Il tempo impiegato per la vestizione e il cambio turno dà diritto alla retribuzione

Nell’ambito dell’attività infermieristica, il tempo impiegato per la vestizione e il cambio turno dà diritto alla retribuzione trattandosi di un obbligo imposto da esigenze di sicurezza ed igiene.

Così la Cassazione con l’ordinanza n. 3901/19, depositata l’11 febbraio. Il caso. La Corte d’Appello di Perugia rigettava la domanda di cinque infermieri che avevano chiesto la condanna dell’Ausl della Regione Umbria al pagamento del compenso a titolo di indennità per lavoro straordinario per il tempo impiegato per la vestizione prima del turno di lavoro e per quello utilizzato per il passaggio di consegne ai colleghi del turno successivo. La Corte territoriale negava la richiesta sulla base del fatto che il lavoro straordinario nel pubblico impiego contrattualizzato dovesse essere preventivamente autorizzato e adducendo che non esistesse presso l’Ausl di riferimento alcuna regolamentazione dei tempi di vestizione-svestizione del personale. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso gli infermieri. Diritto alla retribuzione. La Corte, ribadendo quanto già precedentemente stabilito Cass. n. 12935/2018 , chiarisce che in materia di orario di lavoro nell’ambito dell’attività infermieristica, nel silenzio della contrattazione collettiva , il tempo di vestizione-svestizione dà diritto alla retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di un obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto . Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte accoglie il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 24 ottobre 2018 – 11 febbraio 2019, numero 3901 Presidente Napoletano – Relatore De Felice Rilevato Che la Corte d’Appello di Perugia, in riforma della pronuncia del Tribunale di Orvieto, ha rigettato la domanda di D.L. e altri quattro, infermieri presso il locale Ospedale, i quali avevano domandato la condanna dell’Ausl numero . della Regione Umbria al pagamento del compenso a titolo di indennità per lavoro straordinario, per il tempo occorrente per la vestizione, anticipato di 15 minuti rispetto all’inizio del turno, e per il passaggio di consegne al personale del turno montante al termine dello stesso 15 minuti la Corte territoriale, ha confermato la sentenza del primo Giudice là dove la stessa aveva rigettato la domanda relativa al riconoscimento dello straordinario per il passaggio di consegne a fine turno, riformandola nella parte in cui aveva accolto la pretesa con riferimento all’attività di vestizione a inizio turno la motivazione si fonda sul principio vigente nel pubblico impiego contrattualizzato, secondo cui le prestazioni di lavoro straordinario per le quali si chiede il relativo compenso, devono essere preventivamente autorizzate sotto tale aspetto, l’accertamento istruttorio svolto ha dimostrato che gli appellati non avevano provato che il dirigente del servizio infermieristico o gli organi competenti dell’Ausl avevano concesso la predetta autorizzazione, che, in contrario, era emerso che nessun ordine in tal senso era stato diramato da parte dei superiori e che non esisteva, presso l’Ausl di riferimento, una regolamentazione dei tempi di vestizione del personale per la cassazione della sentenza ricorrono D.L. , F.A. , P.N. , S.L. e V.K. sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria l’Ausl numero . della Regione Umbria si costituisce con tempestivo controricorso, illustrato da memoria. Considerato Che il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, numero 5, deduce Carente o inesatta motivazione su punti essenziali della controversia. Illogicità. Travisamento dei fatti la Corte territoriale non avrebbe correttamente valutato il valore del tempo divisa nell’economia della prestazione degli infermieri, consistente in una modalità costante di anticipo e di ritardo rispetto all’orario ordinario finalizzata ad indossare e a dismettere la divisa fornita dall’ospedale la seconda censura, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, numero 3 e numero 5, contesta Violazione e falsa ed errata applicazione della direttiva CEE 23/11/93 numero 93/104, nonché del D.Lgs. 8 aprile 2003, numero 66 di attuazione della predetta direttiva. Difetto di motivazione su punti essenziali della controversia. Travisamento ed illogicità le norme comunitarie richiamate, attuate dall’ordinamento nazionale, nel considerare lavoro straordinario ogni attività prestata oltre il normale orario di lavoro, sanciscono che la messa a disposizione del dipendente fuori dall’ordinario tempo della prestazione va necessariamente retribuita detto principio deve ritenersi applicabile a tutti i rapporti di lavoro, siano essi privati o alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ed ogni norma contraria al principio dedotto deve ritenersi abrogata il terzo motivo, formulato ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, numero 5, lamenta Difetto di motivazione su punti essenziali della controversia e violazione delle norme richiamate nel secondo mezzo di ricorso l’appropriazione, da parte della struttura ospedaliera, del lavoro prestato oltre l’orario normale, avrebbe dovuto far ritenere lo stesso implicitamente autorizzato, atteso che, nella prassi i tempi per la vestizione e la svestizione sono dettati da un obbligo organizzativo scaturente da ragioni prettamente aziendali e non già dalla libera scelta dei dipendenti la quarta, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, numero 3 e numero 5, deduce Violazione delle norme e dei principi sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Illogica, carente ed infondata motivazione su punti essenziali della controversia la Corte territoriale ha errato nel considerare che la sentenza di primo grado fosse viziata da ultrapetizione, reputando che i ricorrenti non avessero richiesto alcun compenso aggiuntivo per la dismissione della divisa con la quinta ed ultima censura, ancora formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, numero 5 e numero 3 per Erronea e carente motivazione su punti essenziali della controversia. Violazione delle norme e dei principi sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che il Giudice di prime cure avesse rigettato la domanda riguardante il compenso per il tempo occorrente al passaggio di consegne a fine turno, stabilendo che, per ottenere una pronuncia sul punto, gli appellati avrebbero dovuto proporre la stessa con appello incidentale secondo parte ricorrente, la riproposizione esplicita della domanda nell’atto di costituzione in appello avrebbe costituito a tutti gli effetti una richiesta di riforma della sentenza gravata in sede d’impugnazione, che avrebbe dovuto, pertanto, costituire oggetto di valutazione da parte del Giudice dell’Appello preliminarmente, va esaminata la validità della lettera sottoscritta dal procuratore dei ricorrenti in data 22 ottobre 2018, con cui lo stesso fa presente a questa Corte che in data 19 ottobre 2018 due degli originari ricorrenti, D.L. e S.L. , gli hanno comunicato di non aver interesse a proseguire nel giudizio dinanzi a questa Corte e di volere, pertanto, rinunciare all’azione intrapresa nei confronti dell’AUSL numero . della Regione Umbria la rinuncia al ricorso costituisce un atto formale, i cui requisiti sono previsti dall’art. 390 c.p.c., di tal che la mera comunicazione al procuratore costituito da parte di alcuni fra i ricorrenti di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimità non costituisce rinuncia al ricorso nei loro confronti il giudizio, pertanto, prosegue nei confronti di tutti i litisconsorti i motivi, che vanno esaminati congiuntamente data la loro connessione, meritano di essere accolti questa Corte ha già deciso sull’oggetto della presente controversia, pronunciando il seguente principio di diritto In materia di orario di lavoro nell’ambito dell’attività infermieristica, nel silenzio della contrattazione collettiva nella specie il c.c.numero l. comparto sanità pubblica del 7 aprile 1999 , il tempo di vestizione-svestizione dà diritto alla retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto Cass. numero 12935 del 2018 Cass.27799 del 2017 in definitiva, il ricorso va accolto la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità visto l’accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti, per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.