Dipende italiano lavora in Francia: chi è il giudice competente?

Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato o, qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede di attività presso la quale è stato assunto.

Lo sostiene la Corte di Cassazione nella sentenza 5187/19, depositata il 21 febbraio. La fattispecie. Il caso oggetto della sentenza riguarda un infortunio sul lavoro occorso a un dipendente italiano di una ditta italiana che effettuava lavori in Francia. Secondo la Corte d’Appello di Genova, la giurisdizione era del giudice italiano il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno stato membro può essere convenuto davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato. Il dipendente infortunato, pertanto, nei confronti del proprio datore di lavoro, poteva scegliere, tra i possibili fori alternativi, quello del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, risultando così correttamente individuata la giurisdizione del giudice italiano. La società datrice di lavoro ricorre in Cassazione. Giudice italiano o straniero? Secondo la ricorrente, la competenza giurisdizionale spetta al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto nel caso de quo Francia . Inoltre, il rapporto di lavoro tra la srl ed il dipendente si era svolto esclusivamente in Francia. Il ricorso non merita di essere accolto. Secondo la Suprema Corte, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in altro stato membro, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Nell’ambito del diritto del lavoro, il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto - davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato o - qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede di attività presso la quale è stato assunto. Come si comprende, si tratta di fori alternativi correttamente, quindi, il lavoratore ha convenuto innanzi al Giudice italiano il datore di lavoro che era domiciliato in Italia, non rilevando il luogo dell'attività prevista dal contratto di lavoro tra loro e il fatto che – secondo questo contratto – l’attività si sarebbe svolta in Francia. Se le cause sono connesse Secondo la Corte di Cassazione è legittima la competenza del Tribunale di Massa anche per ciò che concerne gli altri convenuti non domiciliati nel territorio dello Stato Italiano. La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili. La Corte di Appello di Genova ha ritenuto sussistente tale nesso in considerazione del fatto che era stata chiesta la condanna di tutti i soggetti convenuti, in modo tale da evitare un contrasto di giudicati sul medesimo episodio. Nel caso in esame, appare chiaro che, nel convenire in giudizio tutti i possibili responsabili del grave infortunio di lavoro patito, le eventuali singole responsabilità sono senza dubbio collegate ed è evidente il medesimo contesto di fatto e di diritto che giustifica il simultaneus processus , sia da un punto di vista sostanziale che processuale-probatorio. Giustamente, quindi, la competenza era stata radicata in Italia, visto che era stata articolata una causa petendi comune a tutti i convenuti dei quali era stata chiesta la condanna solidale petitum che rende le varie domande connesse. Alla luce di quanto detto il ricorso deve essere respinto.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 11 dicembre 2018 – 21 febbraio 2019, numero 5187 Presidente Cerbo - Relatore Cinque Fatti di causa 1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza numero 226 depositata il 19.7.2014, in riforma della pronuncia numero 113/2013 emessa dal Tribunale di Massa, ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla controversia, instaurata da P.A. nei confronti di Apuamar srl di cui era dipendente , di Les Nouvelles Carrieres du Baern s.a.r.l. LNCB titolare dei diritti di escavazione della cava in presso cui la Apuamar srl effettuava in appalto lavori di estrazione , T.L. quale amministratore della LNCB , R.S. quale conducente della pala meccanica che lo aveva investito e socio della Apuamar srl e di L.N. quale direttore tecnico dei lavori e dipendente della LNCB , onde ottenere, previa declaratoria di responsabilità, la loro condanna in solido al risarcimento dei danni patiti a seguito dell’infortunio sul lavoro subito il omissis . 2. A fondamento del decisum i giudici di seconde cure hanno rilevato che 1 la questione della giurisdizione, nella fattispecie in esame, era regolata dal Reg. CE numero 44/2001 al cui art. 2 è previsto che il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giudicante e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia 2 per quanto attiene la materia del lavoro, l’art. 19, comma 1.1. prevede che il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno stato membro possa essere convenuto davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato, di talché il P. ben poteva utilizzare, nei confronti del proprio datore di lavoro, tra i possibili fori alternativi, quello di cui all’art. 18, comma 1.1, risultando così correttamente individuata la giurisdizione del giudice italiano 3 analogamente andava ravvisata la giurisdizione del giudice italiano, in relazione alla posizione degli altri convenuti, domiciliati nel territorio dello Stato italiano Todisco Luca e R.S. 4 per quanto riguardava, poi, i soggetti non domiciliati in Italia LCNB s.a.r.l. e L.N. , era opportuno rimarcare che le domande proposte nei confronti di tutti i convenuti erano avvinte da un vincolo di connessione particolarmente stretto, tale da rendere opportuna la trattazione unitaria ed un’unica decisione, anche al fine di scongiurare il pericolo di giudicati contrastanti art. 6 1.1.del Reg. ed il considerando numero 15 e che, in considerazione del fatto che R.S. aveva proposto domanda riconvenzionale dei confronti di LNCB, quest’ultima poteva essere convenuta in Italia ai sensi dell’art. 6 comma 1.3 del regolamento 44 del 2001 qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale 5 in conclusione, in relazione a tutti i convenuti, domiciliati e non in Italia, andava riconosciuta la giurisdizione del giudice italiano, con conseguente annullamento della gravata pronuncia e rimessione della causa al giudice di prime cure ex art. 353 c.p.c 3. Avverso la decisione di II grado ha proposto ricorso per cassazione la Les Nouvelles Carrierres du Bearn sari affidato ad un unico articolato motivo, illustrato con memoria. 4. Ha resistito con controricorso il solo P.A. , mentre T.L. , L.N. , Marber srl già Apuamar srl e R.S. non hanno svolto attività difensiva. Ragioni della decisione 1. Con l’unico articolato motivo la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione della L. 31 maggio 1995, numero 218, art. 62, comma 1, dell’art. 5 del Reg. CE 44/2001 e dell’art. 6 del medesimo regolamento come modificato dall’Allegato III del Regolamento CE 1215/2012 in relazione all’art. 360 c.p.c., nnumero 1 e 3 in particolare, obietta che a la domanda riconvenzionale avanzata da R.S. nei confronti di LNCB di essere manlevato dalla Società francese che aveva affidato i lavori all’interno della cava era palesemente inammissibile e, pertanto, non vi era alcun spazio per l’applicabilità dell’art. 6 comma 1.3 del Reg. 44/2001 su tale questione b la fattispecie in esame rientrava nell’ambito applicativo dell’art. 5 numero 3 del Reg. CE numero 4472001 che stabilisce -nelle ipotesi di illecito civile - la competenza giurisdizionale del giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto nel caso de quo Francia c l’art. 6 del Reg. CE numero 44/2001, su cui poggia la sentenza impugnata, era stato abrogato dall’art. 80 del Reg. CE numero 1215/2012 del 12.12.2012 d erroneamente era stato ritenuto dalla Corte territoriale, tra le varie pretese di parte ricorrente, un nesso così stretto , senza fare riferimento agli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 40 c.p.c., che rendesse opportuno un simultaneus processus al fine di evitare decisioni incompatibili o potenzialmente tali e il rapporto di lavoro tra la Apuamar srl ed il P. si era svolto esclusivamente in in quanto era regolato da un contratto a tempo determinato di due mesi coincidenti proprio con il periodo di lavoro da svolgere presso le cave gestite dalla LNCB per cui, anche avendo riguardo all’art. 19 del Reg. CE numero 44/2001, il luogo abituale di svolgimento dell’attività lavorativa che è quello che presenta collegamenti più intensi con la controversia era certamente il territorio e, da qui, l’affermazione della giurisdizione dell’AG francese. 2. La presente controversia può essere esaminata da questa Sezione ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 1. 3. Le doglianze di cui al motivo di ricorso non sono fondate. 4. In primo luogo deve sottolinearsi che correttamente, dalla Corte territoriale, la normativa di riferimento è stata individuata nel Regolamento CE numero 44 del 2001, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, tra paesi dell’Unione Europea. 5. Invero, il richiamato successivo Regolamento CE numero 1215 del 2012 del 12.12.2012, emanato nelle medesime materie dal Consiglio, testualmente all’art. 81 prevede che esso entrava in vigore dal 20 giorno successivo alla pubblicazione nella GU 20.12.2012 e all’art. 66 che si applica alle azioni proposte successivamente al 10.1.2015. 6. Il presente giudizio, invece, è stato instaurato con ricorso introduttivo di 1 grado depositato il 10.8.2011 in relazione ad un infortunio patito il omissis . 7. A prescindere, pertanto, dal fatto che tra le due fonti normative, per quello che interessa in questa sede, non vi sono differenze sostanziali cfr. in particolare art. 8 del Regolamento numero 1215 del 2012 e art. 6 del Regolamento numero 44 del 2001 , in modo esatto è stato preso in considerazione il Regolamento del 2001 quale parametro legislativo per disciplinare la giurisdizione e la competenza della presente controversia. 8. In secondo luogo, va osservato che giustamente la Corte di appello, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, ha escluso, sempre ai fini di individuare la competenza, il criterio di cui all’art. 5 numero 3 del regolamento numero 44 del 2001 il quale prescrive che, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in altro stato membro, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire. 9. L’art. 18 della Sez. 5 Competenza in materia di contratti individuali di lavoro del citato Regolamento, infatti, fa salva, per escludere l’applicabilità delle disposizioni speciali regolanti la competenza in materia di lavoro, unicamente l’art. 5 punto 5 qualora si tratti di controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede di attività, davanti al giudice del luogo in cui essa è situata e non anche l’art. 5 numero 3, di talché anche questo profilo di censura deve essere disatteso. 10. Ai sensi dell’art. 19 del Regolamento, quindi, il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto 1 davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato o 2 qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede di attività presso la quale è stato assunto . 11. Si tratta, come si evince chiaramente dal tenore letterale della disposizione per la presenza della particella disgiuntiva o , di fori alternativi, per cui correttamente il P. ha convenuto innanzi al Tribunale di Massa la Apuamar srl ora Marber srl in liquidazione , T.L. e R.S. , domiciliati in Italia, proprio in virtù del disposto di cui al numero 1 dell’art. 19 del citato Regolamento, senza che rilevi il luogo dell’attività prevista dal contratto di lavoro a tempo determinato, intercorso tra il P. e la Apuamar srl, di due mesi coincidenti proprio con il periodo di lavoro da svolgere presso le cave situate in , come invece sostiene la Les Nouvelles Carrierres Du Bearn a sostegno della propria tesi in ordine alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria francese. 12. L’ultimo aspetto del motivo, oggetto delle argomentate doglianze, riguarda, infine, la dedotta violazione dell’art. 6 del Regolamento numero 44 del 2001, in virtù del quale è stata ritenuta legittima la competenza del Tribunale di Massa anche per ciò che concerne i convenuti non domiciliati nel territorio dello Stato Italiano. 13. A tal fine va osservato che l’art. 6 prevede che la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro 1 in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili 2 qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di un terzo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempre che quest’ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale 3 qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal fatto su cui sia fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale 4 . 14. La Corte di appello di Genova ha ritenuto sussistente tale nesso in considerazione del fatto che era stata chiesta la condanna di tutti i soggetti convenuti, onde evitare un contrasto di giudicati sul medesimo episodio e in virtù della circostanza che, avendo uno degli allora appellati R.S. spiegato domanda riconvenzionale nei confronti di LNCB, si imponeva una trattazione congiunta anche ai sensi dell’art. 6 numero 3 sopra richiamato. 15. Le conclusioni dei giudici di seconde cure, a parere di questa Corte, sono corrette giuridicamente e congruamente motivate. 16. La giurisprudenza dell’Unione Europea ha affermato che la norma sulla competenza di cui al citato articolo 6, punto 1, del regolamento numero 44 del 2001 deve essere interpretata in modo autonomo, alla luce del suo impianto sistematico e delle sue finalità cfr. CGUE sentenza Reisch Montage, C-103/05, EU C 2006 471, punto 29 . 17. La norma sulla competenza di cui al citato art. 6, punto 1, prevede che una persona possa essere convenuta, in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare, in caso di trattazione separata, di giungere a decisione incompatibili CGUE sentenza Painer C-145/2010, EU C 2011 798, punto 73, nonché Sapir e a. C-645/11, EU C 2013 228, punto 40 . 18. Conformemente ai considerando numero 12 e 15 del Regolamento numero 44 del 2001, tale norma sulla competenza risponde all’intento di agevolare la buona amministrazione della giustizia, ridurre al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e di evitare decisioni che, in caso di trattazione separata, potrebbero essere tra loro incompatibili CGUE sentenza Painer, C-145/10, EU C 2011 798, punto 77 . Così, ai fini dell’applicazione dell’art. 6, punto 1, del Regolamento numero 44 del 2001, occorre verificare se fra le varie domande, promosse da uno stesso attore nei confronti di più convenuti, sussista un vincolo di connessione tale da rendere opportuna una decisione unica per evitare soluzioni che potrebbero essere tra di loro incompatibili se le cause fossero decise separatamente cfr. CGUE sentenza Freeport, C-98/06, EU C 2007 595, punto 39, nonché Sapir e a., C-645/11, EU C 2013 228, punto 42 . A tale proposito, affinché due o più decisioni possano essere considerate incompatibili, non è sufficiente che sussista una divergenza nella soluzione della controversia, dato che è anche necessario che tale divergenza si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto cfr. CGUE sentenza Freeport, C98/06, EU C 2007 595, punto 40 Painer, C-145/10, EU C 2011 798, punto 79 19. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha anche precisato che, qualora le domande promosse nei confronti dei vari convenuti siano connesse, ai sensi dell’art. 6 punto 1, del Regolamento numero 44 del 2001, al momento del loro esperimento, la norma sulla competenza enunciata in tale disposizione è applicabile senza che sia inoltre necessario verificare ulteriormente che dette domande non siano state presentate esclusivamente allo scopo di sottrarre uno di tali convenuti ai giudici dello Stato membro in cui egli ha il suo domicilio CGUE sentenza Freeport, C98/06, EU C 2007 595, punto 54 . Ne consegue che, in presenza di domande che, al momento del loro esperimento, sono connesse ai sensi dell’art. 6, punto 1, del regolamento numero 44 del 2001, il giudice adito può constatare un’eventuale elusione della norma sulla competenza contenuta in tale disposizione solo in presenza di indizi concludenti che gli consentano di giungere alla conclusione che l’attore abbia creato o mantenuto artificiosamente le condizioni di applicazione di tale disposizione CGUE sentenza CDC Hydrogen Peroxide SA e a., C-352/13, EU C 2015 335, punto 29 20. Anche la giurisprudenza di legittimità italiana è attestata nel senso di ritenere che l’art. 6 numero 1 della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 il cui testo è sovrapponibile all’omologa norma del Regolamento CE numero 44 del 2001 trasposta in ambito Eurounitario riguarda l’ipotesi del cumulo soggettivo, che va escluso solo nell’ipotesi di pretestuoso coinvolgimento di un convenuto al solo fine di provocare lo spostamento della competenza giurisdizionale per ragioni di connessione Cass. numero 2360 del 2015 Cass. numero 26937 del 2013 . 21. Inoltre è stato anche precisato cfr. Cass. numero 22405 del 2018 che, in virtù di tale disposizione, che costituisce una deroga al principio generale del foro del convenuto, ed è pertanto di stretta interpretazione cfr. CGUE sentenza 1 dicembre 2011, Painer punto 74 , il mero cumulo soggettivo non può assumere rilievo, dovendosi verificare la ricorrenza di un vincolo di connessione tra le domande tale da comportare la concreta evenienza di decisioni fra loro incompatibili, essendosi peraltro precisato che, affinché due o più decisioni possano essere considerate incompatibili, non è sufficiente che sussista una divergenza nella soluzione della controversia, essendo anche necessario che tale divergenza si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto cfr. CGUE sentenza 11 agosto 2007, Freeport, punto 40 cfr. CGUE sentenza 11 aprile 2013, Sapir, punto 43 . 22. Nel caso in esame, quindi, alla stregua dei principi sopra riportati, appare chiaro che, ne convenire in giudizio tutti i possibili responsabili del grave infortunio di lavoro, patito dal P. , in cui le eventuali singole responsabilità sono senza dubbio collegate e in cui è evidente il medesimo contesto di fatto e di diritto che giustifica il simultaneus processus , sia da un punto di vista sostanziale che processuale-probatorio, non è ravvisabile alcuna artificiosa evocazione di tutti i soggetti anche francesi da parte dell’originario ricorrente per radicare la competenza in Italia, visto che era stata articolata una causa petendi comune a tutti i convenuti dei quali era stata chiesta la condanna solidale petitum che rende le varie domande connesse. 23. In altri termini, il titolo azionato che assertivamente pone tutti i convenuti nella veste di coobbligati, rende le domande connesse ed esclude, quindi, ogni possibilità di ritenere citati più convenuti al solo scopo di sottrarre uno di essi alla competenza dello Stato ove è domiciliato. 24. Resta, conseguentemente, assorbita la questione dell’operatività anche del numero 3 dell’art. 6 del Reg. numero 44 del 2001 stante l’efficacia del numero 1 della medesima disposizione ai fini di ritenere correttamente statuita la competenza in Italia del Tribunale di Massa. 25. Conclusivamente il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. 26. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente costituito delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. Nulla va disposto per quelle relative agli intimati che non hanno svolto attività difensiva. 27. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie della misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.