Patologia da lavoro: decisivo il riferimento alle modalità di svolgimento delle mansioni

Negato l’indennizzo a una dipendente del Ministero della Giustizia. Manca la prova della riconducibilità delle affezioni da lei lamentate alle caratteristiche dei compiti svolti quotidianamente.

Problemi di salute e sindrome ansioso-depressiva. Il quadro preoccupante tracciato da una dipendente del Ministero della Giustizia non è però connesso in modo chiaro alle mansioni svolte in ufficio. Esclusa, di conseguenza, l’ipotesi della causa di servizio”, e respinta la richiesta di indennizzo” presentata dalla lavoratrice Corte di Cassazione, ordinanza n. 61/19, sezione VI Lavoro, depositata 3 gennaio . Modalità. Visioni contrastanti, quelle del Tribunale e della Corte d’Appello. In secondo grado, difatti, viene escluso il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di determinate infermità lamentate da una dipendente del Ministero della Giustizia , inquadrata come segretario con mansioni consistenti in assistenza magistrati in udienza e relative verbalizzazioni movimentazioni di fascicoli . La lavoratrice ha lamentato, tra l’altro, problemi alla mano destra e al gomito destro e una sindrome ansioso-depressiva , collegandoli con i compiti svolti in ufficio. Questa visione, ritenuta corretta in Tribunale, è stata invece respinta in Corte d’Appello, laddove i Giudici hanno osservato che le mansioni che la lavoratrice asseriva di avere svolto alle dipendenze del Ministero della Giustizia esulavano dal profilo professionale rivestito , aggiungendo che non erano stati precisati la frequenza del presunto spostamento dei faldoni, il loro peso e i mezzi di trasporto adoperati per l’eventuale spostamento . La decisione dei Giudici d’Appello è ora confermata dalla Cassazione, nonostante le obiezioni proposte dal legale della lavoratrice. Decisiva è la constatazione che la dipendente del Ministero non ha dimostrato quali fossero le caratteristiche concrete della prestazione a cui attribuisce le lamentate affezioni fisiche. In particolare, i Giudici del Palazzaccio sottolineano una lacuna fondamentale nella posizione della dipendente, ossia la riconducibilità delle infermità alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita , soprattutto tenendo presente che le mansioni sono variabili in dipendenza del concreto posto di lavoro, della sua localizzazione geografica, dei turni di servizio, dell’ambiente in generale .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 24 ottobre 2018- 3 gennaio 2019, n. 61 Presidente Doronzo – Relatore Ghinoy Fatto e diritto Rilevato che 1. la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, rigettava la domanda proposta da El. Pa. intesa ad ottenere, in qualità di dipendente del Ministero della Giustizia, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di determinate infermità rizartrosi mano destra, con limitazione funzionale dell'escursione trapezio metacarpale sindrome ansioso depressiva, artrosi e periartrite scapolo omerale destra e artrosi del gomito destro e il conseguente accertamento del diritto alla corresponsione dell'equo indennizzo in considerazione della sussistenza di patologie ascrivibili ad una delle categorie della tabella A o alla tabella B annesse al D.P.R. n. 834 del 1981. 2. La Corte argomentava che le mansioni che la Pa. asseriva di avere svolto alle dipendenze del Ministero della giustizia in qualità di segretario, assegnata alla III Sezione civile della Pretura di Napoli, poi alla IV e successivamente alla Sezione lavoro assistenza magistrati udienza e relative verbalizzazioni, movimentazione di fascicoli con notevole sollecitazione muscolare delle braccia e del rachide vertebrale esulavano dal profilo professionale rivestito, né erano stati precisati la frequenza del presunto spostamento dei faldoni, il peso degli stessi ed i mezzi di trasporto adoperati per l'eventuale spostamento. 3. Per la cassazione della sentenza El. Pa. ha proposto ricorso, cui ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia. La ricorrente ha depositato anche memoria ex art. 380 bis comma 2 c.p.c. Considerato che 1. come primo motivo la ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione dell'articolo 416 c.p.c. ed argomenta che essendo rimasto il Ministero della giustizia contumace nel giudizio di primo grado, esso era decaduto in sede d'appello dalla possibilità di fare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, quali il nesso di causalità tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta. 2. Come secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del D.P.R. n. 686 del 3.5.1957, che prevede che sia onere dell'amministrazione che ha ricevuto la domanda di riconoscimento di causa di servizio provvedere ad effettuare tutte le indagini e raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermità e la connessione di questa con il servizio, nonché tutte le altre circostanze che procedettero, accompagnarono e seguirono le cause dell'infermità. 3. Come terzo motivo lamenta l’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e sostiene che le mansioni da verificare ai fini della concessione dell'equo indennizzo erano quelle di fatto svolte e non quelle di inquadramento. 4. Il primo motivo non è fondato. Premesso che nel caso si applica il testo del 115 c.p.c. nel testo anteriore alla modifica apportata con l'art. 54, 14. co., L. 18.6.2009, n. 69, che ha esplicitamente previsto il valore della non contestazione della parte convenuta costituita, occorre dare continuità al principio secondo il quale nel rito del lavoro il convenuto, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, ben può nell'atto di appello contestare la fondatezza della domanda, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 434 e 437 cod. proc. civ. La previsione dell'obbligo del convenuto di formulare nella memoria difensiva di primo grado, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, infatti, da un lato, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano state o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato, e, dall'altro, non impedisce alla parte di sollevare ed impone al giudice di esaminare in qualunque momento - e, quindi, anche nel giudizio di appello - tutte le difese in senso lato e le questioni rilevabili d'ufficio che possano incidere sul rapporto controverso v. Cass. n. 25281 del 01/12/2009 . La contestazione della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie giuridica oggetto della causa rientra poi comunque fra le mere difese, non soggette al divieto di nuove allegazioni in appello Cass. n. 22669 del 27/09/2017 . 3. Il secondo motivo e terzo motivo non sono fondati. La Corte di merito ha correttamente posto a carico della parte ricorrente l'onere di dedurre e dimostrare quali fossero le caratteristiche concrete della prestazione asseritamente causa delle lamentate affezioni. La norma richiamata nel motivo sostituita dall'art. 3, D.P.R. 20 aprile 1994 n. 349 di identico contenuto e abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 disciplina infatti il procedimento nella fase amministrativa, mentre in giudizio grava sul lavoratore l'onere di provare, con precisione, i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'infermità alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita, non configurando, le mansioni inerenti alle qualifiche, un fatto notorio che non necessita di prova, atteso che esse sono variabili in dipendenza del concreto posto di lavoro, della sua localizzazione geografica, dei turni di servizio, dell'ambiente in generale, essendo assolutamente irrilevante che la controparte non abbia contestato, con la comparsa di costituzione in primo grado, le modalità della prestazione lavorativa allorquando dette modalità non siano state precisate. Inoltre, nelle patologie aventi eziologia cd. multifattoriale, il nesso di causalità fra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio così Cass. Sez. U. n. 11353 del 17/06/2004 e successive conformi, tra cui Cass. n. 16778 del 17/07/2009 . 8. Per tali ragioni, condividendo il Collegio la proposta del relatore notificata ex art. 380 bis c.p.c, il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, comma 1, n. 5, cod. proc. civ 9. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza. 10. Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.Lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.