Lavoratore difeso congiuntamente da due avvocati: a quale notificare la fissazione dell’udienza?

La Suprema Corta torna ad affrontare la questione relativa alla ritualità della notificazione del decreto di fissazione dell’udienza nell’ipotesi in cui la difesa del ricorrente è affidata a due avvocati che lo difendono sia congiuntamente che disgiuntamente.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 2942/19, depositata il 31 gennaio. Il caso. Un lavoratore impugnava dinanzi alla Corte d’Appello la sentenza emessa dal Tribunale con cui veniva respinta la sua domanda volta ad ottenere dalla datrice di lavoro la corresponsione dell’indennità chilometrica. La Corte territoriale dichiarava improcedibile il ricorso per erronea notificazione. Il lavoratore ricorre per cassazione lamentando che la sentenza impugnata riteneva ritualmente comunicato all’appellante il decreto di fissazione dell’udienza presso l’indirizzo PEC di uno dei suoi due difensori, nonostante nell’atto di gravame era stato specificato di voler ricevere comunicazioni esclusivamente all’indirizzo PEC dell’altro difensore che pur difendeva il lavoratore appellante sia congiuntamente che disgiuntamente al primo avvocato. La notificazione al domicilio eletto. Dall’atto di appello emerge che vi sia stata la richiesta di voler ricevere le comunicazioni esclusivamente all’indirizzo PEC di uno dei due difensori della parte ed invece l’avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza è stato comunicato solo all’altro difensore non indicato nell’atto del gravame , che risulta essere congiuntamente e disgiuntamente avvocato della stessa parte. Ma tale circostanza non influisce sull’irritualità della comunicazione, con la conseguenza che la Corte territoriale non poteva dichiarare improcedibile il gravame. Infatti, nel caso di specie, la notificazione è avvenuta presso l’indirizzo PEC di altro avvocato, pur codifensore del lavoratore, ma comunque presso un indirizzo diverso da quello legittimamente indicato nell’atto. L’indirizzo che era stato reso ufficiale come domicilio eletto per ricevere comunicazioni era quello dell’avvocato presso il quale non era stato comunicato il decreto e per tali ragioni, il Supremo Collegio accoglie il motivo di ricorso presentato dal lavoratore.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 4 dicembre 2018 – 31 gennaio 2019, numero 2942 Presidente Bronzini – Relatore Balestrieri Rilevato Che G.A. impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento il 14.11.11 con cui venne respinta la sua domanda diretta ad ottenere dalla datrice di lavoro Metrocampania Nordest s.r.l. ora Ente Autonomo Volturno s.r.l. la corresponsione dell’indennità chilometrica a far data dal novembre 2008 nella misura di Euro 13.702,59. Che con sentenza depositata il 7.5.14, la Corte d’appello di Napoli dichiarava improcedibile il gravame per non avere l’appellante notificato il ricorso ex articolo 434 c.p.c. ed il conseguente decreto ex articolo 435 c.p.c. alla controparte. Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il G. , affidato a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste con controricorso. Considerato 1.-Che con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 435 disp. att. c.p.c., articolo 136 disp. att. c.p.c., comma 1, articolo 156 disp. att. c.p.c., comma 2 e articolo 45 disp. att. c.p.c., lamentando che la sentenza impugnata ritenne, erroneamente, ritualmente comunicato all’appellante il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza ex articolo 435 c.p.c. presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv. Giovanni Romano, laddove nell’atto di gravame era stato specificato di voler ricevere le comunicazioni esclusivamente presso l’indirizzo p.e.c. dell’avv. Paola Genito, che pur difendeva il lavoratore appellante sia congiuntamente che disgiuntamente all’avv. Giovanni Romano. Che il motivo è fondato posto che dall’atto di appello, prodotto in copia in uno con l’attuale ricorso, risulta effettivamente la richiesta di voler ricevere le comunicazioni esclusivamente presso l’indirizzo p.e.c. dell’avv. Paola Genito la circostanza che costei risulti difensore del G. congiuntamente e disgiuntamente all’avv. Giovanni Romano, presso il cui indirizzo di posta elettronica è invece stato comunicato l’avvenuto deposito del decreto presidenziale ex articolo 435 c.p.c., come risultante dalla sentenza numero 15/77 della C. Cost., non influisce sulla irritualità della comunicazione, con la conseguenza che la Corte di merito non poteva dichiarare improcedibile l’appello sulla scorta di quanto osservato dalle sezioni unite di questa Corte sent. numero 20604/08 , bensì concedere altro termine per la notifica del ricorso Cass. numero 21978/10, Cass. numero 27375/16 . Che invero, occorre rilevare che nella specie la notificazione è pacificamente avvenuta presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di altro avvocato, sia pur codifensore del G. , e dunque presso un indirizzo diverso da quello legittimamente indicato nell’atto né risulta che l’indirizzo PEC indicato non sia quello ufficiale dell’avv. Genito risultante dal Reginde, ai sensi dell’articolo 136 c.p.c., comma 2, e del D.L. numero 179 del 2012, articolo 16, comma 4, conv. con modif. in L. numero 221 del 2012, e che quindi trattisi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, e non già di un altro indirizzo pec personale dell’avv. Genito Cass. ord. numero 25948/18 . Che risulta infine che tale indirizzo PEC ufficiale dell’avv. Genito sia stato eletto come esclusivo indirizzo per ricevere le comunicazioni, tra cui certamente quella di Cancelleria inerente il deposito del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza cfr. Cass. ord. numero 23289/17 . Né può valere il principio su cui cfr. Cass. ord. numero 12876/18 secondo cui la notificazione ma lo stesso vale per le comunicazioni di Cancelleria in base all’articolo 366, comma 4, che rinvia all’articolo 136 c.p.c. del decreto di fissazione dell’udienza o adunanza camerale è validamente effettuata all’indirizzo PEC del difensore di fiducia, quale risultante dal Reginde, indipendentemente dalla sua indicazione in atti, posto che, ripetesi, nella fattispecie risulta espressamente indicato l’indirizzo PEC ufficiale del difensore di fiducia presso cui la parte ha chiesto di ricevere le comunicazioni di Cancelleria. In tal caso la circostanza che l’avv. Romano risulti codifensore, anche disgiuntamente all’avv. Genito, del G. , non può elidere il principio, di valenza costituzionale inerente il diritto di difesa, del rispetto della scelta legittimamente effettuata ex artt. 366 e 136 c.p.c., come del resto già evidenziato in talune pronunce di questa Corte cfr. Cass. numero 22892/15, circa la prevalenza, anche in ambito di notificazioni a mezzo PEC, della esplicita scelta volontaria della parte al riguardo cfr. altresì Cass. ord.numero 23289/17 . Né la soluzione adottata si pone in contrasto con Cass. numero 25086/18 secondo cui l’utilizzo della PEC indicata non è soggetto a restrizioni quanto al tipo di atti notificandi o comunicandi , versandosi qui nell’ipotesi in cui la cancelleria ha notificato la comunicazione del decreto di cui all’articolo 435 c.p.c. presso indirizzo PEC altro e diverso rispetto a quello indicato. Che da ciò deriva l’accoglimento del primo motivo di ricorso, risultando assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia, oltre che per la regolamentazione delle spese di lite, comprese quelle del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.