Caso Foodora: i riders sono lavoratori autonomi ma con le tutele dei dipendenti

I ciclofattorini non sono lavoratori subordinati, ma collaboratori etero-organizzati dal committente, cui si applica la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato.

Lo sostiene la Corte d’Appello di Torino nella sentenza n. 26/19, depositata il 4 febbraio. La fattispecie. La sentenza in commento tratta, ancora una volta, del caso Foodora per la precedente pronuncia clicca qui la Corte d’appello di Torino si pronuncia, infatti, sulla controversia relativa allo status giuridico dei rider. Alcuni fattorini, infatti, assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, citavano in giudizio la società per vedersi riconosciuta la subordinazione e, in aggiunta, il risarcimento di danni a vario titolo. Il Tribunale di Torino respingeva il ricorso, sottolineando che la libertà di decidere se e quando lavorare che i ciclofattorini avevano esclude la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. I rider, pertanto, propongono appello, chiedendo l’accoglimento delle domande già avanzate in primo grado. Un nuovo concetto di etero-organizzazione. I Giudici di secondo grado accolgono in misura parziale l’appello, riformando la sentenza del Tribunale che aveva negato sia la natura subordinata del rapporto sia la loro riconducibilità al lavoro etero-organizzato. La Corte, per decidere sulla complessa vicenda, cerca di stabilire quelli che sono gli esatti confini tra i concetti di subordinazione art. 2094 c.c. , etero-organizzazione art. 2, d. lgs. n. 81/2015 e prestazione d’opera coordinata e continuativa art. 409, n. 3, c.p.c. . L’evoluzione del mercato del lavoro e il crescente impiego delle nuove tecnologie digitali portano a dover considerare un nuovo concetto di etero-organizzazione e – di conseguenza – un allargamento dell’ambito delle tutele. In sostanza, tutto ruota intorno alle tre norme citate e ai concetti che vi sono contenuti mentre la subordinazione richiede l’esercizio di un potere direttivo, gerarchico e disciplinare, il lavoro etero-organizzato postula l’integrazione funzionale del prestatore nell’organizzazione produttiva. Il committente, cioè, non si limita a coordinare l’attività, ma impone le modalità organizzative con cui la prestazione si attua nel caso di Foodora stabilisce turni, zone di partenza, indirizzi e tempi di consegna. Per le co.co.co, invece, aspetti del genere sono stabiliti consensualmente dalle parti e, in nessun modo, unilateralmente. Le collaborazioni organizzate dal committente sono lavoro autonomo. L’art. 2, d. lgs. n. 81/2015, quindi, può essere collocato a metà strada tra subordinazione e collaborazione coordinata e continuativa, precisando – però - che le collaborazioni organizzate dal committente rientrano nel genere lavoro autonomo” il lavoratore etero-organizzato rimane autonomo, ma per ogni altro aspetto” la disciplina sarà quella del rapporto di lavoro subordinato. Come dire, insomma, che viene fatto salvo l’assetto negoziale stabilito dalle parti autonomia , ma con l’estensione delle tutele previste per i rapporti di lavoro subordinato . Si viene, così, a creare una tipologia di lavoro autonomo particolarmente tutelata. Secondo la Corte torinese, le tutele applicabili comprendono sicurezza e igiene, retribuzione diretta e differita quindi inquadramento professionale , limiti di orario, ferie e previdenza. I ciclofattorini, però, erano stati licenziati. Si ricorda che siamo in assenza di subordinazione. Le domande relative ai licenziamenti sono state respinte, anche in considerazione della natura a termine dei contratti. Di fatto, ai cinque rider la Corte ha riconosciuto solo il diritto al trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti paragonabili V livello del Ccnl logistica e solo riguardo ai giorni e alle ore di lavoro effettivamente prestate . Anche su questo punto, i Giudici di secondo grado hanno correttamente statuito poiché i rapporti co.co.co a tempo determinato non si trasformano in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma mantengono la loro natura di rapporti di lavoro autonomo a termine, non vi è stata un’interruzione ante tempus da parte della società, e ciò può spiegare il rigetto della domanda.

Corte d’Appello di Torino, sez. Lavoro, sentenza 11 gennaio – 4 febbraio 2019, n. 26 Presidente Fierro – Relatore Rocchetti