Se i fatti contestati al dipendente sono da licenziamento… il lavoratore va licenziato

Non può prescindersi [] nel giudizio di valutazione della rilevanza disciplinare e della adeguatezza e congruità della sanzione, dalla verifica della coerenza del provvedimento sanzionatorio irrogato rispetto alle premesse poste, ed in particolare dell’attitudine dello stesso al perseguimento delle sue tipiche finalità che [] la resistente individua nella tutela della sicurezza sul luogo di lavoro e nella tutela della personalità morale dei lavoratori.

Il lavoratore condannato in via non definitiva per reati contro la persona non ha l’obbligo di informare l’azienda del procedimento penale all’atto dell’assunzione, a maggior ragione se non ha conoscenza del fatto che la presunta vittima di reato lavora presso l’azienda che lo assume. Il provvedimento sanzionatorio deve essere proporzionale ai fatti contestati. La vicenda. Il caso definito dal Tribunale di Milano è piuttosto singolare. Il lavoratore, per fatti inerenti un procedimento penale esistente dal 2012 e non ancora definito, veniva condannato per stalking e accesso abusivo a sistema informatico. Successivamente veniva assunto presso l’azienda dov’era impiegata la presunta vittima di stalking. L’azienda quindi, sobillata dalla presunta vittima del reato, intentava un procedimento disciplinare sospendendo cautelativamente il lavoratore 1. contestandogli le condotte rinvenute nel procedimento penale e riportate nella sentenza di primo grado, sostenendo che quei fatti rappresentavano una grave inosservanza dei doveri connessi al rapporto di lavoro 2. sostenendo come, in applicazione degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c., sussistesse l’obbligo di adottare ogni misura volta ad impedire il verificarsi e il reiterarsi di attività persecutorie contro una propria dipendente 3. affermando che la condotta di asserita introduzione abusiva in un sistema informatico, anch’essa contestata nel procedimento penale al dipendente, costituiva autonoma imputazione disciplinare utile a ledere il vincolo fiduciario col dipendente ritenuto responsabile di atti di pirateria informatica 4. contestava autonoma rilevanza disciplinare per aver dolosamente taciuto l’esistenza del processo. L’azienda, avviato il procedimento e lette le difese del lavoratore, concludeva l’iter di cui all’art. 7 l. n. 300/1970 adottando la sospensione disciplinare e dalla retribuzione per 10 giorni. Il dipendente, vista la gravità dell’addebito, impugnava la sanzione ed in particolare contestava l’incongruenza tra la rilevanza disciplinare dei fatti addebitati e la sanzione irrogata. La rilevanza disciplinare e penale dei fatti contestati è insussistente se la sanzione irrogata al lavoratore è antitetica rispetto alle conseguenze sanzionatorie previste dal CCNL per il fatto contestato. Anche se i fatti contestati al lavoratore assumono forti connotati disciplinari tali da recidere il vincolo fiduciario e procedere anche col licenziamento, la rilevanza degli stessi non è configurabile qualora la sanzione disciplinare di fatto irrogata dal datore di lavoro sia contraddittoria e non congrua rispetto alle premesse previste nella contestazione dell’addebito. La rilevanza disciplinare della condotta del ricorrente, assertivamente protagonista di atti di pirateria informatica e comportamenti ingiuriosi e minacciosi nei confronti di un collega, diversamente da quanto definito dal datore di lavoro, poteva solo giustificare un licenziamento. Non esiste l’onere informativo del lavoratore all’atto dell’assunzione circa l’esistenza di procedimenti penali. In coerenza a quanto definito circa la rilevanza disciplinare dei fatti e alla congruità della sanzione adottata, il giudice ha confermato che sul lavoratore non grava un generico onere, all’atto dell’assunzione, di riferire l’esistenza di procedimenti penali a proprio carico, salvo non sussista specifica richiesta del datore. Il fatto che il dipendente all’atto dell’assunzione fosse pure sottoposto a procedimento penale, non assume quindi autonoma rilevanza. L’astratta rilevanza disciplinare delle condotte del lavoratore richiede coerenza tra quanto contestato e la sanzione. Per concludere il Tribunale di Milano ha basato la decisione su un assunto cardine dell’art. 7 statuto dei lavoratori ogni sanzione, di qualunque tipo esso sia, ancorché conservativa, deve essere ontologicamente coerente alla contestazione svolta. In particolare l’azienda, se contesta fatti di rilevanza tale da causare il licenziamento del lavoratore, deve adottare l’unica decisione coerente alla contestazione e recedere dal rapporto di lavoro. Sul punto non rileva infatti la giustificazione datoriale afferente alla volontà di salvaguardare il posto di lavoro del dipendente che, vedendosi contestare fatti gravissimi, a seguito di una sospensione cautelare di oltre un mese poteva solo essere licenziato.

Tribunale di Milano, sez. Lavoro, sentenza 1 febbraio 2019, n. 285 Giudice Lombardi Motivi della decisione La domanda di parte ricorrente appare fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito enunciate. Agisce il ricorrente R.F. significando di aver instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con la A. s.p.a. con decorrenza dal 27/11/2017 sino al 25/05/2018, con mansioni di consultant & amp engineer, di aver subito procedimento disciplinare avviato con lettera del 17/01/2018, all’esito del quale, in data 08/03/2018, veniva irrogata sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni. Premessa la sussistenza di interesse ad agire, evidenziava la illegittimità della sanzione a in ragione della violazione dell’obbligo di affissione in luogo accessibile ai lavoratori del regolamento aziendale, con violazione dell’art. 6 comma 1 L. 300/1970 e dell’art. 226 CCNL b per insussistenza del requisito della tempestività, con conseguente irrilevanza disciplinare del fatto, avendo la contestazione ad oggetto fatti asseritamente commessi dal R. nel 2012, a base di una sentenza penale di condanna in primo grado non passata in giudicato c per insussistenza del requisito della specificità della contestazione ed irrilevanza disciplinare in ragione della sua genericità d per insussistenza della rilevanza disciplinare del fatto. Chiedeva, alla luce di quanto dedotto ed eccepito, la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare del 17/01/2018-08/03/2018, con condanna alla restituzione della retribuzione oggetto di trattenuta e, in subordine, derubricazione della sanzione, con vittoria di spese di lite. Con contestazione disciplinare ricevuta dal R. in data 17/01/2018 la società significava quanto segue Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 Legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché degli artt. 220 e ss. del C.C.N.L. Commercio regolante il rapporto, Le contestiamo quanto segue. Abbiamo appreso, in data 4 Gennaio 2018, che Ella è stato condannato – con sentenza della I Sezione del Tribunale di Milano n.R.G. 5522/2016 del 2 Giugno 2016 – alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione per i delitti di cui all’artt. 110, 615ter e 612 bis c.p. per essersi introdotto abusivamente nel sistema informatico protetto da password in uso a L.G., sottraendo i dati personali e di lavoro in esso contenuti. e successivamente -utilizzando abusivamente le password così acquisite - si introduceva ripetutamente ed abusivamente negli account in uso alla persona offesa caselle e-mail, profilo Facebook, etc., etc., anche contattando suoi conoscenti e ed asportando ulteriori dati e fotografie” cfr. sentenza e perché con condotte reiterate consistite in minacce, ingiurie e molestie perpetrate con il mezzo del telefono telefonate e messaggi insistenti e denigratori e con il mezzo informatico, nonché attraverso un’attività sistematica di spionaggio e persecuzione provocava in L.G. un perdurante stato di ansia e paura ingenerando altresì nella medesima fondato timore per la propria incolumità, costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita” ibidem . I fatti per cui è intervenuta sentenza penale di condanna costituiscono anche una forma di gravissima inosservanza dei doveri connessi al rapporto di lavoro, rinvenibili nelle disposizioni legali e contrattuali. E’ infatti doveroso premettere che la scrivente Società garantisce con il massimo impegno l’osservanza dell’obbligo di sicurezza e di protezione dei lavoratori ex art. 2087 c.c. In particolare, considerato che tale norma tutela anche la personalità morale” del lavoratore, l’applicazione del generale principio del neminem laedere fa assumere a tale principio la forma giuridica di un’autonoma obbligazione contrattuale in capo al datore di lavoro. Ai fini di prevenire ogni forma di deriva dell'organizzazione del lavoro, il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare tutte le misure atte ad impedire il verificarsi o il protrarsi di qualsiasi attività persecutoria ai danni di una propria dipendente. Ella non avrebbe mai più dovuto intrattenere rapporti di alcun tipo con la dott. G., che sapeva benissimo essere dipendente della scrivente Società. Le molestie, minacce ed ingiurie c.d. stalking poste in essere in danno di una collega di lavoro, pur costituendo un comportamento estraneo all'esercizio delle mansioni, integrano sia oggettivamente che soggettivamente una lesione irrimediabile del rapporto fiduciario, per essere state realizzate sul luogo di lavoro ed in quanto di gravità estrema. In secondo luogo, Ella ha riportato la menzionata condanna anche per essersi introdotto abusivamente nel sistema informatico protetto da password in uso a L.G., sottraendo i dati personali e di lavoro in esso contenuti”, ovvero per un reato informatico ai danni di terzi. Anche tale circostanza riveste caratteri di particolare gravità, attesa l’attività principale della scrivente Società che consiste appunto nella consulenza informatica ad imprese. E’ evidente la lesione del vincolo fiduciario nei confronti di un dipendente che è stato ritenuto responsabile di atti di pirateria informatica. Infine, Le contestiamo con autonomo rilievo disciplinare di avere dolosamente taciuto le circostanze sopra rammentate all’atto dell’assunzione, avvenuta peraltro nella medesima Direzione TEM nella quale lavora la suddetta L.G La invitiamo a voler presentare eventuali giustificazioni nel termine contrattuale di 5 giorni dalla ricezione della presente, all’esito delle quali la Società si riserva l’adozione di eventuali provvedimenti. Nel frattempo, considerata la natura degli addebiti contestati, Ella è sospeso dal lavoro in via cautelare e non disciplinare dalla data di ricezione della presente e fino alla conclusione del procedimento disciplinare”. All’esito delle difese del ricorrente, la società irrogava la sanzione di dieci giorni di sospensione e privazione della retribuzione. La contestazione disciplinare, dedotta a base della sanzione irrogata al R., appare pertanto sintetizzabile in una duplicità di condotte, ciascuna connotata da autonoma rilevanza disciplinare. Da un lato, difatti, veniva contestata al R. la condotta già esaminata e giudicata in sede penale, relativa alla presunta introduzione abusiva dello stesso nel sistema informatico protetto in uso a L.G., con sottrazione di dati, utilizzo abusivo di account e reiterate condotte di molestie, minacce ed ingiurie nei confronti della persona offesa. Tale condotta, in tesi commessa a partire dall’anno 2012, a fondamento della sentenza di condanna alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione per i delitti di cui all’art. 110, 615 ter, 612 c.p., veniva stigmatizzata sotto il profilo disciplinare, oltre che in relazione alla gravità in sé, in ragione del rapporto di dipendenza della persona offesa con la convenuta, nella stessa Direzione cui era stato adibito il R., e della natura informatica dell’attività principale svolta dalla società. Sotto altro profilo, la società imputava al R. di aver dolosamente sottaciuto la circostanza all’atto dell’assunzione. Infondata appare la censura relativa alla presunta illegittimità della sanzione disciplinare in ragione dell’omessa affissione del codice disciplinare in azienda, trattandosi di contestazione disciplinare attinente al cd minimo etico, vale a dire a quell’insieme di principi di condotta che rientrino nella comune coscienza sociale Cass. civ., sez. lav., 6 novembre 2017, n. 26263 , la cui violazione è immediatamente percepibile, sulla base di presunzione iuris et de iure, quale condotta connotata da rilevanza disciplinare, indipendentemente dalla sua tipizzazione. Del pari infondata appare la censura relativa alla presunta tardività della contestazione disciplinare, avuto riguardo al tempo trascorso tra i fatti a base della condanna penale, avvenuti nel 2012, la condanna penale di primo grado, pronunciata nel 2016, e l’avvio del procedimento disciplinare ad opera della A., principiato nel gennaio del 2018 e terminato nel marzo dello stesso anno, con l’irrogazione della sanzione disciplinare. La tempestività della contestazione, rispetto all’epoca di presunta commissione del fatto, deve essere valutata avendo come riferimento il momento in cui il soggetto che agisce in via disciplinare abbia piena contezza del comportamento inadempiente del lavoratore Cass. civ., sez. lav., 22 febbraio 1995, n. 2018 , circostanza che, nel caso di specie, avrebbe avuto luogo a seguito delle spontanee informazioni rese alla società da L.G. il giorno prima dell’avvio del procedimento disciplinare. Né, infine, può ritenersi persuasivo l’assunto difensivo fondato sulla genericità della contestazione, risultando ambedue i profili disciplinari ascritti esattamente individuati nei contorni empirici e giuridici, come implicitamente confermato dalla circostanza che, sia in sede di procedimento disciplinare, che nella presente sede giurisdizionale, il R. abbia compiutamente articolato la propria strategia difensiva, provvedendo alla contestazione e confutazione dei plurimi profili fattuali e giuridici dell’addebito. Da ultimo, in merito all’osservazione secondo cui l’irrilevanza disciplinare del fatto dovrebbe essere desunta dalla proposizione di ricorso per cassazione avverso la sentenza penale di condanna, che pertanto non sarebbe passata in giudicato, si osserva come la presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost. non sia applicabile al procedimento disciplinare, caratterizzato da autonomia rispetto al procedimento penale, Cass. civ., sez. lav., 04/10/2017 , n. 23177 ben potendosi porre a fondamento della recisione del vincolo fiduciario anche il semplice rinvio a giudizio del lavoratore Cass. civ., sez. lav., 04/12/2014 , n. 25686 . Il ricorso appare, tuttavia, fondato e meritevole di accoglimento, sotto il profilo della rilevanza disciplinare dei fatti contestati e della congruità della sanzione irrogata. Pur non potendosi, difatti, negare l’astratta rilevanza disciplinare di fatti commessi al di fuori del rapporto di lavoro, sia pure antecedentemente alla instaurazione del rapporto stesso, laddove tali fatti, connotati da rilevanza penale, siano astrattamente passibili di ledere o recidere il vincolo fiduciario Cass. civ., sez. lav., 20 marzo 2018, n. 6937 , tale rilevanza non appare intrinsecamente configurabile nel caso di specie, in ragione della natura della sanzione disciplinare irrogata dal datore di lavoro, che appare contraddittoria ed antitetica rispetto alle premesse poste nella contestazione disciplinare degli addebiti. Il valore disciplinare ascritto alla condotta di chi si rende, nel corso di pregressa esperienza lavorativa, protagonista di gravi atti di pirateria informatica e di reiterati comportamenti ingiuriosi e minacciosi nei confronti di un collega di lavoro - laddove chi agisce in via disciplinare contesti la gravità della condotta e del reato accertato, la presenza della persona offesa nella medesima direzione operativa dell’incolpato nonchè la natura omologa dei mezzi compiuti per la commissione del reato e della propria attività di impresa - non può che essere quello di più alto grado, che giustifichi la sanzione espulsiva del lavoratore. Né, del resto, il giudizio di valutazione dell’adeguatezza della sanzione disciplinare in concreto irrogata al R. può essere operato sulla base del criterio nel più sta il meno”, in ragione della natura ontologicamente diversa delle due sanzioni, che impedisce di ritenere esistente tra le due tipologie, con effetti espulsivi e conservativi, un rapporto quantitativo o di genere a specie. Non può, conclusivamente, ad avviso di questo giudicante prescindersi, nel giudizio di valutazione della rilevanza disciplinare e della adeguatezza e congruità della sanzione, dalla verifica della coerenza del provvedimento sanzionatorio irrogato rispetto alle premesse poste, ed in particolare dell’attitudine dello stesso al perseguimento delle sue tipiche finalità che, nel caso di specie, la resistente individua nella tutela della sicurezza sul luogo di lavoro e nella tutela della personalità morale dei lavoratori. Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento alla contestazione, cui la società ascrive autonoma valenza disciplinare, della omessa informativa da parte del lavoratore dell’esistenza della sentenza penale di condanna a suo carico. Posto, difatti, che non può individuarsi un generico onere informativo in capo al lavoratore, all’atto dell’assunzione, in ordine all’esistenza di precedenti penali a suo carico, al di fuori delle ipotesi in cui, nel lavoro pubblico o in relazione a specifiche posizioni lavorative, ciò costituisca oggetto di specifica richiesta del datore di lavoro, non vi è prova alcuna della circostanza che il R., all’atto dei colloqui preassuntivi, sapesse della presenza della Gr. presso la medesima Direzione di impiego. Per quanto sopra esposto ed illustrato il ricorso proposto da R.F. merita integrale accoglimento, con regolamentazione delle spese di lite secondo soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo. P.Q.M. Il Giudice del lavoro dr. Antonio Lombardi, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da R.F. nei confronti di A. Italia s.p.a., ogni diversa domanda ed istanza disattesa e respinta, così provvede - accoglie il ricorso proposto da R.F. e, per l’effetto, dichiara illegittima la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e della retribuzione per dieci giorni comminata con provvedimento del 08/03/2018, condanna la società alla restituzione delle retribuzioni indebitamente trattenute ed al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi di avvocato, oltre contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.