Cause riunite: come si calcola il compenso del legale?

I nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogniqualvolta la liquidazione giudiziale si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, anche se tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate.

Lo sostiene la Corte di Cassazione nell’ordinanza 602/19, depositata il 14 gennaio. La fattispecie. La Corte d'Appello di Salerno condannava l’INPS a rifondere a una donna le spese del primo grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, compensando le spese del precedente giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio. La donna ricorre per cassazione. Per capire i motivi di ricorso, occorre ricostruire la vicenda processuale che ne sta alla base l'attuale processo scaturisce da due giudizi, riuniti in primo grado e poi proseguiti unitariamente, aventi per oggetto, il primo, il riconoscimento a fini previdenziali del rapporto di lavoro agricolo intercorso tra la ricorrente e un’azienda nel 2006 e, il secondo, la condanna dell'INPS al pagamento di una somma a titolo di indennità di malattia per il periodo gennaio-marzo 2007. Le domande di merito venivano accolte la Corte d'Appello di Salerno, inoltre, incrementava la liquidazione delle spese legali e compensava le spese del secondo grado. La Corte di Cassazione, tuttavia, rilevava un duplice errore motivazionale nella parte inerente la liquidazione delle spese di primo grado, consistente, per un verso, nel fatto che il giudice si fosse limitato ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, senza fornire adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata. Non solo il giudice di appello non aveva motivato la riduzione operata con riferimento alle spese relative alla fase successiva alla riunione dei giudizi. La Corte d’Appello di Salerno, quale giudice del rinvio, rideterminava, così, le somme. Onorario avvocato come si calcola se le cause sono riunite? Le Sezioni Unite, sul tema, affermano che, riguardo le spese processuali, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, anche se tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate. In sostanza, il compenso è distinto solo fino alla riunione e successivamente è unico ma aumentabile di una data percentuale di conseguenza, sono dovuti separati compensi per le fasi in cui le cause sono trattate separatamente e un unico compenso, aumentabile di una data percentuale. In base a quanto detto, la Suprema Corte accoglie il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 22 novembre 2018 – 14 gennaio 2019, n. 602 Presidente D’Antonio – Relatore Bellè Rilevato Che la Corte d’Appello di Salerno, giudicando in sede di rinvio ed in esito a sentenza della Corte di Cassazione con cui, per quanto qui ancora interessa, era stata cassata, per illegittima determinazione del rimborso delle spese, la precedente decisione della medesima Corte distrettuale, ha condannato l’ente previdenziale a rifondere alla ricorrente B.A. le spese del primo grado di giudizio, liquidandole in Euro 2.610,00 oltre spese generali ed accessori di legge, compensando le spese del precedente giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio avverso tale pronuncia la B. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, poi illustrati da memoria e resistiti da controricorso I.N.P.S Considerato Che con il primo motivo la ricorrente assume, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, che vi sarebbe stata violazione dell’art. 91 c.p.c., della L. n. 794 del 1942 e della tariffa forense del 8.4.2004, per essersi omesso di considerare varie voci a titolo di diritti ed onorari l’attuale processo scaturisce da due giudizi, riuniti in primo grado e poi proseguiti unitariamente, aventi per oggetto, il primo, il riconoscimento a fini previdenziali del rapporto di lavoro agricolo intercorso tra la B. e l’azienda La Speranza nel 2006 e, il secondo, la condanna dell’I.N.P.S. al pagamento della somma di Euro 1.556,10 a titolo di indennità di malattia per il periodo gennaio - marzo 2007 accolte, con pronuncia sulla quale è pacificamente sceso il giudicato interno, le domande di merito, la Corte d’Appello di Salerno accolse il gravame proposto dalla B. in punto spese legali di primo grado, incrementando la relativa liquidazione da Euro 865,00 ad Euro 1.800,00 e compensando le spese del secondo grado la sentenza di questa Corte del 9 maggio 2014, n. 10142 cassò tale pronuncia di appello, riscontrando un duplice errore motivazionale nella parte inerente la liquidazione delle spese di primo grado, consistente, per un verso, nel fatto che il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, si fosse limitato ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, senza fornire adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata ed individuato per altro verso, questa Corte ha ritenuto che il giudice di appello avesse parimenti omesso di motivare la riduzione operata con riferimento alle spese relative alla fase successiva alla riunione dei giudizi, il tutto con assorbimento del motivo di ricorso per cassazione attinente alla compensazione delle spese la Corte d’Appello di Salerno, quale giudice del rinvio, ha quindi provveduto con la sentenza n. 604/2016 qui ulteriormente impugnata, sulle spese dei gradi fino ad allora svoltisi, liquidando l’importo di Euro 2.610,00 per il primo grado e compensando le spese del secondo grado, del giudizio di legittimità e di quello di rinvio la Corte, nel decidere in tal senso, ha applicato le tariffe di cui al D.M. n. 127 del 2004, ma deve in proposito osservarsi che, secondo il principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, cui qui si aderisce, in tema di spese processuali, agli effetti del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, il quale ha dato attuazione al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 2727 per quanto qui interessa, D.M. n. 55 del 2014, art. 29, n.d.r. , i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata Cass., S.U., 12 ottobre 2012, n. 17405 poi anche Cass. 19 dicembre 2017, n. 30529 pertanto, la fondatezza del primo motivo, con riferimento alla sufficienza del compenso liquidato, va misurata, in applicazione del principio iura novit curia, sulla base della tariffa di cui al D.M. n. 55 del 2014 vale in proposito l’assunto per cui in materia di procedimento civile, l’applicazione del principio iura novit curia, di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1, importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all’art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato Cass. 9 aprile 2018, n. 8645 Cass. 24 luglio 2012, n. 12943 restando, in particolare, preclusa al giudice la decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa Cass. 24 luglio 2012, n. 12943 tali limiti non restano superati nel caso di specie, in quanto l’oggetto del contendere è palesemente costituito dalla sufficienza del compenso rispetto ai minimi tariffari ed i fatti oggetto di apprezzamento sono sempre quelli inerenti il processo tra le parti, di cui mutano soltanto le modalità di quantificazione tariffaria la liquidazione del compenso nelle cause riunite, sulla base del D.M. n. 55 del 2014, riceve una disciplina sostanzialmente analoga a quella vigente sotto il regime delle tariffe di cui al D.M. n. 127 del 2004 e precedenti, nel senso che il compenso è distinto solo fino alla riunione e successivamente è unico ma aumentabile di un data percentuale v., rispetti ai richiamati previgenti regimi, Cass. 28 maggio 2018, n. 13276 sono quindi anche ora dovuti separati compensi per le fasi in cui le cause furono trattate separatamente D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2, secondo periodo ed un unico compenso, aumentabile di una data percentuale fino al 30% se le cause riunite non superino le dieci, con un ulteriore 10% per ciascuna causa oltre le dieci, secondo il disposto del D.M. n. 37 del 2018, con percentuali che erano invece, rispettivamente del 20 e del 5% nel testo originario del D.M. n. 55 del 2014 ne deriva la necessità di liquidazione di compensi separati, rispetto sempre al giudizio di primo grado, per le fasi introduttiva e di studio, oltre che, tenuto conto di quanto emerge dagli atti, per una quota di un terzo dei compensi inerenti l’istruttoria, in quanto l’ammissione delle prove è avvenuta a cause ancora separate, mentre l’espletamento si è svolto poi unitariamente dopo la riunione dovendosi raffrontare quanto liquidato dal giudice del rinvio con quanto spettante in forza del D.M. n. 55 del 2014, che avrebbe dovuto essere applicato, ne consegue quanto alla causa inerente l’accertamento del rapporto di lavoro che - il valore economico coinvolto consiste nella possibile proiezione di tale iscrizione su future prestazioni previdenziali, rispetto alle quali essa potrebbe contribuire pro quota ed in ragione della sua consistenza. Tale consistenza è però solo apparentemente indeterminabile, in quanto essa è di valore palesemente limitato si parla infatti di 102 giornate nell’arco di un anno , il che consente di apprezzarne la misura come certamente non superiore ai 26.000,00 di cui allo scaglione da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00 della menzionata tariffa, essendo evidente come non sia possibile, a fronte di un valore in concreto chiaramente contenuto, riconoscere l’applicazione tout court della categoria della indeterminabilità e dei più elevati valori liquidativi minimi per essa previsti. - la liquidazione non può che avvenire in misura minima, stante la semplicità della controversia - sono dunque dovuti complessivi Euro 813,00 per le fasi introduttiva e di studio ed Euro 158,50 per la quota inerente la fase istruttoria ne consegue invece, quanto alla causa inerente l’indennità di malattia, che - il valore da considerare è pari all’importo di Euro 1.556,10, che è stato riconosciuto dalla sentenza di primo grado, con applicazione quindi dello scaglione da Euro 1.100,01 ad Euro 5.000,00 - la liquidazione non può che avvenire in misura minima, stante la semplicità della controversia - sono dunque dovuti Euro 406,00 per le fasi introduttiva e di studio ed Euro 81,00 per la quota inerente la fase istruttoria per la fase successiva alla riunione, va assunto come base di calcolo lo scaglione proprio della causa di valore superiore, certamente tale da ricomprendere al proprio interno la causa riguardante l’indennità di malattia e ne derivano quindi gli importi di Euro 317,00 per l’ulteriore quota 2/3 della fase istruttoria ed Euro 963,00 per la fase di discussione non si ritengono di applicare aumenti su tali importi, in quanto essi non sarebbero giustificati, alla luce del modesto impegno sollecitato dai due giudizi il totale dovuto per il giudizio di primo grado, pur se calcolato nelle misure minime, assomma dunque ad Euro 2.738,50 il primo motivo va dunque accolto, perché il compenso di Euro 2.610,00, liquidato al medesimo titolo dalla Corte d’Appello in sede di rinvio risulta ancora insufficiente ne deriva l’assorbimento del secondo motivo, con cui si contesta la pronuncia di compensazione delle spese degli altri gradi adottata dalla Corte d’Appello non essendo necessari ulteriori accertamenti si può quindi procedere alla decisione di merito, con condanna dell’I.N.P.S. al pagamento, a titolo di rimborso delle spese di primo grado, dell’importo come qui determinato rispetto alle spese dei restanti gradi, fino all’attuale, poiché la pronuncia di rideterminazione della condanna che si va ad assumere può essere assimilata ad una riforma della sentenza resa in primo grado, vale il principio secondo cui in caso di riforma deve procedersi, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione tra le molte, v. da ultimo Cass. 1 giugno 2016, n. 11423 Cass. 18 marzo 2014, n. 6259 l’ipotesi di specie individua uno specifico sottocaso di tale consolidata regola processuale, che va declinato coerentemente con i principi di causalità e soccombenza che regolano la disciplina sulle spese deve quindi affermarsi che, allorquando sia impugnata solo la decisione sulle spese, l’osservanza proprio di tali principi necessita una scissione della valutazione, nel decidere sul punto, rispetto all’esito della pronuncia sul merito, in quanto in tal caso la responsabilità per la prosecuzione del processo dipende soltanto dalla fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle sole spese di giudizio procedendo in tal senso, il collegio ritiene quindi che, ferma la condanna della parte soccombente nel merito alla rifusione delle spese di primo grado, nella misura qui rideterminata, si debba disporre la compensazione rispetto alle spese dei gradi successivi e ciò in quanto ricorre una condizione di reciproca soccombenza, avendo la B. rivendicato, fin dall’atto di appello ed ancora in sede di riassunzione, la liquidazione delle spese di primo grado in misura di Euro 3.509,00 oltre spese generali al 12,5%, a fronte di un rimborso fissato dal Tribunale in Euro 865,00, poi incrementato in appello già ad Euro 1.800,00 oltre spese generali al 12,5% e quindi in sede di rinvio ancora ad Euro 2.610,00 oltre spese generali al 12,5%, mentre all’esito di tutte le fasi impugnatorie ad essa sono riconosciuti, a quel titolo, Euro 2.738,50 oltre spese generali al 15% essendo pacifico che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali art. 92 c.p.c., comma 2 , si verifica - anche in relazione al principio di causalità , anche allorquando ricorra una parzialità dell’accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo Cass. 22 agosto 2018, n. 20888 Cass. 23 settembre 2013, n. 21648 . P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l’I.N.P.S. a rifondere alla B. le spese di primo grado, che liquida in Euro 2.738,50 per compensi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge. Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello, del primo giudizio di legittimità, del giudizio di rinvio e del presente giudizio di legittimità.