Mobbing: l’onere della prova del lavoratore e del datore di lavoro

Il lavoratore che abbia citato in giudizio il datore di lavoro per mobbing e demansionamento, deve prospettare le circostanze di fatto volte a dare fondamento alla denuncia e, quindi, allegare specifici fatti significativi dell’illegittimo esercizio del potere datoriale.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12530/19, depositata il 10 maggio. Il fatto. La Corte d’Appello di Bologna rigettava le domande proposte dall’attrice e dirette ad ottenere la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni da mobbing e demansionamento. La soccombente ha proposto ricorso in Cassazione. Onere della prova. La Corte accoglie il ricorso nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento del demansionamento in relazione ad un primo arco temporale lamentato dalla ricorrente e rinvia al giudice di merito per un nuovo esame sui parametri relativi all’attribuzione delle funzioni. Analizzando le ulteriori censure, la Corte coglie l’occasione per ricordare che, in tema di demansionamento e onere della prova, il lavoratore può reagire al potere direttivo che censurato prospettando circostanze di fatto volte a dare fondamento alla denuncia e, quindi, con un onere di allegazione di fatti significativi dell’illegittimo esercizio del potere datoriale. Il datore di lavoro convenuto in giudizio è invece tenuto a prendere puntuale posizione sui fatti posti in evidenza dal lavoratore a fondamento della domanda, potendo allegarne altri a fondamento del legittimo esercizio dei suoi poteri. In conclusione, avendo la ricorrente dedotto critiche inammissibili perché dedotte in termini assolutamente generici e palesemente dirette alla rivalutazione dei fatti e al ribaltamento del convincimento del giudice di merito, gli Ermellini accolgono parzialmente il ricorso con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 16 gennaio – 10 maggio 2019, n. 12530 Presidente Napoletano – Relatore Bellé Rilevato che la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 1199/2013, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato integralmente le domande proposte da O.J. di condanna della Provincia di Reggio Emilia, di cui la predetta era stata dipendente dal 1988 al 2003, al risarcimento dei danni per mobbing e vari periodi di utilizzazione in mansioni deteriori rispetto a quelle di inquadramento o in totale svuotamento di attribuzioni lavorative la Corte, come già anche il Tribunale,, riteneva insussistenti gli estremi del mobbing, sotto il profilo dell’unicità di progetto illecito e di un intento persecutorio quanto al demansionamento, la Corte negava, ancora in conformità con la decisione del Tribunale, che esso vi fosse stato nel periodo ottobre 1997-dicembre 1998 di adibizione all’ufficio statistica, ritenendo che l’attività di trascrizione dei dati alberghieri su appositi moduli non si collocasse al di sotto delle mansioni tipiche del livello VI di inquadramento, così come parimenti escludeva che vi fosse stato demansionamento nel periodo luglio 2001 - giugno 2002 riteneva poi che l’accertamento equitativo dell’estensione temporale del demansionamento, quale sviluppato dal Tribunale, non potesse trovare conferma, perché il giudizio secondo equità poteva servire alla determinazione di un danno già certo e non a fissare i termini dell’inadempimento quindi affermava che il demansionamento non potesse dirsi provato per due dei periodi novembre-dicembre 1995 e luglio 1998-dicembre 1999 in cui il Tribunale lo aveva ritenuto dimostrato, mentre solo per l’ultimo periodo luglio 2002-ottobre 2003, intervallato da malattia dal febbraio all’agosto 2003 si poteva affermare che la ricorrente fosse stata lasciata inoperosa tuttavia, anche considerando i tre predetti periodi valorizzati dal Tribunale sotto il profilo del demansionamento, la limitatezza temporale di essi e il livello tecnico non elevato delle mansioni di inquadramento non permettevano, secondo la Corte, di affermare il verificarsi di un danno biologico o professionale in effettivo nesso causale effettivo con i comportamenti datoriali avverso la sentenza la O. ha sviluppato cinque motivi di ricorso, poi illustrati da memoria e resistiti dalla Provincia di Reggio Emilia con controricorso, anch’esso infine corredato da memoria illustrativa. Considerato che con il primo motivo la ricorrente critica la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, con riferimento al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, all’art. 3 All. A CCNL di comparto Regioni ed Autonome Locali , del D.P.R. n. 347 del 1983, nonché degli artt. 2087, 2043, 2049 e 2059 c.c. e degli artt. 1218 e 2697 c.c. il motivo è suddiviso in tre parti nella prima di esse si assume che, per il periodo ottobre 1997-ottobre 1998, in cui la ricorrente venne utilizzata per operazioni di mero inserimento di dati statistici, vi sarebbe stata violazione delle norme relative alle attività proprie del livello di appartenenza, ingiustamente disconosciuta dal Tribunale prima e poi dalla Corte distrettuale nella seconda parte si afferma che, per il periodo luglio 2001-giugno 2002, la documentazione prodotta in primo grado avrebbe comprovato che alla dipendente non erano stati assegnati compiti di alcun genere infine, rispetto ai periodi novembre-dicembre 1995, luglio-dicembre 1999 e luglio 2001 - ottobre 2003, la O. ha censurato la sentenza di appello per avere fatto erronea applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., sottolineando come spettasse al datore di lavoro provare che la lavoratrice non fosse stata lasciata priva di mansioni il motivo, nella prima parte attinente al demansionamento di cui periodo dall’ottobre 1997 all’ottobre 1998 è fondato e va accolto la ricorrente era pacificamente inquadrata nella VI qualifica funzionale di cui al D.P.R. n. 347 del 1983 e proveniva dallo svolgimento, in estrema sintesi, di mansioni inerenti all’Ufficio Stampa e da un periodo di aspettativa di fatto, nel periodo ora in questione, la sentenza afferma che il compito della ricorrente consistette nella trascrizione dati su appositi moduli per monitorare le presenza negli alberghi la declaratoria propria della VI qualifica funzionale fa riferimento all’ uso complesso di dati per l’espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica, amministrativa e contabile, con possibilità di coordinamento di addetti di qualifiche inferiori e, quanto all’area amministrativa e contabile, fa riferimento alla raccolta organizzazione ed elaborazione di dati ed informazioni di natura complessa nulla palesemente a che vedere con l’attività di mero inserimento di dati inerenti alla presenza alberghiere su appositi moduli, in cui manca l’ uso o l’ elaborazione dei dati, come anche la complessità degli stessi, ovverosia alcune delle chiare caratteristiche della qualifica spettante sussiste quindi violazione dell’allora D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, in relazione alle qualifiche funzionali di cui al D.P.R. n. 347 del 1983 pertanto la sentenza va cassata per un nuovo esame sulla base di parametri corretti la parte del motivo dedicata in specifico al periodo luglio 2001-giugno 2002 è invece da disattendere, come anche la parte in cui si assume, per il medesimo ed altri periodi novembre-dicembre 1995, luglio-dicembre 1999 e luglio 2001-ottobre 2003 la violazione delle regole sul riparto degli oneri probatori la sentenza impugnata, rispetto al periodo luglio 2001-giugno 2002, afferma che deve escludersi, in quanto non emergente dall’istruttoria la sussistenza della lamentata de qualificazione non ricorre pertanto omissione di pronuncia, come adombrato in un passaggio del motivo in cui si richiama l’art. 112 c.p.c., atteso che quel periodo viene espressamente considerato, nei termini appena riportati d’altra parte, rispetto a tali periodi nel loro insieme e con riferimento alle questioni sull’onere della prova, si deve rilevare come, secondo l’assetto giuridico processuale risalente a Cass., S.U., 6 marzo 2009, n. 5454, in tema di demansionamento e relativo onere probatorio, il lavoratore può reagire al potere direttivo che assume esercitato illegittimamente prospettando circostanze di fatto volte a dare fondamento alla denuncia e, quindi, con un onere di allegazione di elementi di fatto significativi dell’illegittimo esercizio, mentre il datore di lavoro, convenuto in giudizio, è tenuto a prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti posti dal lavoratore a fondamento della domanda art. 416 c.p.c. e può allegarne altri, indicativi, per converso, del legittimo esercizio del potere direttivo pertanto, onere primario della ricorrente era quello di puntualmente e chiaramente allegare l’assetto dei propri incarichi nei corrispondenti periodi e, quindi, per quanto qui interessa, la ricorrente, nell’impugnare per cassazione per asserita violazione della regola sull’onere della prova, doveva riportare i passaggi del ricorso introduttivo da cui risultassero le predette specifiche deduzioni viceversa, rispetto al periodo novembre-dicembre 1995, manca una tale trascrizione e tutto si riduce ad un insufficiente ed inidoneo passaggio narrativo in cui si afferma che in quei due mesi ad essa sarebbe stato solo chiesto di fare la rassegna stampa pag. 13 del ricorso per cassazione ciò rende la censura aspecifica e come tale non coerente con i presupposti giuridici e di rito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, in particolare, per quanto qui interessa, alla regola di specificità dei motivi che si riporta ai nn. 4 e 6 di tale disposizione e con i principi di autonomia del ricorso per cassazione Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308 che la predetta norma nel suo complesso esprime al fine di assicurare che già in base al solo ricorso si possa valutare consistenza, pregnanza e decisività del motivo parimenti nessuna trascrizione delle allegazioni di primo grado vi è rispetto al periodo luglio-dicembre 1999, ove il ricorso per cassazione, sempre in via narrativa, fa comunque riferimento a studi e progetti sulle realtà femminili del territorio, che, si afferma, furono impostati autonomamente dalla ricorrente v. pag. 18 del ricorso e svolti in orario di lavoro, sicché è addirittura incerto che, data la natura non secondaria, si tratti di fatti effettivamente riferiti ad un demansionamento, quanto piuttosto finalizzati a far constare un atteggiamento di disinteresse datoriale quanto infine al periodo luglio 2001-ottobre 2003, la Corte territoriale ha in realtà deciso nei termini che seguono rispetto al sub-periodo luglio 2002-ottobre 2003, in cui il giudice di primo grado aveva riconosciuto il demansionamento, la sentenza afferma che, anche a voler ammettere la fondatezza dell’assunto della ricorrente, i periodi estremamente limitati alcune settimane o mesi oltre che non continuativi , così come il non elevato tecnicismo delle mansioni formali, avrebbero impedito di riconoscere danni alla professionalità o all’integrità psico-fisica, sicché la questione sull’onere probatorio qui in esame non è coerente con la ratio decidendi - in cui, come è evidente dal passaggio sopra riportato, si dà per ammessa in via di ipotesi la fondatezza dell’assunto, salvo poi disattendere la pretesa per insussistenza del danno - ed è come tale, sul punto specifico, inammissibile per il sub-periodo luglio 2001-giugno 2002, valgono le medesime considerazioni sopra svolte in ordine alla mancata trascrizione, nel ricorso per cassazione, delle specifiche allegazioni sul demansionamento svolte in primo grado, sol osservandosi che anche la mera narrativa del ricorso per cassazione punti 74 e ss. contiene piuttosto il racconto di asserite vessazioni su cui infra , accompagnate da solo generiche e temporalmente non definite doglianze di un progressivo svuotamento di mansioni in definitiva il primo motivo può trovare accoglimento nei soli limiti di cui si è detto demansionamento dall’ottobre 1997 all’ottobre 1998 e nel resto viene disatteso con il secondo motivo di ricorso la O. sostiene che la Corte d’Appello avrebbe violato gli artt. 1218 e 2697 c.c., nell’affermare che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere in via equitativa provato il demansionamento e non, semmai, la misura del danno da demansionamento si tratta di censura inconferente, in quanto ciò che riguarda la sentenza di primo grado è irrilevante una volta che si sia avuta pronuncia sul merito da parte della Corte d’Appello, sulla quale soltanto possono essere articolate le censure di legittimità il motivo è pertanto inammissibile il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, degli artt. 2 e 32 Cost. e degli artt. 2697 e 1218 c.c., nonché nullità della sentenza impugnata per non avere la stessa pronunciato iuxta alligata et probata la ricorrente, sul presupposto che fossero da ritenere provati, anche in applicazione degli artt. 2697 e 1218 c.c., periodi di demansionamento per complessivi 50 mesi e mezzo, ritiene che non trovasse conseguentemente fondamento l’assunto della Corte d’Appello secondo cui i periodi interessati sarebbero stati momentanei a saltuari e come tali inidonei a comportare danno professionale o all’integrità psicofisica a parte quanto già si è detto sull’applicazione degli artt. 2697 e 1218 c.c. rispetto ai periodi fatti oggetto di esatta censura, sul medesimo punto, con il primo motivo, il terzo motivo ora in esame è inammissibile perché ritiene non corretta un’affermazione sull’inidoneità dei periodi di demansionamento, per la loro durata e intermittenza con periodi di assenza che la Corte territoriale sviluppa con riferimento ai periodi quali poi riconosciuti dal giudice di prime cure che assommano a circa la metà dei mesi contemplati dal motivo stesso è dunque palese come la censura in parte qua risulti eccentrica rispetto alla motivazione della sentenza di appello, la quale ha argomentato rispetto ad un numero di mesi assai inferiore, sicché non può avere corso un motivo che si basa su una diversa ed ipotetica situazione di fatto non accertata come tale dal giudice del merito in altra parte il motivo è inammissibile perché travisa il significato del passaggio di sentenza che esso intendeva censurare, attribuendo alla pronuncia l’affermazione per cui le mansioni di minor tecnicismo sarebbero soggette a più rapida obsolescenza, ove viceversa la frase, pur se formulata in modo non chiarissimo, va evidentemente intesa, secondo logica, in senso opposto, ovverosia che, proprio perché le mansioni interessate non erano di livello particolarmente elevato, solo periodi più lunghi avrebbero potuto determinare un pregiudizio alla professionalità infine, nell’ultima parte, il motivo afferma che la prova del denegato danno professionale sarebbe evincibile da tutti gli elementi, anche di comune conoscenza e che il danno alla salute andrebbe ricostruito sulla base della c.t.u. di primo grado, con critiche inammissibili perché formulate in forma del tutto generica, oltre che palesemente finalizzate alla revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di primo grado, al fine di ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione. Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 21148 con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, l’omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione dell’art. 112 c.p.c., per omesso esame di uno dei motivi di appello e per non essersi pronunciato iuxta alligata et probata, lamentando che la Corte non abbia speso neppure una parola sulle circostanze allegate, con particolare riferimento al periodo successivo al 1994, tutto risolvendosi nella mera affermazione dell’insussistenza del mobbing con il quinto motivo è addotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancato esame di uno dei motivi di appello, violazione degli artt. 2087, 2043, 2049 e 2059 c.c. e dell’art. 32 Cost., nonché omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti e ciò sul presupposto, ancora, di un omesso esame delle plurime circostanze dedotte e sottolineandosi come la configurazione del mobbing prescinda dall’individuazione di un intento persecutorio, bastando l’obiettiva correlazione fra i comportamenti posti in essere dal datore di lavoro e gli effetti prodotti. i predetti motivi, data la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente e sono da ritenere inammissibili attraverso essi si censura in sintesi l’omesso esame del motivo o dei motivi di appello riguardante il mobbing e si afferma la sostanziale apoditticità della sentenza di secondo grado, ma il motivo o i motivi di appello non sono riportati, in violazione del principio di specificità del ricorso art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6 e come era altresì necessario per far constare ed esporre se ed in che modo la questione attinente al mobbing, già disattesa in primo grado, fosse stata effettivamente e concretamente devoluta al giudice del gravame quanto poi all’apoditticità della negazione del mobbing o alla mancata pronuncia sul motivo o sui motivi di appello ad esso inerenti, la sentenza di secondo grado in realtà contiene pronuncia e pur sintetica e per relationem , motivazione, ove essa afferma che la sentenza di primo grado era da ritenere corretta nell’avere escluso il mobbing sul presupposto che le condotte denunciate o non sono state dimostrate o risultano carenti dei necessari requisiti per integrare la fattispecie invocata in proposito è stato affermato che in tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l’onere ex art. 366 c.p.c., n. 6, occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali Cass. 20 marzo 2017, n. 7074 , ma, nel caso di specie, oltre a mancare la trascrizione del motivo o dei motivi di appello, manca altresì la trascrizione della sentenza del Tribunale in definitiva i motivi vanno tutti rigettati, tranne, nella parte in cui si è detto, il primo motivo, con accoglimento che comporterà il riesame in sede di rinvio della corrispondente questione sul demansionamento nel periodo ottobre 1997-ottobre 1998 e quanto ad essa riconnesso o consequenziale. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione e rigetta nel resto il ricorso cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.