL e per l'effetto annulla la cartella esattoriale e l'avviso di addebito opposti. Compensa tra le parti le spese processuali.